Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4043 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Stefano Murdaca e Domenico Giorgi, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), via Spagnolo Morisciano n. 12
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha svolto l'attività lavorativa di operaio idraulico forestale, dall'anno 2004 all'anno 2014 alle dipendenze di “A.Fo.R.” e, successivamente, alle dipendenze dell'azienda “Calabria Verde”;
-che, negli anni dal 2010 al 2021, è stato collocato in cassa integrazione guadagni;
-che, da una visura relativa alla propria posizione contributiva, ha accertato che i periodi di sospensione lavorativa risultano privi di contribuzione, mentre gli unici contributi riconosciuti riguardano le giornate di lavoro effettivamente svolte;
-che l'accredito dei contributi figurativi deve avvenire automaticamente da parte dell' CP_1
-che l'integrità e la completezza della posizione contributiva rappresenta un interesse giuridicamente rilevante;
-che la copertura assicurativa deve risultare dall'estratto contributivo personale mentre, nella specie, non risulta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto CP_1
a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della suddetta situazione;
3) Condannare il resistente in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1 3
eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, contestando, nel merito, la sussistenza della cassa integrazione guadagni e deducendo che, dalla verifica effettuata tramite programma vdmaweb, risultano accreditate le giornate a titolo di contribuzione, che non figurano nell'estratto assicurativo per un problema tecnico.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti, sollevata dall' che CP_1
ha genericamente rilevato che si controverte in maniera di contribuzione pubblica.
Ed infatti la giurisprudenza, con sentenze anche recenti, ha ribadito che sono da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione: pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi ecc. (Sez. Un. n. 11849 del 2016).
In particolare, la giurisprudenza ha precisato come la giurisdizione sia della Corte dei Conti purché, nel caso di lavoratori in servizio, la controversia non implichi un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, in conseguenza del riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie.
Infatti, in tal caso, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro in essere, dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del 4
giudice ordinario (si veda Cass. Sez. Un. n. 15057/2017 che non riguarda comunque, nello specifico, la domanda ex art. 80 L. 388/2000).
È evidente che, nella specie, ricorra tale ultimo caso, dal momento che la controversia ha un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' nella memoria di costituzione, sull'assunto che la controversia in CP_1
parola rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c.
Orbene, osserva il giudicante, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, c.p.c. (Cass. civ. n. 3114/2009;Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21364 del 15/10/2010 Sez. L, Ordinanza n. 3114 del 09/02/2009).
Nel merito, giova premettere che la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
In particolare, sono accreditati figurativamente tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario in cui si sia verificato l'intervento della cassa integrazione guadagni.
In tal caso, l'accredito avviene d'ufficio e senza limiti di durata.
Ne discende che l' è legittimato passivo nell'azione volta CP_1
all'accredito dei contributi in parola e all'aggiornamento dell'estratto contributivo. 5
Nel merito, l' , nella memoria di costituzione, ha formulato CP_1
generiche eccezioni in ordine alla mancata prova della cassa integrazione guadagni ma, allo stesso tempo, ha dedotto che, dalla verifica effettuata tramite programma vdmaweb, risultano accreditate le giornate a titolo di contribuzione figurativa, che non figurano nell'estratto assicurativo per un problema tecnico, con ciò ammettendo implicitamente la spettanza dei contributi in parola, come richiesti nel ricorso introduttivo ma, nel contempo, senza provare l'effettivo accredito.
Pertanto, appare incontestato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei contributi per i periodi di cassa integrazione guadagni, come allegati
(mediante le buste paga depositate unitamente al ricorso introduttivo) e non contestati ma, anzi, confermati dall nella memoria di costituzione. CP_1
Nondimeno, premettendo che, dalla documentazione allegata, emerge il riconoscimento ma non il concreto accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di cassa integrazione, osserva il giudicante che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: “Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento” (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, 6
in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992)
(Sez. L, Sentenza n. 9125 del 21/06/2002).
Ed ancora, il lavoratore: “In materia di benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n.
257 del 1992, il lavoratore è legittimato ad agire per conseguirne il riconoscimento, sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 30470 del 21/11/2019)
Pertanto, sussiste in capo al ricorrente un interesse attuale e concreto alla corretta informazione e, dal momento che l'ente, che deve accreditare d'ufficio i contributi figurativi relativi ai periodi di cassa integrazione, non ha provveduto ad inserire nell'estratto contributivo i contributi per le giornate di cassa integrazione guadagno, a causa di un “problema tecnico” (che non ha provato di aver risolto), sussiste l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso, come allegati e non contestati dall e del diritto all'aggiornamento dell'estratto CP_1 7
contributivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore dei CP_1
difensori del ricorrente, applicando i minimi tariffari, giustificandosi una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 4043/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso, dichiara l'obbligo l' in persona del legale rappresentante p.t., a disporre CP_1
l'aggiornamento dell'estratto contributivo;
- Condanna l' : in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, da liquidarsi in € 3291,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci