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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/09/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 823/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Monia Peri) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 13.9.2024, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 11.30, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione all'ordinanza – ingiunzione 01-002298170, relativa ad Parte_2
accertamento 5.800. 11/10/2021.0474849 del 19/10/2021, con la quale era applicata la sanzione CP_1
amministrativa conseguente al predetto accertamento, riferito al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
A sostegno dell'opposizione ha addotto l'esistenza di una condizione di buona fede e, quindi, la mancanza di colpa allagando di essersi trovata nella materiale impossibilità di procedere al pagamento a causa della perdita d'esercizio riportata.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito la tardività dell'opposizione sostenendo che non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni per l'opposizione di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981. Nel
merito ha analiticamente indicato gli importi delle ritenute non versate e quelli delle corrispondenti retribuzioni corrisposte ai sostituiti d'imposta. Ha poi precisato che l'importo della sanzione è stato pagina 1 di 4 determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha poi dedotto l'irrilevanza ai fini dell'esclusione della colpa della situazione di difficoltà finanziaria illustrata nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare deve essere disattesa l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione sollevata con riferimento all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 sul presupposto che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Risulta, infatti, che l'ordinanza è stata notificata il 24.2.2024 e che l'opposizione è stata promossa con ricorso depositato il 22.3.2024 (data di invio della c.d. busta telematica) nel rispetto del termine di trenta giorni previsto.
Nel merito il ricorso è infondato.
La fattispecie sanzionatoria per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683
del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. L'importo della sanzione è stato determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487).
Prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' ha regolarmente notificato al trasgressore un CP_2
provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato pagina 2 di 4 versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Nella sua memoria di costituzione, ha analiticamente indicato gli importi delle ritenute non CP_1
versate e quelli delle corrispondenti retribuzioni corrisposte ai sostituiti d'imposta. Ha poi precisato che l'importo della sanzione è stato determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del
2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Tali importi,
peraltro tratti dalle denunce mensili inviate dal datore di lavoro all'Istituto, non sono stati contestati con il ricorso né a seguito della costituzione dell' CP_1
Ciò premesso, l'eccezione, di merito, sollevata dalla parte ricorrente secondo cui difetterebbe il requisito della colpevolezza a causa di una presunta condizione di difficoltà finanziaria che avrebbe impedito l'adempimento è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza peraltro richiamata nello stesso ricorso avversario, infatti, “L'art. 3
della L. n. 689 del 1981, art. 3, in materia di sanzioni amministrative, presuppone una presunzione di colpa a
carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo di provare l'assenza di elemento soggettivo. Infatti,
poiché il giudizio di colpevolezza non si basa sul dato puramente psicologico, una volta integrata e provata
dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, è onere del trasgressore (in virtù della presunzione
di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3), l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. La
consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma esclude per sé stessa l'errore
incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti
con una sanzione meno gravosa”.
La consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva, escludendo l'errore incolpevole, integra dunque, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie sanzionata senza che, ad escludere la colpa, possa soccorrere un'eventuale condizione di difficoltà finanziaria dell'impresa.
Come noto, l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18
novembre 2009, n. 2354). Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen.
pagina 3 di 4 16 maggio2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528)
ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3
luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939).
D'altronde, è pacifica la circostanza che le ritenute si riferiscono a retribuzioni corrisposte o comunque dovute a lavoratori dell'impresa ricorrente la quale, ove mai si fosse trovata in una situazione di insolvenza tale da impedire l'adempimento dei conseguenti obblighi su di essa gravanti in qualità di sostituto d'imposta, avrebbe potuto e dovuto provvedere tempestivamente a congrue riorganizzazioni del proprio assetto finalizzate a consentire l'assolvimento degli obblighi di legge risultati inadempiuti.
Inoltre, la sistematicità degli inadempimenti che si ripetono costantemente ogni mese contraddicono la dedotta condizione di buona fede la quale appare, oltre che giuridicamente, anche di fatto del tutto indimostrata e contraddetta dalle evidenze processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da revoca il Parte_2
provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
respinge il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di liquidandole nella Parte_2 CP_1
misura di €2.200,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Perugia 13 settembre 2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 823/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Monia Peri) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 13.9.2024, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 11.30, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione all'ordinanza – ingiunzione 01-002298170, relativa ad Parte_2
accertamento 5.800. 11/10/2021.0474849 del 19/10/2021, con la quale era applicata la sanzione CP_1
amministrativa conseguente al predetto accertamento, riferito al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
A sostegno dell'opposizione ha addotto l'esistenza di una condizione di buona fede e, quindi, la mancanza di colpa allagando di essersi trovata nella materiale impossibilità di procedere al pagamento a causa della perdita d'esercizio riportata.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito la tardività dell'opposizione sostenendo che non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni per l'opposizione di cui all'art. 22 della l. n. 689/1981. Nel
merito ha analiticamente indicato gli importi delle ritenute non versate e quelli delle corrispondenti retribuzioni corrisposte ai sostituiti d'imposta. Ha poi precisato che l'importo della sanzione è stato pagina 1 di 4 determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha poi dedotto l'irrilevanza ai fini dell'esclusione della colpa della situazione di difficoltà finanziaria illustrata nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare deve essere disattesa l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione sollevata con riferimento all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 sul presupposto che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Risulta, infatti, che l'ordinanza è stata notificata il 24.2.2024 e che l'opposizione è stata promossa con ricorso depositato il 22.3.2024 (data di invio della c.d. busta telematica) nel rispetto del termine di trenta giorni previsto.
Nel merito il ricorso è infondato.
La fattispecie sanzionatoria per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683
del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. L'importo della sanzione è stato determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del 2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487).
Prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' ha regolarmente notificato al trasgressore un CP_2
provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato pagina 2 di 4 versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Nella sua memoria di costituzione, ha analiticamente indicato gli importi delle ritenute non CP_1
versate e quelli delle corrispondenti retribuzioni corrisposte ai sostituiti d'imposta. Ha poi precisato che l'importo della sanzione è stato determinato, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 48 del 4 maggio del
2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 3.7.2023 che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Tali importi,
peraltro tratti dalle denunce mensili inviate dal datore di lavoro all'Istituto, non sono stati contestati con il ricorso né a seguito della costituzione dell' CP_1
Ciò premesso, l'eccezione, di merito, sollevata dalla parte ricorrente secondo cui difetterebbe il requisito della colpevolezza a causa di una presunta condizione di difficoltà finanziaria che avrebbe impedito l'adempimento è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza peraltro richiamata nello stesso ricorso avversario, infatti, “L'art. 3
della L. n. 689 del 1981, art. 3, in materia di sanzioni amministrative, presuppone una presunzione di colpa a
carico dell'autore del fatto vietato, obbligando quest'ultimo di provare l'assenza di elemento soggettivo. Infatti,
poiché il giudizio di colpevolezza non si basa sul dato puramente psicologico, una volta integrata e provata
dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, è onere del trasgressore (in virtù della presunzione
di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3), l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. La
consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma esclude per sé stessa l'errore
incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti
con una sanzione meno gravosa”.
La consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva, escludendo l'errore incolpevole, integra dunque, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie sanzionata senza che, ad escludere la colpa, possa soccorrere un'eventuale condizione di difficoltà finanziaria dell'impresa.
Come noto, l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18
novembre 2009, n. 2354). Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen.
pagina 3 di 4 16 maggio2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528)
ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3
luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939).
D'altronde, è pacifica la circostanza che le ritenute si riferiscono a retribuzioni corrisposte o comunque dovute a lavoratori dell'impresa ricorrente la quale, ove mai si fosse trovata in una situazione di insolvenza tale da impedire l'adempimento dei conseguenti obblighi su di essa gravanti in qualità di sostituto d'imposta, avrebbe potuto e dovuto provvedere tempestivamente a congrue riorganizzazioni del proprio assetto finalizzate a consentire l'assolvimento degli obblighi di legge risultati inadempiuti.
Inoltre, la sistematicità degli inadempimenti che si ripetono costantemente ogni mese contraddicono la dedotta condizione di buona fede la quale appare, oltre che giuridicamente, anche di fatto del tutto indimostrata e contraddetta dalle evidenze processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da revoca il Parte_2
provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
respinge il ricorso e condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di liquidandole nella Parte_2 CP_1
misura di €2.200,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Perugia 13 settembre 2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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