Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 1Articolo 3
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23 gennaio 1986
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1 gennaio 2019
Art. 2. Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica

Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze)) della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all' articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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