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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2561/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17723/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-14620 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1926/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 21.10.2025 l'avv. Ricorrente_1, nella qualità di liquidatore della fallita srl Nominativo_1i, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.166512/14620 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2023, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli
e notificato a cura della srl Napoli Obiettivo Valore, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.389,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, per l'infondatezza della pretesa, concludeva chiedendo l'accoglimento di ricorso.
Con nota del 13.1.2026, la srl Napoli Obiettivo Valore, nell sua qualità e nel costituirsi in giudizio, dopo aver attentamente valutato il ricorso e la documentazione aklegata, rilevava di aver provveduto all'annullamento dell'odierno provvedimento opposto per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con memoria del 22.10.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, prendeva atto della richiesta di parte resistente alla quale non si opponeva, insistendo sulla condanna alle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa da parte resistente determina quindi la cessazione della materia del contendere avendo l'amministrazione finanziaria provveduto all'annullamento ed allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Relativamemte alle spese di giudizio va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art.15, comma
2, d.lgs.546/1992 (come modificato dall'art.9, comma 1, lett. f) d.lgs.156/2015), secondo cui "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia
Tributaria) soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Nel caso che ci occupa, in virtù del principio di causalità e soccombenza virtuale ed avendo l'Ente impositore provveduto alla comunicazione dell'annullamento dell'atto in contestazione successivamente alla iscrizione a ruolo del procedimento, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la srl Napoli Obiettivo Valore alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 400,00 (quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17723/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-14620 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1926/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 21.10.2025 l'avv. Ricorrente_1, nella qualità di liquidatore della fallita srl Nominativo_1i, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n.166512/14620 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2023, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Napoli
e notificato a cura della srl Napoli Obiettivo Valore, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.389,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, per l'infondatezza della pretesa, concludeva chiedendo l'accoglimento di ricorso.
Con nota del 13.1.2026, la srl Napoli Obiettivo Valore, nell sua qualità e nel costituirsi in giudizio, dopo aver attentamente valutato il ricorso e la documentazione aklegata, rilevava di aver provveduto all'annullamento dell'odierno provvedimento opposto per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con memoria del 22.10.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, prendeva atto della richiesta di parte resistente alla quale non si opponeva, insistendo sulla condanna alle spese di giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che disporre l'estinzione del giudizio.
La dichiarazione resa da parte resistente determina quindi la cessazione della materia del contendere avendo l'amministrazione finanziaria provveduto all'annullamento ed allo sgravio del tributo di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Relativamemte alle spese di giudizio va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art.15, comma
2, d.lgs.546/1992 (come modificato dall'art.9, comma 1, lett. f) d.lgs.156/2015), secondo cui "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia
Tributaria) soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Nel caso che ci occupa, in virtù del principio di causalità e soccombenza virtuale ed avendo l'Ente impositore provveduto alla comunicazione dell'annullamento dell'atto in contestazione successivamente alla iscrizione a ruolo del procedimento, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la srl Napoli Obiettivo Valore alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 400,00 (quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 3.2.2026