Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/07/2025, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06712/2025REG.PROV.COLL.
N. 04982/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4982 del 2024, proposto da RD Bar S.a.s. di LE RD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Roscioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 82;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio Roma I Centro U.O.A. Entrate della U.O.A. – O.S.P. Permanenti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 172/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Claudio Roscioni e dato atto che l’avvocato Sergio Siracusa ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante che la famiglia RD esercita un’attività di bar con licenza per somministrazione di alimenti e bevande in Roma a Via della Lungara 14. Il civico 15 di Via della Lungara, fino al 1988, apparteneva ad altro soggetto ed era utilizzato come magazzino con antistante passo carrabile.
2. Nel 1995 la famiglia RD ha acquistato il locale attiguo, con categoria catastale “C2” contraddistinto dal civico n. 15 in Via della Lungara. Nel 2015 la famiglia RD, all’esito di una serie di autorizzazioni e successivi lavori, ha realizzato un unico locale bar, comprensivo, pertanto, del civico 14 e di quello 15, contraddistinto al NCEU al foglio 490, p.lla 181, sub. 509.
3. Nel gennaio dell’anno 2008 sono stati individuati i Piani di Massima Occupabilità (d’ora in avanti PMO) e tra questi non era presente l’area di Via della Lungara.
4. Nel successivo mese di agosto 2011, con deliberazione n. 25, anche Via della Lungara è stata inclusa fra le aeree soggette ai PMO.
5. L’area antistante l’attività della famiglia RD al civico n. 14 di Via della Lungara è stata destinata a sosta tariffata, mentre l’area antistante al civico 15 non è stata vincolata.
6. Nell’ottobre 2016 la famiglia RD ha formulato una richiesta per la revisione del PMO di Via della Lungara, tesa al rilascio dell’occupazione di suolo pubblico.
7. Il giorno 8 settembre 2017 il Municipio di Roma I Centro ha dichiarato improcedibile la domanda per la concessione di OSP.
8. Il Signor RD impugnava dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (R.G. n. 11759/2017) i seguenti provvedimenti:
a) la nota a firma del Dirigente del Municipio I di Roma, del giorno 8/09/2017, prot. 153499, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda prot. n. CA/103231 del 15/06/2007 volta al rilascio della concessione demaniale permanente in Via della Lungara n. 15, a servizio del locale ubicato in Via della Lungara n. 14-15 angolo Via dei Riari n. 90;
b) la delibera n. 1, prot. CA/1405/2008, pubblicata all’Albo del Municipio Roma Centro Storico e all’Albo Pretorio dal 18 gennaio 2008 al 1° febbraio 2008, con la quale sono state individuate e delimitate le aree in cui istituire i piani di massima occupabilità;
c) la deliberazione del Consiglio del Primo Municipio Centro Storico di Roma Capitale n. 6/2010 nella parte in cui è stata inclusa negli elenchi dei PMO Via della Lungara;
d) la deliberazione n. 75, verbale n. 62 del 31/07/2010 del Consiglio del Primo Municipio Storico di Roma Capitale, con riferimento alla sola Via della Lungara;
e) la deliberazione n. 2, verbale n. 7 del 31/01/2011 del Consiglio del Primo Municipio Storico di Roma Capitale;
f) la deliberazione n. 25, verbale n. 61 prot. CA/ 60913/2011 del Municipio I di Roma Capitale con la quale è stato approvato l’elaborato tecnico che ha inserito nei PMO Via della Lungara.
9. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 172/2024.
10. Di tale sentenza, RD Bar S.a.s. di LE RD, ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. Illogicità contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO N. 6/2010 E DELIBERAZIONE 25/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/90 in ordine alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio; 2. Illogicità contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata riferita al motivo 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 TER DELIBERA C.C. N. 75/2010 ROMA CAPITALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ALLEGATO “D” REGOLAMENTO VIARIO PGTU APPROVATO CON DELIBERA N. 21 DEL 16/04/2015. ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITA’, INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE; 3. Illegittimità. Illogicità contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA”.
11. Ha resistito al gravame Roma Capitale chiedendone il rigetto.
12. Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
13. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
14. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
14.1. La pianificazione del territorio non dovrebbe rispondere a esigenze dell’Ente Locale, ma del cittadino, grazie alla differente gamma di servizi che gli vengono erogati, e, fra questi, anche quelli del ristoro.
14.2. Offrire la possibilità di chiedere la modifica dei PMO risponde all’esigenza delle necessità del singolo, in ragione a specifiche fattispecie che, pertanto, contrariamente a quanto pronunciato in sentenza, possono (e devono) esser prese in debita considerazione dal Comune (come quella peculiare del Signor RD).
14.3. Al Signor RD è stato concesso sin dal 2020 di allestire un dehors avanti al suo esercizio commerciale, per il periodo emergenziale. Il diniego alla permanenza di qualcosa che già esiste sarebbe illogico. In ogni caso, l’area antistante il negozio del Signor RD non potrebbe, comunque, essere occupata dalle c.d. “strisce blu”.
14.4. La partecipazione preventiva del Signor RD alla redazione dei PMO per Via della Lungara o, quanto meno, l’avviso di avvio del procedimento o, infine, il preavviso di diniego, avrebbero chiarito circostanze che il Comune avrebbe appreso solo con l’odierno giudizio.
15. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
15.1. La viabilità, benché rigidamente preordinata dall’Ente Locale, dovrebbe cogliere la peculiarità di talune fattispecie, come quella dell’appellante, essendo dimostrato che la collocazione di tavolini e sedie di fronte al locale del signor RD non è di alcun nocumento per la viabilità dei veicoli (essendo la strada a senso unico) e dei pedoni i quali dispongono di marciapiedi su entrambi i lati della strada. Differentemente opinando, Roma Capitale non avrebbe concesso l’OSP provvisoria al Signor RD.
16. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
16.1. Via della Lungara, della lunghezza di circa un chilometro e 400 metri che va da Via Garibaldi a Piazza della Rovere, secondo la normativa comunale è catalogata come PMO zero, parametro che esplicita l’impossibilità di posizionare tavolini e sedie lungo la strada per chiunque, in quanto non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico.
16.2. All’attività commerciale “Il Miraggio” sita in Via della Lungara 16/a è stata concessa OSP con circa 15 metri di dehors posizionato anche nella zona antistante l’ingresso di abitazioni.
16.3. Il diniego imposto al Signor RD integrerebbe una evidente ingiustizia manifesta per disparità di trattamento di situazione identiche.
17. Le censure, così sintetizzate, ribadite e precisate nella memoria depositata il 10 gennaio 2025, possono a questo punto essere esaminate.
18. L’articolato atto di appello verte sulle seguenti questioni di fondo:
a) l’asserita violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento;
b) l’irragionevolezza del diniego opposto al signor RD e l’asserita disparità di trattamento di situazioni identiche.
19. Quanto al primo punto è agevole rilevare l’infondatezza delle argomentazioni dell’appellante.
19.1. Il primo Giudice ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che “ La comunicazione di improcedibilità ha fatto valere la preclusione assoluta stabilita dal PMO relativamente all’area individuata dal ricorrente. Si tratta dunque di decisione vincolata, rispetto alla quale portata recessiva assume la partecipazione procedimentale, di per sé inidonea a superare il cennato limite pianificatorio ”.
19.2. Va aggiunto che per giurisprudenza pacifica:
a) a fronte di un provvedimento dal carattere vincolato, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un vizio meramente formale, ininfluente rispetto al contenuto dispositivo del diniego;
b) più in generale, l’annullabilità di un provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve essere esclusa qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all'amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse (Consiglio di Stato Sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971 che richiama Cassazione civile sez. I, 10 giugno 2020, n. 11083).
20. Quanto al secondo punto è altrettanto agevole osservare che:
a) coglie nel segno la difesa di Roma capitale laddove (pagina 6 della memoria depositata il 19 dicembre 2024) afferma che, una volta chiarito che le ragioni del diniego si fondano sulla cogenza del PMO approvato ed efficace, ogni altra doglianza non è idonea a evidenziare un vizio del provvedimento ma, semmai, a rappresentare una aspettativa affidabile alla procedura di revisione del PMO;
b) quanto all’asserito vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, come noto, esso si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 7 aprile 2025, n. 2951), prova che qui difetta irrimediabilmente;
c) in ogni caso, il primo Giudice ha, anche in questo caso, correttamente sottolineato che (…) “ l’eventuale illegittimità che l’amministrazione avesse commesso concedendo ad alcuni operatori economici una occupazione di suolo pubblico non assentibile, non potrebbe comunque assurgere a valida ragione a sostegno delle proprie pretese ”.
21. Va ancora aggiunto che, come correttamente evidenziato, sempre a pagina 6 della memoria depositata da Roma Capitale il 19 dicembre 2024, il PMO di via della Lungara non prevede alcuna possibilità di rilascio di occupazione di suolo pubblico nel sito in cui è ubicato il locale della ricorrente. L’atto con cui l’amministrazione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza volta al rilascio della concessione consegue al vincolo disposto con la delibera del Consiglio Municipale che ha approvato la scheda di dettaglio del Piano di massima occupabilità di via della Lungara. La delibera è stata impugnata ma il ricorso in appello non contiene altre censure, al di là di generiche contestazioni delle scelte discrezionali dell’amministrazione, se non quelle sintetizzate ai punti 14, 15 e 16 della presente decisione. Il primo Giudice ha quindi lucidamente inquadrato il thema decidendum laddove si legge che “ La questione verte sul (sostanziale) diniego di concessione demaniale permanente opposto dall’Amministrazione intimata alla società deducente in applicazione del “piano di massima occupabilità” (PMO) di via della Lungara ” (punto 4.1. della sentenza impugnata).
21.1. È il caso di ricordare che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che il PMO costituisce atto amministrativo pianificatorio a carattere generale (cfr. Cons. Stato, V, 12 aprile 2021, n. 2930; cfr. anche Id., 23 maggio 2017, n. 2403, che pone in risalto gli spazi di discrezionalità riconosciuti in generale all’amministrazione nell’adozione dei Piani di massima occupabilità). Il provvedimento è sindacabile sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617) evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie.
22. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 172/2024.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | LE Maggio |
IL SEGRETARIO