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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 3842/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3842/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TERZI ELISA presso il cui studio sito in VIA MATTEOTTI 65 42046 REGGIOLO è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CARLETTI DAVIDE presso il cui studio sito in PIAZZA UNITA' D' ITALIA N 55 42017 NOVELLARA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 16.01.2025, hanno trovato un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Mantova in [...] Persona_1
26.03.2023.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.10.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
La causa è stata istruita tramite CTU sulle capacità genitoriali alle cui conclusioni - riportate in dispositivo - le parti hanno aderito all'udienza del 16.01.2025, raggiungendo in quella sede anche un accordo sulle questioni economiche.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto in particolare di poter accogliere il suggerimento della CTU in merito all'affidamento esclusivo della minore alla madre, in considerazione delle fragilità genitoriali emerse a carico del padre nonché di mantenere incarico al Servizio Sociale di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e di regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, come pure suggerito dalla Consulente e condiviso dalle parti.
Ritenuto in ultimo di compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione dell'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c. così dispone:
1) La minore nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche dal punto di vista anagrafico, presso quest'ultima.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità e le tempistiche indicate dal competente Servizio Sociale. Le visite, inizialmente, dovrebbero avere la seguente frequenza (cfr. pag. 63 CTU):
- Ogni settimana, due pomeriggi infrasettimanali con incontri di un'ora (per esempio, lunedì e giovedì dalle 18 alle 19);
- A settimane alterne, un incontro il sabato della durata di circa tre ore.
Non si ritiene necessario che gli incontri avvengano in forma protetta, ma con la supervisione di una figura educativa. In tal senso, potrebbero essere organizzate anche delle attività al di fuori dei locali del Servizio Sociale o presso l'abitazione paterna. Il Servizio Sociale, in base alle sue osservazioni e alla promozione della capacità genitoriali del IG. potrà decidere di Per_1 aumentare la frequenza e la durata delle visite, così come le modalità delle stesse oppure sospenderle se ritenuto opportuno. Il monitoraggio di tali visite dovrebbe proseguire fino al compimento dei tre anni da parte di , momento Per_1 nel quale si ritiene che sarebbe necessario, anche con l'intervento del Servizio Sociale, riflettere rispetto alle modalità di visita del padre, anche in ragione del suo percorso di sostegno alla genitorialità, e valutare la possibilità dell'inserimento dei pernottamenti.
Alla IG.ra è chiesto di affidarsi a quelle che potranno essere le CP_1 valutazioni del Servizio Sociale, assecondandole e promuovendo un ampliamento dei tempi padre-figlia.
Sempre con l'aiuto del Servizio Sociale dovrebbero essere concordati i tempi di spettanza dei genitori con in occasione delle vacanze natalizie e pasquali. Per_1 Al momento, infatti, non è possibile prevedere il percorso della relazione padre- figlia. La minor, in ogni caso, dovrebbe trascorrere o il giorno della Vigilia o quello di Natale con il IG. così come andranno divisi equamente fra i genitori il Per_1 Capodanno e l'Epifania. Allo stesso modo, ad anni alternati, dovrebbe Per_1 trascorrere con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Per quello che riguarda le vacanze estive, compatibilmente con le valutazioni del Servizio Sociale, il padre potrebbe svolgere delle gite in giornata con la bambina, tenendola con sé dal mattino alla sera fino ai tre anni. Successivamente si potrà pensare a tempi più ampi anche in ragione dell'inserimento dei pernottamenti. In caso di accordo fra i genitori, per avere maggiore flessibilità di giorni e di orari, gli stessi potranno godere della collaborazione di un educatore privato, che faccia sempre riferimento al Servizio Sociale.
In caso di accordo fra i genitori, per avere maggiore flessibilità di giorni e di orari, gli stessi potranno godere della collaborazione di un educatore privato, che faccia sempre riferimento al Servizio Sociale. 3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di supporto e monitoraggio al nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasti e/o difficoltà comunicative riguardanti la figlia.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della minore mediante Per_1 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
400,00 a far data dal mese di febbraio 2025;
5) Saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
6) Spese di lite in integralmente compensate tra le parti
7) Si dispone la comunicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria al competente Servizio Sociale (Unione bassa reggiana
– Novellara)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 23.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3842/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TERZI ELISA presso il cui studio sito in VIA MATTEOTTI 65 42046 REGGIOLO è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CARLETTI DAVIDE presso il cui studio sito in PIAZZA UNITA' D' ITALIA N 55 42017 NOVELLARA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 16.01.2025, hanno trovato un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Mantova in [...] Persona_1
26.03.2023.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.10.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
La causa è stata istruita tramite CTU sulle capacità genitoriali alle cui conclusioni - riportate in dispositivo - le parti hanno aderito all'udienza del 16.01.2025, raggiungendo in quella sede anche un accordo sulle questioni economiche.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto in particolare di poter accogliere il suggerimento della CTU in merito all'affidamento esclusivo della minore alla madre, in considerazione delle fragilità genitoriali emerse a carico del padre nonché di mantenere incarico al Servizio Sociale di monitoraggio e vigilanza sul nucleo e di regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, come pure suggerito dalla Consulente e condiviso dalle parti.
Ritenuto in ultimo di compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione dell'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c. così dispone:
1) La minore nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche dal punto di vista anagrafico, presso quest'ultima.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità e le tempistiche indicate dal competente Servizio Sociale. Le visite, inizialmente, dovrebbero avere la seguente frequenza (cfr. pag. 63 CTU):
- Ogni settimana, due pomeriggi infrasettimanali con incontri di un'ora (per esempio, lunedì e giovedì dalle 18 alle 19);
- A settimane alterne, un incontro il sabato della durata di circa tre ore.
Non si ritiene necessario che gli incontri avvengano in forma protetta, ma con la supervisione di una figura educativa. In tal senso, potrebbero essere organizzate anche delle attività al di fuori dei locali del Servizio Sociale o presso l'abitazione paterna. Il Servizio Sociale, in base alle sue osservazioni e alla promozione della capacità genitoriali del IG. potrà decidere di Per_1 aumentare la frequenza e la durata delle visite, così come le modalità delle stesse oppure sospenderle se ritenuto opportuno. Il monitoraggio di tali visite dovrebbe proseguire fino al compimento dei tre anni da parte di , momento Per_1 nel quale si ritiene che sarebbe necessario, anche con l'intervento del Servizio Sociale, riflettere rispetto alle modalità di visita del padre, anche in ragione del suo percorso di sostegno alla genitorialità, e valutare la possibilità dell'inserimento dei pernottamenti.
Alla IG.ra è chiesto di affidarsi a quelle che potranno essere le CP_1 valutazioni del Servizio Sociale, assecondandole e promuovendo un ampliamento dei tempi padre-figlia.
Sempre con l'aiuto del Servizio Sociale dovrebbero essere concordati i tempi di spettanza dei genitori con in occasione delle vacanze natalizie e pasquali. Per_1 Al momento, infatti, non è possibile prevedere il percorso della relazione padre- figlia. La minor, in ogni caso, dovrebbe trascorrere o il giorno della Vigilia o quello di Natale con il IG. così come andranno divisi equamente fra i genitori il Per_1 Capodanno e l'Epifania. Allo stesso modo, ad anni alternati, dovrebbe Per_1 trascorrere con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Per quello che riguarda le vacanze estive, compatibilmente con le valutazioni del Servizio Sociale, il padre potrebbe svolgere delle gite in giornata con la bambina, tenendola con sé dal mattino alla sera fino ai tre anni. Successivamente si potrà pensare a tempi più ampi anche in ragione dell'inserimento dei pernottamenti. In caso di accordo fra i genitori, per avere maggiore flessibilità di giorni e di orari, gli stessi potranno godere della collaborazione di un educatore privato, che faccia sempre riferimento al Servizio Sociale.
In caso di accordo fra i genitori, per avere maggiore flessibilità di giorni e di orari, gli stessi potranno godere della collaborazione di un educatore privato, che faccia sempre riferimento al Servizio Sociale. 3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di supporto e monitoraggio al nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasti e/o difficoltà comunicative riguardanti la figlia.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della minore mediante Per_1 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
400,00 a far data dal mese di febbraio 2025;
5) Saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
6) Spese di lite in integralmente compensate tra le parti
7) Si dispone la comunicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria al competente Servizio Sociale (Unione bassa reggiana
– Novellara)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 23.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli