Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 115/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 115/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 709/2023 pubblicata il 27/09/2023 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1430/18 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. QUARANTA ULRICO, elettivamente domiciliato in VIA BIFERNO 4
presso il difensore Pt_2
APPELLANTI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_1 P.IVA_2
CAMPOBASSO ., elettivamente domiciliato in VIA INSORTI D'UNGHERIA N. 74 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/4/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. QUARANTA ULRICO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1. In riforma dell'ordinanza resa in data 9/10/2024 accogliere in rito le richieste istruttorie per come formulate in primo grado e rinnovate in appello;
2. Nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado, annullare l'Ordinanza Ingiunzione gravata, dichiarando non dovuta la relativa sanzione da parte di entrambi gli appellanti;
3. In subordine, in riforma della sentenza impugnata, annullare l'Ordinanza Ingiunzione gravata, per come richiesto nell'atto di appello, relativamente alla violazione di cui al punto 1) di essa
Pag. 1 a 6
4. Condannare parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di Giudizio”; per l'appellata, l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO chiede “il rigetto di ogni richiesta avversaria in quanto inammissibile/manifestamente infondata e, di conseguenza, del proposto appello, per tutte le ragioni già esposte difensivamente2.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ingiunzione n. 7/2018, emessa in data 4.6.2018 e notificata in data 11/6/2018 l' ingiungeva al e all'allora sindaco , in solido fra loro, CP_1 Parte_2 Parte_1 il pagamento delle seguenti somme:
1. € 6.000,00, per la violazione di cui all'art. 124, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, per aver effettuato uno scarico non autorizzato di reflui grezzi provenienti dallo scolmatore di piena della rete fognante comunale in corpo d'acqua superficiale in assenza di precipitazioni piovose;
2. € 6.000,00 per la violazione di cui all'art. 124, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, per aver attivato uno scarico di reti fognarie senza l'autorizzazione, non avendo il titolare provveduto al rinnovo dell'autorizzazione stessa nei termini previsti dall'art. 124 co. 8 del D. L.vo n. 125/2006; tanto a titolo di sanzione per la violazione amministrativa di cui all'art. 133 comma 2 del medesimo decreto legislativo, a seguito di accertamento in data 2/2/16 presso l'impianto di depurazione del comune e a seguito di contestazione prot. n. 1182 del 29/2/16, con la quale si ascriveva al e al la responsabilità di aver effettuato uno scarico di reti fognarie senza CP_2 Pt_2 l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, atteso che non si era provveduto al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata l'8/2/2005 dalla provincia di Campobasso nei termini previsti dall'art. 124 co. 8 del D. L.vo n. 125/2006.
Il , nonché in proprio, proponevano opposizioni separate ex Parte_2 Parte_1 art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011; deducevano l'omessa notifica degli estremi della violazione ex art. 14 commi 1 e 2 L.689/81; la non riferibilità dell'illecito al Sindaco pro tempore per essere state affidate le funzioni gestionali all'arch e per essere affidata la gestione dell'impianto alla ditta MDA PE srl;
deducevano l'incompatibilità reciproca delle sanzioni irrogate e chiedevano l'applicazione del co.1 dell'art. 8 L. 689/81; concludevano chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza opposta e, in via subordinata, previa applicazione della disciplina del concorso formale di cui all'art. 8, co. 1, della l. n. 689/1981, l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al punto n. 1, con rideterminazione del quantum debeatur.
Si costituiva l' contestando che con provvedimento n. 292 del 08.02.2005 la Provincia di CP_1 Campobasso - previo parere favorevole dell' - rilasciava su richiesta, al Comune di , CP_1 Pt_2 l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal proprio impianto di depurazione sito in loc. Stroffelini;
la stessa, così come prescritto dal co. 8 dell'art. 124 Dlgs 152/2006, aveva validità per quattro anni e che il relativo rinnovo andava chiesto “un anno prima della scadenza”; con istanza del 07.11.2008 - pervenuta al protocollo provinciale il 25.11.2008 - il Sindaco di , nella sua Pt_2 qualità di titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi del co. 2 dell'art. 124 Dlgs 152/2006 faceva richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 292 dell' 8.2.05; la richiesta di rinnovo, presentata oltre il termine espressamente richiesto dalla legge, non poteva essere accolta perché scaduta;
in tal ipotesi il richiedente Sindaco avrebbe dovuto procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico;
la notifica della contestazione dell'accertamento era stata effettuata a mezzo PEC ed era pienamente regolare;
si trattava di due violazioni amministrative diverse ed autonome: da un lato l'assenza di autorizzazione dell'impianto di depurazione comunale perché scaduta, dall'altro il fatto che lo scarico di acque reflue grezze (quindi non depurate) era stato effettuato in acqua superficiale attraverso lo scolmatore di piena aperto, pur in assenza di precipitazioni;
che la responsabilità delle predette violazioni andava attribuita al sindaco in quanto titolare dello scarico e non al delegato o al gestore, permanendo la responsabilità in eligendo e vigilando.
Riuniti i giudizi, la causa è stata istruita mediante escussione di un teste, ammesso di ufficio;
con sentenza n. 709/2023 pubblicata l'27/9/23, con il rito del lavoro, il Tribunale di Campobasso, parziale accoglimento dell'opposizione così provvedeva:
Pag. 2 a 6 “-Annulla il capo n. 1 dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
-Ridetermina la sanzione comminata per la violazione di cui al capo n. 2 dell'ordinanza ingiunzione-opposta, in applicazione del cumulo di cui all'art. 8, co. 1, della legge n. 689/1981, in complessivi € 7.500,00 e, per l'effetto, condanna e il , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento in favore di della somma pari ad € 7.500,00, oltre a spese di notifica, CP_1 così come quantificate nell'ordinanza ingiunzione opposta, e interessi legali dalla pronuncia al saldo;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio”.
Il tribunale riteneva infondati i motivi relativi alla nullità della notificazione della contestazione della violazione e dell'insussistenza della responsabilità del sindaco;
riteneva che ricorresse ipotesi di cui all'art. 8, co. 1, della legge n. 689/1981 e ritenuta più grave la violazione di cui al n. 2 ed applicata la sanzione di € 6.000,00 ne disponeva l'aumento di ¼ con importo finale di € 7.500,00.
e proponevano appello avverso tale pronuncia con ricorso Parte_2 Parte_1 depositato in data 25/3/24 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accolga le richieste istruttorie per come formulate in primo grado e rinnovate in appello;
In totale riforma della sentenza di primo grado, annulli l'Ordinanza Ingiunzione gravata, dichiarando non dovuta la relativa sanzione da parte di entrambi gli appellanti;
In subordine, in riforma della sentenza impugnata, annulli l'Ordinanza Ingiunzione gravata relativamente alla violazione di cui al punto 1);
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Rigettata la richiesta di sospensione e la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, all'udienza collegiale del 2/4/25, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti depositavano memorie, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe;
la causa viene decisa mediante deposito della motivazione contestuale alla pronuncia del dispositivo.
2. Con il primo motivo di appello si ripropone la contestazione relativa all'omessa notifica della contestazione;
si contesta in primo luogo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il vizio si riferisse alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, così che vi era omessa pronuncia sul motivo di opposizione;
nel merito si è contestato che l'ente aveva inviato un solo messaggio (non specificamente indirizzato a nessuno dei due soggetti destinatari) con una violazione del disposto normativo che impone che la notifica debba essere effettuata, in maniera distinta e formale, sia al trasgressore che all'obbligato in solido;
la nullità dell'atto presupposto (notifica degli estremi della violazione ex art. 14 L. 689/81) renderebbe invalida anche la conseguente ordinanza ingiunzione.
Va preliminarmente rilevato che effettivamente il Tribunale ha rigettato il motivo di opposizione sul presupposto della conoscenza della notificazione e della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, avendo proposto gli opponenti opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione;
il tribunale ha fatto riferimento unicamente all'ordinanza ingiunzione e non alla notificazione della contestazione della violazione.
Nel merito il motivo è infondato.
Dalla lettura della ricevuta PEC del 3/3/16 e dell'allegata nota del 29/2/16 “accertamenti presso l'impianto di depurazione comunale..”, documenti prodotti dallo stesso appellante, si evince che in data 3/3/16 veniva ricevuta la PEC inviata dall all'indirizzo di posta elettronica CP_1
“ ojano.cb.it”; nella nota allegata erano chiaramente indicati come Email_1 Pt_2 destinatari il e “ – Sindaco pro tempore ”; nella Parte_2 Parte_1 Parte_2 nota viene espressamente riportato che il responsabile dell'inadempienza è – Parte_1 sindaco pro tempore - e obbligato in solido, il . Parte_2
La Cassazione, con pronuncia n. 28829/2020, ha statuito che in tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati;
il
Pag. 3 a 6 principio espresso in ordine alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi pienamente applicabile alla notificazione della violazione di cui all'art. 14 citato;
nessun dubbio vi è che il sindaco pro-tempore (notificazione della violazione eseguita a distanza di meno di un mese dall'accertamento- sindaco in carica dal 2006 al 2016, come accertato nella sentenza impugnata e fatto non oggetto di contestazione) sia domiciliato all'indirizzo PEC del protocollo del comune interessato e che abbia avuto piena possibilità di avere conoscenza della notificazione della nota relativa alla violazione;
e tanto anche a prescindere dalla contestazione relativa al fatto che l' CP_1 non abbia proceduto a inviare due messaggi di posta elettronica distinti, in quanto con l'unico invio, il documento allegato è stato messo nella disponibilità della conoscenza sia dell'ente comunale, che del sindaco.
3. Con il secondo motivo si contesta la non riferibilità dell'illecito al sindaco pro tempore per essere responsabile struttura amministrativa dell'Ente Locale (Settore III – Ambiente, la cui posizione apicale era ricoperta dall'arch. ); gli appellanti hanno dedotto l'incapacità a testimoniare del PE teste , teste ammesso di ufficio da parte del Tribunale, e hanno contestato la mancata PE ammissione della prova contraria.
Il tribunale motivando sul punto, ha ritenuto che per il disposto di cui all'art. 124, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006 “l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico”; l'attività riguardava l'impianto di depurazione del Comune con conseguente responsabilità del stesso Pt_2 e del . CP_2
Il tribunale ha ritenuto che dalla documentazione in atti, nonché dal tenore delle dichiarazioni rese nel giudizio dallo stesso , non poteva ritenersi che il funzionario fosse dotato di PE un'autonomia decisionale e di spesa tale da comportare un vero e proprio trasferimento in capo a questi della responsabilità gravante sul Sindaco, al quale spettavano poteri di vigilanza, indirizzo e controllo in materia ambientale;
ha ritenuto che il non avesse alcun potere di richiedere il PE rinnovo dell'autorizzazione; nel periodo di validità del contratto di lavoro del funzionario, il sindaco aveva provveduto personalmente a inoltrare la richiesta di rinnovo, benché tardivamente, dimostrando che si trattava di attività a lui rimessa e non delegata ad altri.
Va premesso che dalla giurisprudenza della Cassazione è stato chiarito che, nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (legge n. 142 del 1990, art. 51, comma 2, poi novellato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, e quindi trasfuso nel Testo Unico degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 707, comma 3) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, non potendosi automaticamente ascrivere al Sindaco di un ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi Pt_2 nell'ambito di attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa (Cass. Civ., Sez. 2°, sent. n. 20864 del 29.09.2009); la responsabilità del sindaco ha carattere sussidiario ed il giudice è tenuto ad indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che I 'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo;
va altresì tenuta in considerazione la circostanza che l'organo politico non sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero quando non sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente e, cionondimeno, abbia omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio (Cass. Civ. Sez. II, 29.09.2009, n. 20864).
In via preliminare, va rilevato che ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 945); nella fattispecie
Pag. 4 a 6 non è stato effettuato alcun rilievo della nullità, come dedotto dall'appellata così che deve considerarsi la sanatoria della dedotta nullità; nel merito è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 246 cpc non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio;
il presente giudizio non riguarda in alcun modo l'attribuzione di responsabilità del funzionario, che pertanto non potrebbe partecipare al presente giudizio;
viene in rilievo solo una questione di attendibilità del teste, al quale potrebbe essere ipoteticamente ricondotta una responsabilità concorrente o esclusiva per la violazione amministrativa in esame.
Riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale contraria richiesta dagli opponenti va rilevato che le circostanze relative all'esistenza di articolazione burocratica con autonomia decisionale e di spesa devono essere dimostrate mediante prova scritta.
Ciò premesso va rilevato che la delibera di C.C. n. 45/2008, che ha ad oggetto l'approvazione dello schema di contratto di diritto privato con l'arch. , nel delineare la qualifica e, quindi, le PE competenze del professionista, si limita a circoscriverle all'area “Tecnica-Urbanistica” senza null'altro disporre;
il contratto stipulato il 17/4/08 prevede lo svolgimento dell'attività di “adozione degli atti e dei provvedimenti, (decreti, determinazioni, ordinanze) inerenti le materie proprie dei settori, in attuazione delle leggi, dei regolamenti, degli atti di indirizzo degli organi politici;
Collaborazione con il Segretario Generale nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione”, senza nulla prevedere, nello specifico, circa l'autonomia di spesa;
non risulta comprovato il conferimento di alcuna specifica delega scritta riferita ad atti specifici;
come evidenziato dalla difesa dell , più volte l'impianto di CP_1
era stato attenzionato dall'autorità provinciale ed oggetto di accertamenti da parte dell' Pt_2 [...]
, come risultava dagli accertamenti eseguiti (Accertamento prot. 13621-2009, Accertamento CP_1 prot. 2874-2011; Arpa Accertamento prot. 1771-2012; Arpa Accertamento prot. 5812-2013; Arpa Accertamento prot. 9468-2014; Arpa Accertamento prot. 2894-2015), tutti con esito negativo e tutti notificati al sindaco pro tempore Parte_1
Ne deriva che, pur prescindendo dalle dichiarazioni rese dal teste e dalla richiesta di PE prova testimoniale contraria, per la documentazione in atti, non è stata offerta la prova sufficiente della sussistenza di articolazione burocratica dotata di autonomia e di spesa, o di specifica delega al compimento dell'atto; d'altra parte l'ente che ha emesso la sanzione ha comprovato che l'organo politico è stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato asseritamente competente e, cionondimeno, ha omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri;
va pure dato rilievo al fatto che il sindaco pro tempore (in carica dal 2006 Parte_1 al 2016) provvedeva a inoltrare personalmente la richiesta di rinnovo, benché tardivamente richiesta, con ciò, dimostrando di avere piena contezza della necessità della rinnovazione dell'autorizzazione allo scarico;
decisiva infine è la circostanza che in data 8.2.08, termine ultimo nel quale doveva essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, l'arch. non aveva ancora stipulato alcun contratto con PE il comune (contratto del17/4/08), cosicché permaneva l'obbligo del sindaco di richiedere tempestivamente la rinnovazione dell'autorizzazione.
4. Con il terzo motivo si contesta l'affidamento della gestione del depuratore ad un soggetto terzo, esterno, in virtù di apposito contratto di appalto, stipulato all'esito di procedura ad evidenza pubblica (contratto di appalto con Mida S.r.l.) e che la responsabilità per la violazione relativa allo scarico di reflui grezzi provenienti dallo scolmatore di piena doveva essere ascritta al gestore dell'impianto; nella fattispecie il fatto che lo scolmatore di piena (che in caso di flussi eccessivi (dovuti ad esempio a forti precipitazioni, al fine di non compromettere l'intero ciclo di depurazione e gli stessi impianti, fa sì che l'acqua di fogna in eccesso non passi nel depuratore ma vada direttamente nel corpo superficiale di ricezione - fiume Biferno nel caso di specie) avesse riversato reflui grezzi in assenza di precipitazioni (Capo 1 delle violazioni imputate) era fatto relativo alla gestione squisitamente tecnica dell'impianto e che si era svolto al di fuori della sfera anche di mera conoscibilità e, certamente, di governo degli organi politici del comune.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che secondo la giurisprudenza della Cassazione “in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del servizio ad un soggetto Pt_2 terzo, è l'ente locale a rispondere dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno,
Pag. 5 a 6 essendo esso soggetto agli obblighi di legge” (in tal senso: Cass. civ. n. 7608/2022, con cui veniva confermata la condanna, in via solidale, dell'ex e del al pagamento della sanzione CP_2 Pt_2 amministrativa per lo scarico illecito in rete fognaria ex artt. 124 e 133 del d.lgs. n. 152/2006).
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
La giurisprudenza di legittimità citata dal tribunale è riferita alla contestazione relativa alla mancata presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e alla attribuibilità della violazione amministrativa al titolare dello scarico e non già alla contestazione di uno specifico episodio di sversamento di reflui, attribuibile alla gestione concreta dell'impianto, delegata all'appaltatore del servizio;
sotto diverso profilo va rilevato che, come sostenuto dagli opponenti, l'episodio dello sversamento di reflui provenienti dallo scolmatore deve essere sempre ricondotto alla violazione relativa all'esercizio di rete fognante senza autorizzazione, come contestata al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione.
L'art. 124 co. 1 Decreto legislativo 03/04/2006, n. 15 prevede unicamente che “tutti gli scarichi devono essere autorizzati”; il comma 8 prevede unicamente il tempo di validità dell'autorizzazione e i tempi previsti per i rinnovi.
L'art. 133 co. 2 dello stesso decreto sopra citato prevede come condotta “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”; ciò premesso, deve ritenersi che la violazione ascritta al capo 1) sia assorbita e ricompresa nella violazione di cui al capo 2); con la pronuncia n. 27975/22 la Cassazione ha riconosciuto la natura di illecito a carattere permanente della violazione relativa a impianti di trattamento dei reflui urbani privi del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale;
ai fini del regime sanzionatorio applicabile, la Cassazione, con pronuncia n. 15352 del 2023, ha statuito che la consumazione dell'illecito ha ininterrotta continuità per tutto il tempo in cui la situazione si protrae, con carattere di attualità, cessando la permanenza nel momento in cui cessa la condotta volontaria del soggetto, il che avviene di regola col compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica;
la natura permanente degli illeciti comporta, invero, una struttura unitaria non scomponibile in una pluralità di condotte (Cass. n. 28619/24).
Ne consegue che in accoglimento della domanda subordinata deve essere dichiarato assorbito l'illecito di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione e deve essere confermata la sussistenza della sola violazione di cui al capo 2) dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 6.000,00.
5. La riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento di uno dei motivi dell'opposizione proposta in primo grado configurano una soccombenza reciproca, che, anche in considerazione della peculiare natura delle questioni affrontate, induce a confermare la statuizione di compensazione fra le parti delle spese di primo grado, ed a disporre nello stesso senso relativamente a quello presente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e da , avverso sentenza n. 709/2023 pubblicata il 27/09/2023 dal Parte_2 Parte_1
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così decide:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara assorbita la violazione di cui al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione e ridetermina la sanzione inflitta con l'ordinanza ingiunzione per la sola violazione di cui al punto 2 in € 6.000,00;
• dispone la compensazione integrale delle spese di doppio grado di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 3/4/25. Il Presidente Dr. Maria Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6