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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 1263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1263/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BALDAZZI FEDERICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDAZZI FEDERICO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANCINI GIANLUCA e dell'avv. ALBERTINI LUANA ) C.F._2 VIA GRAMSCI 205 40013 CASTEL MAGGIORE, elettivamente domiciliato in VIA OVIDIO 26 ROMA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA
CONVENUTA OPPOSTA
con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. GAMBI PAOLO VIALE D. LIRICA N. 21 48124 RAVENNA
(già , corrente in Controparte_3 Controparte_3 Ravenna - Via San Mama 29 - P.IVA (CONTUMACE) P.IVA_2 TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
9.1.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (già – Controparte_1 Controparte_4
d'ora in avanti anche solo “ ” - ha ottenuto dal Tribunale Controparte_1 di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del 15.01.2021 emesso dal
Tribunale di Ravenna con il quale è stato intimato a il Parte_1 pagamento della somma pari ad euro € 11.716,57 oltre interessi e spese, quale complessivo credito derivante da n. 10 fatture insolute relative alla fornitura alla omonima ditta individuale di energia Parte_1 elettrica concernenti nel periodo dal 12.05.2017 al 23.02.2018.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 chiedendone la revoca e chiedendo la condanna di controparte per lite temeraria. Ha eccepito in particolare:
- di essere stata, in anni diversi, titolare di due differenti locali di ristorazione a Ravenna: il primo, più risalente, si trovava in via San
Mama n. 29 ed è stato condotto dal mese di aprile 2015 all'1.8.2016 mentre il secondo si trovava in Via San Mama n. 73 condotto dal 27.7.2016 all'11.05.2018;
- che non si comprende a quale attività le fatture azionate in via monitoria facciano riferimento posto che in nessuna delle due attività il fornitore di energia elettrica e gas era la società ingiungente;
- di avere, in ogni caso, riconsegnato l'immobile di Ravenna via San Mama
n. 73 in data 11 maggio 2018, come da verbale di riconsegna, dando atto di aver comunicato rituale disdetta ai fornitori delle utenze elettrica e gas.
Ha inoltre eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre 60 giorni dalla data di deposito e l'incertezza del credito in quanto non sono stati prodotti i contratti di fornitura e la copia delle fatture insolute e non è stato indicato il relativo POD di fornitura. 3. Si è ritualmente costituita Controparte_1 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che:
- la notifica del decreto oltre i 60 giorni è dipesa dalle poste ed in ogni caso l'inefficacia del provvedimento monitorio non impedisce l'accertamento sulla sussistenza del credito e sulla condanna della debitrice nel medesimo giudizio di opposizione;
- la fornitura di energia oggetto delle fatture riguarda il sito di Via
San Mama n. 29/31, dove l'attrice ha esercitato l'attività di ristorazione cessata nell'agosto 2016, POD IT001E043401632, ed è stata erogata non già in forza di un contratto stipulato bensì in regime di maggior tutela ove le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio sono determinate integralmente dall'Autorità.
4. In data 12.1.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove, in particolare, il giudice ha autorizzato l'attrice alla chiamata in causa del terzo quale proprietario e locatore Controparte_2 dell'immobile condotto dall'attrice, per essere manlevata in caso di condanna al pagamento.
Si è quindi costituito chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda dell'attore svolta nei suoi confronti, ed eccependo in particolare:
- l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto tardiva;
- l'estraneità ai fatti di causa dato che i locali nell'arco temporale interessato dalle fatture oggetto del giudizio (giugno 2017-febbraio 2018) erano in locazione (già dal 25.9.2016) alla soc. Controparte_3
Ha infine chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della società (ora per Controparte_3 Controparte_3 essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, in liquidazione ritualmente Controparte_3 citata non si è costituita ed è stata dichiarata CONTUMACE con provvedimento del 23.11.2022.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del rappresentante legale di e Controparte_3
l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. All'udienza del 9.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. In merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i 60 giorni, valga osservare che secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito "la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., se da una parte determina
l'inefficacia del provvedimento monitorio, dall'altra non tocca la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale. Da ciò consegue che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto di opposizione, il Giudice ha il potere – dovere di vagliare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie" (cfr. in tal senso Cass. n.
8955 del 18.4.2006, Cass. n. 951 del 16.1.2013, Cass. n. 3908 del
29.2.2016 nonché, in senso conforme, Tribunale di Roma n. 11793 del
9.6.2016 e Tribunale Di Milano n. 2476 del 24.2.2016).
6. Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Il presente procedimento riguarda la domanda di ingiunzione relativa al pagamento delle seguenti fatture:
039015740057 03/12/2017 23/12/2017 1.049,72
7088
039015740057 07/10/2017 27/10/2017 1.135,39
7086
039015740057 03/11/2017 23/11/2017 1.102,98
7087
039015740057 12/05/2017 01/06/2017 677,00
7081
039015740057 03/02/2018 23/02/2018 151,70
7081
039015740057 06/08/2017 26/08/2017 1.506,61
7084 039015740057 04/09/2017 25/09/2017 1.429,32
7085
039015740057 04/06/2017 24/06/2017 2.240,49
7082
039015740057 04/01/2018 24/01/2018 1.105,65
7089
039015740057 04/07/2017 24/07/2017 1.317,71
7083
Le fatture riguardano la somministrazione di energia elettrica secondo le modalità del mercato tutelato, ossia secondo il servizio istituito dalla legge n. 125/07, destinato a garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione, privi di un fornitore sul libero mercato. Ai sensi della predetta legge, le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio di maggior tutela sono determinate integralmente dall'Autorità, in assenza di un documento contrattuale.
7. Parte attrice reagisce all'opposizione negando di avere mai effettivamente utilizzato le forniture per cui è causa. Le fatture, infatti, si riferiscono ad erogazioni svolte in favore dei locali di via
Sama n. 29/31 Ravenna che ella, dopo avervi svolto attività di ristorazione con contratto di locazione, ha riconsegnato in data 1.8.2016 al proprietario . Controparte_2
7.1 L'opposizione è fondata.
Le fatture hanno ad oggetto erogazioni avvenute nel periodo che va dal
12/05/2017 al 03/02/2018 e riguardano il POD IT001E043401632, concernente i locali siti in Ravenna via Sama n. 29/31.
Parte opponente ha avuto in uso locativo i locali siti in via Sama n. 29/31 sino al 1.8.2016 data in cui li ha riconsegnati al proprietario (cfr verbale di riconsegna dell'immobile; all doc. n. 4 attrice).
Cont Parte opponente ha altresì fornito la prova di avere inviato ad , società con la quale aveva il contratto di fornitura, con raccomandata a/r, la comunicazione di recesso del contratto di somministrazione di energia elettrica e contestuale richiesta di disalimentazione del punto di prelievo oggetto di causa (all. doc. n. 7).
A fronte della prova raggiunta del fatto che l'attrice, al tempo delle erogazioni per cui è causa, non era più nei locali, e del fatto che avesse diligentemente proceduto alla comunicazione di recesso ed alla richiesta di disalimentazione del punto di prelievo alla società con la quale aveva il contratto di fornitura, la domanda svolta nei suoi confronti di pagamento della fornitura della energia elettrica erogata dall'opposta, e riguardante un periodo che prende avvio ben 8 mesi dopo il rilascio dei locali, deve essere respinta. L'attrice non aveva la disponibilità dei locali quindi non ha usufruito della fornitura per cui è causa;
né le si può attribuire la fornitura in ragione della riconducibilità del punto di prelievo poiché ne aveva chiesto la disalimentazione.
L'opposizione è quindi fondata e va accolta.
Non residuano altre domande da esaminare. Parte opposta infatti non ha esteso la domanda nei confronti delle altri parti del processo e non si ravvisano i presupposti per l'estensione automatica della stessa in quanto l'attrice ha chiamato in causa non già indicandolo Controparte_2 quale effettivo soggetto tenuto al pagamento delle utenze bensì in subordine per l'ipotesi di condanna al pagamento, per essere tenuta indenne sul presupposto di una responsabilità risarcitoria per mancata volturazione dell'utenza nella sua qualità di proprietario (“In ordine alla chiamata del terzo qualora il convenuto effettui una chiamata di terzo indicando quest'ultimo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, purché il titolo in base al quale il convenuto ritiene la responsabilità del terzo non sia diverso da quello della domanda attorea. Si è infatti affermato che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite;
e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo.” Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sentenza, 15/05/2024, n.
3418).
8. Infine, con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte attrice, essa non può trovare accoglimento.
Quanto all'applicazione del primo comma, manca l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015). Non si ritiene di procedere neppure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021) mentre nel caso di specie la pretesa della opposta, anche se rivelatasi infondata, risulta azionata su elementi non arbitrari.
9.Le spese di lite sostenute dalla opponente seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a
[...]
. Controparte_1
Vanno altresì poste a carico di le spese di Controparte_1 lite sostenute dal terzo chiamato (“Le spese del Controparte_2 giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, n.6358). Nulla riguardo alle spese di non essendosi costituita. Controparte_3
Le spese di lite sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.800, oltre accessori di legge costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari in ragione della semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del 15.01.2021 emesso dal Tribunale di
Ravenna;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite Controparte_1 del presente procedimento a e che Parte_1 Controparte_2 si liquidano per ciascuno in euro 3.800, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 25/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1263/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BALDAZZI FEDERICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDAZZI FEDERICO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANCINI GIANLUCA e dell'avv. ALBERTINI LUANA ) C.F._2 VIA GRAMSCI 205 40013 CASTEL MAGGIORE, elettivamente domiciliato in VIA OVIDIO 26 ROMA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA
CONVENUTA OPPOSTA
con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. GAMBI PAOLO VIALE D. LIRICA N. 21 48124 RAVENNA
(già , corrente in Controparte_3 Controparte_3 Ravenna - Via San Mama 29 - P.IVA (CONTUMACE) P.IVA_2 TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
9.1.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (già – Controparte_1 Controparte_4
d'ora in avanti anche solo “ ” - ha ottenuto dal Tribunale Controparte_1 di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del 15.01.2021 emesso dal
Tribunale di Ravenna con il quale è stato intimato a il Parte_1 pagamento della somma pari ad euro € 11.716,57 oltre interessi e spese, quale complessivo credito derivante da n. 10 fatture insolute relative alla fornitura alla omonima ditta individuale di energia Parte_1 elettrica concernenti nel periodo dal 12.05.2017 al 23.02.2018.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 chiedendone la revoca e chiedendo la condanna di controparte per lite temeraria. Ha eccepito in particolare:
- di essere stata, in anni diversi, titolare di due differenti locali di ristorazione a Ravenna: il primo, più risalente, si trovava in via San
Mama n. 29 ed è stato condotto dal mese di aprile 2015 all'1.8.2016 mentre il secondo si trovava in Via San Mama n. 73 condotto dal 27.7.2016 all'11.05.2018;
- che non si comprende a quale attività le fatture azionate in via monitoria facciano riferimento posto che in nessuna delle due attività il fornitore di energia elettrica e gas era la società ingiungente;
- di avere, in ogni caso, riconsegnato l'immobile di Ravenna via San Mama
n. 73 in data 11 maggio 2018, come da verbale di riconsegna, dando atto di aver comunicato rituale disdetta ai fornitori delle utenze elettrica e gas.
Ha inoltre eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre 60 giorni dalla data di deposito e l'incertezza del credito in quanto non sono stati prodotti i contratti di fornitura e la copia delle fatture insolute e non è stato indicato il relativo POD di fornitura. 3. Si è ritualmente costituita Controparte_1 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che:
- la notifica del decreto oltre i 60 giorni è dipesa dalle poste ed in ogni caso l'inefficacia del provvedimento monitorio non impedisce l'accertamento sulla sussistenza del credito e sulla condanna della debitrice nel medesimo giudizio di opposizione;
- la fornitura di energia oggetto delle fatture riguarda il sito di Via
San Mama n. 29/31, dove l'attrice ha esercitato l'attività di ristorazione cessata nell'agosto 2016, POD IT001E043401632, ed è stata erogata non già in forza di un contratto stipulato bensì in regime di maggior tutela ove le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio sono determinate integralmente dall'Autorità.
4. In data 12.1.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove, in particolare, il giudice ha autorizzato l'attrice alla chiamata in causa del terzo quale proprietario e locatore Controparte_2 dell'immobile condotto dall'attrice, per essere manlevata in caso di condanna al pagamento.
Si è quindi costituito chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda dell'attore svolta nei suoi confronti, ed eccependo in particolare:
- l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto tardiva;
- l'estraneità ai fatti di causa dato che i locali nell'arco temporale interessato dalle fatture oggetto del giudizio (giugno 2017-febbraio 2018) erano in locazione (già dal 25.9.2016) alla soc. Controparte_3
Ha infine chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della società (ora per Controparte_3 Controparte_3 essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata, in liquidazione ritualmente Controparte_3 citata non si è costituita ed è stata dichiarata CONTUMACE con provvedimento del 23.11.2022.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del rappresentante legale di e Controparte_3
l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. All'udienza del 9.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. In merito all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i 60 giorni, valga osservare che secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito "la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., se da una parte determina
l'inefficacia del provvedimento monitorio, dall'altra non tocca la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale. Da ciò consegue che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto di opposizione, il Giudice ha il potere – dovere di vagliare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie" (cfr. in tal senso Cass. n.
8955 del 18.4.2006, Cass. n. 951 del 16.1.2013, Cass. n. 3908 del
29.2.2016 nonché, in senso conforme, Tribunale di Roma n. 11793 del
9.6.2016 e Tribunale Di Milano n. 2476 del 24.2.2016).
6. Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Il presente procedimento riguarda la domanda di ingiunzione relativa al pagamento delle seguenti fatture:
039015740057 03/12/2017 23/12/2017 1.049,72
7088
039015740057 07/10/2017 27/10/2017 1.135,39
7086
039015740057 03/11/2017 23/11/2017 1.102,98
7087
039015740057 12/05/2017 01/06/2017 677,00
7081
039015740057 03/02/2018 23/02/2018 151,70
7081
039015740057 06/08/2017 26/08/2017 1.506,61
7084 039015740057 04/09/2017 25/09/2017 1.429,32
7085
039015740057 04/06/2017 24/06/2017 2.240,49
7082
039015740057 04/01/2018 24/01/2018 1.105,65
7089
039015740057 04/07/2017 24/07/2017 1.317,71
7083
Le fatture riguardano la somministrazione di energia elettrica secondo le modalità del mercato tutelato, ossia secondo il servizio istituito dalla legge n. 125/07, destinato a garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione, privi di un fornitore sul libero mercato. Ai sensi della predetta legge, le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio di maggior tutela sono determinate integralmente dall'Autorità, in assenza di un documento contrattuale.
7. Parte attrice reagisce all'opposizione negando di avere mai effettivamente utilizzato le forniture per cui è causa. Le fatture, infatti, si riferiscono ad erogazioni svolte in favore dei locali di via
Sama n. 29/31 Ravenna che ella, dopo avervi svolto attività di ristorazione con contratto di locazione, ha riconsegnato in data 1.8.2016 al proprietario . Controparte_2
7.1 L'opposizione è fondata.
Le fatture hanno ad oggetto erogazioni avvenute nel periodo che va dal
12/05/2017 al 03/02/2018 e riguardano il POD IT001E043401632, concernente i locali siti in Ravenna via Sama n. 29/31.
Parte opponente ha avuto in uso locativo i locali siti in via Sama n. 29/31 sino al 1.8.2016 data in cui li ha riconsegnati al proprietario (cfr verbale di riconsegna dell'immobile; all doc. n. 4 attrice).
Cont Parte opponente ha altresì fornito la prova di avere inviato ad , società con la quale aveva il contratto di fornitura, con raccomandata a/r, la comunicazione di recesso del contratto di somministrazione di energia elettrica e contestuale richiesta di disalimentazione del punto di prelievo oggetto di causa (all. doc. n. 7).
A fronte della prova raggiunta del fatto che l'attrice, al tempo delle erogazioni per cui è causa, non era più nei locali, e del fatto che avesse diligentemente proceduto alla comunicazione di recesso ed alla richiesta di disalimentazione del punto di prelievo alla società con la quale aveva il contratto di fornitura, la domanda svolta nei suoi confronti di pagamento della fornitura della energia elettrica erogata dall'opposta, e riguardante un periodo che prende avvio ben 8 mesi dopo il rilascio dei locali, deve essere respinta. L'attrice non aveva la disponibilità dei locali quindi non ha usufruito della fornitura per cui è causa;
né le si può attribuire la fornitura in ragione della riconducibilità del punto di prelievo poiché ne aveva chiesto la disalimentazione.
L'opposizione è quindi fondata e va accolta.
Non residuano altre domande da esaminare. Parte opposta infatti non ha esteso la domanda nei confronti delle altri parti del processo e non si ravvisano i presupposti per l'estensione automatica della stessa in quanto l'attrice ha chiamato in causa non già indicandolo Controparte_2 quale effettivo soggetto tenuto al pagamento delle utenze bensì in subordine per l'ipotesi di condanna al pagamento, per essere tenuta indenne sul presupposto di una responsabilità risarcitoria per mancata volturazione dell'utenza nella sua qualità di proprietario (“In ordine alla chiamata del terzo qualora il convenuto effettui una chiamata di terzo indicando quest'ultimo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, purché il titolo in base al quale il convenuto ritiene la responsabilità del terzo non sia diverso da quello della domanda attorea. Si è infatti affermato che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite;
e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo.” Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sentenza, 15/05/2024, n.
3418).
8. Infine, con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte attrice, essa non può trovare accoglimento.
Quanto all'applicazione del primo comma, manca l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015). Non si ritiene di procedere neppure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021) mentre nel caso di specie la pretesa della opposta, anche se rivelatasi infondata, risulta azionata su elementi non arbitrari.
9.Le spese di lite sostenute dalla opponente seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a
[...]
. Controparte_1
Vanno altresì poste a carico di le spese di Controparte_1 lite sostenute dal terzo chiamato (“Le spese del Controparte_2 giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, n.6358). Nulla riguardo alle spese di non essendosi costituita. Controparte_3
Le spese di lite sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.800, oltre accessori di legge costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari in ragione della semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 9/2021 del 15.01.2021 emesso dal Tribunale di
Ravenna;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite Controparte_1 del presente procedimento a e che Parte_1 Controparte_2 si liquidano per ciascuno in euro 3.800, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 25/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni