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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3238/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, c.f.: ; c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 ; .f.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f.: ; c.f.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f.
) e dall'Avv. Giuseppina Chiariello (c.f.: ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Lemitone, I Tratto, 2. E che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni c/o il seguente numero di fax 081.4249280 op. c/o i seguenti indirizzi di p.e.c. Email_1 Email_2
-appellanti-
E
(P. Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sede legale sita in Napoli, Centro Direzionale Isola F/4, Via Giovanni Porzio, 4, cap. 80143 (pec: Email_3
NONCHÉ
Controparte_2 (P. Iva in persona del legale rapp.te p.t. CP_3 P.IVA_2
-appellati-
Fatto e diritto
Con sentenza 4873 del 8.11.2024 il Tribunale di Napoli, accoglieva parzialmente la domanda avanzata dagli odierni appellanti con distinti ricorsi, poi riuniti, rigettando la domanda relativa al residuo di TFR per il periodo successivo al 1.1.2007 vantato nei confronti della società , CP_1 società con più di cinquanta dipendenti, nonché domanda relativa al saldo permessi .
1 Avverso tale decisione hanno interposto appello i lavoratori indicati in epigrafe lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il soggetto tenuto al CP_ pagamento del tfr fosse l' e non la società che dopo la cessazione dei Controparte_5 rapporti di lavoro del 30.6.2022 non aveva pagato il tfr né aveva effettuato la dichiarazione di incapienza necessaria per attivare la procedura di pagamento diretto da parte del fondo di tesoreria.Hanno sostenuto l'inconferenza della sentenza della Suprema Corte richiamata dal Tribunale, posto che la stessa attiene ad ipotesi diversa.
Instaurato regolare contraddittorio, le società non si costituivano .
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'oggetto del contendere è rappresentato dalla pretesa creditoria a titolo di quota di T.F.R. avanzata da parte ricorrente per il periodo successivo al 1.1.2007 nei confronti della società . CP_1
Tanto premesso, si ricorda che il Fondo di Tesoreria venne istituito, con legge n. 296/06, nell'ambito di una serie di interventi normativi orientati ad incrementare il ricorso alla previdenza complementare da parte dei lavoratori, per controbilanciare in qualche modo la riduzione dei trattamenti previdenziali collegata all'adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni.
Si pose dunque a carico delle imprese (quelle aventi almeno cinquanta dipendenti) Parte_6 l'obbligo di versare ad un soggetto pubblico le quote di TFR maturate da ciascun dipendente e non destinate, per scelta dei lavoratori interessati, a fondi di previdenza complementare.
Le relative risorse, utilizzate in precedenza dalle imprese per autofinanziarsi, dovevano confluire in un Fondo costituito presso la tesoreria dello Stato e, al netto del TFR da corrispondere man mano agli aventi diritto, sarebbero state utilizzate, per l'appunto dallo Stato, per finanziare gli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 296; in ordine a tale Fondo un ruolo rilevante avrebbe svolto anche l' , da un lato per l'accertamento e la riscossione delle risorse e dall'altro CP_4 per l'erogazione del TFR ai lavoratori.
Così brevemente delineato il quadro entro cui opera il Fondo, vanno richiamate, nella parte che interessa in questa sede, le disposizioni che regolano la materia ed in particolare l'art. 1, commi 755, 756 e 757, della legge n. 296/06, secondo i quali:
“ 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto CP_4 Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
2 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ”.
Il decreto previsto dal richiamato art. 1, 757° comma si identifica nel D.M. 30.1.2007, che, all'art. 1, 1° comma, recita: “Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 “.
A fronte di detto dato normativo, il Tribunale ha condiviso e fatto proprio un orientamento della Suprema Corte – Cass. 25035/2023 – secondo cui l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. Parte appellante sostiene che tale decisione sia inconferente riguardando l'ipotesi del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro laddove il caso in esame attiene alla mancata dichiarazione di incapienza sempre da parte della società datrice.
Tale doglianza non coglie nel segno.
Ed invero la sentenza della Suprema Corte fatta propria dal Tribunale fissa dei principi generali in materia.
Segnatamente la Corte di legittimità, precisato che la prestazione corrisposta dal Fondo è di natura previdenziale, ha sottolineato come la L. n. 296 del 2006 abbia o istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c. ..
Al Fondo affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"; Alcun argomento in contrario può dedursi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione va infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Conferma decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria è la previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
3 versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica.
Se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente , ritiene la Corte, che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116,comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..
Diversamente da quanto, dunque, ritenuto nelle decisioni nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021, la Corte ha affermato in via generale che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.
Questi principi sono stati ribaditi anche nella più recente decisione n.11569/2024 del 30.4.2024 .
4 La doglianza attorea, dunque, non merita condivisione, trattandosi di principi generali elaborati dalla Suprema Corte nella materia in esame : in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 10 gennaio 2007, deve escludersi un obbligo del datore di lavoro, posto che l'unico legittimato passivo è il Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall' . CP_4
Né la difesa attorea ha avanzato censure specifiche al riguardo tali da scalfire l'orientamento recente della Suprema Corte cui anche questa Corte ritiene di aderire.
Alla stregua di tutto quanto detto, l'appello va respinto.
Nulla per le spese del grado .
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Napoli, 26.6.2025 Il Presidente estensore
(dr. Anna Carla Catalano )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3238/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, c.f.: ; c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 ; .f.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f.: ; c.f.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f.
) e dall'Avv. Giuseppina Chiariello (c.f.: ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Lemitone, I Tratto, 2. E che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni c/o il seguente numero di fax 081.4249280 op. c/o i seguenti indirizzi di p.e.c. Email_1 Email_2
-appellanti-
E
(P. Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sede legale sita in Napoli, Centro Direzionale Isola F/4, Via Giovanni Porzio, 4, cap. 80143 (pec: Email_3
NONCHÉ
Controparte_2 (P. Iva in persona del legale rapp.te p.t. CP_3 P.IVA_2
-appellati-
Fatto e diritto
Con sentenza 4873 del 8.11.2024 il Tribunale di Napoli, accoglieva parzialmente la domanda avanzata dagli odierni appellanti con distinti ricorsi, poi riuniti, rigettando la domanda relativa al residuo di TFR per il periodo successivo al 1.1.2007 vantato nei confronti della società , CP_1 società con più di cinquanta dipendenti, nonché domanda relativa al saldo permessi .
1 Avverso tale decisione hanno interposto appello i lavoratori indicati in epigrafe lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il soggetto tenuto al CP_ pagamento del tfr fosse l' e non la società che dopo la cessazione dei Controparte_5 rapporti di lavoro del 30.6.2022 non aveva pagato il tfr né aveva effettuato la dichiarazione di incapienza necessaria per attivare la procedura di pagamento diretto da parte del fondo di tesoreria.Hanno sostenuto l'inconferenza della sentenza della Suprema Corte richiamata dal Tribunale, posto che la stessa attiene ad ipotesi diversa.
Instaurato regolare contraddittorio, le società non si costituivano .
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'oggetto del contendere è rappresentato dalla pretesa creditoria a titolo di quota di T.F.R. avanzata da parte ricorrente per il periodo successivo al 1.1.2007 nei confronti della società . CP_1
Tanto premesso, si ricorda che il Fondo di Tesoreria venne istituito, con legge n. 296/06, nell'ambito di una serie di interventi normativi orientati ad incrementare il ricorso alla previdenza complementare da parte dei lavoratori, per controbilanciare in qualche modo la riduzione dei trattamenti previdenziali collegata all'adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni.
Si pose dunque a carico delle imprese (quelle aventi almeno cinquanta dipendenti) Parte_6 l'obbligo di versare ad un soggetto pubblico le quote di TFR maturate da ciascun dipendente e non destinate, per scelta dei lavoratori interessati, a fondi di previdenza complementare.
Le relative risorse, utilizzate in precedenza dalle imprese per autofinanziarsi, dovevano confluire in un Fondo costituito presso la tesoreria dello Stato e, al netto del TFR da corrispondere man mano agli aventi diritto, sarebbero state utilizzate, per l'appunto dallo Stato, per finanziare gli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 296; in ordine a tale Fondo un ruolo rilevante avrebbe svolto anche l' , da un lato per l'accertamento e la riscossione delle risorse e dall'altro CP_4 per l'erogazione del TFR ai lavoratori.
Così brevemente delineato il quadro entro cui opera il Fondo, vanno richiamate, nella parte che interessa in questa sede, le disposizioni che regolano la materia ed in particolare l'art. 1, commi 755, 756 e 757, della legge n. 296/06, secondo i quali:
“ 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto CP_4 Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
2 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ”.
Il decreto previsto dal richiamato art. 1, 757° comma si identifica nel D.M. 30.1.2007, che, all'art. 1, 1° comma, recita: “Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 “.
A fronte di detto dato normativo, il Tribunale ha condiviso e fatto proprio un orientamento della Suprema Corte – Cass. 25035/2023 – secondo cui l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. Parte appellante sostiene che tale decisione sia inconferente riguardando l'ipotesi del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro laddove il caso in esame attiene alla mancata dichiarazione di incapienza sempre da parte della società datrice.
Tale doglianza non coglie nel segno.
Ed invero la sentenza della Suprema Corte fatta propria dal Tribunale fissa dei principi generali in materia.
Segnatamente la Corte di legittimità, precisato che la prestazione corrisposta dal Fondo è di natura previdenziale, ha sottolineato come la L. n. 296 del 2006 abbia o istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c. ..
Al Fondo affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"; Alcun argomento in contrario può dedursi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione va infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Conferma decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria è la previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
3 versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica.
Se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente , ritiene la Corte, che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116,comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal Fondo è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c..
Diversamente da quanto, dunque, ritenuto nelle decisioni nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021, la Corte ha affermato in via generale che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso”.
Questi principi sono stati ribaditi anche nella più recente decisione n.11569/2024 del 30.4.2024 .
4 La doglianza attorea, dunque, non merita condivisione, trattandosi di principi generali elaborati dalla Suprema Corte nella materia in esame : in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 10 gennaio 2007, deve escludersi un obbligo del datore di lavoro, posto che l'unico legittimato passivo è il Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall' . CP_4
Né la difesa attorea ha avanzato censure specifiche al riguardo tali da scalfire l'orientamento recente della Suprema Corte cui anche questa Corte ritiene di aderire.
Alla stregua di tutto quanto detto, l'appello va respinto.
Nulla per le spese del grado .
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Napoli, 26.6.2025 Il Presidente estensore
(dr. Anna Carla Catalano )
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