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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1008/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO S. MO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
ER CH RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1008/2024 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Parte_1 C.F._1
SI e EP IN SS del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso le caselle PEC dei difensori.
APPELLANTE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Montesilvano (PE), Piazza Diaz n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Raniero Marinucci del Foro di L'Aquila, alla via XX Settembre nn. 17/19.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1050/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 16.09.2024nel giudizio 1745/2022, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: “Voglia l'On.le Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previo espletamento di tutti gli incombenti istruttori richiesti, accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1050/2024, nella parte in cui ha statuito che non è stata fornita la prova della sporgenza presente sul marciapiede dove si è verificata la caduta, e quindi condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'appellante, quantificati nel complessivo importo di € 69.900,81 oltre accessori ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria si insiste, in ogni caso, per l'ammissione ed espletamento delle prove orali già chieste in primo grado, segnatamente quelle indicate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3”.
APPELLATO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i suesposti motivi, contrariis reiectis: - respingere l'appello proposto dalla signora , perché inammissibile, nonchè Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1050/2024
Reg. Sent. Tribunale di Pescara, pubblicata il 16/09/2024. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“ACCERTATA la legittimazione passiva della convenuta RIGETTA la domanda formulata dall'attrice CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che, compensate nella misura del 20%, liquida nel residuo in € 5.641,60, otre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2022, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Pescara il , esponendo che in data Controparte_1
25.05.2020, alle ore 7:30 circa, mentre transitava a piedi sul marciapiede di Via Vestina in
, all'altezza del civico n. 154, cadeva rovinosamente a terra a causa di una CP_1 malformazione del manto dissestato, non segnalato e non visibile.
A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata con autoambulanza presso il Presidio Ospedaliero “Santo Spirito” di Pescara, dove le veniva diagnosticata frattura del collo dell'omero sinistro con distacco del trochite e trauma contusivo maxillo-facciale, con prognosi di 40 giorni. Successivamente, in data 30.05.2020, si recava presso l'Ospedale Civile di Popoli dove le venivano riscontrate ulteriori lesioni.
L'attrice invocava la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno biologico permanente quantificato nel 17% della totale invalidità, dell'inabilità temporanea parziale per complessivi 192 giorni, del danno morale, della personalizzazione e delle spese mediche, per un importo complessivo di € 69.900,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, stante la natura privata dell'area ove si era verificato l'evento. Nel merito, l'Ente contestava la genericità della ricostruzione della dinamica dei fatti, l'evitabilità del pericolo e la ricorrenza dell'esimente del fatto del danneggiato. Contestava altresì l'entità del danno richiesto.
pag. 2/8 Con sentenza n. 1050/2024, pubblicata in data 16.09.2024, il Tribunale di Pescara, dichiarata infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del rigettava la domanda di CP_1 parte attrice per infondatezza, ritenendo che, considerata l'incertezza delle modalità del fatto, non fosse possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'evento sulla base degli atti di causa. L'attrice veniva condannata alla rifusione delle spese di lite, compensate nella misura del 20%.
Avverso tale sentenza, la signora ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
15.11.2024, deducendo due motivi di gravame, entrambi volti a censurare la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato le risultanze probatorie e per avere illegittimamente rigettato le istanze di prova testimoniale.
Si è costituito l'appellato contestando integralmente i motivi di Controparte_1 appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul primo motivo di appello:
1. Errata valutazione di una prova decisiva, rappresentata nella foto prodotta in giudizio sub doc. 52, ritraente la sporgenza di forma cilindrica, alta circa 8 cm, presente sul marciapiede dove si è verificata la caduta dell'appellante.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione della prova fotografica prodotta in primo grado sub doc. 52, dalla quale emergerebbe, mediante ingrandimento, la presenza di una sporgenza cilindrica di circa 8 cm sul marciapiede, identificata come causa della caduta.
Il Primo Giudice, per vero, ha opinato come appresso.
“A sostegno della domanda formulata l'attrice ha dedotto che la caduta si era verificata nel corso della prima mattina del 25/05/2020, mentre percorreva a piedi Via Vestina in
, all'altezza del numero civico 154, a causa di un dissesto della pavimentazione CP_1 non visibile né segnalato.
Sono state prodotte da parte attrice tre fotografie (cfr doc. 52-54) rappresentanti lo stato dei luoghi, dalle quali emerge unicamente la presenza di una scheggiatura sul cordolo del marciapiede.
Considerato che nell'atto di citazione l'attrice si è limitata a fare riferimento ad un generale dissesto del manto stradale e, solo nelle richieste istruttorie, ha dedotto di aver urtato contro una sporgenza del marciapiede di forma cilindrica alta circa 8 cm, che tale sporgenza non è presente nella documentazione fotografica allegata, non è possibile, sulla base degli atti, ricostruire le modalità del fatto.
Considerata le incerte modalità del fatto, la domanda formulata dall'attrice va rigettata perché infondata.”
Il motivo è infondato.
pag. 3/8 Preliminarmente, occorre esaminare la questione dell'ingrandimento fotografico prodotto dall'appellante unitamente all'atto di appello.
L'appellante sostiene che sarebbe stato sufficiente ingrandire la fotografia sub doc. 52, già prodotta in primo grado, per individuare la sporgenza cilindrica e che il giudice di prime cure avrebbe avuto l'onere di effettuare tale manovra di ingrandimento mediante il mouse del computer. A tal fine, l'appellante produce in appello due documenti: un ingrandimento dell'immagine originale e una versione della medesima fotografia con evidenziazione grafica della presunta sporgenza.
Tale produzione documentale, contestata come inammissibile da parte appellata, anche a non volerla reputare come volta a depositare documenti distinti e autonomi rispetto all'immagine originale, nulla continua a dimostrare, nemmeno a questo Collegio.
La medesima foto, già prodotta con il doc. 52, oggi prodotta in formato ingrandito, non evidenzia, invero, alcuna sporgenza cilindrica di circa 8 cm dal suolo sulla quale l'appellante sarebbe inciampata, ma un marciapiede privo di evidenti irregolarità o sporgenze, tali da integrare un'insidia o un trabocchetto, al più caratterizzato da lievi avvallamenti con in mezzo un minimo rialzo di non più di 2 cm ove posto a confronto con la base della adiacente centralina essa sì alta una decina di centimetri. CP_2
L'appellante, in primo grado, aveva in effetti lamentato, inizialmente, un” generico dissesto” del marciapiede, come tale a lei noto o comunque pienamente visibile, salvo in seguito assumere l'esistenza di un rilievo cilindrico di circa 8 cm di altezza, come tale idoneo a determinarne la caduta in quanto ostacolo di evidente rilievo.
Conseguentemente la richiesta (in ciò si concretizza il motivo) di esaminare il già menzionato documento fotografico n. 52 non consente di rilevare alcun errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare il compendio documentale.
Anche, quindi, a voler reputare come certo che l'appellante sia inciampata su un rilievo del tutto minimale, ciò è stato dovuto ad una sua condotta colposa ed imprevenibile, consistita, evidentemente, nel camminare trascinando i piedi senza sollevarli da terra, come tale idonea in ogni caso, ovvero anche volendo considerare provate le modalità del fatto, ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno per caso fortuito incidentale consistito nella colpa esclusiva della danneggiata.
Ed invero (cfr. da ultimo Cassazione Civile Ord. Sez. 3 N. 25920 / 2025): “la sentenza impugnata ha deciso la controversia conformemente ai principî espressi da questa Corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., individuando nella condotta del danneggiato, di per sé ritenuta idonea a scindere il nesso tra la res custodita e l'evento pregiudizievole, un caso fortuito (ex multis, Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396-01: «In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.»; analogamente, Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836-02). pag. 4/8 al riguardo, la foto ingrandita, che non riproduce alcuna sporgenza di 8 centimetri. Pt_2
pag. 5/8 Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
II. Sul secondo motivo di appello: Vizio di motivazione del provvedimento che ha rigettato le prove orali, ritualmente dedotte dall'attrice in primo grado. Violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante censura il rigetto delle prove testimoniali articolate in primo grado, deducendo un vizio di motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di rigetto delle prove orali dopo aver dichiarato, in sentenza, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_1
Anche tale motivo è comunque infondato e, per vero, assorbito dall'infondatezza del primo.
I capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. erano i seguenti.
“1) vero che in data 25.05.2020 alle ore 7.30 la sig.ra camminava sul Parte_1 marciapiede di via Vestina di Montesilvano (PE) lato nord e, giunta in corrispondenza del numero pag. 6/8 civico 154, di fianco alla tabaccheria ivi esistente, urtava il piede sinistro contro una sporgenza del marciapiede e cadeva a terra?
2) vero che il marciapiede ove in data 25.05.2020 la sig.ra cadeva presentava Parte_1 una sporgenza di forma cilindrica alta circa 8 cm?
3) vero che il rialzo sito nel marciapiede non era segnalato e non era visibile?
4) vero che il marciapiede ove cadeva la sig.ra aveva il rivestimento in porfido di Parte_1 colore grigio chiaro e grigio scuro e che la sporgenza e/o rialzo di circa 8 cm era dello stesso colore del porfido?
5) vero che dopo il sinistro per cui è causa la sporgenza presente nel marciapiede ove cadeva la sig.ra veniva eliminata? Parte_1
6) vero che il marciapiede ove è caduta la sig.ra è quello rappresentato nelle Parte_1 foto prodotte (doc.52, doc. 53 e doc.54) e che si mostrano?”
Essi, quindi, erano e sono volti a far confermare l'esistenza della “sporgenza cilindrica alta circa 8 cm” in base alle foto di cui sopra, per cui se anche avessero esito favorevole dovrebbero, con tutta evidenza, essere ritenute a dir poco inattendibili in quanto volte a dimostrare uno sato dei luoghi inesistente.
Il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere anch'esso respinto.
In definitiva, l'appello proposto dalla signora deve essere respinto in quanto Parte_1 infondato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata integralmente.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della controversia, in base al compenso minimo previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione ricompreso fino a 260.000,00 alla luce della sinteticità degli scritti difensivi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.10.2025. pag. 7/8 Il Consigliere relatore/estensore
ER CH RI
Il Presidente
CO S. MO
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1008/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO S. MO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
ER CH RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1008/2024 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Parte_1 C.F._1
SI e EP IN SS del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso le caselle PEC dei difensori.
APPELLANTE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Montesilvano (PE), Piazza Diaz n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Raniero Marinucci del Foro di L'Aquila, alla via XX Settembre nn. 17/19.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1050/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 16.09.2024nel giudizio 1745/2022, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: “Voglia l'On.le Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previo espletamento di tutti gli incombenti istruttori richiesti, accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1050/2024, nella parte in cui ha statuito che non è stata fornita la prova della sporgenza presente sul marciapiede dove si è verificata la caduta, e quindi condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'appellante, quantificati nel complessivo importo di € 69.900,81 oltre accessori ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria si insiste, in ogni caso, per l'ammissione ed espletamento delle prove orali già chieste in primo grado, segnatamente quelle indicate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3”.
APPELLATO: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i suesposti motivi, contrariis reiectis: - respingere l'appello proposto dalla signora , perché inammissibile, nonchè Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1050/2024
Reg. Sent. Tribunale di Pescara, pubblicata il 16/09/2024. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“ACCERTATA la legittimazione passiva della convenuta RIGETTA la domanda formulata dall'attrice CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che, compensate nella misura del 20%, liquida nel residuo in € 5.641,60, otre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2022, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Pescara il , esponendo che in data Controparte_1
25.05.2020, alle ore 7:30 circa, mentre transitava a piedi sul marciapiede di Via Vestina in
, all'altezza del civico n. 154, cadeva rovinosamente a terra a causa di una CP_1 malformazione del manto dissestato, non segnalato e non visibile.
A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata con autoambulanza presso il Presidio Ospedaliero “Santo Spirito” di Pescara, dove le veniva diagnosticata frattura del collo dell'omero sinistro con distacco del trochite e trauma contusivo maxillo-facciale, con prognosi di 40 giorni. Successivamente, in data 30.05.2020, si recava presso l'Ospedale Civile di Popoli dove le venivano riscontrate ulteriori lesioni.
L'attrice invocava la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno biologico permanente quantificato nel 17% della totale invalidità, dell'inabilità temporanea parziale per complessivi 192 giorni, del danno morale, della personalizzazione e delle spese mediche, per un importo complessivo di € 69.900,81, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, stante la natura privata dell'area ove si era verificato l'evento. Nel merito, l'Ente contestava la genericità della ricostruzione della dinamica dei fatti, l'evitabilità del pericolo e la ricorrenza dell'esimente del fatto del danneggiato. Contestava altresì l'entità del danno richiesto.
pag. 2/8 Con sentenza n. 1050/2024, pubblicata in data 16.09.2024, il Tribunale di Pescara, dichiarata infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del rigettava la domanda di CP_1 parte attrice per infondatezza, ritenendo che, considerata l'incertezza delle modalità del fatto, non fosse possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'evento sulla base degli atti di causa. L'attrice veniva condannata alla rifusione delle spese di lite, compensate nella misura del 20%.
Avverso tale sentenza, la signora ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
15.11.2024, deducendo due motivi di gravame, entrambi volti a censurare la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato le risultanze probatorie e per avere illegittimamente rigettato le istanze di prova testimoniale.
Si è costituito l'appellato contestando integralmente i motivi di Controparte_1 appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul primo motivo di appello:
1. Errata valutazione di una prova decisiva, rappresentata nella foto prodotta in giudizio sub doc. 52, ritraente la sporgenza di forma cilindrica, alta circa 8 cm, presente sul marciapiede dove si è verificata la caduta dell'appellante.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione della prova fotografica prodotta in primo grado sub doc. 52, dalla quale emergerebbe, mediante ingrandimento, la presenza di una sporgenza cilindrica di circa 8 cm sul marciapiede, identificata come causa della caduta.
Il Primo Giudice, per vero, ha opinato come appresso.
“A sostegno della domanda formulata l'attrice ha dedotto che la caduta si era verificata nel corso della prima mattina del 25/05/2020, mentre percorreva a piedi Via Vestina in
, all'altezza del numero civico 154, a causa di un dissesto della pavimentazione CP_1 non visibile né segnalato.
Sono state prodotte da parte attrice tre fotografie (cfr doc. 52-54) rappresentanti lo stato dei luoghi, dalle quali emerge unicamente la presenza di una scheggiatura sul cordolo del marciapiede.
Considerato che nell'atto di citazione l'attrice si è limitata a fare riferimento ad un generale dissesto del manto stradale e, solo nelle richieste istruttorie, ha dedotto di aver urtato contro una sporgenza del marciapiede di forma cilindrica alta circa 8 cm, che tale sporgenza non è presente nella documentazione fotografica allegata, non è possibile, sulla base degli atti, ricostruire le modalità del fatto.
Considerata le incerte modalità del fatto, la domanda formulata dall'attrice va rigettata perché infondata.”
Il motivo è infondato.
pag. 3/8 Preliminarmente, occorre esaminare la questione dell'ingrandimento fotografico prodotto dall'appellante unitamente all'atto di appello.
L'appellante sostiene che sarebbe stato sufficiente ingrandire la fotografia sub doc. 52, già prodotta in primo grado, per individuare la sporgenza cilindrica e che il giudice di prime cure avrebbe avuto l'onere di effettuare tale manovra di ingrandimento mediante il mouse del computer. A tal fine, l'appellante produce in appello due documenti: un ingrandimento dell'immagine originale e una versione della medesima fotografia con evidenziazione grafica della presunta sporgenza.
Tale produzione documentale, contestata come inammissibile da parte appellata, anche a non volerla reputare come volta a depositare documenti distinti e autonomi rispetto all'immagine originale, nulla continua a dimostrare, nemmeno a questo Collegio.
La medesima foto, già prodotta con il doc. 52, oggi prodotta in formato ingrandito, non evidenzia, invero, alcuna sporgenza cilindrica di circa 8 cm dal suolo sulla quale l'appellante sarebbe inciampata, ma un marciapiede privo di evidenti irregolarità o sporgenze, tali da integrare un'insidia o un trabocchetto, al più caratterizzato da lievi avvallamenti con in mezzo un minimo rialzo di non più di 2 cm ove posto a confronto con la base della adiacente centralina essa sì alta una decina di centimetri. CP_2
L'appellante, in primo grado, aveva in effetti lamentato, inizialmente, un” generico dissesto” del marciapiede, come tale a lei noto o comunque pienamente visibile, salvo in seguito assumere l'esistenza di un rilievo cilindrico di circa 8 cm di altezza, come tale idoneo a determinarne la caduta in quanto ostacolo di evidente rilievo.
Conseguentemente la richiesta (in ciò si concretizza il motivo) di esaminare il già menzionato documento fotografico n. 52 non consente di rilevare alcun errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare il compendio documentale.
Anche, quindi, a voler reputare come certo che l'appellante sia inciampata su un rilievo del tutto minimale, ciò è stato dovuto ad una sua condotta colposa ed imprevenibile, consistita, evidentemente, nel camminare trascinando i piedi senza sollevarli da terra, come tale idonea in ogni caso, ovvero anche volendo considerare provate le modalità del fatto, ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno per caso fortuito incidentale consistito nella colpa esclusiva della danneggiata.
Ed invero (cfr. da ultimo Cassazione Civile Ord. Sez. 3 N. 25920 / 2025): “la sentenza impugnata ha deciso la controversia conformemente ai principî espressi da questa Corte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., individuando nella condotta del danneggiato, di per sé ritenuta idonea a scindere il nesso tra la res custodita e l'evento pregiudizievole, un caso fortuito (ex multis, Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396-01: «In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.»; analogamente, Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836-02). pag. 4/8 al riguardo, la foto ingrandita, che non riproduce alcuna sporgenza di 8 centimetri. Pt_2
pag. 5/8 Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
II. Sul secondo motivo di appello: Vizio di motivazione del provvedimento che ha rigettato le prove orali, ritualmente dedotte dall'attrice in primo grado. Violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante censura il rigetto delle prove testimoniali articolate in primo grado, deducendo un vizio di motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di rigetto delle prove orali dopo aver dichiarato, in sentenza, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_1
Anche tale motivo è comunque infondato e, per vero, assorbito dall'infondatezza del primo.
I capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. erano i seguenti.
“1) vero che in data 25.05.2020 alle ore 7.30 la sig.ra camminava sul Parte_1 marciapiede di via Vestina di Montesilvano (PE) lato nord e, giunta in corrispondenza del numero pag. 6/8 civico 154, di fianco alla tabaccheria ivi esistente, urtava il piede sinistro contro una sporgenza del marciapiede e cadeva a terra?
2) vero che il marciapiede ove in data 25.05.2020 la sig.ra cadeva presentava Parte_1 una sporgenza di forma cilindrica alta circa 8 cm?
3) vero che il rialzo sito nel marciapiede non era segnalato e non era visibile?
4) vero che il marciapiede ove cadeva la sig.ra aveva il rivestimento in porfido di Parte_1 colore grigio chiaro e grigio scuro e che la sporgenza e/o rialzo di circa 8 cm era dello stesso colore del porfido?
5) vero che dopo il sinistro per cui è causa la sporgenza presente nel marciapiede ove cadeva la sig.ra veniva eliminata? Parte_1
6) vero che il marciapiede ove è caduta la sig.ra è quello rappresentato nelle Parte_1 foto prodotte (doc.52, doc. 53 e doc.54) e che si mostrano?”
Essi, quindi, erano e sono volti a far confermare l'esistenza della “sporgenza cilindrica alta circa 8 cm” in base alle foto di cui sopra, per cui se anche avessero esito favorevole dovrebbero, con tutta evidenza, essere ritenute a dir poco inattendibili in quanto volte a dimostrare uno sato dei luoghi inesistente.
Il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere anch'esso respinto.
In definitiva, l'appello proposto dalla signora deve essere respinto in quanto Parte_1 infondato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata integralmente.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della controversia, in base al compenso minimo previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione ricompreso fino a 260.000,00 alla luce della sinteticità degli scritti difensivi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.10.2025. pag. 7/8 Il Consigliere relatore/estensore
ER CH RI
Il Presidente
CO S. MO
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