Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 5.12.2024 e vertente
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1
(c.f.: , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Palmiero
(c.f.: , con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria di (c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
opposta – contumace
NONCHE'
(c.f.: , in persona del l.r.p.t. e, per Controparte_3 P.IVA_3
essa, (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovan Battista
Santangelo (c.f.: ) e dall'avv. Salvatore Di C.F._4
Foggia (c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._5
parte intervenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1947/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il
10.05.2021 in favore di per l'importo capitale di Controparte_1
euro 48.798,25 oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n. 291557027389 stipulato con Controparte_5
[...]
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto: la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la prescrizione del credito;
la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto non sottoscritto dal funzionario della banca;
la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito ingiunto.
Hanno, quindi, così concluso: “In via preliminare, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., rigettare
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del
Decreto ingiuntivo n. 1947/2021, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicato in data
10.05.2021, RG 4113/2021, oggi opposto. - In via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 634, comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/improcedibile
/nullo/annullabile/infondato e revocare il Decreto ingiuntivo n.
1947/2021, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicato in data 10.05.2021, RG
4113/2021, oggi opposto. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , quale mandataria della soc. Controparte_1
- 2 - e/o la carenza di legittimazione passiva dei Sigg. CP_2
e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiarare inammissibile/improcedibile/nullo/annullabile/infondato e revocare il Decreto ingiuntivo n. 1947/2021, reso dal Tribunale di
Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicato in data 10.05.2021, RG 4113/2021, oggi opposto. Nel merito, accertare e dichiarare nullità/annullabilità/improcedibilità/inammissibilità/illegittimità/infond atezza e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. Decreto ingiuntivo n. 1947/2021, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicato in data 10.05.2021,
RG 4113/2021 per i motivi tutti esposti nel presente giudizio. - In subordine, qualora dovesse risultare in corso di causa un eventuale credito residuo da parte della società creditrice, ridursi secondo giustizia quanto dovuto in considerazione dei pagamenti già eseguiti e degli importi non dovuti per legge. - Condannare parte convenuta al pagamento di spese, funzioni ed onorari relative alle competenze professionali del presente giudizio”.
Sebbene destinataria di rituale notifica, non si è costituita la parte opposta quale mandataria di Ne va, Controparte_1 Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituita in giudizio a mezzo della Controparte_3
mandataria quale cessionaria del credito da Controparte_4 CP_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni,
[...]
concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta.
- 3 - Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2014, celebrata mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza emessa e comunicata in pari data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- 4 - Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Controparte_2
e, successivamente, di al pagamento del debito Controparte_3
residuo del finanziamento n. 291557027389 stipulato da Parte_1
, e in qualità di coobbligata, con
[...] Parte_2 Parte_2
in virtù della dedotta cessione del credito Controparte_5
derivante dal predetto contratto.
Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame della legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere
- 5 - eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
- 6 - l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
- 7 - notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, a fronte della tempestiva e puntuale contestazione della parte opponente circa l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione dei crediti in blocco intercorsa tra
- 8 - – originaria titolare – e Controparte_5 Parte_3
risulta versato in atti il contratto di cessione dei crediti in blocco
[...]
concluso tra e il Controparte_5 Parte_3
quale, tuttavia, non individua, neppure per categorie, i crediti ceduti, rinviando all'Allegato 1 per la relativa individuazione. Il predetto allegato, tuttavia, non è stato prodotto.
Non è, quindi, possibile evincere l'oggetto della cessione, tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa nel novero di quelli ceduti.
Il difetto di prova circa il trasferimento del credito in capo a inficia l'efficacia di tutte le successive cessioni, Parte_3
essendo indimostrata la titolarità del credito in capo a ciascuna dante causa e, dunque, la legittimazione di quest'ultima a disporne.
Il difetto di un fatto costitutivo della domanda, quale la titolarità del credito, ne determina l'infondatezza, con assorbimento di ogni altra questione pur affrontata dalle parti.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e della parte intervenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti, e Parte_1
devono essere condannati al versamento Parte_2
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma del D.Lgs. n. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
- 9 - Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. dichiara la contumacia di quale mandataria di Controparte_1
Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1947/2021;
3. condanna la parte opposta e la parte intervenuta, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 4.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di euro 286,00 per spese vive;
4. condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido fra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma del D.lgs. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 10 -