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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_3 Nominativo_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 769 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, Ricorrente_1, Ricorrente_1 Nominativo_3 e Ricorrente_2 impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 769 del 12.11.2020, prot. n. 31098 del 17.11.2020, con il quale, per l'anno d'imposta 2015, era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.334,00 per IMU oltre relativi interessi e sanzioni (cfr. provvedimento originariamente impugnato e ricorso introduttivo in atti).
Il Comune di Priolo Gargallo si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso ritenendo che le ricorrenti non avessero dimostrato la propria legittimazione attiva (cfr. sentenza di I grado in atti).
Le contribuenti hanno impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 32137/2019 del 10/12/2019) ha ritenuto che “ … Il soggetto che proponga impugnazione per cassazione in qualità di successore a titolo universale di una parte del precedente grado di giudizio, deve allegare e provare, con riscontri documentali, le circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., salvo che il titolo sia di natura pubblica, di contenuto accertabile e non contestato …”.
Di tenore analogo anche altra sentenza del 30 agosto 2018, n. 21436 con la quale la Corte di Cassazione, ha espresso il principio di diritto secondo il quale tale onere incombe sulla parte attrice, rappresentano la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c.
Le appellanti hanno dimostrato (soltanto) in questo grado di giudizio la loro condizione di “eredi” producendo in atti la relativa documentazione (cfr. successione in atti).
2.- Eventuali vizi di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta impugnazione ex art. 156 cpc.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5556 del 26.2.2019) ha chiarito che (in breve) l'eventuale
“nullità” della notificazione è “sanata” dalla proposizione dell'opposizione al provvedimento in ragione del principio del “raggiungimento dello scopo processuale” dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
3.- La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritento che “ … in tema di
ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassazione n. 1694 del
24/01/2018 e Cassazione n. 26431 del 08/11/2017)”.
4.- La Cassazione a SS. UU. (sentenza n. 25506 del 2006) ha affermato che ai fini tributari devono ritenersi
“edificabili” tutti quei terreni che tali sono qualificato da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano in concreto possibile il rilascio delle relative autorizzazioni.
Con più recente pronuncia di legittimità (sentenza n. 22591 del 9/8/2024) è stato affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 18 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_3 Nominativo_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 769 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, Ricorrente_1, Ricorrente_1 Nominativo_3 e Ricorrente_2 impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 769 del 12.11.2020, prot. n. 31098 del 17.11.2020, con il quale, per l'anno d'imposta 2015, era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.334,00 per IMU oltre relativi interessi e sanzioni (cfr. provvedimento originariamente impugnato e ricorso introduttivo in atti).
Il Comune di Priolo Gargallo si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice ha dichiarato “inammissibile” il ricorso ritenendo che le ricorrenti non avessero dimostrato la propria legittimazione attiva (cfr. sentenza di I grado in atti).
Le contribuenti hanno impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 32137/2019 del 10/12/2019) ha ritenuto che “ … Il soggetto che proponga impugnazione per cassazione in qualità di successore a titolo universale di una parte del precedente grado di giudizio, deve allegare e provare, con riscontri documentali, le circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., salvo che il titolo sia di natura pubblica, di contenuto accertabile e non contestato …”.
Di tenore analogo anche altra sentenza del 30 agosto 2018, n. 21436 con la quale la Corte di Cassazione, ha espresso il principio di diritto secondo il quale tale onere incombe sulla parte attrice, rappresentano la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c.
Le appellanti hanno dimostrato (soltanto) in questo grado di giudizio la loro condizione di “eredi” producendo in atti la relativa documentazione (cfr. successione in atti).
2.- Eventuali vizi di notifica devono ritenersi “sanati” dall'avvenuta impugnazione ex art. 156 cpc.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5556 del 26.2.2019) ha chiarito che (in breve) l'eventuale
“nullità” della notificazione è “sanata” dalla proposizione dell'opposizione al provvedimento in ragione del principio del “raggiungimento dello scopo processuale” dell'atto di cui all'art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
3.- La giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritento che “ … in tema di
ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassazione n. 1694 del
24/01/2018 e Cassazione n. 26431 del 08/11/2017)”.
4.- La Cassazione a SS. UU. (sentenza n. 25506 del 2006) ha affermato che ai fini tributari devono ritenersi
“edificabili” tutti quei terreni che tali sono qualificato da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano in concreto possibile il rilascio delle relative autorizzazioni.
Con più recente pronuncia di legittimità (sentenza n. 22591 del 9/8/2024) è stato affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 18 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA