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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/12/2024, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 1266/2021 R.G., lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”). Il Giudice Dr. Carmine Esposito Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c. nella causa n. 1266/2021 R.G. avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat” e vertente tra
(C.F. ), col ministero/assistenza, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. D'AGOSTINO ALESSANDRO;
- attore - e
(C.F. ), col ministero/assistenza, giusta procura CP_1 P.IVA_1 in atti, dell'avv. DI MATTEO SAVERIO;
- convenuto - nonché
CP_2
- convenuto contumace - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' e , esponendo CP_1 CP_2 che il 21.07.2020 ore 07:30 circa, in Ascea -SA-, SP269 fraz. Catona, si verificava un sinistro stradale e l'istante, “per esclusiva responsabilità del conducente del FIAT
” tg. ED741HR, tale ne restava passivamente coinvolto;
CP_3 CP_2 che il conducente del , proveniente da Mandia direzione Catona, CP_4 in una curva sinistrosa ad ampia visuale, investiva l'istante, nel mentre quest'ultimo era intento nell'attraversamento della menzionata direzione mare verso monti;
che conseguente all'urto, l'istante rovinava al suolo, e riverso a terra, lamentante dolori su tutto il corpo, veniva soccorso immediatamente sia pag. 2/11 dal conducente del , che allertava i soccorsi (118 / 112 ) che dalla coniuge CP_4 dell'attore, tale che i Carabinieri del Comando CC di Ascea Persona_1
Marina -SA-, giunti sul luogo del sinistro, ne effettuavano i rilievi e, tramite autolettiga giunta sul posto, l'odierno istante veniva accompagnato c/o il P.S. P.O. San Luca di Vallo della Lucania -SA- per le prime cure e dove i sanitari, accertata una “frattura piatto tibiale di destra”, provvedevano al ricovero c/o il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del predetto nosocomio;
che, in data 28.07.2020, l'istante, subiva un intervento chirurgico volto alla riduzione e osteosintesi della frattura con placca e viti;
che in data 05.08.2020, l'istante, veniva dimesso dal Reparto di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Luca di Vallo della Lucania -SA-, con una diagnosi di “frattura piatto tibiale di destra e frattura ossa nasali” come da cartella clinica n. 2020005733; che l'istante ricorreva a successive cure mediche e si sottoponeva a varie sedute di fisioterapie per la rieducazione motoria;
che in data 26.08.2020, veniva CP_1 formalmente costituita in mora a mezzo PEC
che all'istante veniva Email_1 recapitato, a mezzo assegno n. 3001942006-11, tratto su ALLIANZ BANK Financial Advisor, per tramite il mio Studio Legale, un'offerta risarcitoria, per le lesioni sofferte conseguenti al sinistro de quo, di € 20.000,00 e che detta somma veniva trattenuta dal percipiente, quale acconto del maggior importo dovuto;
che, in data 20.05.2021, veniva inoltrata ad a mezzo CP_1
Pec opec2941.20210520185559.29459.698.1.67@pec.aruba.it, formale richiesta di maggior avere;
che, in data 20.05.2021, ad veniva inoltrata CP_1
a mezzo PEC opec2941.20210520185858.09672.166.1.66@pec.aruba.it, come da normativa vigente, invito a negoziazione assistita;
che in data 23.06.2021, veniva inoltrata alla , nella qualità di referente sinistro per la Parte_2
Convenuta CTP medico legale;
che erano risultati nulli i CP_1 tentativi di bonario componimento. Tanto esposto in fatto, l'attore così concludeva “A) Nel merito, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di quale conducente del CP_2 CP_4
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare nella
[...] CP_1 spiegata, al risarcimento delle lesioni sofferte da in conseguenza del sinistro Parte_1 de quo, nella ulteriore somma determinata in € 50.376,32, come da tabella riportata, ovvero importi maggiori ritenuti di giustizia oltre ai dovuti interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e a rivalutazione monetaria sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, con
pag. 3/11 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre a quanto non corrisposto, benché dovuto, per l'attività stragiudiziale svolta, per la quale se ne fa espressa richiesta, da attribuirsi in aggiunta al sottoscritto procuratore antistatario B) Munire l'emittenda sentenza di clausola provvisoriamente esecutiva come per legge”. Provvedeva a costituirsi in giudizio l' , contestando in fatto e in CP_1 diritto la domanda, istandone per il rigetto. In particolare, così concludeva “a) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Rigettare la domanda proposta dall'attore perché improponibile e/o improcedibile ex art. 148 D.Lgs. n. 209/05, sempre con vittoria delle spese di lite. b) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Accogliere la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione notificato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite. c) IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte ampiamente esposte nel corpo del presente atto, con conseguente condanna dell'attore alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Rimaneva contumace . CP_2
Istruita la causa documentalmente e a mezzo ctu medico legale (perizia depositata il 12.2.2024), precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La domanda è fondata nei termini che seguono. Innanzitutto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il primo comma dell'art. 2054 c.c., pone in capo al conducente del veicolo la prova dell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di poterlo considerare esente da ogni responsabilità per il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Ci si trova, pertanto, al cospetto di una presunzione juris tantum (da ultimo: Cass. 24472/2014; Cass. 5399/2013; Cass. 2173/2016 n. 2173). Tuttavia, “è vero che tale presunzione non preclude l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone investito ex articolo 1227, primo comma, c.c. – concorso che sussiste qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato pericoloso e imprudente (v. p.es. Cass. sez. 3, 13 novembre 2014 n. 24204 e Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6168). Nella specie, non sussiste in realtà alcun elemento concreto da cui desumere la corresponsabilità del pedone. Alla luce degli acquisiti elementi probatori e in assenza di elementi ulteriori che in concreto possano condurre a pag. 4/11 soluzioni diverse, deve ritenersi nella specie la responsabilità esclusiva nella verificazione del sinistro in capo al conducente dell'auto, dovendosi per ciò solo accogliere la domanda con conseguente condanna degli appellati al risarcimento integrale nella misura che di seguito si quantifica. Dalla perizia espletata, è emerso che “Le lesioni traumatiche sono compatibili con la dinamica da investimento automobilistico Il trattamento medico chirurgico è stato congruo e perito. Il danno biologico permanente consiste nell'esito cicatriziale lungo la superficie laterale del ginocchio dx e antero.laterale del terzo superiore di gamba, nell'esito funzionale della frattura dell'emipiatto tibiale esterno osteosintetizzato con notevole limitazione dolorosa, nella modificazione del profilo del ginocchio destro associato a deviazione in valgo, nella ipotonotrofia muscolare dell'arto inferiore destro, nella zoppia a destra con necessità di appoggio monolaterale su bastone canadese, nell'esito della frattura delle ossa proprie del naso senza rilevazione di stenosi . Inabilità temporanea totale 46 giorni Inabilità temporanea parziale (in media al 75% del normale) 30 giorni Inabilità temporanea parziale ( in media al 50% del normale) 20 giorni Danno biologico 15% Spese da rimborsare adeguatamente documentate 50,00€”. Orbene, relativamente al quantum debeatur, si osserva che, trattandosi di lesioni macro-permanenti, deve farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di AN, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (id. Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015). S'impone quindi di operare il conteggio secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio del Tribunale di AN (in tal senso, da ultimo, Corte Appello AN 18 aprile 2016, n. 1491). Pertanto, valutati i maggiori postumi permanenti nella misura dell'15% questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore (79 anni al momento dell'incidente), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno biologico residuato a carico dell'attore, nella somma di € 29.385,00. Per quanto riguarda il danno biologico da IT (come tale da intendersi il lasso di tempo in cui l'individuo non ha potuto compiere, per colpa delle lesioni subite, le proprie attività quotidiane in maniera assoluta), come quantificato dal perito, si ritiene di dover liquidare un importo pari ad € 9.027,50.
pag. 5/11 A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno. Alla luce dei numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto, la personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale;
cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019). Precisando che queste ultime non sono state neanche allegate da parte attrice, si esclude che si debba procedere alla personalizzazione, in quanto si ritiene che l'istante abbia subito e patito conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe. Ancora, per quanto riguarda invece il danno morale, con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della “personalizzazione”, e detta le regole precise per la sua liquidazione (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019). Trova, quindi, definitiva conferma, giurisprudenziale e normativa, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
pag. 6/11 L'autonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella “fisica e della vita di relazione” e quella “interiore” intesa come dolore, vergogna, paura, disistima, disperazione. Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle “attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento (il cui accertamento non può in ogni caso essere devoluto al CTU). Tuttavia, come ribadito anche di recente in un articolato arresto della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164) rimane di fondamentale rilevanza il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima, che consente di stabilire il thema decidendum e alla controparte di esercitare il legittimo diritto di difesa. In particolare, “In ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare”. Solo nel caso in cui la parte abbia assolto compiutamente l'onere di allegazione sulla stessa gravante, potrà farsi luogo, da parte del giudice, dell'applicazione di criteri presuntivi ai fini della prova della sussistenza del pregiudizio lamentato. “Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento pag. 7/11 probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)…La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico- ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). Ne discende che anche l'applicazione del criterio logico-presuntivo funzionale della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, può trovare applicazione solo al fine di supplire alla carenza probatoria (o meglio difficoltà di prova) della sussistenza del danno morale inteso quale sofferenza interiore, laddove invece, tale criterio non potrà essere invocato per ovviare alle carenze in punto di allegazione delle conseguenze del danno.
pag. 8/11 Nel caso di specie, deve evidenziarsi come parte attrice non abbia assolto gli oneri di allegazione sulla stessa gravanti in merito alla descrizione delle condizioni soggettive del danneggiato. In definitiva, la società assicuratrice per la rca va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro € 18.412,50, a titolo di risarcimento del danno subito. Da tale somma, è stato detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, per come dichiarato dallo stesso attore, ossia la somma di € 20.000,00 (38.412,50-20.000,00=18.412,50). Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). Ne segue che parte convenuta dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo in precedenza indicato da devalutarsi alla data dell'evento (ovvero il 21.07.2020 quale data dell'incidente) e, quindi, anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale. Ancora, vanno liquidate le spese mediche per come accertate nella misura di € 50,00, con condanna al relativo pagamento della società assicuratrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
pag. 9/11 In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerati anche gli esborsi per la mediazione espletata, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata. Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta. La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), firmata e depositata con firma digitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda come proposta e per l'effetto
- condanna l' al pagamento della somma di euro 18.412,50, oltre CP_1 interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di parte attrice;
- condanna l' al pagamento della somma di euro 50,00 oltre interessi CP_1 di legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice;
- condanna l' alla rifusione in favore dell'attore delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. D'AGOSTINO ALESSANDRO;
- pone definitivamente a carico di le spese degli accertamenti tecnici CP_1 espletati, così come liquidate in corso di causa. Vallo della Lucania, 27/12/2024 Il Giudice
pag. 10/11 dott. Carmine Esposito
pag. 11/11
(C.F. ), col ministero/assistenza, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. D'AGOSTINO ALESSANDRO;
- attore - e
(C.F. ), col ministero/assistenza, giusta procura CP_1 P.IVA_1 in atti, dell'avv. DI MATTEO SAVERIO;
- convenuto - nonché
CP_2
- convenuto contumace - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' e , esponendo CP_1 CP_2 che il 21.07.2020 ore 07:30 circa, in Ascea -SA-, SP269 fraz. Catona, si verificava un sinistro stradale e l'istante, “per esclusiva responsabilità del conducente del FIAT
” tg. ED741HR, tale ne restava passivamente coinvolto;
CP_3 CP_2 che il conducente del , proveniente da Mandia direzione Catona, CP_4 in una curva sinistrosa ad ampia visuale, investiva l'istante, nel mentre quest'ultimo era intento nell'attraversamento della menzionata direzione mare verso monti;
che conseguente all'urto, l'istante rovinava al suolo, e riverso a terra, lamentante dolori su tutto il corpo, veniva soccorso immediatamente sia pag. 2/11 dal conducente del , che allertava i soccorsi (118 / 112 ) che dalla coniuge CP_4 dell'attore, tale che i Carabinieri del Comando CC di Ascea Persona_1
Marina -SA-, giunti sul luogo del sinistro, ne effettuavano i rilievi e, tramite autolettiga giunta sul posto, l'odierno istante veniva accompagnato c/o il P.S. P.O. San Luca di Vallo della Lucania -SA- per le prime cure e dove i sanitari, accertata una “frattura piatto tibiale di destra”, provvedevano al ricovero c/o il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del predetto nosocomio;
che, in data 28.07.2020, l'istante, subiva un intervento chirurgico volto alla riduzione e osteosintesi della frattura con placca e viti;
che in data 05.08.2020, l'istante, veniva dimesso dal Reparto di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Luca di Vallo della Lucania -SA-, con una diagnosi di “frattura piatto tibiale di destra e frattura ossa nasali” come da cartella clinica n. 2020005733; che l'istante ricorreva a successive cure mediche e si sottoponeva a varie sedute di fisioterapie per la rieducazione motoria;
che in data 26.08.2020, veniva CP_1 formalmente costituita in mora a mezzo PEC
che all'istante veniva Email_1 recapitato, a mezzo assegno n. 3001942006-11, tratto su ALLIANZ BANK Financial Advisor, per tramite il mio Studio Legale, un'offerta risarcitoria, per le lesioni sofferte conseguenti al sinistro de quo, di € 20.000,00 e che detta somma veniva trattenuta dal percipiente, quale acconto del maggior importo dovuto;
che, in data 20.05.2021, veniva inoltrata ad a mezzo CP_1
Pec opec2941.20210520185559.29459.698.1.67@pec.aruba.it, formale richiesta di maggior avere;
che, in data 20.05.2021, ad veniva inoltrata CP_1
a mezzo PEC opec2941.20210520185858.09672.166.1.66@pec.aruba.it, come da normativa vigente, invito a negoziazione assistita;
che in data 23.06.2021, veniva inoltrata alla , nella qualità di referente sinistro per la Parte_2
Convenuta CTP medico legale;
che erano risultati nulli i CP_1 tentativi di bonario componimento. Tanto esposto in fatto, l'attore così concludeva “A) Nel merito, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di quale conducente del CP_2 CP_4
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare nella
[...] CP_1 spiegata, al risarcimento delle lesioni sofferte da in conseguenza del sinistro Parte_1 de quo, nella ulteriore somma determinata in € 50.376,32, come da tabella riportata, ovvero importi maggiori ritenuti di giustizia oltre ai dovuti interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e a rivalutazione monetaria sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, con
pag. 3/11 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre a quanto non corrisposto, benché dovuto, per l'attività stragiudiziale svolta, per la quale se ne fa espressa richiesta, da attribuirsi in aggiunta al sottoscritto procuratore antistatario B) Munire l'emittenda sentenza di clausola provvisoriamente esecutiva come per legge”. Provvedeva a costituirsi in giudizio l' , contestando in fatto e in CP_1 diritto la domanda, istandone per il rigetto. In particolare, così concludeva “a) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Rigettare la domanda proposta dall'attore perché improponibile e/o improcedibile ex art. 148 D.Lgs. n. 209/05, sempre con vittoria delle spese di lite. b) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Accogliere la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione notificato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite. c) IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte ampiamente esposte nel corpo del presente atto, con conseguente condanna dell'attore alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Rimaneva contumace . CP_2
Istruita la causa documentalmente e a mezzo ctu medico legale (perizia depositata il 12.2.2024), precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La domanda è fondata nei termini che seguono. Innanzitutto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il primo comma dell'art. 2054 c.c., pone in capo al conducente del veicolo la prova dell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di poterlo considerare esente da ogni responsabilità per il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Ci si trova, pertanto, al cospetto di una presunzione juris tantum (da ultimo: Cass. 24472/2014; Cass. 5399/2013; Cass. 2173/2016 n. 2173). Tuttavia, “è vero che tale presunzione non preclude l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone investito ex articolo 1227, primo comma, c.c. – concorso che sussiste qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato pericoloso e imprudente (v. p.es. Cass. sez. 3, 13 novembre 2014 n. 24204 e Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6168). Nella specie, non sussiste in realtà alcun elemento concreto da cui desumere la corresponsabilità del pedone. Alla luce degli acquisiti elementi probatori e in assenza di elementi ulteriori che in concreto possano condurre a pag. 4/11 soluzioni diverse, deve ritenersi nella specie la responsabilità esclusiva nella verificazione del sinistro in capo al conducente dell'auto, dovendosi per ciò solo accogliere la domanda con conseguente condanna degli appellati al risarcimento integrale nella misura che di seguito si quantifica. Dalla perizia espletata, è emerso che “Le lesioni traumatiche sono compatibili con la dinamica da investimento automobilistico Il trattamento medico chirurgico è stato congruo e perito. Il danno biologico permanente consiste nell'esito cicatriziale lungo la superficie laterale del ginocchio dx e antero.laterale del terzo superiore di gamba, nell'esito funzionale della frattura dell'emipiatto tibiale esterno osteosintetizzato con notevole limitazione dolorosa, nella modificazione del profilo del ginocchio destro associato a deviazione in valgo, nella ipotonotrofia muscolare dell'arto inferiore destro, nella zoppia a destra con necessità di appoggio monolaterale su bastone canadese, nell'esito della frattura delle ossa proprie del naso senza rilevazione di stenosi . Inabilità temporanea totale 46 giorni Inabilità temporanea parziale (in media al 75% del normale) 30 giorni Inabilità temporanea parziale ( in media al 50% del normale) 20 giorni Danno biologico 15% Spese da rimborsare adeguatamente documentate 50,00€”. Orbene, relativamente al quantum debeatur, si osserva che, trattandosi di lesioni macro-permanenti, deve farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di AN, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (id. Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015). S'impone quindi di operare il conteggio secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio del Tribunale di AN (in tal senso, da ultimo, Corte Appello AN 18 aprile 2016, n. 1491). Pertanto, valutati i maggiori postumi permanenti nella misura dell'15% questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore (79 anni al momento dell'incidente), ritiene di determinare il quantum debeatur, all'attualità, per il danno biologico residuato a carico dell'attore, nella somma di € 29.385,00. Per quanto riguarda il danno biologico da IT (come tale da intendersi il lasso di tempo in cui l'individuo non ha potuto compiere, per colpa delle lesioni subite, le proprie attività quotidiane in maniera assoluta), come quantificato dal perito, si ritiene di dover liquidare un importo pari ad € 9.027,50.
pag. 5/11 A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno. Alla luce dei numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto, la personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale;
cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019). Precisando che queste ultime non sono state neanche allegate da parte attrice, si esclude che si debba procedere alla personalizzazione, in quanto si ritiene che l'istante abbia subito e patito conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe. Ancora, per quanto riguarda invece il danno morale, con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della “personalizzazione”, e detta le regole precise per la sua liquidazione (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019). Trova, quindi, definitiva conferma, giurisprudenziale e normativa, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
pag. 6/11 L'autonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella “fisica e della vita di relazione” e quella “interiore” intesa come dolore, vergogna, paura, disistima, disperazione. Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle “attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento (il cui accertamento non può in ogni caso essere devoluto al CTU). Tuttavia, come ribadito anche di recente in un articolato arresto della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164) rimane di fondamentale rilevanza il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima, che consente di stabilire il thema decidendum e alla controparte di esercitare il legittimo diritto di difesa. In particolare, “In ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare”. Solo nel caso in cui la parte abbia assolto compiutamente l'onere di allegazione sulla stessa gravante, potrà farsi luogo, da parte del giudice, dell'applicazione di criteri presuntivi ai fini della prova della sussistenza del pregiudizio lamentato. “Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento pag. 7/11 probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)…La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico- ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). Ne discende che anche l'applicazione del criterio logico-presuntivo funzionale della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, può trovare applicazione solo al fine di supplire alla carenza probatoria (o meglio difficoltà di prova) della sussistenza del danno morale inteso quale sofferenza interiore, laddove invece, tale criterio non potrà essere invocato per ovviare alle carenze in punto di allegazione delle conseguenze del danno.
pag. 8/11 Nel caso di specie, deve evidenziarsi come parte attrice non abbia assolto gli oneri di allegazione sulla stessa gravanti in merito alla descrizione delle condizioni soggettive del danneggiato. In definitiva, la società assicuratrice per la rca va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di euro € 18.412,50, a titolo di risarcimento del danno subito. Da tale somma, è stato detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, per come dichiarato dallo stesso attore, ossia la somma di € 20.000,00 (38.412,50-20.000,00=18.412,50). Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). Ne segue che parte convenuta dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo in precedenza indicato da devalutarsi alla data dell'evento (ovvero il 21.07.2020 quale data dell'incidente) e, quindi, anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale. Ancora, vanno liquidate le spese mediche per come accertate nella misura di € 50,00, con condanna al relativo pagamento della società assicuratrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
pag. 9/11 In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerati anche gli esborsi per la mediazione espletata, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata. Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta. La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), firmata e depositata con firma digitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda come proposta e per l'effetto
- condanna l' al pagamento della somma di euro 18.412,50, oltre CP_1 interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di parte attrice;
- condanna l' al pagamento della somma di euro 50,00 oltre interessi CP_1 di legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice;
- condanna l' alla rifusione in favore dell'attore delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. D'AGOSTINO ALESSANDRO;
- pone definitivamente a carico di le spese degli accertamenti tecnici CP_1 espletati, così come liquidate in corso di causa. Vallo della Lucania, 27/12/2024 Il Giudice
pag. 10/11 dott. Carmine Esposito
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