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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4233/2022
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 4233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4233/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANELLI CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA TRIBUNALE RIMINI presso il difensore avv.
LANZA CALOGERO
pagina 1 di 5 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte convenuta: come da note sostitutive d'udienza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1339/2022 emesso in data 11/7/2022, con cui il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in qualità di coobbligata in relazione a due contratti di finanziamento, alla parte ricorrente
[...]
e per essa quale mandataria di la somma di € CP_1 Controparte_2 Controparte_3
41.207,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni presenti sui contratti di finanziamento prodotti dalla creditrice in sede monitoria;
inoltre ha eccepito la nullità per difetto di causa del contratto di coobbligazione, allegando in subordine che la garanzia assunta sarebbe al più riconducibile a una fideiussione, eccependo l'intervenuta decadenza della opposta dal diritto di far valere, nei suoi confronti, il credito, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente la fondatezza delle difese avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, secondo l'opposta, la sig. non Pt_1 avrebbe assunto un obbligo fideiussorio, ma si sarebbe impegnata alla restituzione delle somme mutuate in qualità di coobbligato principale, con conseguente inapplicabilità dell'istituto previsto dall'art. 1957 c.c.; ha in ogni caso contestato la fondatezza del disconoscimento, formulando specifica istanza di verificazione.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e disposto il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. grafologica, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, infondato all'esito del giudizio è risultato il disconoscimento dell'opponente delle firme presenti sui contratti n. 14620228.9 del 21/7/2008 e n. 042487913.8 del 19/4/ 2010 (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio) stipulati con Agos in forza dei quali parte opposta ha ottenuto nei CP_4
pagina 2 di 5 suoi confronti il decreto ingiuntivo impugnato.
Gli accertamenti peritali condotti in corso di causa hanno infatti concluso per la genuinità delle firme apposte sui predetti negozi da parte In particolare, il C.T.U., all'esito delle indagini Parte_1 esperite, con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, è giunto alla conclusione per cui le firme apposte sul documento esaminato sono nettamente riconducibili alla mano dell'opponente. Si osserva inoltre che il C.T.U. ha ampiamente preso posizione in ordine alle osservazioni svolte dal C.T. di parte attrice ribadendo, con conseguente superfluità della richiesta di chiamata del Consulente a chiarimenti per la quale l'opponente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, gli esiti sopra indicati.
Le conclusioni del C.T.U. sono altresì rafforzate dalla circostanza in forza della quale risultano presenti all'interno del fascicolo relativo all'istruttoria del finanziamento il codice fiscale e la carta d'identità della sig. (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio). Parte_1
Accertata l'autenticità delle firme apposte sui contratti dedotti in lite, diviene quindi fondamentale, ai fini della decisione, la qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dalla sig. con i Pt_1 contratti di finanziamento n. 14620228.9 e n. 042487913.8. In particolare, occorre stabilire se, con l'indicazione della medesima in termini di "coobbligato", le parti abbiano inteso qualificare l'odierna attrice alla stregua di un debitore principale ovvero di un garante, fermo restando che ad entrambe le qualificazioni è sottesa una funzione economico sociale meritevole di tutela, sicché va respinta l'eccezione di nullità dei negozi svolta dall'opponente.
Orbene, dovendosi attribuire alle pattuizioni contrattuali un significato che, al di là del senso letterale delle espressioni utilizzate, sia conforme alla comune intenzione delle parti stesse, quale evincibile dal comportamento da loro complessivamente tenuto anche posteriormente alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c., ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie depongano a favore dell'interpretazione sostenuta da parte attrice.
Dalle schede contrattuali si evince innanzitutto chiaramente che il richiedente il finanziamento è
[...]
e che è “coobbligata”. Parte_2 Parte_1
Gli estratti conto prodotti in giudizio indicano, inoltre, quale unico soggetto debitore Parte_2
(doc. 5 e 6 fascicolo monitorio). Solo al predetto , infine, sono state rivolte le
[...] Pt_2 comunicazioni relative alle cessioni dei crediti oggetto di causa (doc. 8, 10, 12 fascicolo monitorio).
Sulla base degli elementi ora evidenziati, e considerato il tenore complessivo del comportamento tenuto dalle parti, deve quindi ritenersi che, secondo la comune intenzione delle stesse, si sia Parte_1
"coobbligata" alla restituzione della somma mutuata a non già quale debitore Parte_2
pagina 3 di 5 principale, bensì a titolo di garanzia. La stessa parte creditrice, anche dopo la conclusione del contratto, ha dimostrato di considerare quale unico debitore principale il soggetto richiedente il finanziamento.
L'obbligazione assunta dall'opponente nella vicenda contrattuale non può essere pertanto che quella di garante, con conseguente applicazione della disciplina relativa alla fideiussione.
D'altra parte, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione. Il fideiussore infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all'art. 1944 co. 1 c.c.
Ciò posto, appare fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Nel caso di specie, non risulta peraltro esservi stata deroga pattizia a tale disposizione, che è quindi senz'altro applicabile.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass.
16041/2016; 1724/2016). Non costituisce pertanto idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
Orbene nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione prodotta dal creditore, risulta che
[...]
ha comunicato mediante raccomandata A.R. la decadenza dal beneficio del termine in data CP_5
13/5/2013 (doc. 7 fascicolo monitorio). Il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore è stato invece proposto nel luglio 2022. Parte opposta non ha fornito la prova ma nemmeno ha specificamente allegato di aver intrapreso alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale nel termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Il creditore è dunque decaduto dalla propria pretesa nei confronti del fideiussore.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 1339/2022 deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e saranno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2015 come modificato dal d.m. 147/2022.
Le spese di C.T.U. grafologica, tenuto conto della infondatezza della tesi dell'attrice, liquidate come da separato decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1339/2022 emesso in data 11/7/2022 dal Tribunale di Reggio
Emilia;
2. Condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
286,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di
Parte_1
Reggio nell'Emilia, 22 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
N. R.G. 4233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4233/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANELLI CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA TRIBUNALE RIMINI presso il difensore avv.
LANZA CALOGERO
pagina 1 di 5 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte convenuta: come da note sostitutive d'udienza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1339/2022 emesso in data 11/7/2022, con cui il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in qualità di coobbligata in relazione a due contratti di finanziamento, alla parte ricorrente
[...]
e per essa quale mandataria di la somma di € CP_1 Controparte_2 Controparte_3
41.207,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni presenti sui contratti di finanziamento prodotti dalla creditrice in sede monitoria;
inoltre ha eccepito la nullità per difetto di causa del contratto di coobbligazione, allegando in subordine che la garanzia assunta sarebbe al più riconducibile a una fideiussione, eccependo l'intervenuta decadenza della opposta dal diritto di far valere, nei suoi confronti, il credito, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente la fondatezza delle difese avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, secondo l'opposta, la sig. non Pt_1 avrebbe assunto un obbligo fideiussorio, ma si sarebbe impegnata alla restituzione delle somme mutuate in qualità di coobbligato principale, con conseguente inapplicabilità dell'istituto previsto dall'art. 1957 c.c.; ha in ogni caso contestato la fondatezza del disconoscimento, formulando specifica istanza di verificazione.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e disposto il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. grafologica, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, infondato all'esito del giudizio è risultato il disconoscimento dell'opponente delle firme presenti sui contratti n. 14620228.9 del 21/7/2008 e n. 042487913.8 del 19/4/ 2010 (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio) stipulati con Agos in forza dei quali parte opposta ha ottenuto nei CP_4
pagina 2 di 5 suoi confronti il decreto ingiuntivo impugnato.
Gli accertamenti peritali condotti in corso di causa hanno infatti concluso per la genuinità delle firme apposte sui predetti negozi da parte In particolare, il C.T.U., all'esito delle indagini Parte_1 esperite, con motivazione che appare convincente e pienamente condivisibile e dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, è giunto alla conclusione per cui le firme apposte sul documento esaminato sono nettamente riconducibili alla mano dell'opponente. Si osserva inoltre che il C.T.U. ha ampiamente preso posizione in ordine alle osservazioni svolte dal C.T. di parte attrice ribadendo, con conseguente superfluità della richiesta di chiamata del Consulente a chiarimenti per la quale l'opponente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, gli esiti sopra indicati.
Le conclusioni del C.T.U. sono altresì rafforzate dalla circostanza in forza della quale risultano presenti all'interno del fascicolo relativo all'istruttoria del finanziamento il codice fiscale e la carta d'identità della sig. (doc. 3 e 4 fascicolo monitorio). Parte_1
Accertata l'autenticità delle firme apposte sui contratti dedotti in lite, diviene quindi fondamentale, ai fini della decisione, la qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dalla sig. con i Pt_1 contratti di finanziamento n. 14620228.9 e n. 042487913.8. In particolare, occorre stabilire se, con l'indicazione della medesima in termini di "coobbligato", le parti abbiano inteso qualificare l'odierna attrice alla stregua di un debitore principale ovvero di un garante, fermo restando che ad entrambe le qualificazioni è sottesa una funzione economico sociale meritevole di tutela, sicché va respinta l'eccezione di nullità dei negozi svolta dall'opponente.
Orbene, dovendosi attribuire alle pattuizioni contrattuali un significato che, al di là del senso letterale delle espressioni utilizzate, sia conforme alla comune intenzione delle parti stesse, quale evincibile dal comportamento da loro complessivamente tenuto anche posteriormente alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c., ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie depongano a favore dell'interpretazione sostenuta da parte attrice.
Dalle schede contrattuali si evince innanzitutto chiaramente che il richiedente il finanziamento è
[...]
e che è “coobbligata”. Parte_2 Parte_1
Gli estratti conto prodotti in giudizio indicano, inoltre, quale unico soggetto debitore Parte_2
(doc. 5 e 6 fascicolo monitorio). Solo al predetto , infine, sono state rivolte le
[...] Pt_2 comunicazioni relative alle cessioni dei crediti oggetto di causa (doc. 8, 10, 12 fascicolo monitorio).
Sulla base degli elementi ora evidenziati, e considerato il tenore complessivo del comportamento tenuto dalle parti, deve quindi ritenersi che, secondo la comune intenzione delle stesse, si sia Parte_1
"coobbligata" alla restituzione della somma mutuata a non già quale debitore Parte_2
pagina 3 di 5 principale, bensì a titolo di garanzia. La stessa parte creditrice, anche dopo la conclusione del contratto, ha dimostrato di considerare quale unico debitore principale il soggetto richiedente il finanziamento.
L'obbligazione assunta dall'opponente nella vicenda contrattuale non può essere pertanto che quella di garante, con conseguente applicazione della disciplina relativa alla fideiussione.
D'altra parte, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione. Il fideiussore infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all'art. 1944 co. 1 c.c.
Ciò posto, appare fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Nel caso di specie, non risulta peraltro esservi stata deroga pattizia a tale disposizione, che è quindi senz'altro applicabile.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass.
16041/2016; 1724/2016). Non costituisce pertanto idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
Orbene nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione prodotta dal creditore, risulta che
[...]
ha comunicato mediante raccomandata A.R. la decadenza dal beneficio del termine in data CP_5
13/5/2013 (doc. 7 fascicolo monitorio). Il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore è stato invece proposto nel luglio 2022. Parte opposta non ha fornito la prova ma nemmeno ha specificamente allegato di aver intrapreso alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale nel termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Il creditore è dunque decaduto dalla propria pretesa nei confronti del fideiussore.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 1339/2022 deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e saranno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2015 come modificato dal d.m. 147/2022.
Le spese di C.T.U. grafologica, tenuto conto della infondatezza della tesi dell'attrice, liquidate come da separato decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1339/2022 emesso in data 11/7/2022 dal Tribunale di Reggio
Emilia;
2. Condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
286,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di
Parte_1
Reggio nell'Emilia, 22 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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