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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2223/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE STASIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LANDI SIMONA e dell'avv. TAVARELLI FABIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAPACCIOLI LUCIA e dell'avv. GIORGI LUCIANO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 627/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 19.10.2022
CONCLUSIONI con ordinanza del 27/28 marzo 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza e in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata pagina 1 di 23 sentenza e per l'effetto: In via istruttoria: per le motivazioni e le censure tutte espresse a verbale di udienza 19 aprile 2022 del primo grado di giudizio e riprese nel corpo dell'atto introduttivo di appello, disporre nuova perizia con diverso tecnico appartenente a diverso
Ordine professionale rispetto a quello di iscrizione dell'Arch. ln via principale e CP_1 nel merito: Accertato il grave inadempimento dello Controparte_1 in ordine alle obbligazioni contrattuali di progettista e direttore lavori assunte dall'Arch.
, dichiarare che nulla è dovuto allo stesso. Nel merito in via Controparte_3 riconvenzionale: accertato il grave inadempimento dello Controparte_1
in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte dall'Arch. ,
[...] Controparte_3 condannare il medesimo al pagamento in favore della dott.ssa di tutti i Parte_1 danni conseguenti, derivanti dall'attività di progettista-direttore lavori per danno emergente, lucro cessante e ogni altra natura che si indicano in euro 50.000,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, salvo diversa determinazione giudiziale in più o in meno. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di somme alla , ridurre il Parte_2 dovuto alla differenza tra il corrisposto e quanto stabilito tra le parti ovvero quanto stabilirà questa Corte. ln ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado, compreso il costo della ctu svolta e di quella eventualmente disposta da questa Corte in accoglimento delle conclusioni rassegnate in via istruttoria. Condanna infine della parte appellata e della terza chiamata alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della sentenza impugnata.”;
Per parte appellata ( ): “Nel merito, dichiarare Controparte_1 inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
627/2022 emessa nel giudizio n. 4179/2013 r.g. dal Tribunale di Grosseto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante, condannare
a manlevare l'Architetto da quanto questa Controparte_4 CP_1 dovesse essere tenuta a corrispondere alla sig.ra per i fatti di causa. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad accessori come per legge”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze respingere CP_2
l'appello promosso dalla SI.ra , confermando la sentenza impugnata, Parte_1 per tutte le causali esposte in narrativa. Con vittoria delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 23 Con sentenza n. 627/2022 pubblicata il 19.10.2022, il Tribunale di Grosseto così statuiva: “1) accoglie l'opposizione per le ragioni e nei limiti di parte motiva e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 982/13 (RG: 3017/2013), emesso dal Tribunale di
Grosseto il 9.10.2013; 2) condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di €
14.911,20, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale dell'attrice; 4) compensa integralmente le spese legali tra l'attrice e il convenuto, ad eccezione di quelle riferibili alla fase decisionale per le ragioni di cui in parte motiva, e quindi condanna l'attrice a rifondere al convenuto la somma di €
2.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
5) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €
3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
6) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese delle CT, liquidate in atti”.
La causa – radicatasi a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 982/2013 ottenuto dallo nei confronti di e svoltasi CP_1 Controparte_1 CP_1 Parte_1 nel contraddittorio di chiamata in causa dallo studio Controparte_4 professionale - aveva ad oggetto: l'accertamento del compenso professionale spettante all'architetto in forza dell'incarico di progettista e direttore dei lavori Controparte_3 svolto per l'opponente; l'eccezione di non esatto adempimento sollevata dalla;
Pt_1 la domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente per gli inadempimenti contestati alla professionista.
In ordine al primo punto, il giudice di prime cure, disattendendo la diversa prospettazione dell'opponente, riteneva che i contraenti, negli accordi intercorsi inter partes, avessero espressamente rimandato al Testo Unico della tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/21949, non potendosi dare rilievo in senso contrario a quanto risultante dal documento 2 allegato alla lettera d'incarico del 2007; donde, sulla scorta delle risultanze della disposta CT, da cui emergeva che l'importo dei lavori eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile della era pari a € 220.000,00, stimava proporzionalmente in € 24.911,20, compresi Pt_1 oneri di legge, l'ammontare del compenso dovuto, importo da cui doveva essere detratta la somma di € 10.000,00 già versata dalla alla;
da qui, la revoca del Pt_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto emesso per la maggiore somma di € 34.212,63.
Quanto al secondo e al terzo punto, il Tribunale, dopo aver richiamato in generale gli obblighi del progettista e del direttore dei lavori, rilevava che, nella fattispecie, “il costo delle opere necessarie ad eliminare i vizi e i problemi lamentati dalla ” era stato Pt_1 quantificato dal CT in € 6.563,48; tuttavia – proseguiva – si trattava di somma che la pagina 3 di 23 committenza aveva già ricevuto dall'impresa appaltatrice “a copertura dei vizi riconosciuti in un parallelo contenzioso”; donde, non era “consentito scorporare dal compenso della professionista una voce di danno di cui la cliente aveva già beneficiato aliunde, pena il suo ingiustificato arricchimento”.
Per il resto - a giudizio del Tribunale - le verifiche demandate al CT consistevano in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non potevano essere rimesse alle nozioni che il comune giudice poteva avere, anche alla luce della esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico incaricato per la redazione dell'elaborato; inoltre, l'adesione alle conclusioni del CT, che nella relazione avesse tenuto conto, come nel caso di specie, dei rilievi del CT di parte, esauriva l'obbligo di motivazione del giudice attraverso l'indicazione delle fonti del suo convincimento, rimanendo implicitamente disattese le contrarie allegazioni dei CT di parte, incompatibili con le conclusioni tratte;
infine, le critiche mosse dal difensore alla CT apparivano orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi di discordanza dai dati fattuali ed erano oltretutto irrilevanti in quanto formulate non da un organo tecnico.
Da ultimo, pure da disattendere, secondo il primo giudice, erano gli specifici profili di danno lamentati dalla preponente, con riferimento: alla difformità del materiale ligneo utilizzato per i travetti dei solai;
alla rottura del frontone in marmo del caminetto ubicato nel salone centrale dell'appartamento; ai lavori di coibentazione del tetto;
agli errori di progettazione in ordine alla scala per accedere al piano superiore e alla realizzazione del solaio dell'appartamento a seguito dei lavori di consolidamento della volta nei locali sottostanti di proprietà della;
ai vizi e/o difetti nella realizzazione dell'impianto di Pt_3 riscaldamento. Da qui, l'insussistenza di pregiudizi legati all'inadempimento del professionista che non avessero già trovato ristoro da parte delle appaltatrici.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva tempestivo gravame, dinanzi a questa Corte di
Appello, , sulla base di tre motivi di impugnazione, con i quali la stessa Parte_1 lamentava: 1) l'omessa pronuncia sulle conclusioni rassegnate in via istruttoria e l'erronea condivisione e valutazione della relazione peritale svolta dalla CT Arch.
[...]
2) l'erronea quantificazione del compenso spettante alla professionista Persona_1 incaricata;
3) l'erroneità della decisione sugli inadempimenti della professionista e sulla domanda riconvenzionale.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse le parti appellate contestando, sì come infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
pagina 4 di 23 Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data
27/28.3.2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 18 marzo 2025), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Con esso, si deduce che la “rassegnando le proprie conclusioni all'udienza Pt_1
21/6/22 aveva in via istruttoria richiesto, per le motivazioni tutte già espresse a verbale di udienza 19/4/2022, di disporre nuova perizia con diverso tecnico appartenente a diverso Ordine Professionale rispetto a quello di iscrizione dell'Arch. ovvero in CP_1 subordine rimettere la causa in istruttoria disponendo la convocazione a chiarimenti del
Ctu sulle osservazioni svolte nel verbale di udienza richiamato” e che il Tribunale avrebbe omesso di motivare o, comunque, non avrebbe congruamente motivato su tale richiesta.
La doglianza non ha ragion d'essere.
La Corte osserva che, conformemente al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 22799 del 29/09/2017); ed ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019).
Orbene, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, uniformandosi a tale indirizzo, ha ritenuto del tutto esaustive le indagini svolte dal CT, osservando come, alla luce delle repliche formulate dall'ausiliare alle contrarie deduzioni dei tecnici di parte,
pagina 5 di 23 quest'ultime andassero disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato e, dunque, con le motivazioni poste a fondamento della decisione.
Quanto alle specifiche censure rivolte all'elaborato peritale, osserva il Collegio che esse possono semmai offrire materia per verificare la fondatezza degli altri motivi di appello ma non costituiscono di per sé sufficienti ragioni per giustificare una richiesta di rinnovo della CT, la quale non rappresenta un'istanza diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene alla parte e sulla quale, quindi, deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.
In ordine al secondo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
L'appellante deduce, anzitutto, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inesistente una pattuizione delle parti in ordine al compenso complessivamente dovuto, sul presupposto - erroneo - che il documento 2 allegato alla lettera di incarico del 2007 dovrebbe essere interpretato “come mera esercitazione e semplice esempio di quale sarebbe stato il compenso del professionista ove l'importo delle opere da eseguire fosse stato pari a € 130.000,00”.
La doglianza è destituita di fondamento.
Si sostiene da parte appellante che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice
- l'ammontare del compenso si ricaverebbe dal documento n. 2 allegato al contratto di conferimento dell'incarico, nel quale le parti lo avrebbero pattuito nella misura di €
15.607,24.
La Corte rileva che il documento richiamato da parte appellante non è in atti.
Dall'indice redatto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, emerge che l'allegato n. 2 era enumerato tra le produzioni di parte , quale documento n. 2. Pt_1
Tuttavia, nel presente giudizio non risulta depositato il fascicolo cartaceo di primo grado dell'opponente né è dato rintracciare il documento in questione fra le produzioni telematiche di quel giudizio, tra cui non figurano i documenti allegati all'atto di citazione.
Ugualmente, il documento de quo non è presente né tra gli allegati del fascicolo di primo grado di parte opposta (che non è presente in atti in forma cartacea), né tra quelli richiamati dal CT nell'elaborato peritale, dove si ritrova, con il numero 23, soltanto la lettera di incarico. Quanto alle produzioni effettuate nel presente grado di giudizio da parte appellante, si riscontra “fascicolo di parte telematico primo grado.zip”, nel quale sono contenuti, nell'ordine: “Conclusionale-Soprana; costituzione nuovo difensore;
deduzioni udienza 19 aprile 2022; Nomina nuovo CT 19-4-2021; Nota deposito
– – replica”. Allo stesso modo, i fascicoli del “monitorio” e del Parte_1 Pt_1
pagina 6 di 23 primo grado di parte appellata, riprodotti in forma telematica nel presente giudizio, non contengono il suddetto documento.
In conclusione, il documento su cui si fonda la censura non è stato ri-prodotto in giudizio dall'appellante.
Tale carenza comporta gioco-forza l'infondatezza del rilievo.
In proposito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento che costituisce ormai ius receptum, “L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata.
Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare “(cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1462 del
22/01/2013).
Nel caso di specie, la non ha assolto all'onere su di essa gravante dal momento Pt_1 che ha omesso di allegare all'atto di appello il documento su cui si fonda il motivo di impugnazione.
Inerzia, questa, tanto più rimarchevole se si considera che la parte era nella disponibilità del documento in questione avendolo già essa stessa prodotto nel primo grado di giudizio e non dovendo pertanto neppure farsi carico di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti.
Quanto al c.d. principio dell'immanenza della prova, la Suprema Corte ha avuto modo di precisarne l'esatta portata (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013) osservando che le prove documentali, “materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (…), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel
pagina 7 di 23 senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (...) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur» (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; altresì, Cass. n. 11797 del 2016 e Cass. 26292 del
2013).
Ne consegue che, nel caso di specie, continua a spiegare efficacia l'interpretazione fornita dal primo giudice al documento in parola, secondo la quale: “il doc. 2 allegato alla lettera
d'incarico del 2007, se interpretato alla luce di quest'ultima, è insuscettibile di qualificarsi alla stregua di una notula effettiva e di fotografare il compenso globale predeterminato dalle parti. È plausibile, viceversa, come il predetto calcolo rappresentasse un esempio di quale sarebbe stato il compenso dell'arch. se l'importo delle opere da CP_1 eseguire fosse stato pari a € 130.000,00, presupposto di partenza del conteggio indicato come prima voce del foglio di calcolo. Difatti, i contraenti rimandarono espressamente al
Testo Unico della tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/21949, ove l'onorario oggetto di un incarico privato viene determinato a percentuale, ossia in ragione dell'importo dei lavori dell'opera”.
Sulla base di tale iter argomentativo è poi da escludere che il primo giudice abbia voluto attribuire all'allegato in parola – come ipotizzato dall'appellante - il valore di “preventivo sottoposto ed accettato dal cliente” che non poteva essere rivisto “in aumento” dal professionista senza l'accettazione del cliente. Ed invero, si evince chiaramente dal passaggio motivazionale sopra riportato che il Tribunale non attribuì affatto al documento
2 allegato alla lettera d'incarico del 2007 il valore che l'appellante pretende di riconoscergli, avendo piuttosto ritenuto che si trattasse di una semplice dimostrazione di calcolo del compenso dovuto nell'ipotesi in cui il valore delle opere si fosse attestato sull'importo di € 130.000,00.
In ordine alla lettera d'incarico, occorre evidenziare, conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, che da essa risulta che per le prestazioni pattuite le parti convennero quanto segue: “il compenso spettante al professionista è stabilito in base al Testo Unico della Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto
(legge 2 Marzo 1949 n° 143 e successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni). I compensi stabiliti nella citata Tariffa costituiscono per le parti contraenti e per l'Ordine competente minimi inderogabili. Il presente incarico si riferisce alla classe 1 categoria C.
(…)”.
pagina 8 di 23 Infine, quanto all'allegato n. 3 all'atto di citazione in opposizione, che l'appellante lamenta non essere stato considerato dal primo giudice, si osserva che anche questo documento non risulta presente in atti. In ogni caso, sembra di capire che si tratterebbe di una richiesta di pagamento della somma di € 7.344,00 formulata da legale dell'architetto alla . Orbene, fermo restando che, in mancanza del CP_1 Pt_1 documento, questa Corte è impossibilitata a compiere puntuali valutazioni in ordine al suo contenuto, ci si limita a rilevare che l'argomento, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non prova affatto l'esistenza di un pregresso accordo in ordine all'ammontare del compenso, tenuto conto che, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di legittimità “qualora il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben può valutare se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 621/1997; in senso conforme, in motivazione Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 2575 del 02/02/2018).
Conclusivamente, non può ritenersi dimostrato - per quanto fin qui detto - il preteso errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver ritenuto che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/1949.
In ordine alla quantificazione del compenso dovuto all'architetto , il giudice di CP_1 prime cure ha rilevato che, ove il compenso professionale non sia stato liberamente pattuito, esso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera; diversamente da quando il compenso professionale sia stato liberamente pattuito con il cliente, nel qual caso il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.
L'appellante ha impugnato tale iter decisionale rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “la liquidazione del compenso dovuto alla sig.ra allo Pt_1
non può subire variazioni in aumento rispetto a Controparte_1
pagina 9 di 23 quanto pattuito e preventivato tra le parti” e contestando l'illegittima utilizzazione dei
SAL e dell'elenco dei lavori extra computo liquidati dalla D.L. all'impresa, avvenuta sull'erroneo presupposto che non esistesse contestazione da parte della committenza sugli importi liquidati.
Si lamenta, in particolare, l'assenza di contratti stipulati tra la committente e le imprese appaltatrici – rilevata nella stessa CT – e la mancanza di contabilità idonea ad indicare con chiarezza gli importi effettivamente liquidati alle varie imprese.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
È pacifico in causa che la , con lettera di incarico professionale del 20.9.2006, Pt_1 incaricò l'architetto di redigere un progetto di ristrutturazione relativo ad un CP_1 appartamento ad uso civile abitazione ubicato in uno storico palazzo, nel centro di Massa
Marittima, e di dirigerne i relativi lavori.
Dalla documentazione versata in atti emerge che i lavori per la realizzazione del progetto furono eseguiti: quanto alla parte edile-strutturale, dall' ; quanto Controparte_5 alla parte idrotermosanitaria, dall'impresa IDROTECNICA di;
quanto alla Controparte_6 parte elettrica dall'impresa PRIMEL;
quanto agli infissi, dall'impresa ART5.
In atti, esistono solo i preventivi delle quattro imprese appaltatrici (cfr. docc. 7, 8, 9 10 e
11 allegati alla relazione di CT).
Orbene, in primo luogo, il fatto che non vi sia in atti documentazione sottoscritta dalla committente, non esclude che i contratti furono effettivamente conclusi dalle parti.
Da un lato, infatti, il contratto di appalto privato, come noto, è un contratto a forma libera, dall'altro, la non ha mai contestato nei propri scritti difensivi che le Pt_1 imprese esecutrici dei lavori non fossero quelle cui ella aveva commissionato l'esecuzione delle opere e/o che i preventivi prodotti non fossero stati da lei accettati.
Quanto alla mancanza di documenti contabili idonei ad indicare gli importi effettivamente liquidati alle imprese appaltatrici, si tratta di carenza a cui opportunamente il CT ha posto rimedio convenendo con i CT di ricostruire l'importo delle opere, ai fini della commisurazione del compenso professionale spettante alla , attraverso il Per_2 riferimento ai SAL e all'elenco lavori extra computo liquidati dal D.L. all'impresa.
L'appellante, per contro, ritiene che tale modus procedendi sarebbe illegittimo, evidenziando in proposito che l'architetto avrebbe omesso, in violazione dei CP_1 propri obblighi, di predisporre la documentazione di fine lavori e di presentare la relativa dichiarazione presso gli uffici competenti.
pagina 10 di 23 La doglianza, tuttavia, appare infondata dal momento che la difesa ha CP_1 dimostrato che dopo la comunicazione di “rinuncia immediata all'incarico” da parte della professionista, la stessa aveva reiteratamente invitato la a firmare i documenti Pt_1 necessari per l'approntamento della pratica, non ottenendo risposta dalla stessa (cfr. doc.
20 bis e 20 ter allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, l'appellante si duole che il Tribunale, recependo la stima compiuta dal CT nell'elaborato peritale, sia incorso nell'errore di considerare non contestato l'importo dei vari SAL laddove invece si tratterebbe di importo contestato e che andrebbe rivisto a ribasso, al netto del costo dei rifacimenti e delle riparazioni.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'importo dei SAL sarebbe stato invece contestato “attraverso specifiche cause civili” proposte sia contro l'impresa edile e sia contro l'impresa Controparte_5 Controparte_7
Orbene, così formulata la contestazione risulta generica dal momento che non sono stati depositati dall'opponente/odierna appellante gli atti dei procedimenti civili intentati dalla contro le imprese appaltatrici, e Pt_1 Controparte_5 Controparte_8
.
[...]
Per contro, è dotata della necessaria concludenza, ed è fondata, la critica mossa alla determinazione del valore complessivo delle opere, con riferimento alla contabilizzazione del costo dei travetti in legno di castagno, anziché in legno di abete, per una differenza di
€ 1.210,00 (cfr. osservazioni alla CT della CT . Per_3
Quanto alle altre voci in contestazione, occorre dissentire dai rilievi dell'appellante: per quanto concerne la detrazione dei costi delle opere erroneamente realizzate e poi demolite, si rimanda a quanto si dirà più avanti sulla specifica voce relativa alla realizzazione del solaio del salone principale;
in relazione all'"Elenco lavori extra computo" che conterrebbe voci già presenti nei SAL, risulta che il CT non ne ha tenuto conto, in accoglimento dell'osservazione del CT di parte (cfr. pag. 16 della Pt_1 relazione in atti); in relazione alle voci asseritamente non provate (preventivi sommari/particolareggiati) o inesistenti, la contestazione appare generica;
con riferimento all'impiantistica, che a detta dall'appellante esulerebbe dalle prestazioni della professionista come sarebbe stato riconosciuto negli scritti difensivi della stessa, si osserva che quanto affermato a pagina 11 della comparsa di risposta depositata in primo grado dall'opposta si riferisce evidentemente alla progettazione (già esclusa dal CT dal pagina 11 di 23 computo del valore dell'opera) e non anche alla direzione dei lavori, che pacificamente rientrava nell'incarico della . CP_1
Parimenti, sono destituite di fondamento le ulteriori contestazioni dell'appellante secondo cui non sarebbe certa la provenienza dei SAL e non vi sarebbe prova della loro accettazione da parte della committenza. Da un lato, infatti, si tratta di documenti la cui provenienza dallo studio della non risulta mai essere stata contestata prima CP_1
d'ora, dall'altro, trattandosi di documenti di competenza del direttore dei lavori, non necessitavano di una dichiarazione di accettazione della . Pt_1
Quanto alla asserita non accettazione dei lavori, si osserva come non emerga quali sarebbero gli specifici lavori eseguiti che non sarebbero derivati da richieste della committente - fatta eccezione per i travetti in abete.
Infine, si duole l'appellante che il Tribunale, nel detrarre dall'importo ritenuto ancora dovuto dalla committente al professionista gli acconti versati, avrebbe omesso di rilevare che gli acconti pagati, pari ad € 10.000,00 erano al netto di oneri previdenziali e fiscali, mentre il totale considerato era comprensivo di oneri.
La doglianza è fondata.
Rappresenta circostanza pacifica in causa che la avesse già versato alla Pt_1
per l'attività svolta la somma di € 10.000 oltre accessori. La stessa parte CP_1 opposta ammette la circostanza a pagina tre della comparsa di costituzione in primo grado.
Altrettanto pacifico è che il giudice di prime cure ha scomputato dal compenso dovuto, maggiorato degli oneri di legge (€ 24.911,20), la somma di € 10.000 non maggiorata degli oneri, mentre avrebbe dovuto scomputare tale somma dall'importo del compenso non maggiorato degli oneri (€ 19.960,89) e poi calcolare gli oneri sul residuo avere.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, recependo acriticamente le valutazioni del CT, sarebbe giunto a conclusioni erronee riguardo ai singoli inadempimenti contestati alla . CP_1
Con specifico riferimento all'accertato danneggiamento del caminetto, la rimarca Pt_1 la risposta inadeguata che sarebbe stata fornita dal primo giudice alle questioni poste, che non riguarderebbero la pacifica imputabilità del danneggiamento all'impresa appaltatrice, bensì la mancata verbalizzazione dell'evento da parte della direttrice dei lavori e la mancata contestazione al responsabile, attività che, se svolte come dovuto, le avrebbero consentito di esercitare il suo diritto tempestivamente e miratamente contro il responsabile del danno. pagina 12 di 23 Al riguardo, l'appellante evidenzia la contraddizione dell'iter motivazionale adottato dal
Tribunale, nel quale non si sarebbe dato rilievo al fatto che la non aveva CP_1 impartito le misure volte a proteggere e preservare l'elemento danneggiato, pur trovandosi correttamente indicato, tra i compiti spettanti al direttore dei lavori, quello di vigilare lo svolgersi progressivo dei lavori e le modalità di esecuzione dell'opera impartendo le opportune disposizioni.
La doglianza è destituita di fondamento.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024); ed ancora: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20557 del
30/09/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021).
Ciò premesso, è evidente come, nel caso di specie, non siamo in presenza di opere realizzate in modo non conforme al progetto e alle regole della buona tecnica, bensì, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e come pacifico in causa, di danneggiamenti consistiti nella rottura accidentale del frontone in marmo del caminetto, che non era oggetto dei lavori di ristrutturazione affidati alla e che si verificò, CP_1 come è pacifico, per esclusiva responsabilità di una delle imprese appaltatrici.
Di conseguenza, nessun inadempimento può configurarsi in capo alla professionista.
Quanto alla “difforme posa in opera di travetti in abete anziché di castagno” per il rifacimento dei solai (cfr. pag. 27-28 della CT), si osserva quanto segue.
L'appellante censura la sentenza di prime cure rilevando che sarebbero stati trascurati dal primo giudice tre distinti profili di inadempimento posti in essere dalla , e CP_1 precisamente: 1) sarebbe stata decisa arbitrariamente, senza preventiva comunicazione pagina 13 di 23 e accordo con la committenza, l'utilizzazione di materiali difformi da quelli indicati nel contratto di appalto;
2) sarebbero stati contabilizzati nei SAL i maggiori costi per i travetti in castagno;
3) sarebbe stato omesso il deposito di una variante strutturale per il diverso materiale scelto dalla per i travetti dei solai in legno. CP_9
A detta dell'appellante, tali inadempimenti avrebbero prodotto un danno che non può essere certamente risolto attraverso il riconoscimento del minore costo dei travicelli in abete, ma dovrà essere parametrato ai costi di sostituzione ovvero liquidato in via equitativa mantenendo i travetti di abete ma considerando il danno all'autenticità del ripristino e il costo della variante strutturale da depositare in conseguenza del diverso materiale.
Le conclusioni dell'appellante non possono essere condivise.
Con riferimento al primo aspetto contestato, gli elementi acquisiti in causa inducono a ritenere che la avesse implicitamente accettato l'installazione dei travetti in Pt_1 abete in luogo di quelli in castagno. Dalle deposizioni dei testi escussi emerge infatti che la committente aveva avuto modo di esaminare i travetti dopo la loro installazione, rilevando la loro erronea sabbiatura (cfr. deposizione teste all'udienza del Tes_1
13.9.2016). Non emerge, per contro, che ella si fosse mai lamentata della difformità del materiale ligneo, nonostante, a detta della , la propria consulente nel Pt_1 procedimento civile contro l'impresa esecutrice dei lavori, avesse Persona_4 rilevato la presenza delle difformità da lei lamentate (cfr. deposizione teste Tes_1 all'udienza del 13.9.2016). Non a caso, nell'atto di citazione in opposizione, al quale risulta allegata la perizia tecnica redatta dalla non si fa nessun riferimento Tes_1 alla difformità del materiale ligneo dei travetti.
Inoltre, i maggiori costi contabilizzati nei SAL per i travetti in castagno non integrano un danno in quanto, come riconosciuto dalla stessa il maggior prezzo è stato Pt_1 portato in detrazione dall'impresa esecutrice.
Quanto agli ulteriori profili di danno dedotti, essi rimangono assorbiti dalle considerazioni svolte in ordine all'accettazione implicita della modifica da parte della;
peraltro, Pt_1 il CT ha valutato, con considerazioni congrue e immuni da censure - tra cui spicca la preesistenza nell'immobile originario di travi e travetti in abete – che l'installazione è stata rispettosa delle caratteristiche originarie dei solai e coerente con l'intervento di consolidamento e restauro progettato.
Parimenti da disattendere sono i rilievi svolti dall'appellante con riferimento alla scala di collegamento per accedere al piano superiore e alla realizzazione del solaio pagina 14 di 23 dell'appartamento a seguito dei lavori di consolidamento della volta nei locali sottostanti di proprietà della . Pt_3
Con riferimento al primo profilo, nell'atto di impugnazione si rimarca il grave errore in cui sarebbe incorsa la per aver progettato una scala priva di idonea altezza di CP_1 accesso ai vani posti al piano sottotetto, a fronte del quale la sentenza di prime cure avrebbe acriticamente fatto proprie le errate considerazioni del CT affermando che la nuova progettazione sarebbe stata una scelta migliorativa per recuperare degli spazi e non la conseguenza di un errore professionale dell'architetto.
Il rilievo non consente di giungere alle conclusioni pretese dall'appellante.
CP_ Vero è che l'architetto presentò una in variante predisponendo una CP_1 modifica al progetto originario, consistente in una diversa tipologia della scala (con l'appoggio della seconda rampa sul muro di spina delle scale e su quella esistente in muratura, anziché sul solaio inclinato che copriva la scala condominiale: cfr. CT).
Altrettanto vero è – come rilevato dal CT e non contestato dal CT di parte – Pt_1 che tale modifica ha permesso al piano secondo la realizzazione di un bagno più ampio per la camera degli ospiti e al piano sottotetto il locale autoclave.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che l'erronea valutazione nello studio degli spazi, originariamente compiuta dalla progettista, benché emendata senza ulteriori oneri né di progettazione né di demolizione e rifacimento, avrebbe in ogni caso prodotto un prolungamento dei lavori e un accesso alla scala e un punto di sbarco in posizione non richiesta e prediletta da parte della committente che pur ha dovuto subirla.
Si tratta di prospettazione destituita di fondamento.
Non è dato cogliere, invero, quale sarebbe il concreto pregiudizio patrimoniale che la avrebbe sofferto in seguito al prolungamento dei lavori né quale apprezzabile Pt_1 interesse sarebbe stato specificamente sacrificato nella fattispecie per essere stato l'accesso alla scala e il punto di sbarco posti in una posizione diversa da quella inizialmente prevista, avuto riguardo alla comparazione degli interessi in gioco e allo sforzo, conforme a buona fede, compiuto dalla progettista per la migliore riuscita dell'opera, senza alcun aggravio per la cliente e con un risultato persino più appagante in termini di utilizzo degli spazi a disposizione.
Al riguardo, il CT, nella relazione depositata agli atti, osserva: “Comparando le planimetrie allegate alla SCIA originaria con quelle della SCIA in Variante si osserva che tale modifica ha permesso al piano secondo la realizzazione di un bagno più ampio per la camera degli ospiti e al piano sottotetto il locale autoclave. La nuova progettazione
pagina 15 di 23 appare pertanto una scelta migliorativa per recuperare degli spazi e non un errore progettuale”.
Quanto al solaio del salone principale dell'appartamento, l'appellante precisa, in punto di fatto, che trattasi dell'innalzamento, a seguito del consolidamento della sottostante volta di proprietà della , del pavimento del salone principale dell'appartamento. CP_11
Le contestazioni all'operato della , in questo caso, attengono all'omessa CP_1 tempestiva progettazione delle opere di competenza della committente da eseguire in concomitanza con i lavori di consolidamento e risanamento della sottostante volta di proprietà della , e all'omessa preventiva informazione della tipologia di lavoro da Pt_3 eseguire, che prevedeva la realizzazione nel pavimento del salone di uno scalino di 20 cm.
L'appellante si duole che il Tribunale avrebbe “liquidato” i profili di inadempimento contestati alla , rilevando che, a seguito della causa promossa contro CP_1
l'impresa esecutrice , la aveva ottenuto che i costi relativi alla Controparte_5 Pt_1 prima ricostruzione del solaio fossero esclusi dai vari SAL di riferimento, trascurando di considerare che l'architetto incaricato si era resa inadempiente agli obblighi professionali sia per aver consentito o autorizzato l'impresa ad operare in difformità del CP_5 progetto da lei stessa redatto, sia per aver inserito nei vari SAL di riferimento il costo di quei lavori, sia, infine, per non avere, in sede di progettazione iniziale, pensato e adottato la soluzione applicata solo in seguito alle rimostranze della committente.
Il tutto, con danni da ravvisarsi se non altro nell'essere stata la costretta a Pt_1 promuovere azione giudiziaria nei confronti dell'impresa subendo i rischi CP_5 dell'esito, i costi e i tempi del giudizio.
Il Collegio ritiene di dover disattendere la prospettazione dell'appellante.
Risulta dagli atti di causa che al momento dello scoperchiamento del solaio in legno di calpestio del salone al piano secondo, poggiante sopra la volta in laterizio, che divideva la proprietà dall'appartamento di proprietà della al piano Pt_1 CP_11 sottostante, era emerso che l'estradosso della volta presentava delle lesioni.
In data 8.10.2008, con comunicazione inviata alla Curia Vescovile, al Comune di Massa
Marittima e, per conoscenza, alla committenza, l'architetto illustrava le CP_1 criticità della volta, suggerendo che l'intervento si sarebbe potuto eseguire dall'alto e invitando la Curia ad intervenire al più presto (cfr. doc. 11 all. comparsa di risposta
, primo grado). CP_1
pagina 16 di 23 L'architetto tecnico incaricato dalla Curia Vescovile predisponeva quindi un Persona_5 progetto per l'attuazione dell'intervento di consolidamento che avrebbe comportato un innalzamento del solaio del piano di competenza della di circa 20 cm e, dunque, Pt_1 la realizzazione di uno scalino (cfr. doc. 15 all. comparsa di risposta , primo CP_1 grado).
Ciò premesso, vi sono evidenze in atti del fatto che la era stata messa a parte Pt_1 della sopravvenuta esigenza di realizzare il gradino e non aveva sollevato obiezioni rispetto a tale modifica.
L'architetto escusso all'udienza del 3.10.2017, dopo aver confermato che il Per_5 progetto presentato comportava una modifica in aumento delle quote di altezza del solaio, ha precisato che alla riunione condominiale nella quale egli ebbe a spiegare il progetto gli sembrava di ricordare che fosse presente anche la . Il teste Pt_1 Tes_2 escusso all'udienza del 2.5.2017, ha dichiarato che la “veniva spesso in Pt_1 cantiere” e che “venne anche prima di fare la gettata e in quella occasione io e il mio collega di lavoro, , le dicemmo che si sarebbe realizzato uno scalino sul Controparte_12 suo solaio, e in quel momento la signora non lamentò alcunché”. Ancora, il teste Pt_1
, escusso all'udienza del 17.1.2020, dopo aver confermato che la si CP_5 Pt_1 recava quotidianamente in cantiere e che la stessa aveva visto lo scalino realizzato per l'innalzamento del solaio senza lamentarsene, ha aggiunto: “si lamentò dello scalino solo in seguito. Non ricordo di preciso dopo quanto tempo ricordo che il solaio era stato già terminato”.
Così stando le cose, la non può quindi dolersi del fatto che la Pt_1 CP_1 avrebbe consentito o autorizzato l'impresa ad operare in difformità del progetto CP_5 da lei stessa redatto e non avrebbe progettato sin dall'inizio la modifica del solaio secondo la soluzione poi adottata, posto che le difformità sono emerse come modifiche imposte dal consolidamento della volta sottostante, che la ne accettò in corso Pt_1
d'opera l'esecuzione secondo il progetto redatto dall'architetto e che, solo Per_5 successivamente, a solaio ormai ultimato, ne chiese la rimozione.
Quanto al giudizio n. 607/2017, nel quale sarebbe stata accertata in via definitiva la responsabilità dell'impresa per l'esecuzione delle opere edili in difformità dal CP_5 progetto originario, si rileva che non è stata prodotta in giudizio la relativa sentenza, donde non è possibile neppure verificare in che termini è stato compiuto l'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice. Di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che i riscontrati inadempimenti dell'impresa esecutrice si siano concretizzati in altrettanti inadempimenti della direttrice dei lavori.
pagina 17 di 23 Passando ad esaminare i lamentati difetti dell'impianto di riscaldamento, si osserva quanto segue.
L'appellante lamenta l'esclusione della responsabilità della per i difetti CP_1 riscontrati nel funzionamento dell'impianto di riscaldamento motivata dal Tribunale con il rilievo che l'impianto era stato installato dall'impresa in base al Controparte_7 progetto dell'ingegner incaricato direttamente dalla committenza, senza Persona_6 tuttavia considerare l'inadempimento della professionista, quale direttrice dei lavori, consistito nel non aver disposto l'immediata sospensione dei lavori in attesa della predisposizione del progetto di variante all'impianto originario.
La censura è infondata.
Il giudice di prime cure, nel ritenere non imputabile all'architetto la difettosa CP_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento, si è uniformato all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a tenore del quale “Il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché
l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto"
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; nello stesso senso, Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024).
Invero, è pacifico che l'impianto di riscaldamento non fu progettato dalla , CP_1 bensì dal tecnico incaricato direttamente dalla;
inoltre, i difetti Parte_4 Pt_1 riscontrati, come emerge dalle difese dell'appellante, che sul punto ha richiamato le risultanze della CT svolta nel procedimento intentato contro l'impresa esecutrice riguarderebbero specificamente la fase progettuale dal momento Controparte_7 che – si dice – “per eliminare gli inconvenienti del sistema radiante dovrà essere effettuato un nuovo progetto di adeguamento in particolare relativamente al calcolo del fabbisogno energetico degli ambienti in cui non viene e raggiunta una temperatura di
20°C”; infine, sulla base delle prestazioni oggetto dell'incarico conferito alla , CP_1 risulta che quest'ultima, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sì sorvegliare e vigilare affinché l'opera fosse eseguita in maniera conforme al progetto e alle regole della buona tecnica, ma non anche verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica dei progetti pagina 18 di 23 realizzati dai terzi incaricati dalla committenza: “una cosa, infatti, è l'obbligo (di)vigilare affinché l'opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell'arte, al progetto e al capitolato d'appalto; altra è l'obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto” (così in motiv. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18285 del
2016 cit.).
Ne deriva, per un verso, che la sospensione dei lavori predicata dall'appellante, intanto poteva essere invocata, in quanto la avesse effettivamente riscontrato una CP_1 difformità tra quanto realizzato dall'impresa appaltatrice e quanto risultante dal progetto depositato dal cosa che non emerge dagli atti di causa;
per altro verso, che il Per_6 difettoso funzionamento dell'impianto si è verificato nonostante il pacifico compimento dell'opera secondo le indicazioni progettuali e ben dopo che la stessa aveva Pt_1 avuto modo di verificare con l'impresa esecutrice l'assenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto stesso (cfr. doc. n. 22, allegato al fascicolo di parte appellata); donde, nessuna responsabilità per omessa vigilanza può essere imputata alla
. CP_1
Che poi la verifica dell'esattezza tecnica dell'impianto fosse stata concretamente affidata al emerge, ad abundantiam, dalla missiva datata 5.10.2010 con la quale la Per_6
comunicava alla che “aveva avuto luogo il controllo della caldaia da Pt_1 CP_1 parte della ditta Idrotecnica, alla presenza del p.i. SI. con cui aveva concordato Per_6
l'intervento per ottenere un riscontro obiettivo” e che “i problemi relativi ai consumi sembrano risolti in quanto dovuti all'impostazione oraria del sistema di ricircolo” (cfr. doc. n. 20, allegato al fascicolo di parte appellata).
Infine, ci si duole che il Tribunale abbia omesso l'esame del punto relativo all'errata ripulitura degli smerli in laterizio sommitali del fabbricato aderente al
[...]
che, come accertato dal CT, erano stati oggetto di un intervento invasivo Parte_5 in quanto l'operazione di rimozione degli strati e delle patine superficiali era stata eccessivamente profonda.
Sostiene l'appellante che una specifica direttiva di modalità di intervento appropriata alla delicatezza del caso da parte dell'architetto , accompagnata da una doverosa CP_1 vigilanza dell'operazione di rimozione delle patine superficiali, avrebbe potuto evitare il danno, valutabile sia in termini di perdita del pregio originario, sia in termini di costi di risanamento.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
pagina 19 di 23 È pacifico che gli smerli in laterizio in questione furono rinvenuti del tutto casualmente nel corso dei lavori di demolizione di un controsoffitto all'interno di una camera dell'appartamento in ristrutturazione. Ne deriva, che il loro recupero esulasse dall'incarico originario conferito all'architetto . D'altra parte, non vi è prova che, nel corso CP_1 dei lavori, la avesse messo a parte la della sua volontà di conservare Pt_1 CP_1 tali elementi e ne avesse commissionato l'attività di restauro attraverso la loro ripulitura e il loro ripristino cromatico.
Donde, in assenza di prova di obblighi in tal senso gravanti sull'architetto , CP_1 non può ritenersi dimostrato l'inadempimento dell'opposta/odierna appellata.
A questo punto, resta da esaminare la domanda di riduzione del compenso che la ha riproposto in questa sede deducendo, in relazione ai vari profili di Pt_1 inadempimento contestati, anche l'incidenza che le diverse violazioni degli obblighi professionali avrebbero prodotto sul diritto della al compenso. CP_1
Orbene, sotto questo profilo l'appello coglie parzialmente nel segno dal momento che è stata accertata da parte della professionista la violazione dell'obbligo su di essa gravante in relazione alla sola installazione di travetti in legno di abete e alla loro erronea contabilizzazione, trattandosi di attività che rientrava nell'oggetto delle prestazioni della
, che la stessa avrebbe dovuto eseguire correttamente e delle quale avrebbe CP_1 dovuto sorvegliare la buona riuscita da parte dell'impresa esecutrice, anche attraverso idonea vigilanza ed esercizio del potere di intervento.
Benché siano stati esclusi profili di danno risarcibile, ciò non toglie che il suddetto inadempimento non rilevi sotto il diverso profilo del diritto al compenso spettante alla professionista che va accertato tenendo conto della violazione riscontrata, la quale ha prodotto un'alterazione del sinallagma contrattuale a cui deve corrispondere una proporzionale riduzione del compenso, ragguagliata al valore dell'opera (€ 4.225,20 cfr.
2° SAL in atti, pari a circa il 3%)
In conclusione, detratti € 1.210,00 dal valore delle opere progettate e dirette dalla
(pari ai maggiori costi contabilizzati dei travetti in abete), applicata la CP_1 diminuzione del 3% sul compenso per l'accertato inadempimento e tenuto conto dell'omesso conteggio degli accessori sull'acconto di € 10.000,00, si perviene al seguente risultato: € 19.885,64 – 3% (€ 596,56) = € 19.289,08 – 10.000,00 = 9.289,08 che, aumentati di € 371,56 per , e di € 1.932,12, per Iva, conducono alla somma di € CP_13
11.592,76 che è quella che va quindi considerata come compenso ancora dovuto, in luogo di quello di € 14.911,20 accertato dal primo giudice.
pagina 20 di 23 Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e necessità di una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla e totalmente respinta la CP_1 domanda riconvenzionale proposta dalla , ricorrono i presupposti per una Pt_1 compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si reputa congruo determinare in 1/4, ponendo i rimanenti ¾ a carico della . Pt_1
Per contro, nel rapporto processuale con la terza chiamata, quanto al primo grado, debbono rimanere ferme le spese liquidate dal primo giudice in favore della compagnia assicuratrice dal momento che i motivi di appello non hanno coinvolto la posizione della terza chiamata, mentre, nel presente grado di appello, debbono interamente far carico alla . Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, Pt_1 in forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa del terzo, restando a carico del convenuto chiamante soltanto nell'ipotesi in cui la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, dando luogo ad un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. n. 6144 del 07/03/2024; n. 10364 del 18/04/2023; n. 31889 del 06/12/2019).
La liquidazione, in misura intera, deve essere effettuata alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
pagina 21 di 23 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione del valore dichiarato, da € 52.001,00 a € 260.000,00, molto più vicino alla soglia minima) e l'impegno difensivo prestato: quanto al primo grado, in € 7.100,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e in € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al secondo grado, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria: in
€ 7.200,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva e in € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP
e IVA, come per legge.
Alla stregua del principio di causalità, le spese di CT vanno ripartite per ¾ a carico della e per ¼ a carico della . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 627/2022 pubblicata il
[...]
19.10.2022, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
1) in parziale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a pagare allo , a titolo di Parte_1 Controparte_14 compenso, la somma residua di € 11.592,76, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) dichiara compensate per 1/4, nel rapporto tra l'appellante e lo Controparte_1
e , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rimborsare allo e i rimanenti ¾ Controparte_1 CP_1 della misura intera, come liquidata per ciascun grado di giudizio, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
4) pone le spese di CT per ¼ a carico dello e Controparte_14 per ¾ a carico di;
Parte_1
5) condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 7.200,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito pagina 22 di 23 civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio dell'11.7.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2223/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE STASIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LANDI SIMONA e dell'avv. TAVARELLI FABIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAPACCIOLI LUCIA e dell'avv. GIORGI LUCIANO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 627/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 19.10.2022
CONCLUSIONI con ordinanza del 27/28 marzo 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
18.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza e in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata pagina 1 di 23 sentenza e per l'effetto: In via istruttoria: per le motivazioni e le censure tutte espresse a verbale di udienza 19 aprile 2022 del primo grado di giudizio e riprese nel corpo dell'atto introduttivo di appello, disporre nuova perizia con diverso tecnico appartenente a diverso
Ordine professionale rispetto a quello di iscrizione dell'Arch. ln via principale e CP_1 nel merito: Accertato il grave inadempimento dello Controparte_1 in ordine alle obbligazioni contrattuali di progettista e direttore lavori assunte dall'Arch.
, dichiarare che nulla è dovuto allo stesso. Nel merito in via Controparte_3 riconvenzionale: accertato il grave inadempimento dello Controparte_1
in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte dall'Arch. ,
[...] Controparte_3 condannare il medesimo al pagamento in favore della dott.ssa di tutti i Parte_1 danni conseguenti, derivanti dall'attività di progettista-direttore lavori per danno emergente, lucro cessante e ogni altra natura che si indicano in euro 50.000,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, salvo diversa determinazione giudiziale in più o in meno. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di somme alla , ridurre il Parte_2 dovuto alla differenza tra il corrisposto e quanto stabilito tra le parti ovvero quanto stabilirà questa Corte. ln ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado, compreso il costo della ctu svolta e di quella eventualmente disposta da questa Corte in accoglimento delle conclusioni rassegnate in via istruttoria. Condanna infine della parte appellata e della terza chiamata alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della sentenza impugnata.”;
Per parte appellata ( ): “Nel merito, dichiarare Controparte_1 inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
627/2022 emessa nel giudizio n. 4179/2013 r.g. dal Tribunale di Grosseto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante, condannare
a manlevare l'Architetto da quanto questa Controparte_4 CP_1 dovesse essere tenuta a corrispondere alla sig.ra per i fatti di causa. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad accessori come per legge”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze respingere CP_2
l'appello promosso dalla SI.ra , confermando la sentenza impugnata, Parte_1 per tutte le causali esposte in narrativa. Con vittoria delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 23 Con sentenza n. 627/2022 pubblicata il 19.10.2022, il Tribunale di Grosseto così statuiva: “1) accoglie l'opposizione per le ragioni e nei limiti di parte motiva e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 982/13 (RG: 3017/2013), emesso dal Tribunale di
Grosseto il 9.10.2013; 2) condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di €
14.911,20, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale dell'attrice; 4) compensa integralmente le spese legali tra l'attrice e il convenuto, ad eccezione di quelle riferibili alla fase decisionale per le ragioni di cui in parte motiva, e quindi condanna l'attrice a rifondere al convenuto la somma di €
2.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
5) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €
3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
6) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese delle CT, liquidate in atti”.
La causa – radicatasi a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 982/2013 ottenuto dallo nei confronti di e svoltasi CP_1 Controparte_1 CP_1 Parte_1 nel contraddittorio di chiamata in causa dallo studio Controparte_4 professionale - aveva ad oggetto: l'accertamento del compenso professionale spettante all'architetto in forza dell'incarico di progettista e direttore dei lavori Controparte_3 svolto per l'opponente; l'eccezione di non esatto adempimento sollevata dalla;
Pt_1 la domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente per gli inadempimenti contestati alla professionista.
In ordine al primo punto, il giudice di prime cure, disattendendo la diversa prospettazione dell'opponente, riteneva che i contraenti, negli accordi intercorsi inter partes, avessero espressamente rimandato al Testo Unico della tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/21949, non potendosi dare rilievo in senso contrario a quanto risultante dal documento 2 allegato alla lettera d'incarico del 2007; donde, sulla scorta delle risultanze della disposta CT, da cui emergeva che l'importo dei lavori eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile della era pari a € 220.000,00, stimava proporzionalmente in € 24.911,20, compresi Pt_1 oneri di legge, l'ammontare del compenso dovuto, importo da cui doveva essere detratta la somma di € 10.000,00 già versata dalla alla;
da qui, la revoca del Pt_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto emesso per la maggiore somma di € 34.212,63.
Quanto al secondo e al terzo punto, il Tribunale, dopo aver richiamato in generale gli obblighi del progettista e del direttore dei lavori, rilevava che, nella fattispecie, “il costo delle opere necessarie ad eliminare i vizi e i problemi lamentati dalla ” era stato Pt_1 quantificato dal CT in € 6.563,48; tuttavia – proseguiva – si trattava di somma che la pagina 3 di 23 committenza aveva già ricevuto dall'impresa appaltatrice “a copertura dei vizi riconosciuti in un parallelo contenzioso”; donde, non era “consentito scorporare dal compenso della professionista una voce di danno di cui la cliente aveva già beneficiato aliunde, pena il suo ingiustificato arricchimento”.
Per il resto - a giudizio del Tribunale - le verifiche demandate al CT consistevano in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non potevano essere rimesse alle nozioni che il comune giudice poteva avere, anche alla luce della esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico incaricato per la redazione dell'elaborato; inoltre, l'adesione alle conclusioni del CT, che nella relazione avesse tenuto conto, come nel caso di specie, dei rilievi del CT di parte, esauriva l'obbligo di motivazione del giudice attraverso l'indicazione delle fonti del suo convincimento, rimanendo implicitamente disattese le contrarie allegazioni dei CT di parte, incompatibili con le conclusioni tratte;
infine, le critiche mosse dal difensore alla CT apparivano orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi di discordanza dai dati fattuali ed erano oltretutto irrilevanti in quanto formulate non da un organo tecnico.
Da ultimo, pure da disattendere, secondo il primo giudice, erano gli specifici profili di danno lamentati dalla preponente, con riferimento: alla difformità del materiale ligneo utilizzato per i travetti dei solai;
alla rottura del frontone in marmo del caminetto ubicato nel salone centrale dell'appartamento; ai lavori di coibentazione del tetto;
agli errori di progettazione in ordine alla scala per accedere al piano superiore e alla realizzazione del solaio dell'appartamento a seguito dei lavori di consolidamento della volta nei locali sottostanti di proprietà della;
ai vizi e/o difetti nella realizzazione dell'impianto di Pt_3 riscaldamento. Da qui, l'insussistenza di pregiudizi legati all'inadempimento del professionista che non avessero già trovato ristoro da parte delle appaltatrici.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva tempestivo gravame, dinanzi a questa Corte di
Appello, , sulla base di tre motivi di impugnazione, con i quali la stessa Parte_1 lamentava: 1) l'omessa pronuncia sulle conclusioni rassegnate in via istruttoria e l'erronea condivisione e valutazione della relazione peritale svolta dalla CT Arch.
[...]
2) l'erronea quantificazione del compenso spettante alla professionista Persona_1 incaricata;
3) l'erroneità della decisione sugli inadempimenti della professionista e sulla domanda riconvenzionale.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse le parti appellate contestando, sì come infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
pagina 4 di 23 Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data
27/28.3.2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 18 marzo 2025), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Con esso, si deduce che la “rassegnando le proprie conclusioni all'udienza Pt_1
21/6/22 aveva in via istruttoria richiesto, per le motivazioni tutte già espresse a verbale di udienza 19/4/2022, di disporre nuova perizia con diverso tecnico appartenente a diverso Ordine Professionale rispetto a quello di iscrizione dell'Arch. ovvero in CP_1 subordine rimettere la causa in istruttoria disponendo la convocazione a chiarimenti del
Ctu sulle osservazioni svolte nel verbale di udienza richiamato” e che il Tribunale avrebbe omesso di motivare o, comunque, non avrebbe congruamente motivato su tale richiesta.
La doglianza non ha ragion d'essere.
La Corte osserva che, conformemente al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 22799 del 29/09/2017); ed ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019).
Orbene, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, uniformandosi a tale indirizzo, ha ritenuto del tutto esaustive le indagini svolte dal CT, osservando come, alla luce delle repliche formulate dall'ausiliare alle contrarie deduzioni dei tecnici di parte,
pagina 5 di 23 quest'ultime andassero disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato e, dunque, con le motivazioni poste a fondamento della decisione.
Quanto alle specifiche censure rivolte all'elaborato peritale, osserva il Collegio che esse possono semmai offrire materia per verificare la fondatezza degli altri motivi di appello ma non costituiscono di per sé sufficienti ragioni per giustificare una richiesta di rinnovo della CT, la quale non rappresenta un'istanza diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene alla parte e sulla quale, quindi, deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.
In ordine al secondo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
L'appellante deduce, anzitutto, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inesistente una pattuizione delle parti in ordine al compenso complessivamente dovuto, sul presupposto - erroneo - che il documento 2 allegato alla lettera di incarico del 2007 dovrebbe essere interpretato “come mera esercitazione e semplice esempio di quale sarebbe stato il compenso del professionista ove l'importo delle opere da eseguire fosse stato pari a € 130.000,00”.
La doglianza è destituita di fondamento.
Si sostiene da parte appellante che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice
- l'ammontare del compenso si ricaverebbe dal documento n. 2 allegato al contratto di conferimento dell'incarico, nel quale le parti lo avrebbero pattuito nella misura di €
15.607,24.
La Corte rileva che il documento richiamato da parte appellante non è in atti.
Dall'indice redatto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, emerge che l'allegato n. 2 era enumerato tra le produzioni di parte , quale documento n. 2. Pt_1
Tuttavia, nel presente giudizio non risulta depositato il fascicolo cartaceo di primo grado dell'opponente né è dato rintracciare il documento in questione fra le produzioni telematiche di quel giudizio, tra cui non figurano i documenti allegati all'atto di citazione.
Ugualmente, il documento de quo non è presente né tra gli allegati del fascicolo di primo grado di parte opposta (che non è presente in atti in forma cartacea), né tra quelli richiamati dal CT nell'elaborato peritale, dove si ritrova, con il numero 23, soltanto la lettera di incarico. Quanto alle produzioni effettuate nel presente grado di giudizio da parte appellante, si riscontra “fascicolo di parte telematico primo grado.zip”, nel quale sono contenuti, nell'ordine: “Conclusionale-Soprana; costituzione nuovo difensore;
deduzioni udienza 19 aprile 2022; Nomina nuovo CT 19-4-2021; Nota deposito
– – replica”. Allo stesso modo, i fascicoli del “monitorio” e del Parte_1 Pt_1
pagina 6 di 23 primo grado di parte appellata, riprodotti in forma telematica nel presente giudizio, non contengono il suddetto documento.
In conclusione, il documento su cui si fonda la censura non è stato ri-prodotto in giudizio dall'appellante.
Tale carenza comporta gioco-forza l'infondatezza del rilievo.
In proposito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento che costituisce ormai ius receptum, “L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata.
Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare “(cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1462 del
22/01/2013).
Nel caso di specie, la non ha assolto all'onere su di essa gravante dal momento Pt_1 che ha omesso di allegare all'atto di appello il documento su cui si fonda il motivo di impugnazione.
Inerzia, questa, tanto più rimarchevole se si considera che la parte era nella disponibilità del documento in questione avendolo già essa stessa prodotto nel primo grado di giudizio e non dovendo pertanto neppure farsi carico di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti.
Quanto al c.d. principio dell'immanenza della prova, la Suprema Corte ha avuto modo di precisarne l'esatta portata (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013) osservando che le prove documentali, “materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (…), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel
pagina 7 di 23 senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (...) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur» (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; altresì, Cass. n. 11797 del 2016 e Cass. 26292 del
2013).
Ne consegue che, nel caso di specie, continua a spiegare efficacia l'interpretazione fornita dal primo giudice al documento in parola, secondo la quale: “il doc. 2 allegato alla lettera
d'incarico del 2007, se interpretato alla luce di quest'ultima, è insuscettibile di qualificarsi alla stregua di una notula effettiva e di fotografare il compenso globale predeterminato dalle parti. È plausibile, viceversa, come il predetto calcolo rappresentasse un esempio di quale sarebbe stato il compenso dell'arch. se l'importo delle opere da CP_1 eseguire fosse stato pari a € 130.000,00, presupposto di partenza del conteggio indicato come prima voce del foglio di calcolo. Difatti, i contraenti rimandarono espressamente al
Testo Unico della tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/21949, ove l'onorario oggetto di un incarico privato viene determinato a percentuale, ossia in ragione dell'importo dei lavori dell'opera”.
Sulla base di tale iter argomentativo è poi da escludere che il primo giudice abbia voluto attribuire all'allegato in parola – come ipotizzato dall'appellante - il valore di “preventivo sottoposto ed accettato dal cliente” che non poteva essere rivisto “in aumento” dal professionista senza l'accettazione del cliente. Ed invero, si evince chiaramente dal passaggio motivazionale sopra riportato che il Tribunale non attribuì affatto al documento
2 allegato alla lettera d'incarico del 2007 il valore che l'appellante pretende di riconoscergli, avendo piuttosto ritenuto che si trattasse di una semplice dimostrazione di calcolo del compenso dovuto nell'ipotesi in cui il valore delle opere si fosse attestato sull'importo di € 130.000,00.
In ordine alla lettera d'incarico, occorre evidenziare, conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, che da essa risulta che per le prestazioni pattuite le parti convennero quanto segue: “il compenso spettante al professionista è stabilito in base al Testo Unico della Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto
(legge 2 Marzo 1949 n° 143 e successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni). I compensi stabiliti nella citata Tariffa costituiscono per le parti contraenti e per l'Ordine competente minimi inderogabili. Il presente incarico si riferisce alla classe 1 categoria C.
(…)”.
pagina 8 di 23 Infine, quanto all'allegato n. 3 all'atto di citazione in opposizione, che l'appellante lamenta non essere stato considerato dal primo giudice, si osserva che anche questo documento non risulta presente in atti. In ogni caso, sembra di capire che si tratterebbe di una richiesta di pagamento della somma di € 7.344,00 formulata da legale dell'architetto alla . Orbene, fermo restando che, in mancanza del CP_1 Pt_1 documento, questa Corte è impossibilitata a compiere puntuali valutazioni in ordine al suo contenuto, ci si limita a rilevare che l'argomento, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non prova affatto l'esistenza di un pregresso accordo in ordine all'ammontare del compenso, tenuto conto che, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di legittimità “qualora il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben può valutare se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 621/1997; in senso conforme, in motivazione Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 2575 del 02/02/2018).
Conclusivamente, non può ritenersi dimostrato - per quanto fin qui detto - il preteso errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver ritenuto che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto di cui alla L. 143/1949.
In ordine alla quantificazione del compenso dovuto all'architetto , il giudice di CP_1 prime cure ha rilevato che, ove il compenso professionale non sia stato liberamente pattuito, esso va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera; diversamente da quando il compenso professionale sia stato liberamente pattuito con il cliente, nel qual caso il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.
L'appellante ha impugnato tale iter decisionale rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “la liquidazione del compenso dovuto alla sig.ra allo Pt_1
non può subire variazioni in aumento rispetto a Controparte_1
pagina 9 di 23 quanto pattuito e preventivato tra le parti” e contestando l'illegittima utilizzazione dei
SAL e dell'elenco dei lavori extra computo liquidati dalla D.L. all'impresa, avvenuta sull'erroneo presupposto che non esistesse contestazione da parte della committenza sugli importi liquidati.
Si lamenta, in particolare, l'assenza di contratti stipulati tra la committente e le imprese appaltatrici – rilevata nella stessa CT – e la mancanza di contabilità idonea ad indicare con chiarezza gli importi effettivamente liquidati alle varie imprese.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
È pacifico in causa che la , con lettera di incarico professionale del 20.9.2006, Pt_1 incaricò l'architetto di redigere un progetto di ristrutturazione relativo ad un CP_1 appartamento ad uso civile abitazione ubicato in uno storico palazzo, nel centro di Massa
Marittima, e di dirigerne i relativi lavori.
Dalla documentazione versata in atti emerge che i lavori per la realizzazione del progetto furono eseguiti: quanto alla parte edile-strutturale, dall' ; quanto Controparte_5 alla parte idrotermosanitaria, dall'impresa IDROTECNICA di;
quanto alla Controparte_6 parte elettrica dall'impresa PRIMEL;
quanto agli infissi, dall'impresa ART5.
In atti, esistono solo i preventivi delle quattro imprese appaltatrici (cfr. docc. 7, 8, 9 10 e
11 allegati alla relazione di CT).
Orbene, in primo luogo, il fatto che non vi sia in atti documentazione sottoscritta dalla committente, non esclude che i contratti furono effettivamente conclusi dalle parti.
Da un lato, infatti, il contratto di appalto privato, come noto, è un contratto a forma libera, dall'altro, la non ha mai contestato nei propri scritti difensivi che le Pt_1 imprese esecutrici dei lavori non fossero quelle cui ella aveva commissionato l'esecuzione delle opere e/o che i preventivi prodotti non fossero stati da lei accettati.
Quanto alla mancanza di documenti contabili idonei ad indicare gli importi effettivamente liquidati alle imprese appaltatrici, si tratta di carenza a cui opportunamente il CT ha posto rimedio convenendo con i CT di ricostruire l'importo delle opere, ai fini della commisurazione del compenso professionale spettante alla , attraverso il Per_2 riferimento ai SAL e all'elenco lavori extra computo liquidati dal D.L. all'impresa.
L'appellante, per contro, ritiene che tale modus procedendi sarebbe illegittimo, evidenziando in proposito che l'architetto avrebbe omesso, in violazione dei CP_1 propri obblighi, di predisporre la documentazione di fine lavori e di presentare la relativa dichiarazione presso gli uffici competenti.
pagina 10 di 23 La doglianza, tuttavia, appare infondata dal momento che la difesa ha CP_1 dimostrato che dopo la comunicazione di “rinuncia immediata all'incarico” da parte della professionista, la stessa aveva reiteratamente invitato la a firmare i documenti Pt_1 necessari per l'approntamento della pratica, non ottenendo risposta dalla stessa (cfr. doc.
20 bis e 20 ter allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, l'appellante si duole che il Tribunale, recependo la stima compiuta dal CT nell'elaborato peritale, sia incorso nell'errore di considerare non contestato l'importo dei vari SAL laddove invece si tratterebbe di importo contestato e che andrebbe rivisto a ribasso, al netto del costo dei rifacimenti e delle riparazioni.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'importo dei SAL sarebbe stato invece contestato “attraverso specifiche cause civili” proposte sia contro l'impresa edile e sia contro l'impresa Controparte_5 Controparte_7
Orbene, così formulata la contestazione risulta generica dal momento che non sono stati depositati dall'opponente/odierna appellante gli atti dei procedimenti civili intentati dalla contro le imprese appaltatrici, e Pt_1 Controparte_5 Controparte_8
.
[...]
Per contro, è dotata della necessaria concludenza, ed è fondata, la critica mossa alla determinazione del valore complessivo delle opere, con riferimento alla contabilizzazione del costo dei travetti in legno di castagno, anziché in legno di abete, per una differenza di
€ 1.210,00 (cfr. osservazioni alla CT della CT . Per_3
Quanto alle altre voci in contestazione, occorre dissentire dai rilievi dell'appellante: per quanto concerne la detrazione dei costi delle opere erroneamente realizzate e poi demolite, si rimanda a quanto si dirà più avanti sulla specifica voce relativa alla realizzazione del solaio del salone principale;
in relazione all'"Elenco lavori extra computo" che conterrebbe voci già presenti nei SAL, risulta che il CT non ne ha tenuto conto, in accoglimento dell'osservazione del CT di parte (cfr. pag. 16 della Pt_1 relazione in atti); in relazione alle voci asseritamente non provate (preventivi sommari/particolareggiati) o inesistenti, la contestazione appare generica;
con riferimento all'impiantistica, che a detta dall'appellante esulerebbe dalle prestazioni della professionista come sarebbe stato riconosciuto negli scritti difensivi della stessa, si osserva che quanto affermato a pagina 11 della comparsa di risposta depositata in primo grado dall'opposta si riferisce evidentemente alla progettazione (già esclusa dal CT dal pagina 11 di 23 computo del valore dell'opera) e non anche alla direzione dei lavori, che pacificamente rientrava nell'incarico della . CP_1
Parimenti, sono destituite di fondamento le ulteriori contestazioni dell'appellante secondo cui non sarebbe certa la provenienza dei SAL e non vi sarebbe prova della loro accettazione da parte della committenza. Da un lato, infatti, si tratta di documenti la cui provenienza dallo studio della non risulta mai essere stata contestata prima CP_1
d'ora, dall'altro, trattandosi di documenti di competenza del direttore dei lavori, non necessitavano di una dichiarazione di accettazione della . Pt_1
Quanto alla asserita non accettazione dei lavori, si osserva come non emerga quali sarebbero gli specifici lavori eseguiti che non sarebbero derivati da richieste della committente - fatta eccezione per i travetti in abete.
Infine, si duole l'appellante che il Tribunale, nel detrarre dall'importo ritenuto ancora dovuto dalla committente al professionista gli acconti versati, avrebbe omesso di rilevare che gli acconti pagati, pari ad € 10.000,00 erano al netto di oneri previdenziali e fiscali, mentre il totale considerato era comprensivo di oneri.
La doglianza è fondata.
Rappresenta circostanza pacifica in causa che la avesse già versato alla Pt_1
per l'attività svolta la somma di € 10.000 oltre accessori. La stessa parte CP_1 opposta ammette la circostanza a pagina tre della comparsa di costituzione in primo grado.
Altrettanto pacifico è che il giudice di prime cure ha scomputato dal compenso dovuto, maggiorato degli oneri di legge (€ 24.911,20), la somma di € 10.000 non maggiorata degli oneri, mentre avrebbe dovuto scomputare tale somma dall'importo del compenso non maggiorato degli oneri (€ 19.960,89) e poi calcolare gli oneri sul residuo avere.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, recependo acriticamente le valutazioni del CT, sarebbe giunto a conclusioni erronee riguardo ai singoli inadempimenti contestati alla . CP_1
Con specifico riferimento all'accertato danneggiamento del caminetto, la rimarca Pt_1 la risposta inadeguata che sarebbe stata fornita dal primo giudice alle questioni poste, che non riguarderebbero la pacifica imputabilità del danneggiamento all'impresa appaltatrice, bensì la mancata verbalizzazione dell'evento da parte della direttrice dei lavori e la mancata contestazione al responsabile, attività che, se svolte come dovuto, le avrebbero consentito di esercitare il suo diritto tempestivamente e miratamente contro il responsabile del danno. pagina 12 di 23 Al riguardo, l'appellante evidenzia la contraddizione dell'iter motivazionale adottato dal
Tribunale, nel quale non si sarebbe dato rilievo al fatto che la non aveva CP_1 impartito le misure volte a proteggere e preservare l'elemento danneggiato, pur trovandosi correttamente indicato, tra i compiti spettanti al direttore dei lavori, quello di vigilare lo svolgersi progressivo dei lavori e le modalità di esecuzione dell'opera impartendo le opportune disposizioni.
La doglianza è destituita di fondamento.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024); ed ancora: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20557 del
30/09/2014; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021).
Ciò premesso, è evidente come, nel caso di specie, non siamo in presenza di opere realizzate in modo non conforme al progetto e alle regole della buona tecnica, bensì, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e come pacifico in causa, di danneggiamenti consistiti nella rottura accidentale del frontone in marmo del caminetto, che non era oggetto dei lavori di ristrutturazione affidati alla e che si verificò, CP_1 come è pacifico, per esclusiva responsabilità di una delle imprese appaltatrici.
Di conseguenza, nessun inadempimento può configurarsi in capo alla professionista.
Quanto alla “difforme posa in opera di travetti in abete anziché di castagno” per il rifacimento dei solai (cfr. pag. 27-28 della CT), si osserva quanto segue.
L'appellante censura la sentenza di prime cure rilevando che sarebbero stati trascurati dal primo giudice tre distinti profili di inadempimento posti in essere dalla , e CP_1 precisamente: 1) sarebbe stata decisa arbitrariamente, senza preventiva comunicazione pagina 13 di 23 e accordo con la committenza, l'utilizzazione di materiali difformi da quelli indicati nel contratto di appalto;
2) sarebbero stati contabilizzati nei SAL i maggiori costi per i travetti in castagno;
3) sarebbe stato omesso il deposito di una variante strutturale per il diverso materiale scelto dalla per i travetti dei solai in legno. CP_9
A detta dell'appellante, tali inadempimenti avrebbero prodotto un danno che non può essere certamente risolto attraverso il riconoscimento del minore costo dei travicelli in abete, ma dovrà essere parametrato ai costi di sostituzione ovvero liquidato in via equitativa mantenendo i travetti di abete ma considerando il danno all'autenticità del ripristino e il costo della variante strutturale da depositare in conseguenza del diverso materiale.
Le conclusioni dell'appellante non possono essere condivise.
Con riferimento al primo aspetto contestato, gli elementi acquisiti in causa inducono a ritenere che la avesse implicitamente accettato l'installazione dei travetti in Pt_1 abete in luogo di quelli in castagno. Dalle deposizioni dei testi escussi emerge infatti che la committente aveva avuto modo di esaminare i travetti dopo la loro installazione, rilevando la loro erronea sabbiatura (cfr. deposizione teste all'udienza del Tes_1
13.9.2016). Non emerge, per contro, che ella si fosse mai lamentata della difformità del materiale ligneo, nonostante, a detta della , la propria consulente nel Pt_1 procedimento civile contro l'impresa esecutrice dei lavori, avesse Persona_4 rilevato la presenza delle difformità da lei lamentate (cfr. deposizione teste Tes_1 all'udienza del 13.9.2016). Non a caso, nell'atto di citazione in opposizione, al quale risulta allegata la perizia tecnica redatta dalla non si fa nessun riferimento Tes_1 alla difformità del materiale ligneo dei travetti.
Inoltre, i maggiori costi contabilizzati nei SAL per i travetti in castagno non integrano un danno in quanto, come riconosciuto dalla stessa il maggior prezzo è stato Pt_1 portato in detrazione dall'impresa esecutrice.
Quanto agli ulteriori profili di danno dedotti, essi rimangono assorbiti dalle considerazioni svolte in ordine all'accettazione implicita della modifica da parte della;
peraltro, Pt_1 il CT ha valutato, con considerazioni congrue e immuni da censure - tra cui spicca la preesistenza nell'immobile originario di travi e travetti in abete – che l'installazione è stata rispettosa delle caratteristiche originarie dei solai e coerente con l'intervento di consolidamento e restauro progettato.
Parimenti da disattendere sono i rilievi svolti dall'appellante con riferimento alla scala di collegamento per accedere al piano superiore e alla realizzazione del solaio pagina 14 di 23 dell'appartamento a seguito dei lavori di consolidamento della volta nei locali sottostanti di proprietà della . Pt_3
Con riferimento al primo profilo, nell'atto di impugnazione si rimarca il grave errore in cui sarebbe incorsa la per aver progettato una scala priva di idonea altezza di CP_1 accesso ai vani posti al piano sottotetto, a fronte del quale la sentenza di prime cure avrebbe acriticamente fatto proprie le errate considerazioni del CT affermando che la nuova progettazione sarebbe stata una scelta migliorativa per recuperare degli spazi e non la conseguenza di un errore professionale dell'architetto.
Il rilievo non consente di giungere alle conclusioni pretese dall'appellante.
CP_ Vero è che l'architetto presentò una in variante predisponendo una CP_1 modifica al progetto originario, consistente in una diversa tipologia della scala (con l'appoggio della seconda rampa sul muro di spina delle scale e su quella esistente in muratura, anziché sul solaio inclinato che copriva la scala condominiale: cfr. CT).
Altrettanto vero è – come rilevato dal CT e non contestato dal CT di parte – Pt_1 che tale modifica ha permesso al piano secondo la realizzazione di un bagno più ampio per la camera degli ospiti e al piano sottotetto il locale autoclave.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che l'erronea valutazione nello studio degli spazi, originariamente compiuta dalla progettista, benché emendata senza ulteriori oneri né di progettazione né di demolizione e rifacimento, avrebbe in ogni caso prodotto un prolungamento dei lavori e un accesso alla scala e un punto di sbarco in posizione non richiesta e prediletta da parte della committente che pur ha dovuto subirla.
Si tratta di prospettazione destituita di fondamento.
Non è dato cogliere, invero, quale sarebbe il concreto pregiudizio patrimoniale che la avrebbe sofferto in seguito al prolungamento dei lavori né quale apprezzabile Pt_1 interesse sarebbe stato specificamente sacrificato nella fattispecie per essere stato l'accesso alla scala e il punto di sbarco posti in una posizione diversa da quella inizialmente prevista, avuto riguardo alla comparazione degli interessi in gioco e allo sforzo, conforme a buona fede, compiuto dalla progettista per la migliore riuscita dell'opera, senza alcun aggravio per la cliente e con un risultato persino più appagante in termini di utilizzo degli spazi a disposizione.
Al riguardo, il CT, nella relazione depositata agli atti, osserva: “Comparando le planimetrie allegate alla SCIA originaria con quelle della SCIA in Variante si osserva che tale modifica ha permesso al piano secondo la realizzazione di un bagno più ampio per la camera degli ospiti e al piano sottotetto il locale autoclave. La nuova progettazione
pagina 15 di 23 appare pertanto una scelta migliorativa per recuperare degli spazi e non un errore progettuale”.
Quanto al solaio del salone principale dell'appartamento, l'appellante precisa, in punto di fatto, che trattasi dell'innalzamento, a seguito del consolidamento della sottostante volta di proprietà della , del pavimento del salone principale dell'appartamento. CP_11
Le contestazioni all'operato della , in questo caso, attengono all'omessa CP_1 tempestiva progettazione delle opere di competenza della committente da eseguire in concomitanza con i lavori di consolidamento e risanamento della sottostante volta di proprietà della , e all'omessa preventiva informazione della tipologia di lavoro da Pt_3 eseguire, che prevedeva la realizzazione nel pavimento del salone di uno scalino di 20 cm.
L'appellante si duole che il Tribunale avrebbe “liquidato” i profili di inadempimento contestati alla , rilevando che, a seguito della causa promossa contro CP_1
l'impresa esecutrice , la aveva ottenuto che i costi relativi alla Controparte_5 Pt_1 prima ricostruzione del solaio fossero esclusi dai vari SAL di riferimento, trascurando di considerare che l'architetto incaricato si era resa inadempiente agli obblighi professionali sia per aver consentito o autorizzato l'impresa ad operare in difformità del CP_5 progetto da lei stessa redatto, sia per aver inserito nei vari SAL di riferimento il costo di quei lavori, sia, infine, per non avere, in sede di progettazione iniziale, pensato e adottato la soluzione applicata solo in seguito alle rimostranze della committente.
Il tutto, con danni da ravvisarsi se non altro nell'essere stata la costretta a Pt_1 promuovere azione giudiziaria nei confronti dell'impresa subendo i rischi CP_5 dell'esito, i costi e i tempi del giudizio.
Il Collegio ritiene di dover disattendere la prospettazione dell'appellante.
Risulta dagli atti di causa che al momento dello scoperchiamento del solaio in legno di calpestio del salone al piano secondo, poggiante sopra la volta in laterizio, che divideva la proprietà dall'appartamento di proprietà della al piano Pt_1 CP_11 sottostante, era emerso che l'estradosso della volta presentava delle lesioni.
In data 8.10.2008, con comunicazione inviata alla Curia Vescovile, al Comune di Massa
Marittima e, per conoscenza, alla committenza, l'architetto illustrava le CP_1 criticità della volta, suggerendo che l'intervento si sarebbe potuto eseguire dall'alto e invitando la Curia ad intervenire al più presto (cfr. doc. 11 all. comparsa di risposta
, primo grado). CP_1
pagina 16 di 23 L'architetto tecnico incaricato dalla Curia Vescovile predisponeva quindi un Persona_5 progetto per l'attuazione dell'intervento di consolidamento che avrebbe comportato un innalzamento del solaio del piano di competenza della di circa 20 cm e, dunque, Pt_1 la realizzazione di uno scalino (cfr. doc. 15 all. comparsa di risposta , primo CP_1 grado).
Ciò premesso, vi sono evidenze in atti del fatto che la era stata messa a parte Pt_1 della sopravvenuta esigenza di realizzare il gradino e non aveva sollevato obiezioni rispetto a tale modifica.
L'architetto escusso all'udienza del 3.10.2017, dopo aver confermato che il Per_5 progetto presentato comportava una modifica in aumento delle quote di altezza del solaio, ha precisato che alla riunione condominiale nella quale egli ebbe a spiegare il progetto gli sembrava di ricordare che fosse presente anche la . Il teste Pt_1 Tes_2 escusso all'udienza del 2.5.2017, ha dichiarato che la “veniva spesso in Pt_1 cantiere” e che “venne anche prima di fare la gettata e in quella occasione io e il mio collega di lavoro, , le dicemmo che si sarebbe realizzato uno scalino sul Controparte_12 suo solaio, e in quel momento la signora non lamentò alcunché”. Ancora, il teste Pt_1
, escusso all'udienza del 17.1.2020, dopo aver confermato che la si CP_5 Pt_1 recava quotidianamente in cantiere e che la stessa aveva visto lo scalino realizzato per l'innalzamento del solaio senza lamentarsene, ha aggiunto: “si lamentò dello scalino solo in seguito. Non ricordo di preciso dopo quanto tempo ricordo che il solaio era stato già terminato”.
Così stando le cose, la non può quindi dolersi del fatto che la Pt_1 CP_1 avrebbe consentito o autorizzato l'impresa ad operare in difformità del progetto CP_5 da lei stessa redatto e non avrebbe progettato sin dall'inizio la modifica del solaio secondo la soluzione poi adottata, posto che le difformità sono emerse come modifiche imposte dal consolidamento della volta sottostante, che la ne accettò in corso Pt_1
d'opera l'esecuzione secondo il progetto redatto dall'architetto e che, solo Per_5 successivamente, a solaio ormai ultimato, ne chiese la rimozione.
Quanto al giudizio n. 607/2017, nel quale sarebbe stata accertata in via definitiva la responsabilità dell'impresa per l'esecuzione delle opere edili in difformità dal CP_5 progetto originario, si rileva che non è stata prodotta in giudizio la relativa sentenza, donde non è possibile neppure verificare in che termini è stato compiuto l'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice. Di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che i riscontrati inadempimenti dell'impresa esecutrice si siano concretizzati in altrettanti inadempimenti della direttrice dei lavori.
pagina 17 di 23 Passando ad esaminare i lamentati difetti dell'impianto di riscaldamento, si osserva quanto segue.
L'appellante lamenta l'esclusione della responsabilità della per i difetti CP_1 riscontrati nel funzionamento dell'impianto di riscaldamento motivata dal Tribunale con il rilievo che l'impianto era stato installato dall'impresa in base al Controparte_7 progetto dell'ingegner incaricato direttamente dalla committenza, senza Persona_6 tuttavia considerare l'inadempimento della professionista, quale direttrice dei lavori, consistito nel non aver disposto l'immediata sospensione dei lavori in attesa della predisposizione del progetto di variante all'impianto originario.
La censura è infondata.
Il giudice di prime cure, nel ritenere non imputabile all'architetto la difettosa CP_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento, si è uniformato all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a tenore del quale “Il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché
l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto"
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; nello stesso senso, Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024).
Invero, è pacifico che l'impianto di riscaldamento non fu progettato dalla , CP_1 bensì dal tecnico incaricato direttamente dalla;
inoltre, i difetti Parte_4 Pt_1 riscontrati, come emerge dalle difese dell'appellante, che sul punto ha richiamato le risultanze della CT svolta nel procedimento intentato contro l'impresa esecutrice riguarderebbero specificamente la fase progettuale dal momento Controparte_7 che – si dice – “per eliminare gli inconvenienti del sistema radiante dovrà essere effettuato un nuovo progetto di adeguamento in particolare relativamente al calcolo del fabbisogno energetico degli ambienti in cui non viene e raggiunta una temperatura di
20°C”; infine, sulla base delle prestazioni oggetto dell'incarico conferito alla , CP_1 risulta che quest'ultima, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sì sorvegliare e vigilare affinché l'opera fosse eseguita in maniera conforme al progetto e alle regole della buona tecnica, ma non anche verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica dei progetti pagina 18 di 23 realizzati dai terzi incaricati dalla committenza: “una cosa, infatti, è l'obbligo (di)vigilare affinché l'opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell'arte, al progetto e al capitolato d'appalto; altra è l'obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto” (così in motiv. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18285 del
2016 cit.).
Ne deriva, per un verso, che la sospensione dei lavori predicata dall'appellante, intanto poteva essere invocata, in quanto la avesse effettivamente riscontrato una CP_1 difformità tra quanto realizzato dall'impresa appaltatrice e quanto risultante dal progetto depositato dal cosa che non emerge dagli atti di causa;
per altro verso, che il Per_6 difettoso funzionamento dell'impianto si è verificato nonostante il pacifico compimento dell'opera secondo le indicazioni progettuali e ben dopo che la stessa aveva Pt_1 avuto modo di verificare con l'impresa esecutrice l'assenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto stesso (cfr. doc. n. 22, allegato al fascicolo di parte appellata); donde, nessuna responsabilità per omessa vigilanza può essere imputata alla
. CP_1
Che poi la verifica dell'esattezza tecnica dell'impianto fosse stata concretamente affidata al emerge, ad abundantiam, dalla missiva datata 5.10.2010 con la quale la Per_6
comunicava alla che “aveva avuto luogo il controllo della caldaia da Pt_1 CP_1 parte della ditta Idrotecnica, alla presenza del p.i. SI. con cui aveva concordato Per_6
l'intervento per ottenere un riscontro obiettivo” e che “i problemi relativi ai consumi sembrano risolti in quanto dovuti all'impostazione oraria del sistema di ricircolo” (cfr. doc. n. 20, allegato al fascicolo di parte appellata).
Infine, ci si duole che il Tribunale abbia omesso l'esame del punto relativo all'errata ripulitura degli smerli in laterizio sommitali del fabbricato aderente al
[...]
che, come accertato dal CT, erano stati oggetto di un intervento invasivo Parte_5 in quanto l'operazione di rimozione degli strati e delle patine superficiali era stata eccessivamente profonda.
Sostiene l'appellante che una specifica direttiva di modalità di intervento appropriata alla delicatezza del caso da parte dell'architetto , accompagnata da una doverosa CP_1 vigilanza dell'operazione di rimozione delle patine superficiali, avrebbe potuto evitare il danno, valutabile sia in termini di perdita del pregio originario, sia in termini di costi di risanamento.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
pagina 19 di 23 È pacifico che gli smerli in laterizio in questione furono rinvenuti del tutto casualmente nel corso dei lavori di demolizione di un controsoffitto all'interno di una camera dell'appartamento in ristrutturazione. Ne deriva, che il loro recupero esulasse dall'incarico originario conferito all'architetto . D'altra parte, non vi è prova che, nel corso CP_1 dei lavori, la avesse messo a parte la della sua volontà di conservare Pt_1 CP_1 tali elementi e ne avesse commissionato l'attività di restauro attraverso la loro ripulitura e il loro ripristino cromatico.
Donde, in assenza di prova di obblighi in tal senso gravanti sull'architetto , CP_1 non può ritenersi dimostrato l'inadempimento dell'opposta/odierna appellata.
A questo punto, resta da esaminare la domanda di riduzione del compenso che la ha riproposto in questa sede deducendo, in relazione ai vari profili di Pt_1 inadempimento contestati, anche l'incidenza che le diverse violazioni degli obblighi professionali avrebbero prodotto sul diritto della al compenso. CP_1
Orbene, sotto questo profilo l'appello coglie parzialmente nel segno dal momento che è stata accertata da parte della professionista la violazione dell'obbligo su di essa gravante in relazione alla sola installazione di travetti in legno di abete e alla loro erronea contabilizzazione, trattandosi di attività che rientrava nell'oggetto delle prestazioni della
, che la stessa avrebbe dovuto eseguire correttamente e delle quale avrebbe CP_1 dovuto sorvegliare la buona riuscita da parte dell'impresa esecutrice, anche attraverso idonea vigilanza ed esercizio del potere di intervento.
Benché siano stati esclusi profili di danno risarcibile, ciò non toglie che il suddetto inadempimento non rilevi sotto il diverso profilo del diritto al compenso spettante alla professionista che va accertato tenendo conto della violazione riscontrata, la quale ha prodotto un'alterazione del sinallagma contrattuale a cui deve corrispondere una proporzionale riduzione del compenso, ragguagliata al valore dell'opera (€ 4.225,20 cfr.
2° SAL in atti, pari a circa il 3%)
In conclusione, detratti € 1.210,00 dal valore delle opere progettate e dirette dalla
(pari ai maggiori costi contabilizzati dei travetti in abete), applicata la CP_1 diminuzione del 3% sul compenso per l'accertato inadempimento e tenuto conto dell'omesso conteggio degli accessori sull'acconto di € 10.000,00, si perviene al seguente risultato: € 19.885,64 – 3% (€ 596,56) = € 19.289,08 – 10.000,00 = 9.289,08 che, aumentati di € 371,56 per , e di € 1.932,12, per Iva, conducono alla somma di € CP_13
11.592,76 che è quella che va quindi considerata come compenso ancora dovuto, in luogo di quello di € 14.911,20 accertato dal primo giudice.
pagina 20 di 23 Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e necessità di una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla e totalmente respinta la CP_1 domanda riconvenzionale proposta dalla , ricorrono i presupposti per una Pt_1 compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si reputa congruo determinare in 1/4, ponendo i rimanenti ¾ a carico della . Pt_1
Per contro, nel rapporto processuale con la terza chiamata, quanto al primo grado, debbono rimanere ferme le spese liquidate dal primo giudice in favore della compagnia assicuratrice dal momento che i motivi di appello non hanno coinvolto la posizione della terza chiamata, mentre, nel presente grado di appello, debbono interamente far carico alla . Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, Pt_1 in forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa del terzo, restando a carico del convenuto chiamante soltanto nell'ipotesi in cui la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, dando luogo ad un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. n. 6144 del 07/03/2024; n. 10364 del 18/04/2023; n. 31889 del 06/12/2019).
La liquidazione, in misura intera, deve essere effettuata alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
pagina 21 di 23 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione del valore dichiarato, da € 52.001,00 a € 260.000,00, molto più vicino alla soglia minima) e l'impegno difensivo prestato: quanto al primo grado, in € 7.100,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e in € 2.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al secondo grado, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria: in
€ 7.200,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva e in € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP
e IVA, come per legge.
Alla stregua del principio di causalità, le spese di CT vanno ripartite per ¾ a carico della e per ¼ a carico della . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 627/2022 pubblicata il
[...]
19.10.2022, in parziale accoglimento dell'appello, così decide:
1) in parziale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a pagare allo , a titolo di Parte_1 Controparte_14 compenso, la somma residua di € 11.592,76, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) dichiara compensate per 1/4, nel rapporto tra l'appellante e lo Controparte_1
e , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rimborsare allo e i rimanenti ¾ Controparte_1 CP_1 della misura intera, come liquidata per ciascun grado di giudizio, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
4) pone le spese di CT per ¼ a carico dello e Controparte_14 per ¾ a carico di;
Parte_1
5) condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio liquidate in € 7.200,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito pagina 22 di 23 civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio dell'11.7.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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