Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/12/2024, n. 1345
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Sentenza 30 dicembre 2024

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Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, ha deciso la causa n. 1266/2021 R.G., avente ad oggetto "Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", promossa da un attore contro una società assicuratrice e un'altra convenuta rimasta contumace. L'attore, a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 21.07.2020, lamentava lesioni personali, tra cui una frattura del piatto tibiale destro e fratture alle ossa nasali, derivanti dall'investimento da parte del veicolo condotto dal convenuto. L'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 50.376,32, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore. La società assicuratrice convenuta si era costituita in giudizio, contestando la domanda e sollevando eccezioni preliminari di improponibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di citazione, oltre a eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa attorea. L'attore aveva già ricevuto un'offerta risarcitoria di € 20.000,00, trattenuta a titolo di acconto.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore, escludendo ogni concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto non sussistevano elementi concreti a sostegno di tale ipotesi. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e sulla perizia medico-legale che ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro e ha quantificato il danno biologico permanente al 15%, con inabilità temporanea totale per 46 giorni e parziale per 50 giorni. Il Giudice ha liquidato il danno biologico permanente in € 29.385,00 e il danno da inabilità temporanea in € 9.027,50, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Ancona e considerando l'età dell'attore (79 anni al momento del sinistro). Non sono stati riconosciuti i presupposti per la personalizzazione del danno, in quanto le conseguenze lamentate non sono state ritenute eccezionali e specifiche rispetto a quelle ordinarie. Non essendo state adeguatamente allegate le sofferenze interiori, il danno morale non è stato liquidato autonomamente. La società assicuratrice è stata condannata al pagamento della complessiva somma di € 18.412,50, detratto l'acconto già percepito, oltre interessi legali e spese mediche documentate per € 50,00. Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta soccombente, liquidate in € 518,00 per spese vive e € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/12/2024, n. 1345
    Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
    Numero : 1345
    Data del deposito : 30 dicembre 2024

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