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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del giorno 7 ottobre 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Luciano Manara nr. 119, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Filloramo
(C.F. , tel. Fax: 090 3353875, pec: ) che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende come da procura ai fini dell'appello rilasciata su foglio separato allegato al ricorso ex art. 83 c.p.c. e che dichiara di voler ricevere l'avviso di cancelleria di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni di cancelleria al numero di telefax oppure all'indirizzo posta elettronica suindicati;
Appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Milazzo via Capitano Massimo Scala n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maura Milioti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
Appellata -ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Procuratore Generale- Sede
Oggetto: modifica condizioni di divorzio - appello avverso la sentenza n. 5/2023, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.12.2023, e comunicata il 12/12/2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “Preliminarmente dichiarare inesistente, nulla, annullabile, illegittima e ogni vizio ritenuto la sentenza impugnata n. 5/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona per tutte le censure mosse in narrativa da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
Riformare la sentenza n. 5/2023 nella parte in cui conferma il collocamento presso l'odierna appellata in quanto non rispondente ad alcuna richiesta delle parti di causa e quindi palesemente in contrasto e violazione con l'art. 112 c.p.c.;
-Conseguentemente riformare la sentenza nr. 5/2023 nella parte in cui disciplina gli genitoriali per le ragioni esposte in narrativa e perché anch'essa non richiesta dalle parti;
-Disciplinare gli obblighi genitoriali dell'appellante nei confronti del minore per come è Per_1 stato chiesto ed è emerso nel primo grado di giudizio, e in subordine accogliere le domande già rassegnate, anche istruttorie, ovvero:
-Preliminarmente eccepire la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto la Sig.ra
continua ad oggi a non essere il “genitore collocatario” che invece rimane il Sig. parte CP_1 Pt_1 resistente;
-Nel merito, rigettare le richieste per il mantenimento dei figli maggiorenni e per Per_2 Per_3 le argomentazioni di cui sopra;
-Mantenere la collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre, Sig. , ove Parte_1 tutt'oggi per ultimo provvedimento giudiziale di divorzio è prevista e conseguentemente rigettare anche per tale ragione la domanda avversaria.
-In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ricorrenti solo relativamente al minore valutare la possibilità di pronunziarsi solo in favore del diritto al contributo agli Per_1 alimenti durante l'eventuale protrarsi della residenza del ragazzo presso la madre posto che la collocazione privilegiata rimane, ad oggi, in capo al Sig. ; conseguentemente determinare il Pt_1 contributo in relazione alla reale capacità economica sulla scorta dei documenti probatori prodotti dal e contestualmente previo accertamento della reale capacità contributiva dalla Sig.ra Pt_1
; CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio;
In via istruttoria:
-Stante le recenti ed allarmanti condizioni emerse in capo al minore riattivare il percorso originariamente intrapreso con i servizi territoriali competenti al fine di indagare sul peggioramento della condizione di vita del ragazzo anche al fine di valutare il ritorno presso l'abitazione del padre ove è stato dimostrato che teneva una vita consona alla propria età. Per_1
-Ordinare a parte ricorrente la produzione di ogni documento e/o certificato che attesti la propria situazione economica e quella dei figli maggiorenni per i quali chiede il mantenimento, comprese richieste di collocazione nel mondo del lavoro eventualmente avanzate dagli interessati, indennizzi, sussidi, esperienze lavorative pregresse e ragioni dell'interruzione”.
per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig., per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 710 c.p.c., depositato il 6 dicembre 2022 e notificato il 1° febbraio 2023, CP_1
adiva il Tribunale di Messina chiedendo la modifica delle condizioni contenute nella
[...]
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con . Parte_1
Premesso di aver contratto matrimonio in data 5 marzo 1998 con , dal quale aveva Parte_1
avuto tre figli: (28 giugno 1998), (18 marzo 2001) e (15 maggio 2006), Per_2 Per_3 Per_1
esponeva :
-che in data 06.07.2011 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi ed in data
13.01.2015 pronunciato la cessazione degli effetti civili, confermando l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione presso il padre ed esonero della madre dall'obbligo di mantenimento, fatta eccezione per la partecipazione paritaria alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno , sulla scorta della condizione di quale genitore collocatario. Parte_1
A sostegno della domanda, deduceva che i figli e ormai maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficiente, erano tornati a vivere con lei, rispettivamente nell'anno 2014 e nell'anno 2015, e che da ultimo anche il minore , inizialmente rimasto presso il padre e la Per_1
nuova moglie, si era trasferito presso l'abitazione materna.
Chiedeva, pertanto, che fosse disposto, a modifica delle precedenti statuizioni, l'obbligo del di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli a far data dal trasferimento.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione della , Parte_1 CP_1
che non era formalmente il genitore collocatario dei minori e, nel merito, contestando gli assunti della ricorrente.
In particolare, domandava la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni per difetto dei necessari presupposti.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale adito sul rilievo della pacifica residenza del minore presso l'abitazione materna sita in Milazzo, con ricorso Per_1
depositato in data 12.05.2023 la riassumeva il giudizio dinnanzi al Tribunale di Barcellona CP_1
P.G., riproponendo le originarie domande.
Si costituiva il , reiterando le medesime argomentazioni e difese. Pt_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale confermava l'affidamento condiviso del minore , Per_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, riservando la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il giovane ed il padre agli accordi tra gli stessi;
poneva, altresì, a carico del Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla l'importo Per_3 Per_1 CP_1
di € 400,00 , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della prole, con decorrenza a dalla domanda.
Avvero tale sentenza, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
impugnata, per i motivi di cui si dirà infra. Con comparsa di risposta dell'8 maggio 2024 si costituiva , contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.lgs.49/122, nelle more la causa veniva congelata, atteso il collocamento in quiescenza del C.R.
Con decreto del 2.09.2024, il Presidente di Sezione, in accoglimento dell'istanza del procuratore di parte appellante, che aveva segnalato l'urgenza della trattazione, disponeva la surroga del relatore e fissava per la decisone della causa l'udienza del 21.10.2024- da celebrarsi sempre con il rito della trattazione scritta.
Ala scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 21 ottobre 2024, rinviava la causa per la decisione alla data del 17 febbraio 2025, poi differita al 7 ottobre 2025, sempre secondo il rito della trattazione cartolare.
Quindi, con ordinanza dell'8 ottobre 2025, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'illegittimità formale della sentenza impugnata per essere stato il procedimento ex art. 710 c.p.c., introdotto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 — dunque anteriormente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs.
n. 149/2022 (c.d. “riforma Cartabia”) - definito con sentenza ( come oggi stabilito ai sensi dell'art. 473 bis 30 c.p.c. per i giudizi ex art. 473 bis 29 c.p.c. in sostituzione dell'abrogato art. 710 c.p.c.),
anziché con decreto, come previsto dalla previgente disciplina.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che il ricorso per la revisione ( per fatti sopravvenuti ) delle disposizioni concernenti il mantenimento dei figli sia stato depositato dalla odierna appellata il 6 dicembre 2022, in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia, di talchè, in ossequio al regime processuale allora vigente (art. 710 c.p.c.), il Tribunale avrebbe dovuto definire il procedimento mediante decreto,
e non con sentenza (Cass. n. 27082/2007).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione assunta con sentenza, anziché con decreto, non è nulla ove la parte che la impugni nelle forme previste dalla legge non alleghi il pregiudizio eventualmente subito, trattandosi di vizio meramente formale. Invero, la deduzione di un mero vizio formale non è sufficiente, di per sé, a fondare l'accoglimento del motivo d'impugnazione, ove la parte non alleghi, né dimostri, il concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato in termini di compressione del diritto di difesa o di incidenza sulla decisione di merito.
In altri termini, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
A tal fine, è onere della parte indicare il pregiudizio effettivamente subito, in difetto del quale la censura è da ritenersi inammissibile (cfr., ex multis, Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. Un.,
09/08/2018, n. 20685).
L'esonero dall'onere di allegazione del pregiudizio può ritenersi giustificato unicamente nei casi in cui la violazione processuale sia talmente grave da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo dell'atto: circostanza che, all'evidenza, non ricorre nel caso di specie, essendo stata, comunque,
garantita la piena partecipazione delle parti e l'emissione di un provvedimento suscettibile di impugnazione nei modi e nei termini di legge.
Pertanto, l' appellante avrebbe dovuto allegare, quale imprescindibile requisito di ammissibilità della doglianza, il pregiudizio concretamente derivato dalla dedotta violazione della norma processuale. Invece, — come condivisibilmente osservato da parte appellata — non solo nulla è stato dedotto sul punto, ma, peraltro, è evidente che la decisione resa nella forma della sentenza sia stata maggiormente garantista, in quanto più solido ed articolato è l'onere motivazionale imposto al decidente.
Deve , da ultimo, osservarsi che correttamente avverso la pronuncia de qua è stato proposto appello,
dato che , in forza del principio di ultrattività del rito, se il giudice abbia trattato la causa secondo un rito errato , implicitamente ritenendo che quello in concreto seguito fosse quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. civ. n.28519/2019)
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità/ annullabilità della sentenza per vizio di ultra/extra petizione e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.
Sotto un primo profilo, deduce che, a fronte di un ricorso ex art. 710 c.p.c., avente ad oggetto la sola richiesta di corresponsione di un contributo economico in favore della prole, il giudice di prime cure,
pur avendone dato atto, aveva confermato il regime dell' affidamento condiviso del figlio e Per_1
disposto il collocamento del detto minore presso la madre.
Secondo l'assunto dell'appellante, tale statuizione non solo si collocava nell'area dell'extra petizione,
ma, peraltro, era preclusa dalla stessa ratio dell'azione promossa ex art. 710 c.p.c., volta ad adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale valutazione dell'interesse del minore, i provvedimenti già
adottati .
Nel caso di specie, invece, il genitore collocatario del minore era esso padre, come disposto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul punto mai modificata se non in via di fatto a causa di una repentina e incomprensibile volontà del ragazzo. Sotto altro profilo, deduce che il Tribunale, anche questa volta in assenza di specifica domanda, aveva pure regolamentato i tempi di frequentazione tra padre e figlio, laconicamente rimettendone la disciplina agli accordi tra gli stessi.
Avendo, dunque, il Tribunale pronunciato su questioni non devolute alla sua cognizione, l'appellante chiede la riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili in cui si articola, posto che le richieste concernenti le statuizioni relative al collocamento del figlio ed alla regolamentazione del Per_1
diritto di visita non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante..
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, registratosi soprattutto in materia di giudizio di legittimità ma estendibile, per evidente identità di ratio, anche al giudizio di appello,
quando nelle more del giudizio sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. – va, infatti, apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass.civ. n. 15623/2005;
Cass. civ. n.27235/2020).
Ebbene, nel caso di specie, , nato il [...] , ha raggiunto la maggiore età già in data Per_1
15.05.2024, di guisa che la Corte, anche ammessa la ricorrenza del vizio dedotto dall'appellante, non potrebbe adottare alcuna statuizione in punto di collocamento prevalente del giovane e di regolamentazione del rapporto di frequentazione con il genitore non convivente. Ne discende che nessuna possibilità residua in capo all'odierno appellante di ottenere, attraverso la riforma della sentenza impugnata, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
In ogni caso, la doglianza è infondata.
Giova premettere che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato allorquando il giudice,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Di contro, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (ex
multis, Cass. n. 17897//2019; Cass. n. 29200/2018).
In altri termini, il giudice incorre nel vizio di ultra-petizione qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa
petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda.
Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dall' appellante, alla luce dei principi sopra richiamati,
deve senza dubbio escludersi che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio de quo, attribuendo un diritto diverso rispetto a quello oggetto della domanda.
Se è vero, infatti, che la questione esaminata non era stata espressamente introdotta dalla , CP_1
nondimeno , la domanda di modifica della collocazione prevalente del minore doveva ritenersi implicitamente ricompresa nella richiesta di corresponsione del contributo economico, basata,
appunto, sull'avvenuto trasferimento, per volontà dello stesso ragazzo, presso l'abitazione della madre. Il Tribunale era astato investito non solo della domanda di riconoscimento dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli ,ma, altresì, della questione del mutamento della collocazione del minore presso la dimora materna, che, quale fatto sopravvenuto, si poneva quale presupposto logico e giuridico necessario della domanda principale.
Peraltro, non solo la aveva invocato “ogni altro provvedimento utile”, ma, in ogni caso, la CP_1
tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
§
3.-Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce la nullità, annullabilità e/o inesistenza della sentenza per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, per avere il primo decidente adottato , in punto di mantenimento dei due figli maggiorenni, statuizioni differenti.
Nulla, infatti, aveva disposto in favore del venticinquenne per non avere la dato prova Per_2 CP_1
dell' attivarsi del predetto per collocarsi nel mondo del lavoro;
con ragionamento “illogicamente
opposto”, aveva, invece, accolto la richiesta in favore della ventiduenne , assimilando la Per_3
condizione della stessa a quella del figlio minore sul rilievo del mancato assolvimento da parte del padre dell'onere di dimostrare che la stessa svolgesse attività lavorativa tale da garantirle l'autosufficienza economica o che l'eventuale inattività non fosse imputabile alla medesima
Secondo l'assunto dell'appellante, tale motivazione era non solo carente, perché basata su argomentazioni incompatibili, ma, peraltro, in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo l'onere di dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente.
La doglianza è infondata nella parte in cui denuncia presunte carenze della motivazione. É noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum ( Cass. civ., Sez. I,
12/03/2025, n. 6604).
È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché
affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.
civ., Sez. un., 03/11/2016, n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. civ., Sez. VI, 07/04/2017, n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. civ., Sez. III,
18/09/2009, n. 20112).
Nella specie, il giudice di prime cure ha chiaramente illustrato le ragioni e il percorso logico seguiti per pervenire alla contestata decisione in ordine al riconoscimento del contributo economico in favore dei figli maggiorenni , motivatamente differenziando le rispettive posizioni sulla base di elementi oggettivi, in primis l'età, e conducendo una valutazione individualizzata.
La motivazione, pertanto, si sottrae alle censure mosse dall'appellante, essendo idonea a rendere pienamente intellegibile l'iter argomentativo seguito dal decidente ed a giustificare il diverso trattamento riservato ai due figli maggiorenni, senza incorrere in alcuna contraddizione. Tanto premesso , preliminare all'esame di merito della doglianza, è una , sia pure sintetica,
ricostruzione dei principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.
Vale rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. civ.n.
17380/2020; Cass.civ. n. 3252/2018).
Pur venendo meno con il raggiungimento della maggiore età i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre tale data e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315
bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
L'applicazione della suindicata regola di giudizio comporta che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. civ. n. 27904/2021).
Il richiamo al principio di autoresponsabilità serve , infatti, ad impedire al figlio di abusare del suo diritto, poiché il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio non può giustificare nel c.d. “figlio adulto”
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, avendo il predetto il dovere di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro (Cass.civ. n. 12952/2016; Cass.civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n.
29264/2022; Cass.civ.n. 26875/2023; Cass.civ. n. 12123/2024).
Sulla scorta di tali principi, può affermarsi che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all' effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cass.civ. n. 38366/2021; Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Giova, tuttavia, precisare che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità di procurarsi una fonte di reddito, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare..
Muovendosi su tale solco, la Corte di legittimità ha affermato che lo svolgimento di un'attività
retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.(Cass. civ. n. 2012n. 40282; Cass. civ. n. 8892/2024).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass.civ. n. 12121/2025).
Pertanto, laddove – come nella specie- il genitore convivente con il figlio richieda l'assegno in virtù
della sua legittimazione concorrente (Cass. n. 17380/2020) ,è a suo carico l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. civ. n. 26875/2023)
Di tali principi ha fatto buon governo il primo decidente laddove ha escluso - con argomentazione incontestata - l'obbligo di mantenimento del figlio , tenuto conto dell'età dello stesso ( anni Per_2
25) e della mancata prova da parte della richiedente della sussistenza delle condizioni richieste per la protrazione del diritto ben oltre il conseguimento della maggiore età.
Alle medesime conclusioni non può, invece, pervenirsi, quanto alla figlia risultando la Per_3
contestata statuizione non in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In primo luogo, va rilevato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico del l'onere di provare la sussistenza dei presupposti richiesti per la cessazione dell'obbligo di Pt_1
mantenimento, ossia il raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica, gravando,
semmai, sulla , quale genitore richiedente l'assegno, quello di provare la ricorrenza delle CP_1
condizioni per la protrazione dell'obbligo.
Mette conto, altresì, osservare che non solo la non ha assolto a detto onere, ma che già nel CP_1
corso del giudizio di primo grado ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa, seppure saltuaria (“qualche esperienza satellitare e isolata”) da parte dei figli maggiorenni.
Anche in questa sede , al fine di contrastare la pretesa del , ha allegato l'irrisorietà dei redditi Pt_1
percepiti dai figli per l'anno 2022 dai medesimi (€ 600,00 per il maggiore ed € 1965,75 per la ragazza), a dimostrazione dell'incapacità degli stessi di inserirsi “in maniera stabile e gratificante
nel mondo del lavoro”.
Ebbene, non solo non risulta neanche allegato che la figlia , attesa l'età, non abbia ancora Per_3
completato il percorso formativo necessario ad assicurare il raggiungimento di un grado di competenza, professionale e tecnica, idoneo a renderla capace di procurarsi redditi adeguati, ma ,
peraltro, tali circostanze, pacificamente emerse , dimostrano l'esatto contrario.
La giovane, infatti, risultando introdotta nel mondo del lavoro, si è rivelata capace di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi così da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza.
A ciò aggiungasi che non vi è alcuna prova della natura saltuaria dell'impiego, meramente enunciata dalla madre.
Peraltro, per quanto già detto, lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, pur se connotata da saltuarietà ed episodicità — come allegato dalla , attraverso il riferimento a “qualche CP_1
esperienza satellitare e isolata” — costituisce un indice rilevante e significativo della capacità della figlia di introdursi nel mondo del lavoro e, conseguentemente, di provvedere al proprio Per_3
mantenimento..
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori non può protrarsi indefinitamente e non è finalizzato a garantire al figlio maggiorenne una condizione economica ottimale o conforme alle proprie aspirazioni personali, ma trova giustificazione unicamente nella necessità di completamento di un percorso formativo o di avviamento alla vita autonoma, purché il figlio si dimostri diligente, attivo e non colpevolmente inerte nella ricerca di un'occupazione (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
L'eventuale modestia degli emolumenti non può comportare la protrazione e/o la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento, dovendo il figlio piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Invero, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, “non può soddisfare l'esigenza
ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di
ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più
essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. civ.n. 29264/22; Cass. civ. n.
38366/2012).
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda della volta ad ottenere la contribuzione del CP_1 Pt_1
al mantenimento della figlia Per_3
§
4.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono può ritenersi assorbito il quarto motivo di gravame nella parte in cui il lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, volte a Pt_1
rappresentare la situazione economica della e dei figli maggiorenni. CP_1
Sempre nell'ambito dello stesso motivo l'appellante lamenta , altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta concernente il figlio e volta alla riattivazione del “percorso originariamente Per_1
intrapreso con i servizi territoriali competenti al fine di indagare sul peggioramento della condizione
di vita del ragazzo anche al fine di valutare il ritorno presso l'abitazione del padre ove è stato
dimostrato che teneva una vita consona alla propria età”. Per_1 Assume, in proposito, l'appellante che “il nuovo stile di vita “del figlio, consistente nell'abitudine del ragazzo , d'accordo con la madre, di trascorrere i fine settimana in Calabria in compagnia della fidanzata “minorenne” e di essere in tali occasioni ospitato dai genitori della stessa, in compagnia dei quali si è pure recato all'estero, sarebbe “pericoloso e fuorviante” , tanto da avere portato alla bocciatura dello stesso.
Ebbene, al di là del fatto che la valutazione negativa espressa dal sembra poggiare più sulla Pt_1
mancata richiesta del parere di esso genitore che sull'effettiva pericolosità del sistema di vita del giovane , va osservato che lo stesso ha raggiunto la maggiore età e che, pertanto, la eventuale Per_1
riattivazione di percorsi di sostegno non può che essere rimessa alla sua volontà.
§
5.- Restano, a questo, punto, da regolare le spese del giudizio in considerazione dell'esito complessivo dello stesso .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.33412/2024)
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda relativa al figlio e del restante rigetto, esse debbano essere compensate nella misura di 1/2 Per_1
con condanna al pagamento della residua quota a carico della . CP_1 Esse vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia (valore indeterminabile complessità bassa) ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria ”, in presenza di attività riconducibili alla detta fase, quale, appunto, la formulazione di istanze istruttorie.
Va, infine, osservato che la condanna della non è impedita dall'ammissione della stessa al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
Detto beneficio, infatti, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( ex ultimis
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017 n. 8388).
Va riservata a separato decreto la decisione in merito alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 43/2024 V.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 5 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06/12/2023, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello rigetta la domanda avanzata in primo grado da CP_1
e volta ad ottenere il riconoscimento dell'obbligo di di contribuire al
[...] Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_4
2) rigetta nel resto;
3) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese del doppio grado e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della residua quota che liquida in relazione al
[...] Parte_1
giudizio di primo grado, in complessivi € 2.250,00 ( di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00
per quella introduttiva;
€ 600,00 per quella di trattazione ed € 750,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 2.800,00 ( di cui € 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per quella introduttiva;
€
800,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso del 50% delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) .
4) provvede come da separato decreto in merito alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte appellata ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24.10.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del giorno 7 ottobre 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Luciano Manara nr. 119, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Filloramo
(C.F. , tel. Fax: 090 3353875, pec: ) che lo CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende come da procura ai fini dell'appello rilasciata su foglio separato allegato al ricorso ex art. 83 c.p.c. e che dichiara di voler ricevere l'avviso di cancelleria di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni di cancelleria al numero di telefax oppure all'indirizzo posta elettronica suindicati;
Appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Milazzo via Capitano Massimo Scala n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maura Milioti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
Appellata -ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Procuratore Generale- Sede
Oggetto: modifica condizioni di divorzio - appello avverso la sentenza n. 5/2023, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.12.2023, e comunicata il 12/12/2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “Preliminarmente dichiarare inesistente, nulla, annullabile, illegittima e ogni vizio ritenuto la sentenza impugnata n. 5/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona per tutte le censure mosse in narrativa da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
Riformare la sentenza n. 5/2023 nella parte in cui conferma il collocamento presso l'odierna appellata in quanto non rispondente ad alcuna richiesta delle parti di causa e quindi palesemente in contrasto e violazione con l'art. 112 c.p.c.;
-Conseguentemente riformare la sentenza nr. 5/2023 nella parte in cui disciplina gli genitoriali per le ragioni esposte in narrativa e perché anch'essa non richiesta dalle parti;
-Disciplinare gli obblighi genitoriali dell'appellante nei confronti del minore per come è Per_1 stato chiesto ed è emerso nel primo grado di giudizio, e in subordine accogliere le domande già rassegnate, anche istruttorie, ovvero:
-Preliminarmente eccepire la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto la Sig.ra
continua ad oggi a non essere il “genitore collocatario” che invece rimane il Sig. parte CP_1 Pt_1 resistente;
-Nel merito, rigettare le richieste per il mantenimento dei figli maggiorenni e per Per_2 Per_3 le argomentazioni di cui sopra;
-Mantenere la collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre, Sig. , ove Parte_1 tutt'oggi per ultimo provvedimento giudiziale di divorzio è prevista e conseguentemente rigettare anche per tale ragione la domanda avversaria.
-In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ricorrenti solo relativamente al minore valutare la possibilità di pronunziarsi solo in favore del diritto al contributo agli Per_1 alimenti durante l'eventuale protrarsi della residenza del ragazzo presso la madre posto che la collocazione privilegiata rimane, ad oggi, in capo al Sig. ; conseguentemente determinare il Pt_1 contributo in relazione alla reale capacità economica sulla scorta dei documenti probatori prodotti dal e contestualmente previo accertamento della reale capacità contributiva dalla Sig.ra Pt_1
; CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio;
In via istruttoria:
-Stante le recenti ed allarmanti condizioni emerse in capo al minore riattivare il percorso originariamente intrapreso con i servizi territoriali competenti al fine di indagare sul peggioramento della condizione di vita del ragazzo anche al fine di valutare il ritorno presso l'abitazione del padre ove è stato dimostrato che teneva una vita consona alla propria età. Per_1
-Ordinare a parte ricorrente la produzione di ogni documento e/o certificato che attesti la propria situazione economica e quella dei figli maggiorenni per i quali chiede il mantenimento, comprese richieste di collocazione nel mondo del lavoro eventualmente avanzate dagli interessati, indennizzi, sussidi, esperienze lavorative pregresse e ragioni dell'interruzione”.
per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig., per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 710 c.p.c., depositato il 6 dicembre 2022 e notificato il 1° febbraio 2023, CP_1
adiva il Tribunale di Messina chiedendo la modifica delle condizioni contenute nella
[...]
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con . Parte_1
Premesso di aver contratto matrimonio in data 5 marzo 1998 con , dal quale aveva Parte_1
avuto tre figli: (28 giugno 1998), (18 marzo 2001) e (15 maggio 2006), Per_2 Per_3 Per_1
esponeva :
-che in data 06.07.2011 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi ed in data
13.01.2015 pronunciato la cessazione degli effetti civili, confermando l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione presso il padre ed esonero della madre dall'obbligo di mantenimento, fatta eccezione per la partecipazione paritaria alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno , sulla scorta della condizione di quale genitore collocatario. Parte_1
A sostegno della domanda, deduceva che i figli e ormai maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficiente, erano tornati a vivere con lei, rispettivamente nell'anno 2014 e nell'anno 2015, e che da ultimo anche il minore , inizialmente rimasto presso il padre e la Per_1
nuova moglie, si era trasferito presso l'abitazione materna.
Chiedeva, pertanto, che fosse disposto, a modifica delle precedenti statuizioni, l'obbligo del di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli a far data dal trasferimento.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione della , Parte_1 CP_1
che non era formalmente il genitore collocatario dei minori e, nel merito, contestando gli assunti della ricorrente.
In particolare, domandava la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni per difetto dei necessari presupposti.
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale adito sul rilievo della pacifica residenza del minore presso l'abitazione materna sita in Milazzo, con ricorso Per_1
depositato in data 12.05.2023 la riassumeva il giudizio dinnanzi al Tribunale di Barcellona CP_1
P.G., riproponendo le originarie domande.
Si costituiva il , reiterando le medesime argomentazioni e difese. Pt_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale confermava l'affidamento condiviso del minore , Per_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, riservando la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il giovane ed il padre agli accordi tra gli stessi;
poneva, altresì, a carico del Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla l'importo Per_3 Per_1 CP_1
di € 400,00 , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della prole, con decorrenza a dalla domanda.
Avvero tale sentenza, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
impugnata, per i motivi di cui si dirà infra. Con comparsa di risposta dell'8 maggio 2024 si costituiva , contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.lgs.49/122, nelle more la causa veniva congelata, atteso il collocamento in quiescenza del C.R.
Con decreto del 2.09.2024, il Presidente di Sezione, in accoglimento dell'istanza del procuratore di parte appellante, che aveva segnalato l'urgenza della trattazione, disponeva la surroga del relatore e fissava per la decisone della causa l'udienza del 21.10.2024- da celebrarsi sempre con il rito della trattazione scritta.
Ala scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 21 ottobre 2024, rinviava la causa per la decisione alla data del 17 febbraio 2025, poi differita al 7 ottobre 2025, sempre secondo il rito della trattazione cartolare.
Quindi, con ordinanza dell'8 ottobre 2025, assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'illegittimità formale della sentenza impugnata per essere stato il procedimento ex art. 710 c.p.c., introdotto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 — dunque anteriormente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs.
n. 149/2022 (c.d. “riforma Cartabia”) - definito con sentenza ( come oggi stabilito ai sensi dell'art. 473 bis 30 c.p.c. per i giudizi ex art. 473 bis 29 c.p.c. in sostituzione dell'abrogato art. 710 c.p.c.),
anziché con decreto, come previsto dalla previgente disciplina.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che il ricorso per la revisione ( per fatti sopravvenuti ) delle disposizioni concernenti il mantenimento dei figli sia stato depositato dalla odierna appellata il 6 dicembre 2022, in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia, di talchè, in ossequio al regime processuale allora vigente (art. 710 c.p.c.), il Tribunale avrebbe dovuto definire il procedimento mediante decreto,
e non con sentenza (Cass. n. 27082/2007).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione assunta con sentenza, anziché con decreto, non è nulla ove la parte che la impugni nelle forme previste dalla legge non alleghi il pregiudizio eventualmente subito, trattandosi di vizio meramente formale. Invero, la deduzione di un mero vizio formale non è sufficiente, di per sé, a fondare l'accoglimento del motivo d'impugnazione, ove la parte non alleghi, né dimostri, il concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato in termini di compressione del diritto di difesa o di incidenza sulla decisione di merito.
In altri termini, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
A tal fine, è onere della parte indicare il pregiudizio effettivamente subito, in difetto del quale la censura è da ritenersi inammissibile (cfr., ex multis, Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. Un.,
09/08/2018, n. 20685).
L'esonero dall'onere di allegazione del pregiudizio può ritenersi giustificato unicamente nei casi in cui la violazione processuale sia talmente grave da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo dell'atto: circostanza che, all'evidenza, non ricorre nel caso di specie, essendo stata, comunque,
garantita la piena partecipazione delle parti e l'emissione di un provvedimento suscettibile di impugnazione nei modi e nei termini di legge.
Pertanto, l' appellante avrebbe dovuto allegare, quale imprescindibile requisito di ammissibilità della doglianza, il pregiudizio concretamente derivato dalla dedotta violazione della norma processuale. Invece, — come condivisibilmente osservato da parte appellata — non solo nulla è stato dedotto sul punto, ma, peraltro, è evidente che la decisione resa nella forma della sentenza sia stata maggiormente garantista, in quanto più solido ed articolato è l'onere motivazionale imposto al decidente.
Deve , da ultimo, osservarsi che correttamente avverso la pronuncia de qua è stato proposto appello,
dato che , in forza del principio di ultrattività del rito, se il giudice abbia trattato la causa secondo un rito errato , implicitamente ritenendo che quello in concreto seguito fosse quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. civ. n.28519/2019)
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità/ annullabilità della sentenza per vizio di ultra/extra petizione e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.
Sotto un primo profilo, deduce che, a fronte di un ricorso ex art. 710 c.p.c., avente ad oggetto la sola richiesta di corresponsione di un contributo economico in favore della prole, il giudice di prime cure,
pur avendone dato atto, aveva confermato il regime dell' affidamento condiviso del figlio e Per_1
disposto il collocamento del detto minore presso la madre.
Secondo l'assunto dell'appellante, tale statuizione non solo si collocava nell'area dell'extra petizione,
ma, peraltro, era preclusa dalla stessa ratio dell'azione promossa ex art. 710 c.p.c., volta ad adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale valutazione dell'interesse del minore, i provvedimenti già
adottati .
Nel caso di specie, invece, il genitore collocatario del minore era esso padre, come disposto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul punto mai modificata se non in via di fatto a causa di una repentina e incomprensibile volontà del ragazzo. Sotto altro profilo, deduce che il Tribunale, anche questa volta in assenza di specifica domanda, aveva pure regolamentato i tempi di frequentazione tra padre e figlio, laconicamente rimettendone la disciplina agli accordi tra gli stessi.
Avendo, dunque, il Tribunale pronunciato su questioni non devolute alla sua cognizione, l'appellante chiede la riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili in cui si articola, posto che le richieste concernenti le statuizioni relative al collocamento del figlio ed alla regolamentazione del Per_1
diritto di visita non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante..
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, registratosi soprattutto in materia di giudizio di legittimità ma estendibile, per evidente identità di ratio, anche al giudizio di appello,
quando nelle more del giudizio sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. – va, infatti, apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass.civ. n. 15623/2005;
Cass. civ. n.27235/2020).
Ebbene, nel caso di specie, , nato il [...] , ha raggiunto la maggiore età già in data Per_1
15.05.2024, di guisa che la Corte, anche ammessa la ricorrenza del vizio dedotto dall'appellante, non potrebbe adottare alcuna statuizione in punto di collocamento prevalente del giovane e di regolamentazione del rapporto di frequentazione con il genitore non convivente. Ne discende che nessuna possibilità residua in capo all'odierno appellante di ottenere, attraverso la riforma della sentenza impugnata, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
In ogni caso, la doglianza è infondata.
Giova premettere che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato allorquando il giudice,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Di contro, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (ex
multis, Cass. n. 17897//2019; Cass. n. 29200/2018).
In altri termini, il giudice incorre nel vizio di ultra-petizione qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa
petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda.
Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dall' appellante, alla luce dei principi sopra richiamati,
deve senza dubbio escludersi che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio de quo, attribuendo un diritto diverso rispetto a quello oggetto della domanda.
Se è vero, infatti, che la questione esaminata non era stata espressamente introdotta dalla , CP_1
nondimeno , la domanda di modifica della collocazione prevalente del minore doveva ritenersi implicitamente ricompresa nella richiesta di corresponsione del contributo economico, basata,
appunto, sull'avvenuto trasferimento, per volontà dello stesso ragazzo, presso l'abitazione della madre. Il Tribunale era astato investito non solo della domanda di riconoscimento dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli ,ma, altresì, della questione del mutamento della collocazione del minore presso la dimora materna, che, quale fatto sopravvenuto, si poneva quale presupposto logico e giuridico necessario della domanda principale.
Peraltro, non solo la aveva invocato “ogni altro provvedimento utile”, ma, in ogni caso, la CP_1
tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
§
3.-Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce la nullità, annullabilità e/o inesistenza della sentenza per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, per avere il primo decidente adottato , in punto di mantenimento dei due figli maggiorenni, statuizioni differenti.
Nulla, infatti, aveva disposto in favore del venticinquenne per non avere la dato prova Per_2 CP_1
dell' attivarsi del predetto per collocarsi nel mondo del lavoro;
con ragionamento “illogicamente
opposto”, aveva, invece, accolto la richiesta in favore della ventiduenne , assimilando la Per_3
condizione della stessa a quella del figlio minore sul rilievo del mancato assolvimento da parte del padre dell'onere di dimostrare che la stessa svolgesse attività lavorativa tale da garantirle l'autosufficienza economica o che l'eventuale inattività non fosse imputabile alla medesima
Secondo l'assunto dell'appellante, tale motivazione era non solo carente, perché basata su argomentazioni incompatibili, ma, peraltro, in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo l'onere di dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente.
La doglianza è infondata nella parte in cui denuncia presunte carenze della motivazione. É noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum ( Cass. civ., Sez. I,
12/03/2025, n. 6604).
È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché
affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.
civ., Sez. un., 03/11/2016, n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. civ., Sez. VI, 07/04/2017, n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. civ., Sez. III,
18/09/2009, n. 20112).
Nella specie, il giudice di prime cure ha chiaramente illustrato le ragioni e il percorso logico seguiti per pervenire alla contestata decisione in ordine al riconoscimento del contributo economico in favore dei figli maggiorenni , motivatamente differenziando le rispettive posizioni sulla base di elementi oggettivi, in primis l'età, e conducendo una valutazione individualizzata.
La motivazione, pertanto, si sottrae alle censure mosse dall'appellante, essendo idonea a rendere pienamente intellegibile l'iter argomentativo seguito dal decidente ed a giustificare il diverso trattamento riservato ai due figli maggiorenni, senza incorrere in alcuna contraddizione. Tanto premesso , preliminare all'esame di merito della doglianza, è una , sia pure sintetica,
ricostruzione dei principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.
Vale rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. civ.n.
17380/2020; Cass.civ. n. 3252/2018).
Pur venendo meno con il raggiungimento della maggiore età i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre tale data e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315
bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
L'applicazione della suindicata regola di giudizio comporta che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. civ. n. 27904/2021).
Il richiamo al principio di autoresponsabilità serve , infatti, ad impedire al figlio di abusare del suo diritto, poiché il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio non può giustificare nel c.d. “figlio adulto”
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, avendo il predetto il dovere di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro (Cass.civ. n. 12952/2016; Cass.civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n.
29264/2022; Cass.civ.n. 26875/2023; Cass.civ. n. 12123/2024).
Sulla scorta di tali principi, può affermarsi che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all' effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cass.civ. n. 38366/2021; Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Giova, tuttavia, precisare che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità di procurarsi una fonte di reddito, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare..
Muovendosi su tale solco, la Corte di legittimità ha affermato che lo svolgimento di un'attività
retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.(Cass. civ. n. 2012n. 40282; Cass. civ. n. 8892/2024).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass.civ. n. 12121/2025).
Pertanto, laddove – come nella specie- il genitore convivente con il figlio richieda l'assegno in virtù
della sua legittimazione concorrente (Cass. n. 17380/2020) ,è a suo carico l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. civ. n. 26875/2023)
Di tali principi ha fatto buon governo il primo decidente laddove ha escluso - con argomentazione incontestata - l'obbligo di mantenimento del figlio , tenuto conto dell'età dello stesso ( anni Per_2
25) e della mancata prova da parte della richiedente della sussistenza delle condizioni richieste per la protrazione del diritto ben oltre il conseguimento della maggiore età.
Alle medesime conclusioni non può, invece, pervenirsi, quanto alla figlia risultando la Per_3
contestata statuizione non in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In primo luogo, va rilevato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico del l'onere di provare la sussistenza dei presupposti richiesti per la cessazione dell'obbligo di Pt_1
mantenimento, ossia il raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica, gravando,
semmai, sulla , quale genitore richiedente l'assegno, quello di provare la ricorrenza delle CP_1
condizioni per la protrazione dell'obbligo.
Mette conto, altresì, osservare che non solo la non ha assolto a detto onere, ma che già nel CP_1
corso del giudizio di primo grado ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa, seppure saltuaria (“qualche esperienza satellitare e isolata”) da parte dei figli maggiorenni.
Anche in questa sede , al fine di contrastare la pretesa del , ha allegato l'irrisorietà dei redditi Pt_1
percepiti dai figli per l'anno 2022 dai medesimi (€ 600,00 per il maggiore ed € 1965,75 per la ragazza), a dimostrazione dell'incapacità degli stessi di inserirsi “in maniera stabile e gratificante
nel mondo del lavoro”.
Ebbene, non solo non risulta neanche allegato che la figlia , attesa l'età, non abbia ancora Per_3
completato il percorso formativo necessario ad assicurare il raggiungimento di un grado di competenza, professionale e tecnica, idoneo a renderla capace di procurarsi redditi adeguati, ma ,
peraltro, tali circostanze, pacificamente emerse , dimostrano l'esatto contrario.
La giovane, infatti, risultando introdotta nel mondo del lavoro, si è rivelata capace di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi così da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza.
A ciò aggiungasi che non vi è alcuna prova della natura saltuaria dell'impiego, meramente enunciata dalla madre.
Peraltro, per quanto già detto, lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, pur se connotata da saltuarietà ed episodicità — come allegato dalla , attraverso il riferimento a “qualche CP_1
esperienza satellitare e isolata” — costituisce un indice rilevante e significativo della capacità della figlia di introdursi nel mondo del lavoro e, conseguentemente, di provvedere al proprio Per_3
mantenimento..
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori non può protrarsi indefinitamente e non è finalizzato a garantire al figlio maggiorenne una condizione economica ottimale o conforme alle proprie aspirazioni personali, ma trova giustificazione unicamente nella necessità di completamento di un percorso formativo o di avviamento alla vita autonoma, purché il figlio si dimostri diligente, attivo e non colpevolmente inerte nella ricerca di un'occupazione (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
L'eventuale modestia degli emolumenti non può comportare la protrazione e/o la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento, dovendo il figlio piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Invero, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, “non può soddisfare l'esigenza
ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di
ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più
essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. civ.n. 29264/22; Cass. civ. n.
38366/2012).
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda della volta ad ottenere la contribuzione del CP_1 Pt_1
al mantenimento della figlia Per_3
§
4.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono può ritenersi assorbito il quarto motivo di gravame nella parte in cui il lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, volte a Pt_1
rappresentare la situazione economica della e dei figli maggiorenni. CP_1
Sempre nell'ambito dello stesso motivo l'appellante lamenta , altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta concernente il figlio e volta alla riattivazione del “percorso originariamente Per_1
intrapreso con i servizi territoriali competenti al fine di indagare sul peggioramento della condizione
di vita del ragazzo anche al fine di valutare il ritorno presso l'abitazione del padre ove è stato
dimostrato che teneva una vita consona alla propria età”. Per_1 Assume, in proposito, l'appellante che “il nuovo stile di vita “del figlio, consistente nell'abitudine del ragazzo , d'accordo con la madre, di trascorrere i fine settimana in Calabria in compagnia della fidanzata “minorenne” e di essere in tali occasioni ospitato dai genitori della stessa, in compagnia dei quali si è pure recato all'estero, sarebbe “pericoloso e fuorviante” , tanto da avere portato alla bocciatura dello stesso.
Ebbene, al di là del fatto che la valutazione negativa espressa dal sembra poggiare più sulla Pt_1
mancata richiesta del parere di esso genitore che sull'effettiva pericolosità del sistema di vita del giovane , va osservato che lo stesso ha raggiunto la maggiore età e che, pertanto, la eventuale Per_1
riattivazione di percorsi di sostegno non può che essere rimessa alla sua volontà.
§
5.- Restano, a questo, punto, da regolare le spese del giudizio in considerazione dell'esito complessivo dello stesso .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.33412/2024)
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda relativa al figlio e del restante rigetto, esse debbano essere compensate nella misura di 1/2 Per_1
con condanna al pagamento della residua quota a carico della . CP_1 Esse vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014,
come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia (valore indeterminabile complessità bassa) ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria ”, in presenza di attività riconducibili alla detta fase, quale, appunto, la formulazione di istanze istruttorie.
Va, infine, osservato che la condanna della non è impedita dall'ammissione della stessa al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
Detto beneficio, infatti, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare ( ex ultimis
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017 n. 8388).
Va riservata a separato decreto la decisione in merito alla liquidazione dei compensi in favore del procuratore della . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 43/2024 V.G. sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 5 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06/12/2023, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello rigetta la domanda avanzata in primo grado da CP_1
e volta ad ottenere il riconoscimento dell'obbligo di di contribuire al
[...] Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_4
2) rigetta nel resto;
3) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese del doppio grado e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della residua quota che liquida in relazione al
[...] Parte_1
giudizio di primo grado, in complessivi € 2.250,00 ( di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00
per quella introduttiva;
€ 600,00 per quella di trattazione ed € 750,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 2.800,00 ( di cui € 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per quella introduttiva;
€
800,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso del 50% delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) .
4) provvede come da separato decreto in merito alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte appellata ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24.10.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino