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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 17432 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17432 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMANO
MARIACRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato CP C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2024 e premesso Controparte_1 CP
- di aver contratto matrimonio in Portici il 07/06/1997 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(09.09.1998) e (11.12.2004) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
2. il IG. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese corrisponderà alla IG.ra CP
, una cifra complessiva pari ad € 760,00 (Settecentosessanta/00) a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della moglie. Tale somma sarà versata sul conto corrente postale e/o bancario, intestato alla IG.ra ; Controparte_1
3. la IG.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a modificare la Controparte_1 titolarita' dell'utenza elettrica intestandola a sé a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso, sostenendone tutte le relative spese”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n. 77, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno1997); CP
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino