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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1444/2023 riservata in decisione il 24.3.2025 avente ad oggetto: divorzio
TRA
- - Parte_1 C.F._1
E
- - Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Vincenzo Pugliese – giusta procura in atti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.11.2023, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 8.12.1993 con il resistente -unione dalla quale sono nati tre figli: (cl. 1995), (cl. 1998) e (n. 19.3.2008); - di essere Per_1 Persona_2 Per_3 separati consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron n. 7106/2012 del 7.12.2012 – RG n. 1476/2012, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 1 di 3 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14. - comunicata al PM – compariva personalmente il resistente, senza l'assistenza del difensore;
su concorde richiesta, indi la causa veniva rinviata per la formalizzazione della costituzione e la eventuale formulazione dell'accordo definitorio.
Con le note dep. in data 10.3.2025, le parti evidenziavano l'intervenuto accordo e instavano per la decisione;
indi, verificata la procura alle liti;
le dichiarazioni di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni pattuite, la causa, previa trasformazione del rito, veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 1476/2012, conclusosi con decreto di omologa cron n.
7106/2012 dep. il 7.12.2012, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci e con i figli i coniugi hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di che di seguito pedissequamente si riportano:
“2.Le figlie e continueranno ad abitare con la madre, in Persona_2 Per_3
Ionadi (VV), Via Brunelleschi, 1.
3) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento, ognuno per sé, senza pretendere alcunché l'uno dall'altro.
4) Il padre, , contribuirà al mantenimento della Parte_2 figlia minor con il versamento di un assegno mensile di € 150,00, oltre a Per_3 sostenere le spese relative alla salute e di istruzione, nella misura della metà.
5) si obbliga di trasferire per donazione la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Vibo Valentia, Via Calabria, 32, alle figli
[...]
in due quote del 50% ciascuna, riservando per sé CP_1 CP_2
l'usufrutto vita natural durante”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Pag. 2 di 3 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo
Valentia il 12.10.2002 tra e – smg Parte_3 Parte_2
- (R.A.M. Comune di Vibo Valentia, anno 1993 parte II, serie A atto n. 198) con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso nella CC da remoto del 7.4.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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