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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2843/2025 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Biancavilla, via San Martino n. 12, in persona del legale rappresentate p.t., , Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania, in via G.A. Costanzo, n. 41 presso lo studio dell'Avv.ssa Vanessa
Lanza che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Cinisello LS, via Telemaco Signorini Controparte_1 P.IVA_2
n. 23, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parma, via Sidoli n. 18 presso lo studio dell'Avv. Marco Rigon che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento canone di noleggio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 26.11.2026, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l' respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione CP_2 dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 767/2025 – R.G. n. 989/2025, emesso il 4/3/2025 e pubblicato il
5/3/2025 da codesta On.le Autorità Giudiziaria, nei confronti della per le ragioni esposte in Parte_1
pagina 1 di 5 narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero - con qualsiasi altra formula
- renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non dovuta alcuna somma da parte dell'odierna opponente.
Condannare, altresì, la società al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1 Parte_1 da quantificarsi in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Infine, condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede sin d'ora disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della
“ nonché prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalle parole “vero o Controparte_1 no che”:
1) la ha richiesto alla una gru idonea a consentire l'esecuzione di lavori Parte_1 Controparte_1 di rifacimento della copertura del nel Comune di Vimercate;
Controparte_3
2) la a seguito di apposito sopralluogo, garantiva la fornitura di un macchinario Controparte_1 adatto alle esigenze della Parte_1
3) la gru consegnata presentava caratteristiche diverse da quelle promesse;
4) la ha immediatamente denunciato alla la inidoneità della gru Parte_1 Controparte_1 consegnata, chiedendone la sostituzione con altra adeguata a consentire l'esecuzione dei lavori;
5) la ha fornito una gru di altezza idonea a consentire alla l'effettuazione Controparte_1 Parte_1 del lavori di rifacimento della copertura condominiale in questione;
6) la ha subito ritardi nella chiusura dei lavori ed ha dovuto provvedere al pagamento di Parte_1 onerose penali per il mancato completamento degli stessi.
Si indicano a testi: (…)”.
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, in persona del Giudice adito, Dott. Carlo Albanese, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione come esposto in narrativa;
nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in 95033 Biancavilla (CT), P.IVA_1 via San Martino n. 12, a pagare in favore di (P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Cinisello LS (MI) in via Telemaco
Signorini n. 23 le seguenti somme: € 27.187,22 per sorte capitale, gli interessi come da domanda e le pagina 2 di 5 spese di per la procedura di ingiunzione già liquidate in € 1.365,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte
di seguito semplicemente si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 767/2025 emesso in data 4.3.2025 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere il ricorso proposto nell'interesse di le aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma Controparte_1 di € 27.187,22, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 24-FV09667 emessa in data 31.08.2024 per € 11.717,95, di quella n. 24-
FV10939 emessa in data 30.09.2024 per € 11.718,10 e di quella n. 24-FV11858 emessa in data
24.10.2024 per ulteriori € 3.515,43 in asserita esecuzione dell'obbligazione assunta con il contratto di noleggio di una “mini-gru cingolata” sottoscritto in data 03.07.2024, eccependo l'intervenuto integrale pagamento e la “non conformità” (o “inadeguatezza”) del bene noleggiato in quanto “non dotato delle qualità richieste” e, quindi, di fatto inutilizzabile, chiedendo per tali ragioni disporsene la revoca.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha eccepito come l'intervenuto pagamento eccepito dalla controparte riguardasse, in realtà, una fattura diversa, emessa a seguito del noleggio di un altro mezzo cigolato, e la mancata denuncia di qualsivoglia vizio, difetto e/o inadeguatezza della mini-gru oggetto del contratto di noleggio il cui inadempimento era stato azionato in sede monitoria.
Disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione in speciale semplificato, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate nei termini concessi, all'udienza odierna, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa discussione ai dell'art. 281 sexies c,p.c, la causa può essere decisa come segue, in conformità alla richiesta avanzata dall'opposta.
Iniziando dalla prima eccezione sollevata con l'atto di citazione in opposizione, come giustamente lamentato da l'opponente, su cui gravava uno specifico onere probatorio, non ha CP_1 adeguatamente documentato di avere estinto, neppure parzialmente, l'obbligazione di pagamento il cui inadempimento è stato azionato in sede monitoria e, anzi, dalla stessa documentazione prodotta con l'atto di citazione (cfr. in tal senso il documento n. 5) si evince come il bonifico di € 9827,81 effettuato in data 24.4.2024 sia stato dalla medesima società debitrice imputato al “saldo fatt. 24-FV08411” che, a ben vedere, non riguarda alcuna delle tre fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 5 costituite, come sopra riportato, da quella n. 24-FV09667 emessa in data 31.08.2024, da quella n. 24-
FV10939 emessa in data 30.09.2024 e da quella n. 24-FV11858 emessa in data 24.10.2024.
Venendo, pertanto, all'esame dell'eccezione di inadempimento, come già rilevato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'opponente ha tutt'altro che documentato la tempestività, oltre che la specificità, delle contestazioni sollevate in ordine ad una “non conformità” (o “inadeguatezza”) dei beni noleggiati in quanto “non dotati delle qualità richieste”: in citazione si rinviene, infatti, unicamente che la piattaforma della gru non avrebbe posseduto l'altezza necessaria al raggiungimento della copertura condominiale, con la conseguente sua inutilizzabilità, ma non anche che una tale circostanza fosse stata specificamente rappresentata alla società opposta prima della stipulazione del contratto, non essendo certamente onere di quest'ultima verificare preventivamente le specifiche esigenze della propria cliente.
Per di più, è assai poco credibile, oltre che genericamente allegato, l'asserito furto del cellulare in uso al geom. per effetto del quale sarebbe stato contestato, tramite la relativa chat di “WattsApp” e le Per_1 conseguenti conversazioni, uno o più difetti della mini-gru che, a ben vedere, in questa sede sono stati solo genericamente allegati.
In tal senso del tutto inammissibili sono stati ritenuti – e permangono tutt'ora nonostante la reiterazione dell'istanza istruttoria avanzata con la nota depositata in data 24.11.2025 – i capitoli di prova orale articolati in atto di citazione, che per comodità espositiva si ritiene opportuno ritrascrivere in nota1, tutti estremamente generici, non essendosi l'opponente neppure particolarmente sforzata di enunciare quali sarebbero state le proprie specifiche esigenze da soddisfarsi tramite il nolo del macchinario, le “diverse caratteristiche” avute dalla gru rispetto a quelle “promesse” (e, dovrebbe anche presumersi, preventivamente concordate) e l'altezza che avrebbe dovuto raggiungere per consentirle l'esecuzione dei lavori appaltatile né, tanto meno, che tali generiche caratteristiche sarebbero state esplicitate alla controparte nel corso delle trattative precontrattuali, omettendo, da ultimo, anche di documentare le 1 In via istruttoria si chiede sin d'ora disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della “ Controparte_1 nonché prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalle parole “vero o no che”:
“1) la ha richiesto alla una gru idonea a consentire l'esecuzione di lavori di rifacimento della Parte_1 Controparte_1 copertura del nel Comune di Vimercate;
Controparte_3
2) la a seguito di apposito sopralluogo, garantiva la fornitura di un macchinario adatto alle esigenze Controparte_1 della Parte_1
3) la gru consegnata presentava caratteristiche diverse da quelle promesse;
4) la ha immediatamente denunciato alla la inidoneità della gru consegnata, chiedendone la Parte_1 Controparte_1 sostituzione con altra adeguata a consentire l'esecuzione dei lavori;
5) la ha fornito una gru di altezza idonea a consentire alla l'effettuazione dei lavori di Controparte_1 Parte_1 rifacimento della copertura condominiale in questione;
6) la ha subito ritardi nella chiusura dei lavori ed ha dovuto provvedere al pagamento di onerose penali per il Parte_1 mancato completamento degli stessi”. pagina 4 di 5 asserite penali versate al proprio committente per il mancato completamento dei lavori appaltatile per l'esecuzione dei quali era stata noleggiata la mini-gru.
In un tale contesto di totale carenza assertiva e probatoria l'ammissione dei sei capitoli di prova orale articolati in citazione avrebbe inevitabilmente anche leso il diritto di difesa della controparte, non in grado di articolare a propria volta una altrettanto specifica e dettagliata prova contraria.
Al rigetto dell'opposizione segue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nell'ambito della presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 147/2002, per le sole fasi di esame e studio e introduttiva del giudizio, non potendosi liquidare quelli relativi alla fase di trattazione, mai espletata, e decisoria, quest'ultima consistita nel mero deposito di nota di precisazione delle conclusioni senza alcuna ulteriore attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 767/2025 emesso dal Tribunale di
Monza in data 4.3.2025, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se effettivamente dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2843/2025 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Biancavilla, via San Martino n. 12, in persona del legale rappresentate p.t., , Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania, in via G.A. Costanzo, n. 41 presso lo studio dell'Avv.ssa Vanessa
Lanza che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Cinisello LS, via Telemaco Signorini Controparte_1 P.IVA_2
n. 23, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Parma, via Sidoli n. 18 presso lo studio dell'Avv. Marco Rigon che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento canone di noleggio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 26.11.2026, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l' respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione CP_2 dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 767/2025 – R.G. n. 989/2025, emesso il 4/3/2025 e pubblicato il
5/3/2025 da codesta On.le Autorità Giudiziaria, nei confronti della per le ragioni esposte in Parte_1
pagina 1 di 5 narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo ovvero - con qualsiasi altra formula
- renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non dovuta alcuna somma da parte dell'odierna opponente.
Condannare, altresì, la società al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1 Parte_1 da quantificarsi in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Infine, condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede sin d'ora disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della
“ nonché prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalle parole “vero o Controparte_1 no che”:
1) la ha richiesto alla una gru idonea a consentire l'esecuzione di lavori Parte_1 Controparte_1 di rifacimento della copertura del nel Comune di Vimercate;
Controparte_3
2) la a seguito di apposito sopralluogo, garantiva la fornitura di un macchinario Controparte_1 adatto alle esigenze della Parte_1
3) la gru consegnata presentava caratteristiche diverse da quelle promesse;
4) la ha immediatamente denunciato alla la inidoneità della gru Parte_1 Controparte_1 consegnata, chiedendone la sostituzione con altra adeguata a consentire l'esecuzione dei lavori;
5) la ha fornito una gru di altezza idonea a consentire alla l'effettuazione Controparte_1 Parte_1 del lavori di rifacimento della copertura condominiale in questione;
6) la ha subito ritardi nella chiusura dei lavori ed ha dovuto provvedere al pagamento di Parte_1 onerose penali per il mancato completamento degli stessi.
Si indicano a testi: (…)”.
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, in persona del Giudice adito, Dott. Carlo Albanese, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e contestazione, così giudicare: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione non fondata né su prova scritta né di pronta soluzione come esposto in narrativa;
nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in 95033 Biancavilla (CT), P.IVA_1 via San Martino n. 12, a pagare in favore di (P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Cinisello LS (MI) in via Telemaco
Signorini n. 23 le seguenti somme: € 27.187,22 per sorte capitale, gli interessi come da domanda e le pagina 2 di 5 spese di per la procedura di ingiunzione già liquidate in € 1.365,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte
di seguito semplicemente si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 767/2025 emesso in data 4.3.2025 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere il ricorso proposto nell'interesse di le aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma Controparte_1 di € 27.187,22, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 24-FV09667 emessa in data 31.08.2024 per € 11.717,95, di quella n. 24-
FV10939 emessa in data 30.09.2024 per € 11.718,10 e di quella n. 24-FV11858 emessa in data
24.10.2024 per ulteriori € 3.515,43 in asserita esecuzione dell'obbligazione assunta con il contratto di noleggio di una “mini-gru cingolata” sottoscritto in data 03.07.2024, eccependo l'intervenuto integrale pagamento e la “non conformità” (o “inadeguatezza”) del bene noleggiato in quanto “non dotato delle qualità richieste” e, quindi, di fatto inutilizzabile, chiedendo per tali ragioni disporsene la revoca.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha eccepito come l'intervenuto pagamento eccepito dalla controparte riguardasse, in realtà, una fattura diversa, emessa a seguito del noleggio di un altro mezzo cigolato, e la mancata denuncia di qualsivoglia vizio, difetto e/o inadeguatezza della mini-gru oggetto del contratto di noleggio il cui inadempimento era stato azionato in sede monitoria.
Disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione in speciale semplificato, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate nei termini concessi, all'udienza odierna, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa discussione ai dell'art. 281 sexies c,p.c, la causa può essere decisa come segue, in conformità alla richiesta avanzata dall'opposta.
Iniziando dalla prima eccezione sollevata con l'atto di citazione in opposizione, come giustamente lamentato da l'opponente, su cui gravava uno specifico onere probatorio, non ha CP_1 adeguatamente documentato di avere estinto, neppure parzialmente, l'obbligazione di pagamento il cui inadempimento è stato azionato in sede monitoria e, anzi, dalla stessa documentazione prodotta con l'atto di citazione (cfr. in tal senso il documento n. 5) si evince come il bonifico di € 9827,81 effettuato in data 24.4.2024 sia stato dalla medesima società debitrice imputato al “saldo fatt. 24-FV08411” che, a ben vedere, non riguarda alcuna delle tre fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 5 costituite, come sopra riportato, da quella n. 24-FV09667 emessa in data 31.08.2024, da quella n. 24-
FV10939 emessa in data 30.09.2024 e da quella n. 24-FV11858 emessa in data 24.10.2024.
Venendo, pertanto, all'esame dell'eccezione di inadempimento, come già rilevato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'opponente ha tutt'altro che documentato la tempestività, oltre che la specificità, delle contestazioni sollevate in ordine ad una “non conformità” (o “inadeguatezza”) dei beni noleggiati in quanto “non dotati delle qualità richieste”: in citazione si rinviene, infatti, unicamente che la piattaforma della gru non avrebbe posseduto l'altezza necessaria al raggiungimento della copertura condominiale, con la conseguente sua inutilizzabilità, ma non anche che una tale circostanza fosse stata specificamente rappresentata alla società opposta prima della stipulazione del contratto, non essendo certamente onere di quest'ultima verificare preventivamente le specifiche esigenze della propria cliente.
Per di più, è assai poco credibile, oltre che genericamente allegato, l'asserito furto del cellulare in uso al geom. per effetto del quale sarebbe stato contestato, tramite la relativa chat di “WattsApp” e le Per_1 conseguenti conversazioni, uno o più difetti della mini-gru che, a ben vedere, in questa sede sono stati solo genericamente allegati.
In tal senso del tutto inammissibili sono stati ritenuti – e permangono tutt'ora nonostante la reiterazione dell'istanza istruttoria avanzata con la nota depositata in data 24.11.2025 – i capitoli di prova orale articolati in atto di citazione, che per comodità espositiva si ritiene opportuno ritrascrivere in nota1, tutti estremamente generici, non essendosi l'opponente neppure particolarmente sforzata di enunciare quali sarebbero state le proprie specifiche esigenze da soddisfarsi tramite il nolo del macchinario, le “diverse caratteristiche” avute dalla gru rispetto a quelle “promesse” (e, dovrebbe anche presumersi, preventivamente concordate) e l'altezza che avrebbe dovuto raggiungere per consentirle l'esecuzione dei lavori appaltatile né, tanto meno, che tali generiche caratteristiche sarebbero state esplicitate alla controparte nel corso delle trattative precontrattuali, omettendo, da ultimo, anche di documentare le 1 In via istruttoria si chiede sin d'ora disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante della “ Controparte_1 nonché prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalle parole “vero o no che”:
“1) la ha richiesto alla una gru idonea a consentire l'esecuzione di lavori di rifacimento della Parte_1 Controparte_1 copertura del nel Comune di Vimercate;
Controparte_3
2) la a seguito di apposito sopralluogo, garantiva la fornitura di un macchinario adatto alle esigenze Controparte_1 della Parte_1
3) la gru consegnata presentava caratteristiche diverse da quelle promesse;
4) la ha immediatamente denunciato alla la inidoneità della gru consegnata, chiedendone la Parte_1 Controparte_1 sostituzione con altra adeguata a consentire l'esecuzione dei lavori;
5) la ha fornito una gru di altezza idonea a consentire alla l'effettuazione dei lavori di Controparte_1 Parte_1 rifacimento della copertura condominiale in questione;
6) la ha subito ritardi nella chiusura dei lavori ed ha dovuto provvedere al pagamento di onerose penali per il Parte_1 mancato completamento degli stessi”. pagina 4 di 5 asserite penali versate al proprio committente per il mancato completamento dei lavori appaltatile per l'esecuzione dei quali era stata noleggiata la mini-gru.
In un tale contesto di totale carenza assertiva e probatoria l'ammissione dei sei capitoli di prova orale articolati in citazione avrebbe inevitabilmente anche leso il diritto di difesa della controparte, non in grado di articolare a propria volta una altrettanto specifica e dettagliata prova contraria.
Al rigetto dell'opposizione segue l'integrale conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nell'ambito della presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 147/2002, per le sole fasi di esame e studio e introduttiva del giudizio, non potendosi liquidare quelli relativi alla fase di trattazione, mai espletata, e decisoria, quest'ultima consistita nel mero deposito di nota di precisazione delle conclusioni senza alcuna ulteriore attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 767/2025 emesso dal Tribunale di
Monza in data 4.3.2025, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se effettivamente dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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