Sentenza breve 14 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 14/08/2023, n. 13304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13304 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/08/2023
N. 13304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chiuduno, via C.Battisti n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanze prott. -OMISSIS-;
e la dichiarazione dell’obbligo
del Ministero dell'Interno di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro un termine non superiore a giorni novanta;
di accogliere le istanze;
e la condanna al risarcimento del danno arrecato per la mancata, o comunque ritardata adozione del provvedimento richiesto e per l’accoglimento dell’istanza in parola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso il esame cinque stranieri agiscono in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulle istanze di concessione della cittadinanza italiana presentate, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9, da ciascuno di essi in momenti diversi e presso diverse Prefetture (in particolare: dal primo e dal secondo alla Prefettura di Bergamo rispettivamente in data 30.4.2021 ed in data 23.4.2021, dalla terza alla Prefettura di Brescia in data 23.4.2021, dal quarto e dal quinto alla Prefettura di Bergamo rispettivamente in data 19.5.21 ed in data 6.4.2021), lamentando l’illegittimo silenzio serbato su di esse dall’Amministrazione, che sarebbe maturato, in tempi diversi, dopo il decorso di due anni da ciascuna delle predette domande.
I predetti ritengono illegittimo il comportamento inerte dell’Amministrazione serbato oltre il termine massimo per provvedere, fissato in ventiquattro mesi, prorogabili fino al massimo di trentasei mesi, dall’art. 9-ter della legge n. 91/1992, come modificato dal DL 21.10.2020 n. 130 (conv. dalla legge 18.12.2020, n. 173), e dall’art. 3 co. 3 del DPR 362/1994, non avendo l’Amministrazione nemmeno ritenuto di dover comunicare alcuna esigenza di prorogare il predetto termine di scadenza.
I ricorrenti asseriscono che si sarebbe formato il silenzio assenso sulle rispettive richieste di naturalizzazione in quanto risulterebbero in possesso di tutti i requisiti per l’accoglimento.
Chiedono pertanto che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza in questione e l’obbligo dello stesso di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro un termine non superiore a giorni novanta, e di concedere la cittadinanza italiana, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno arrecato per la mancata, o comunque ritardata adozione del provvedimento richiesto, da liquidarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad Euro mille per ogni ricorrente; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando gli atti del procedimento e rappresentando lo stato dei procedimenti relativi a ciascun ricorrente con separati rapporti difensivi, precisando che:
per il primo ed il secondo ricorrente ha già predisposto ed inviato alla firma il DPR di conferimento della cittadinanza italiana rispettivamente in data 1.6.2023 ed in data 8.6.2023;
per la terza ricorrente è stato emanato il DPR di concessione della cittadinanza in data 5.7.2023,
per il quarto ed il quinto rispettivamente in data 21.6.2023 ed in data 8.6.2023.
Alla camera di consiglio dell’11.7.2023 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, data l’intervenuta cessazione dello stato di inerzia dell’Amministrazione resistente, avendo il Ministero dell’Interno già provveduto, con la controfirma del DPR concessorio della cittadinanza italiana, agli adempimenti di sua competenza, consistenti nella “proposta” al Capo dello Stato di conferimento dello status , essendo riservata a quest’ultimo, non evocato in giudizio, il formale atto di emanazione del provvedimento richiesto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, non è necessario disporre la conversione del rito, trattandosi di questione di suscettibile di essere agevolmente definita in questa sede (come da prassi giurisprudenziale consolidata della Sezione) dato che risulta formulata genericamente, non avendo i ricorrenti allegato, e tantomeno comprovato, le conseguenze dannose subite, né la sussistenza degli altri elementi che integrano la responsabilità della p.a., in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'articolo 40, comma 1, lett. d), e comma 2 cod. proc. amm. (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 5466/2022, prospettando l’inammissibilità della domanda, con richiamo a Consiglio di Stato, sez. III, n. 870/2012; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3184/2021, e precisando che, anche nell'ambito del processo civile, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando risulti generica, in quanto non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro (..) non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere» Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328).
Facendo applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo refluisce nell’alveo dello schema generale dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda e del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1,cc la Sezione ha ritenuto generiche le doglianze con cui si reclama il risarcimento del danno. Ed infatti, ove si prospetti un danno esistenziale per il senso di instabilità, il danno economico derivante dal dover pagare contributi per il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero il rischio di espulsione per il mancato rilascio dello stesso, va rilevato che tali situazioni non sono direttamente connesse con il conseguimento della naturalizzazione e sono evitabili mediante la richiesta di titolo diverso, cioè la cd. carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE ex art. 9 T.U.I.), con cui viene riconosciuto uno status che conferisce una sorta di diritto di incolato, rendendo di fatto inespellibile lo straniero che abbia conseguito un qualche collegamento con il territorio del Paese ospite, precisando che, per quanto riguarda l’estrazione, si tratta di beneficio d’interesse dei soli soggetti coinvolti in attività criminali; uguali considerazioni valgono per quanto riguarda la libera circolazione e lavoro all’interno dell’Unione Europea; al lungosoggiornante è attribuito un status che comporta, oltre al riconoscimento della totalità delle libertà e diritti fondamentali spettanti a qualunque uomo, in quanto tale, a prescindere dalla nazionalità o dalla regolarità del soggiorno, anche la pienezza dei diritti civili nei rapporti con i consociati, nonché la piena equiparazione al cittadino per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, inclusa l’erogazione di prestazioni e servizi pubblici, la concessione di beni pubblici etc. (istruzione, sanità, case popolari, reddito di cittadinanza), nonché la partecipazione alla vita politica a livello locale (ancorché in attesa di legge ordinaria che ne regolamenti l’esercizio), essendo l’unica discriminazione residua tra cittadino e straniero limitata ai cd. diritti pubblici, cioè al diritto di elettorato attivo e passivo a livello nazionale (Parlamento) e di ricoprire cariche politiche o svolgere funzioni che implichino comunque l’esercizio di poteri pubblici (diplomazia, magistratura, prefettura, forze armate), ed il correlativo dovere di difendere la Patria in caso di guerra, in quanto attività in cui può influire la scelta di favorire l’interesse di una Nazione rispetto ad un’altra.
Nel caso in esame la domanda risarcitoria va rigettata in quanto non è stato evidenziato alcun disagio specifico o perdita di chances in concreto derivanti dal denunciato ritardo, su cui basare la congruità della quantificazione del danno effettuata da parte attrice e l’allegazione del danno, in mancanza dell’individuazione dello specifico pregiudizio per non aver goduto dei diritti invocati, assume carattere ancor più generico; non è, comunque, ravvisabile il dolo e la colpa dell'Amministrazione, atteso il grave carico di lavoro e i tempi richiesti dalla complessità delle verifiche necessarie, al punto da avere indotto il legislatore ad allungare nel 2018 i tempi per la conclusione di detti procedimenti (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4455, 5802, 6117, 6122 e 6124 del 2022 in cui è stato precisato che il ritardo nel provvedere non è dipeso da “disfunzioni organizzative”, bensì da un fenomeno di “esplosione della domanda” di cittadinanza, che il Ministero dell’Interno ha provveduto a fronteggiare apprestando misure organizzative ad hoc, concentrando sull’evasione di tali pratiche le limitate risorse umane disponibili, con cui devono essere fronteggiati anche altri compiti a tutela di beni fondamentali (garanzia dell’ordine pubblico e protezione delle persone più deboli dai crescenti episodi di criminalità), come già rilevato in numerosi precedenti analoghi (cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 5802/2022).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto, altresì, che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, il ricorso risulterebbe inammissibile in quanto collettivamente proposto in mancanza del presupposto dell’identicità delle situazioni sostanziali e processuali, trattandosi di domande presentate in momenti temporali diversi, senza connessione tra i procedimenti presentati dalle diverse persone (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 11248/2022, con considerazioni e conclusioni pienamente condivise dal Collegio dato, peraltro, che, altrimenti, si finirebbe per concentrare presso il TAR Lazio, con un unico ricorso, la definizione delle migliaia di domande di cittadinanza presentate in tutte le Prefetture d’Italia), né identicità dei presupposti fattuali che impongono alla PA di provvedere, non essendo a tal fine sufficiente dimostrare di aver presentato un’istanza e la scadenza del termine di provvedere, e tantomeno di accogliere l’istanza (cfr., con riferimento alle procedure di emersione, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1330/2014 e 10874/2013, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, 17889/2022); in ogni caso il ricorso sarebbe risultato inammissibile , in parte qua , ove inteso a ottenere, oltre alla pronuncia della PA sulle istanze di naturalizzazione, l’accoglimento delle stesse con conseguente concessione della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.