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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11397, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Maria Pia Vigilante), Parte_1
e
(Avv. Rocco Andrea Cataldo), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, la ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale Per_ era nata, il 31.12.2022, la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
- che la relazione sentimentale si era interrotta orami da tempo;
- che dal 16.5.2023 ella lavorava presso l'Ospedale Consorziale Policlinico con stipendio mensile di circa €2.900,00 mentre il resistente era impiegato presso la Regione Puglia con stipendio mensile di circa €1.900,00-2.000,00; tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole quale genitore non collocatario di €300,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 16.1.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un'intesa (come da convenzione allegata) riguardo all'affidamento e al mantenimento della minore, depositando la relativa convenzione che sottoscrivevano.
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota dell'11.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed Per_ economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€300,00 mensili), oltre spese straordinarie, è equo e consente alla minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Spese compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M.:
- provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata all'udienza del 5.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
- spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
1.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11397, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Maria Pia Vigilante), Parte_1
e
(Avv. Rocco Andrea Cataldo), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, la ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale Per_ era nata, il 31.12.2022, la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
- che la relazione sentimentale si era interrotta orami da tempo;
- che dal 16.5.2023 ella lavorava presso l'Ospedale Consorziale Policlinico con stipendio mensile di circa €2.900,00 mentre il resistente era impiegato presso la Regione Puglia con stipendio mensile di circa €1.900,00-2.000,00; tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole quale genitore non collocatario di €300,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria del 16.1.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un'intesa (come da convenzione allegata) riguardo all'affidamento e al mantenimento della minore, depositando la relativa convenzione che sottoscrivevano.
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota dell'11.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed Per_ economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€300,00 mensili), oltre spese straordinarie, è equo e consente alla minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Spese compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M.:
- provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata all'udienza del 5.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
- spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
1.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO