TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20225 iscritta in data 15.11.2024 (a fronte di un deposito telematico effettuato in data 17.10.2024) da
Avv. Elisabetta Montanari in proprio, elettivamente domiciliata in Torino, presso il proprio studio.
- PARTE OPPONENTE - contro
, domiciliato ex lege in Torino, presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato.
- PARTE OPPOSTA CONTUMACE -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del
13.3.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di euro 8.805,2 a titolo di compensi per l'assistenza prestata ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, nel procedimento indicato in epigrafe, oltre a rimborso forfetario Parte_3 Parte_4 Parte_5 spese generali del 15%, C.P.A., nonché condannare il resistente alla rifusione Controparte_1 degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'Avv. Montanari propone opposizione avverso il decreto emesso in data
15.10.2024 (comunicato in data 17.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino,
Sezione Giudici per le Indagini Preliminari – dott.ssa F. Morelli - ha liquidato, a titolo di onorari spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82, comma 1, D.P.R.
1 115/2002, la somma di euro 4.514,40 oltre accessori di legge (v.si all.to 3), a fronte di una richiesta dell'importo di euro 8.805,20, oltre 15% spese forfetarie,
C.P.A. (v.si all.to 2) deducendo, più in particolare, che la richiesta si riferiva a due distinte attività:
-per euro 5.751,90, all'attività difensiva svolta avanti al Giudice per le Indagini
Preliminari e per l'Udienza Preliminare;
-per euro 3.053,30, all'attività difensiva svolta avanti al Tribunale di Torino, sezione Riesame, nell'ambito dei procedimenti nn. 349/24 + 352/24 + 353/24+
354/24 instauratisi a seguito di richiesta di riesame. CP_2
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole:
a) con riferimento all'attività difensiva svolta dinanzi al , della non CP_3
congruità della somma liquidata rilevando che, nonostante il Tribunale avesse valutato l'attività difensiva svolta in tutte le fasi come di media complessità, inspiegabilmente a tale valutazione non era seguita l'applicazione dei parametri medi posto che veniva liquidato l'importo minimo per la fase istruttoria, di poco superiore al minimo per la fase decisoria e l'importo medio-minimo per le fasi studio e introduttiva;
b) con riferimento all'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale del riesame, della non congruità della somma liquidata poiché, nonostante venisse giudicata di media complessità anche tale attività difensiva, le fasi studio e decisoria venivano liquidate in conformità ai parametri minimi;
c) dell'aumento del 20% anziché del 30% per ciascun ulteriore imputato oltre al primo, in particolare, quattro ulteriori imputati per la fase svoltasi dinanzi al
GI/GUP e tre ulteriori imputati per la fase svoltasi dinanzi al Tribunale del riesame.
***
Premesse.
Occorre premettere che, in base all'art. 82 d.p.r. 115/2002, “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari,
2 diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” sicché i parametri medi, nell'ambito del PSS, costituiscono il limite massimo liquidabile e ciò va considerato per mantenere le giuste proporzioni nell'ambito considerato.
Inoltre, va premesso in generale che la “complessità del procedimento” è soltanto uno dei parametri generali per la determinazione dei compensi ( cfr. art. 12 d.m.
55/2014 e s.m. secondo cui “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime...”).
Altresì, va osservato preliminarmente, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente nella nota 19.2.2025, che la diversità e specificità delle condotte, la visione di video differenziati per singola posizione e la lettura di annotazioni di
Polizia diverse per singola posizione, con le relative conseguenze sulla difesa di ciascuno degli imputati, rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 12 co. 2 d.m. citato mentre costituirebbe una duplicazione valorizzarli anche in sede di quantificazione del compenso base.
Alla luce di tali premesse si osserva altresì più specificamente, in relazione al punto A) sopra indicato:
- quanto alla fase di studio (cfr. doc. 1 avviso art. 415 c.p.cp. e doc. 2 indice atti di indagine), tenuto conto, per ciascuno degli imputati, che, pur essendo due o tre i reati contestati, non si rinviene e non è stata rappresentata alcuna evidenza di complessità delle questioni giuridiche e di fatto sottese alle imputazioni né altri
3 elementi rilevanti in relazione alla concreta attività richiesta ed espletata nel caso di specie (mancando peraltro specifiche deduzioni sul punto), risulta congruo l'importo medio/minimo liquidato;
- tale congruità ricorre altresì per la fase introduttiva poiché l'attività prestata si è limitata alla proposizione di alcune semplici istanze relative a sostituzioni / revoche e permessi concernenti le misure cautelari (cfr. docc. da 4 a 8), esulando dalla liquidazione le attività relative alle istanze di ammissione al PSS;
- quanto alla fase istruttoria, si è trattato degli interrogatori degli imputati , Pt_1
e che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (gli ultimi Parte_2 Pt_3 Pt_5
tre rinunciando altresì a comparire) essendo, pertanto, congrua la liquidazione minima;
- quanto alla fase decisoria, si è trattato di due udienze 17.9.2024 e 30.9.2024 e l'attività svolta è consistita nelle difese orali e nell'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sicché, in mancanza di evidenza e/o trattazione di specifici profili atti a valorizzarla con riferimento, oltre che in relazione alla presenza di più persone offese (di cui comunque si tiene conto nel superare il minimo liquidabile), anche ad altri parametri ex art. 4 d.m. cit., essa risulta adeguatamente liquidata con un compenso medio/minimo (€ 709 già considerata la riduzione di 1/3), quindi, sul punto, modificandosi la valutazione del GI .
Le predette valutazioni valgono, evidentemente, come già osservato, in ragione della peculiare liquidazione nell'ambito del patrocinio di cui trattasi, in considerazione della proporzione da dovere mantenere rispetto a procedimenti di ben maggiore impegno e complessità.
In merito, all'attività svolta dinanzi al Tribunale del riesame (punto B) sopra indicato), valendo le considerazioni di principio esposte nelle premesse, risulta congrua la liquidazione minima effettuata dal GI per le fasi studio e decisoria, tenuto conto della semplicità delle questioni da affrontare e trattate, sempre in considerazione della proporzione da dovere mantenere rispetto a procedimenti di ben maggiore impegno e complessità.
4 Quanto alla censura di cui al punto C) sopra indicato, essa va accolta.
Il GI ha riconosciuto l'aumento, ma nella misura del 20%, anziché del 30%;
L'art. 4, c. 2 D.M. 55/2014 – così come modificato dall'art. 1, c. 1, lett c) D.M.
37/2018 - prevede che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento […]”;
Anche a prescindere dal richiamato e chiaro dettato della norma, l'aumento sarebbe comunque certamente dovuto nella misura del 30%, tenuto conto della specificità in fatto ed in diritto delle posizioni di ciascuno degli imputati difesi dall'attuale ricorrente.
Pertanto, vanno liquidati i seguenti importi (già considerata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis TUSG): per l'attività difensiva svolta dinanzi al GI/GUP:
1859 oltre l'aumento del 120% per l'assistenza di altri quattro imputati per tutte le fasi tranne quella istruttoria da aumentarsi del 90% (escludendo la posizione totale € 3985,70; Pt_4 per l'attività difensiva dinanzi al Tribunale del Riesame:
1009 oltre l'aumento del 30% per tre imputati, totale € 1917,10
-Sulle spese processuali del presente giudizio-
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (€ 1388,40 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. MONTANARI Elisabetta, quale legale di , Parte_1
, , tutti ammessi al patrocinio a Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 19843/23 R.G. GI e,
5 per i primi quattro, nell'ambito dei procedimenti n. 349/24, 352,24,353/24 e 354/24
T.L.P., il compenso complessivo di € 5902,80 oltre rimborso forfetario del 15%,
CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. MONTANARI Controparte_1
Elisabetta le spese della presente causa che liquida in € 125,00 per esposti ed €
850,50 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 19.3.2025
Il Presidente Delegato
Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
6