Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2022
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n.475 del 22.03.2022
Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Monaco e Alessandro Parte 1 '
Flaminio Militello
Appellante
e in persona del CP_2 pro tempore, rappresentato e Controparte 1
,
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellato e appellante incidentale
FATTO
'premesso di essere Luogotenente dell'Arma Con ricorso del 24.07.2020 Parte 1 dei Carabinieri in congedo, aveva dedotto: - che era stato vittima di due eventi, mentre era in servizio di istituto, il 24.09.2003 e il 21.10.2005, a causa dei quali aveva riportato infermità permanentemente invalidanti;
che tali eventi erano stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio;
che aveva presentato in data 29.07.2017 istanza di riconoscimento dello stato di vittima
-
del dovere, disattesa dal Controparte_1 per ritenuta prescrizione estintiva. Aveva quindi adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento di tale status ex art. 1 comma 563 e 564 L. 266/2005
e del diritto all'inserimento nell'elenco ex art.3 comma 3 del D.P.R. n.243/2006 ai fini della concessione dei relativi benefici assistenziali, con conseguente condanna del CP 1 Costituitosi in giudizio, il CP 1 aveva dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto e sottolineato l'insufficienza del riconoscimento della causa di servizio ai fini della configurabilità della qualità di “vittima del dovere”, essendo a tal fine necessaria la sussistenza di circostanze e rischi straordinari, elementi ritenuti assenti nel caso di specie.
,
inoltrato la domanda amministrativa oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva della disciplina sulle vittime del dovere e del relativo regolamento di attuazione. All'uopo ha ritenuto che la qualità di vittima del dovere non costituisse uno status in senso tecnico e che dunque fosse suscettibile di prescrizione, con conseguente estinzione anche del diritto ai benefici economici.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte 1 nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale. L'appellante ha sostenuto che la normativa non poneva alcuna limitazione temporale alla presentazione della domanda per il riconoscimento dello status e che la recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, aveva affermato l'imprescrittibilità dello status. Nel merito ha ribadito la tesi dell'applicabilità del comma
563 dell'art. 1 L.n.266/2005, poiché gli eventi occorsi rientravano nella fattispecie del "contrasto ad ogni tipo di criminalità ed in missioni di qualunque natura”. In via subordinata ha lamentato la violazione del comma 564 dell'art. 1 della L. n.266/2005, sussistendo comunque, a suo dire, le condizioni di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Ha reiterato, quindi, le domande proposte in primo grado.
Controparte_1Costituitosi in appello, il ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto, stante l'assenza dei presupposti per l'applicazione dei commi 563
e 564 cit. Ha spiegato appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'avverso appello, perché fosse dichiarata la prescrizione del diritto ai benefici economici e perché, tenendo conto, ai sensi degli artt. 10 e 13 della L.302/1990, del divieto di cumulo tra speciale elargizione ed equo indennizzo, quest'ultimo fosse scomputato dall'eventuale condanna.
All'udienza del 20.03.2024 la Corte ha sollecitato le parti a dedurre in ordine al concetto di
"contrasto ad ogni tipo di criminalità” e di "svolgimento di servizi di ordine pubblico” di cui all'art.1 comma 563 1.n.266/2005, posto che con ordinanza interlocutoria n.9613 del 24.03.2022 tale questione era stata rimessa dalla Sezione Sesta alla Sezione Quarta della Suprema Corte.
All'udienza di discussione del 27.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato. La sentenza impugnata va confermata, anche se sulla base di differente motivazione.
1. Con la prima censura l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove ha affermato che la condizione di vittima del dovere è soggetta a prescrizione e che, in caso di estinzione del diritto a far valere tale condizione, sarebbero estinti anche tutti i diritti economici alla medesima connessi.
Tale doglianza è fondata, dovendosi aderire al condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale la condizione di vittima del dovere, disciplinata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, avendo natura di "status" è caratterizzata dall'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, mentre sono soggetti a prescrizione i benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali, ad esempio, la speciale elargizione e i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (v. Cass.
n.17440/2022;. n. 37522/2022, n. 3868/2023, n. 7241/2023, n. 9860/2023, n. 11661/2023, n.
33799/2023, n. 36255/2923, n. 36510/2023, n. 9449/2024 n. 15461/2024). Pertanto la motivazione della sentenza impugnata risulta errata su tale questione, dovendosi qui escludere che sia maturata, per il decorso del termine decennale dall'entrata in vigore della
1.n.266/2005, la prescrizione del diritto all'accertamento della condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
2. Occorre verificare se le due vicende occorse al ricorrente/appellante durante il servizio, come dedotte in giudizio, rientrino nella previsione del comma 563 o del comma 564 dell'art.1 1.n.266/2005.
L'art. 1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
3. L'appellante sostiene prioritariamente che i due episodi rientrino nell'ambito applicativo del comma 563, e, in particolare, nell'ipotesi di cui alla relativa lett. a) riferita agli eventi verificatisi
"nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Parte 1Riguardo al primo di essi ha dedotto che nella mattinata del 24.9.2003, mentre era in servizio in Fragagnano (Taranto), a seguito di chiamata urgente dalla centrale operativa, egli, con il suo collega, era intervenuto presso l'officina meccanica di D'Amore Cosimo, dove vi era un soggetto affetto da turbe psichiche che sbraitava contro il titolare dell'officina e minacciava di danneggiarla e che, durante il tentativo di ricondurlo alla calma, il soggetto esagitato lo aveva colpito con un calcio alla mano destra, a seguito del quale aveva riportato la “lesione sottocutanea tendine estensore IV dito mano dx", poi riconosciuta come dipendente da causa di servizio nel 2013.
Pt 1Riguardo al secondo episodio il ha riferito in ricorso che nella mattinata del
21.10.2005, in agro di Sava (Taranto), nel corso di un servizio di prevenzione e repressione della criminalità comune, con l'autovettura militare Fiat Punto, a seguito di un sinistro stradale verificatosi presso l'intersezione tra la strada provinciale n.134 (Sava-Torricella) e la strada interpoderale del aveva riportato un "trauma contusivo spalla Controparte_3
,
sinistra frattura scomposta VII costola a sinistra -distorsione rachide cervicale...", riconosciuto come dipendente da causa di servizio nel 2013.
Si rileva la carenza e la genericità delle allegazioni in ordine alle circostanze concrete nelle quali sono avvenuti i due episodi, la mancata produzione di relazioni di servizio dell'Arma di appartenenza, la mancanza di richieste istruttorie in ordine alla dinamica dei fatti e alla tipologia del servizio al quale il ricorrente era addetto al momento degli eventi lesivi, nulla di specifico emergendo dagli atti circa l'interazione materiale tra i soggetti nel primo episodio, e circa la modalità e le cause del sinistro nel secondo episodio.
Una simile carenza, attenendo agli elementi fattuali costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, non può dirsi sanata dal fatto che nelle proprie difese il CP 1 convenuto abbia privilegiato le questioni di diritto e la questione della verifica dei presupposti per l'applicazione della diversa fattispecie di cui al comma 564, dovendosi all'uopo evidenziare che, nel rito del lavoro, i dati fattuali devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo in ricorso, in quanto costitutivi del diritto azionato oppure in quanto volti ad introdurre nel giudizio circostanze di rilevanza istruttoria, sussistendo un collegamento circolare tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova in virtù del combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, comma 3, c.p.c. (Cass. S.u. 17.6.04 n. 11353).
Riguardo alla vicenda del 21.09.2003 non può affermarsi che il ricorrente fosse impegnato in una attività rivolta a contrastare la criminalità, posto che, da quanto riferito nell'atto introduttivo, emerge che si trattava di acquietare un soggetto agitato perché affetto da turbe psichiche e non di prevenire o reprimere reati;
in quel momento si trattava di un servizio dal risvolto prevalentemente sociale, più che militare o poliziesco;
del resto, non risulta neppure allegato che al soggetto in questione siano stati contestati reati, o, quanto meno, che siano state redatte relazioni di servizio in tal senso.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è in concreto configurabile una attività ricadente nel concetto di "contrasto ad ogni tipo di criminalità" di cui alla lettera a) del comma
563.
Né dalle allegazioni dell'interessato emergono elementi tali da consentire la riconduzione della vicenda in esame ad una delle ipotesi previste nelle altre lettere dello stesso comma 563. (v. Cass. n.16851/2024). altra attività comunque svolta dalle forze dell'ordine preposte istituzionalmente a tale servizio, come avviene, ad esempio, nelle operazioni di controllo di routine;
né vi è prova che in quel frangente il ricorrente fosse addetto alla vigilanza di infrastrutture civili, tale non essendo la strada pubblica o l'intersezione stradale su cui è avvenuto il sinistro con l'automobile di servizio.
5. Esclusa l'applicabilità del comma 563, si deve verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 564 1.n.266/2005, invocato dall'appellante in via subordinata.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")" (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n. 759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato "sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e che invece risulti del tutto "ordinaria" e "normale": deve all'uopo trattarsi di un "compito", dell'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una
"incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il Pt 1 venuto a contatto con la fonte di rischio.
6. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente, perché, ai fini dei benefici in questione, occorre anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017). Ai fini del comma 564 è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di
"particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017;
n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che si fosse trovata in una situazione fattuale simile (come quella del tentativo di riportare alla calma un soggetto agitato, o come quella del conducente o del trasportato a bordo di qualsiasi automobile su strada).
Alla luce degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro.
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado, sulla base di diversa motivazione, deve essere confermata.
7. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.04.2022 da Parte 1 nei avverso la sentenza del 22/03/2022 n.475 del confronti di Controparte 1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Anche con riferimento alla vicenda del 21.10.2005 si deve rilevare l'insussistenza in concreto delle situazioni disciplinate dal comma 563; infatti non vi è prova che Parte_1 fosse impegnato in un'attività direttamente rivolta a contrastare la criminalità, piuttosto che in un servizio genericamente perlustrativo del territorio;
né che fosse impegnato in un servizio di ordine pubblico, non essendovi coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso stretto e qualsiasi