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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO, GO Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5577 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Dalcin, giusta Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE-
CONTRO
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti, come da mandato in atti CP_2
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza dello 08.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in opposizione al pignoramento presso terzi n.
2293/2022, l'opponente domandava di dichiarare la nullità e/o l'infondatezza, inefficacia della procedura esecutiva azionata e di tutti gli atti prodromici e conseguenti iniziata con l'atto di precetto notificato in data 20.07.2022. Il eccepiva la carenza di legittimazione da Parte_1
parte di per non essere state rispettate le procedure previste dall'art. Controparte_1
58 TUB in materia di cessione dei rapporti giuridici nonché dei rami d'azienda e/o cessione in blocco dei crediti medesimi a partire da Santander, originaria titolare del credito con cui
l'attore ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 2074694, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di pignoramento e dell'atto di precetto oggetto dell'odierno procedimento, in quanto indeterminato nell'indicazione delle somme dovute e dei periodi di riferimento in particolare in merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora pari ad euro 28.044,94, di cui non viene indicata la percentuale di interessi applicata, né viene indicato il periodo di riferimento da prendere come base per il calcolo e la sorte capitale su cui tale interesse è applicato, né lo stesso risulta ricavabile dal relativo contratto. Riteneva mancante il titolo esecutivo per inesistenza/nullità della relativa notifica.
Si costituiva con comparsa di risposta l'opposta, la quale contestava nel merito quanto asserito dall'opponente, ritenendo, comunque, che le eccezioni sollevate non potevano essere avanzate nel presente giudizio ed apparivano tardive.
La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva rimessa all'udienza dello 08.09.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Dalla documentazione versata in atti è emerso che, con decreto ingiuntivo n. 1430/2015 R.G.
6106/2015 reso dal Tribunale di Taranto, veniva ingiunto al Sig. il Parte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di Euro 38.505,61, oltre Controparte_3
gli interessi al tasso convenzionale nei limiti della legge 108/1966 maturati e maturandi e da calcolarsi sulla sola sorte capitale dalla messa in mora sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento di ingiunzione. Apposta la formula esecutiva in data 29.06.2022
[...]
notificava al Sig. atto di precetto, con cui veniva intimato Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma complessivamente dovuta pari ad Euro 68.4732,43; successivamente l'opposta proponeva atto di pignoramento presso terzi, con l'INPS quale terzo pignorato e, successivamente, il Sig. presentava ricorso in opposizione ex art. 615 Parte_1
comma 2 c.p.c., che veniva rigettato con ordinanza del 30.09.2023 e la procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 2293/2022 si concludeva con l'ordinanza di assegnazione somme.
Il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della esecutante, per mancata Parte_1
dimostrazione delle intervenute cessioni in blocco ex art. 58 TUB in suo favore;
la indeterminatezza delle somme precettate e pignorate per interessi di mora;
la omessa notificazione del decreto ingiuntivo/titolo azionato;
la indeterminatezza del calcolo degli interessi calcolati in precetto, nonché la presenza di clausole abusive.
Le doglianze mosse in ordine alla validità delle cessioni in blocco e della titolarità della esecutante in ordine al vantato credito, al computo degli interessi ed alla presunta omessa notificazione del decreto ingiuntivo appaiono inammissibili in questa fase del giudizio, poichè andavano proposte con opposizione a decreto ingiuntivo, tempestiva o tardiva, cioè nel procedimento nel quale il titolo stesso si è formato o con opposizione a precetto.
La Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).
Ciò premesso, con riferimento alla indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori, occorre osservare che il Giudice del monitorio, nel suo decreto, non ha riconosciuto gli interessi moratori contrattualmente previsti, ma solo gli interessi al tasso convenzionale nei limiti della legge 108/1966 maturati e maturandi, ovvero, quindi, al solo tasso corrispettivo convenzionalmente pattuito, pari nella specie al Tan 9,51%. Da ciò consegue che, incontestata la misura dell'interesse così come stabilita dal Giudice del monitorio, per mancata opposizione, in questa sede ci si deve limitare alla sola verifica del calcolo aritmetico degli interessi dovuti così come riconosciuti dal detto Giudice. Per cui, come da calcolo effettuato dal CTU l'importo complessivamente dovuto dal alla data del precetto è pari a complessivi Euro Parte_1
51.323,16 (di cui euro 26.114,27 per sorte capitale ed euro 25.208,89 per interessi), somma limite entro cui deve pertanto contenersi e ritenersi legittimo il pignoramento eseguito.
Con riferimento alla presenza di clausole abusive, si osserva innanzitutto che la contestazione mossa dall'opponente è apparsa generica. Pur tuttavia il CTU ha accertato la presenza della clausola abusiva individuandola all'articolo 6 delle condizioni generali del contratto, che comunque nel caso di specie non ha inciso nella determinazione delle somme pignorate.
Alla luce di quanto emerso, quindi, parzialmente accoglibile appare l'opposizione spiegata nei limiti sopra specificati.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e di quanto riconosciuto e dovuto, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dall'opponente e, per l'effetto, operato il ricalcolo dei soli interessi così come da titolo dovuti, determina la legittimità del pignoramento nei limiti della somma di € 51.323,16, pari al debito accertato a carico del alla data del precetto;
Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 08-09-2025. Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO, GO Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5577 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Dalcin, giusta Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE-
CONTRO
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti, come da mandato in atti CP_2
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza dello 08.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in opposizione al pignoramento presso terzi n.
2293/2022, l'opponente domandava di dichiarare la nullità e/o l'infondatezza, inefficacia della procedura esecutiva azionata e di tutti gli atti prodromici e conseguenti iniziata con l'atto di precetto notificato in data 20.07.2022. Il eccepiva la carenza di legittimazione da Parte_1
parte di per non essere state rispettate le procedure previste dall'art. Controparte_1
58 TUB in materia di cessione dei rapporti giuridici nonché dei rami d'azienda e/o cessione in blocco dei crediti medesimi a partire da Santander, originaria titolare del credito con cui
l'attore ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 2074694, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di pignoramento e dell'atto di precetto oggetto dell'odierno procedimento, in quanto indeterminato nell'indicazione delle somme dovute e dei periodi di riferimento in particolare in merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora pari ad euro 28.044,94, di cui non viene indicata la percentuale di interessi applicata, né viene indicato il periodo di riferimento da prendere come base per il calcolo e la sorte capitale su cui tale interesse è applicato, né lo stesso risulta ricavabile dal relativo contratto. Riteneva mancante il titolo esecutivo per inesistenza/nullità della relativa notifica.
Si costituiva con comparsa di risposta l'opposta, la quale contestava nel merito quanto asserito dall'opponente, ritenendo, comunque, che le eccezioni sollevate non potevano essere avanzate nel presente giudizio ed apparivano tardive.
La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva rimessa all'udienza dello 08.09.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Dalla documentazione versata in atti è emerso che, con decreto ingiuntivo n. 1430/2015 R.G.
6106/2015 reso dal Tribunale di Taranto, veniva ingiunto al Sig. il Parte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di Euro 38.505,61, oltre Controparte_3
gli interessi al tasso convenzionale nei limiti della legge 108/1966 maturati e maturandi e da calcolarsi sulla sola sorte capitale dalla messa in mora sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento di ingiunzione. Apposta la formula esecutiva in data 29.06.2022
[...]
notificava al Sig. atto di precetto, con cui veniva intimato Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma complessivamente dovuta pari ad Euro 68.4732,43; successivamente l'opposta proponeva atto di pignoramento presso terzi, con l'INPS quale terzo pignorato e, successivamente, il Sig. presentava ricorso in opposizione ex art. 615 Parte_1
comma 2 c.p.c., che veniva rigettato con ordinanza del 30.09.2023 e la procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 2293/2022 si concludeva con l'ordinanza di assegnazione somme.
Il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della esecutante, per mancata Parte_1
dimostrazione delle intervenute cessioni in blocco ex art. 58 TUB in suo favore;
la indeterminatezza delle somme precettate e pignorate per interessi di mora;
la omessa notificazione del decreto ingiuntivo/titolo azionato;
la indeterminatezza del calcolo degli interessi calcolati in precetto, nonché la presenza di clausole abusive.
Le doglianze mosse in ordine alla validità delle cessioni in blocco e della titolarità della esecutante in ordine al vantato credito, al computo degli interessi ed alla presunta omessa notificazione del decreto ingiuntivo appaiono inammissibili in questa fase del giudizio, poichè andavano proposte con opposizione a decreto ingiuntivo, tempestiva o tardiva, cioè nel procedimento nel quale il titolo stesso si è formato o con opposizione a precetto.
La Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).
Ciò premesso, con riferimento alla indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori, occorre osservare che il Giudice del monitorio, nel suo decreto, non ha riconosciuto gli interessi moratori contrattualmente previsti, ma solo gli interessi al tasso convenzionale nei limiti della legge 108/1966 maturati e maturandi, ovvero, quindi, al solo tasso corrispettivo convenzionalmente pattuito, pari nella specie al Tan 9,51%. Da ciò consegue che, incontestata la misura dell'interesse così come stabilita dal Giudice del monitorio, per mancata opposizione, in questa sede ci si deve limitare alla sola verifica del calcolo aritmetico degli interessi dovuti così come riconosciuti dal detto Giudice. Per cui, come da calcolo effettuato dal CTU l'importo complessivamente dovuto dal alla data del precetto è pari a complessivi Euro Parte_1
51.323,16 (di cui euro 26.114,27 per sorte capitale ed euro 25.208,89 per interessi), somma limite entro cui deve pertanto contenersi e ritenersi legittimo il pignoramento eseguito.
Con riferimento alla presenza di clausole abusive, si osserva innanzitutto che la contestazione mossa dall'opponente è apparsa generica. Pur tuttavia il CTU ha accertato la presenza della clausola abusiva individuandola all'articolo 6 delle condizioni generali del contratto, che comunque nel caso di specie non ha inciso nella determinazione delle somme pignorate.
Alla luce di quanto emerso, quindi, parzialmente accoglibile appare l'opposizione spiegata nei limiti sopra specificati.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e di quanto riconosciuto e dovuto, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dall'opponente e, per l'effetto, operato il ricalcolo dei soli interessi così come da titolo dovuti, determina la legittimità del pignoramento nei limiti della somma di € 51.323,16, pari al debito accertato a carico del alla data del precetto;
Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 08-09-2025. Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte