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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/05/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4704/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Stefani, mandato in Parte_1
atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
con Avvocatura dello Stato P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona di rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dall'avvocatura dello Stato
Convenuto
in persona il legale rappresentante p-t. Controparte_4
Convenu
ta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_5
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2022 90046378 51/000
notificata a mezzo servizio postale il 08.08.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.10.041,56 a titolo di spese processuali anno di riferimento 2011.
Il predetto atto riportava l'indicazione della precedente notifica della cartella di pagamento n. 05920190000437043000 asseritamente avvenuta in data
28.03.2019.
Lamentava il ricorrente 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
05920190000437043000 prodromica alla intimazione di pagamento in oggetto;
2)La violazione e/o falsa applicazione dell'art.212 D.P.R .n.115/2002
Testo Unico Spese di Giustizia;
3) Nullità della intimazione di pagamento per falsa applicazione dell'art. 3 Legge n.241/90 in relazione allo statuto del contribuente e dell'art.24 cost.; 4) Estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art.2946 c.c.; 5) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi;
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_6
in persona del legale rapp.te p-t eccepiva la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva;
contestando l'assunto attoreo ne chiedeva il rigetto
Integrato il contraddittorio nei confronti della quale Controparte_2
Ente Impositore, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 26.03,2025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata 3
Quanto al primo motivo ( omessa notifica della cartella di pagamento) di opposizione lo stesso va disatteso poiché la stessa risulta regolarmente notificata secondo il
“rito degli irreperibili” previsto e disciplinato dall'art.60 del Dpr,600/73.
Quanto alla eccezione di violazione e/o falsa applicazione dell'art.212 D.P.R
.n.115/2002) la stessa si deve ritenere priva di pregio giuridico in quanto superata dall'art.227 ter .D.P.R. 115/2002- introdotto dall' art.67 della legge
18.06.2009 - il quale prevede un meccanismo diretto di iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia, con un meccanismo di pagamento spontaneo, a mezzo ruolo nei trenta giorni dalla notifica della cartella.
Quanto all'eccepito motivo di nullità della intimazione di pagamento per falsa applicazione dell'art. 3 Legge n.241/90 in relazione allo statuto del contribuente e dell'art.24 cost.; è appena il caso di rilevare che l'intimazione di pagamento è un atto esecutivo e come tale deve riportare unicamente il riferimento del precedente accertamento, nella specie indicazione della cartella di pagamento
( ex dell'art.7 co 2 e 3 L 212/2000 )
Parimenti va disattesa l' eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c
Dalla documentazione in atti, è agevole evincere che il termine decennale non era spirato né alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28.03.2019
né alla data della notifica della intimazione di pagamento avvenuta il
08.08.2022;
Quanto alla eccepita errata quantificazione dell'importo dedotto e della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi dalla disamina della documentazione in atti si evince agevolmente che le modalità
di calcolo applicate risultano in conformità alla normativa vigente in materia.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per lo effetto conferma l'intimazione di pagamento n.059 2022 90046378 51/000 notificata in data 24.06.2022
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,18.05.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4704/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Stefani, mandato in Parte_1
atti
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
con Avvocatura dello Stato P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona di rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dall'avvocatura dello Stato
Convenuto
in persona il legale rappresentante p-t. Controparte_4
Convenu
ta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_5
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2022 90046378 51/000
notificata a mezzo servizio postale il 08.08.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.10.041,56 a titolo di spese processuali anno di riferimento 2011.
Il predetto atto riportava l'indicazione della precedente notifica della cartella di pagamento n. 05920190000437043000 asseritamente avvenuta in data
28.03.2019.
Lamentava il ricorrente 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento n.
05920190000437043000 prodromica alla intimazione di pagamento in oggetto;
2)La violazione e/o falsa applicazione dell'art.212 D.P.R .n.115/2002
Testo Unico Spese di Giustizia;
3) Nullità della intimazione di pagamento per falsa applicazione dell'art. 3 Legge n.241/90 in relazione allo statuto del contribuente e dell'art.24 cost.; 4) Estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art.2946 c.c.; 5) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi;
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_6
in persona del legale rapp.te p-t eccepiva la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva;
contestando l'assunto attoreo ne chiedeva il rigetto
Integrato il contraddittorio nei confronti della quale Controparte_2
Ente Impositore, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 26.03,2025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata 3
Quanto al primo motivo ( omessa notifica della cartella di pagamento) di opposizione lo stesso va disatteso poiché la stessa risulta regolarmente notificata secondo il
“rito degli irreperibili” previsto e disciplinato dall'art.60 del Dpr,600/73.
Quanto alla eccezione di violazione e/o falsa applicazione dell'art.212 D.P.R
.n.115/2002) la stessa si deve ritenere priva di pregio giuridico in quanto superata dall'art.227 ter .D.P.R. 115/2002- introdotto dall' art.67 della legge
18.06.2009 - il quale prevede un meccanismo diretto di iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia, con un meccanismo di pagamento spontaneo, a mezzo ruolo nei trenta giorni dalla notifica della cartella.
Quanto all'eccepito motivo di nullità della intimazione di pagamento per falsa applicazione dell'art. 3 Legge n.241/90 in relazione allo statuto del contribuente e dell'art.24 cost.; è appena il caso di rilevare che l'intimazione di pagamento è un atto esecutivo e come tale deve riportare unicamente il riferimento del precedente accertamento, nella specie indicazione della cartella di pagamento
( ex dell'art.7 co 2 e 3 L 212/2000 )
Parimenti va disattesa l' eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c
Dalla documentazione in atti, è agevole evincere che il termine decennale non era spirato né alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28.03.2019
né alla data della notifica della intimazione di pagamento avvenuta il
08.08.2022;
Quanto alla eccepita errata quantificazione dell'importo dedotto e della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi dalla disamina della documentazione in atti si evince agevolmente che le modalità
di calcolo applicate risultano in conformità alla normativa vigente in materia.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per lo effetto conferma l'intimazione di pagamento n.059 2022 90046378 51/000 notificata in data 24.06.2022
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,18.05.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo