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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 534 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.4.2025 e vertente tra
(C.F. ), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Ciccarelli, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via XX Settembre n. 200
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gino Belisari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via S. Francesco n. 157
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si è riportata alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 22.4.2025: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e;
- respingere ogni richiesta Parte_1 Controparte_2 avanzata da controparte;
-Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte resistente si riportata alle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, di seguito trascritte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
-disporre che il resistente, alla luce di quanto dedotto nel presente atto difensivo, nonché a)delle conclamate difficoltà economiche, b)della situazione
1 economica di gran lunga più debole, continui ad abitare la casa coniugale sita in Avezzano Via S. Francesco n.
217 non avendo lo stesso né altra possibilità abitativa né tantomeno le risorse economiche per poter pagare un affitto;
-in via del tutto subordinata e quale extrema ratio, visto che l'abitazione de quo è costituita di fatto da n.
2 unità immobiliari, disporne la divisione in due porzioni da assegnarne ognuna ai due coniugi;
-in merito ad eventuali canoni di affitto compensare gli stessi con la somma di € 15.000,00 versata dallo a titolo CP_1 di caparra per l'acquisto dell'immobile, con tutte le spese da questi sostenute per l'acquisto di materiali e la manodopera nonché con la manodopera che si è resa necessaria per la ristrutturazione dell'immobile; - riconoscere al resistente la parte rimanente (detratti gli eventuali canoni di affitto) a titolo di risarcimento per le spese sostenute per l'acquisto del materiale edile e a titolo di manodopera resa per ristrutturare l'immobile; - infine, solo nella denegata e assolutamente non auspicabile ipotesi in cui la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, riconoscere in favore dello , parte economicamente più debole, un assegno di CP_1 mantenimento idoneo a poter trovare una soluzione abitativa dignitosa, considerando anche la difficoltà che ciò comporterebbe in quanto il resistente che ha una età avanzata e di fatto ha un reddito pensionistico minimo, non risulterebbe avere le garanzie minime di solvibilità richieste da qualsivoglia locatore;
-con vittoria di spese del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 27.5.2024 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_3 in Romania in data 14.8.2013 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto dichiararsi la
[...] separazione personale dei coniugi ed ordinare al resistente l'immediato rilascio dell'abitazione adibita a casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che l'affectio coniugalis è progressivamente venuto meno sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, interrotta nel 2023, e che, nonostante le reiterate richieste di rilascio dell'immobile, il resistente ha continuato ad occupare la casa coniugale sita in
Avezzano, via S. Francesco 217, benché la stessa sia di esclusiva proprietà della ricorrente.
Il resistente si è costituito in giudizio insistendo, in via principale, per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e: a) per il riconoscimento del diritto, da parte del resistente, di poter continuare ad abitare la casa coniugale sita in Avezzano Via S. Francesco n. 217; b) in subordine, disporsi la divisione della predetta abitazione in due porzioni da assegnarne ognuna ai due coniugi;
c) in merito ad eventuali canoni di affitto compensare gli stessi con la somma di € 15.000,00 versata dallo a titolo di caparra per l'acquisto CP_1 dell'immobile con tutte le spese da questi sostenute per l'acquisto di materiali e la manodopera nonché con la manodopera che si è resa necessaria per la ristrutturazione dell'immobile; d) riconoscere al resistente la parte rimanente (detratti gli eventuali canoni di affitto) a titolo di risarcimento per le spese sostenute per l'acquisto del
2 materiale edile e a titolo di manodopera resa per ristrutturare l'immobile; c) nella denegata ipotesi in cui la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento.
All'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il resistente si è riportato alle proprie istanze mentre la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di rilascio dell'immobile e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità delle domande non connesse al giudizio di separazione;
all'esito della detta udienza, il giudice designato ha autorizzato i coniugi a vivere separati senza adottare alcuna ulteriore disposizione in via provvisoria e urgente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria orale, il giudice designato, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 22.4.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente almeno dal 2023.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo ad esaminare gli ulteriori profili, la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente in quanto coniuge economicamente più debole deve ritenersi infondata e, quindi, non può trovare accoglimento alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, risulta finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156
c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire all'esigenze economiche del coniuge più debole, alla quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (cfr. Cass. sez. I, 26/01/2006, n.1545).
Dunque, la concessione del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad economicamente non autosufficienti non avendo, il giudice di merito, il potere di disporne l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale – sull'immobile e che non sia affidatario della prole o non conviva con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi neanche ove il richiedente ne sia comproprietario mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione (v. Cass. sez. I, 08/11/1997,
n.11030).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente in quanto coniuge economicamente più debole non può trovare accoglimento non riscontrandosi la ratio giustificativa dell'emissione di tale provvedimento ex art. 337 sexies c.c.
3 4. Devono ritenersi, poi, inammissibili le ulteriori domande di restituzione e di divisione proposte in via subordinata e, comunque, nel merito da parte resistente.
E' noto, infatti, l'orientamento pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. le domande, sottoposte al rito ordinario, che sono introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio.
La disposizione sopra citata consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi;
conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte resistente sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c. , in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
5. Infine, anche la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del resistente non può essere accolta non avendo, lo stesso, fornito alcun riscontro probatorio in ordine al presunto squilibrio reddituale tra i coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tale da legittimare il riconoscimento del detto contributo.
Sul punto deve rammentarsi che, in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. Sez I, ordinanza n. 20866 del 21.7.2021); inoltre, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che egli sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
E', dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti, anzitutto non emerge alcuna condizione di squilibrio reddituale tra i coniugi atteso che, infatti, se è pacifico e incontestato che il resistente percepisca una pensione di euro 350,00 mensili oltre che delle somme per i lavori in nero svolti, nulla viene provato in ordine ai redditi
4 della ricorrente la quale, peraltro, all'udienza del 13.11.2024 ha dichiarato di essere prossima al licenziamento in seguito alla morte dell'anziana assistita.
Inoltre, come osservato già in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, dai documenti prodotti risulta che siano nella sua disponibilità bancaria del resistente delle somme più che sufficienti a garantirgli l'indipendenza economica, tanto che alcune di queste somme sono state oggetto di operazioni di trasferimento in conti esteri (cfr. atti depositati da parte ricorrente in data 13.11.24).
Pertanto, la domanda di parte resistente non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e dei valori minimi di riferimento alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'impegno di attività.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_3 matrimonio a Costanta (Romania) il 14.8.2013, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2013, serie CE n. 941955;
- DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Costanta proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA le ulteriori domande articolate dal resistente;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Avv. Ciccarelli Lorenzo, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 534 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.4.2025 e vertente tra
(C.F. ), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Ciccarelli, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via XX Settembre n. 200
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gino Belisari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via S. Francesco n. 157
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si è riportata alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 22.4.2025: “-dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e;
- respingere ogni richiesta Parte_1 Controparte_2 avanzata da controparte;
-Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte resistente si riportata alle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, di seguito trascritte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
-disporre che il resistente, alla luce di quanto dedotto nel presente atto difensivo, nonché a)delle conclamate difficoltà economiche, b)della situazione
1 economica di gran lunga più debole, continui ad abitare la casa coniugale sita in Avezzano Via S. Francesco n.
217 non avendo lo stesso né altra possibilità abitativa né tantomeno le risorse economiche per poter pagare un affitto;
-in via del tutto subordinata e quale extrema ratio, visto che l'abitazione de quo è costituita di fatto da n.
2 unità immobiliari, disporne la divisione in due porzioni da assegnarne ognuna ai due coniugi;
-in merito ad eventuali canoni di affitto compensare gli stessi con la somma di € 15.000,00 versata dallo a titolo CP_1 di caparra per l'acquisto dell'immobile, con tutte le spese da questi sostenute per l'acquisto di materiali e la manodopera nonché con la manodopera che si è resa necessaria per la ristrutturazione dell'immobile; - riconoscere al resistente la parte rimanente (detratti gli eventuali canoni di affitto) a titolo di risarcimento per le spese sostenute per l'acquisto del materiale edile e a titolo di manodopera resa per ristrutturare l'immobile; - infine, solo nella denegata e assolutamente non auspicabile ipotesi in cui la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, riconoscere in favore dello , parte economicamente più debole, un assegno di CP_1 mantenimento idoneo a poter trovare una soluzione abitativa dignitosa, considerando anche la difficoltà che ciò comporterebbe in quanto il resistente che ha una età avanzata e di fatto ha un reddito pensionistico minimo, non risulterebbe avere le garanzie minime di solvibilità richieste da qualsivoglia locatore;
-con vittoria di spese del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 27.5.2024 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_3 in Romania in data 14.8.2013 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto dichiararsi la
[...] separazione personale dei coniugi ed ordinare al resistente l'immediato rilascio dell'abitazione adibita a casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che l'affectio coniugalis è progressivamente venuto meno sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, interrotta nel 2023, e che, nonostante le reiterate richieste di rilascio dell'immobile, il resistente ha continuato ad occupare la casa coniugale sita in
Avezzano, via S. Francesco 217, benché la stessa sia di esclusiva proprietà della ricorrente.
Il resistente si è costituito in giudizio insistendo, in via principale, per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e: a) per il riconoscimento del diritto, da parte del resistente, di poter continuare ad abitare la casa coniugale sita in Avezzano Via S. Francesco n. 217; b) in subordine, disporsi la divisione della predetta abitazione in due porzioni da assegnarne ognuna ai due coniugi;
c) in merito ad eventuali canoni di affitto compensare gli stessi con la somma di € 15.000,00 versata dallo a titolo di caparra per l'acquisto CP_1 dell'immobile con tutte le spese da questi sostenute per l'acquisto di materiali e la manodopera nonché con la manodopera che si è resa necessaria per la ristrutturazione dell'immobile; d) riconoscere al resistente la parte rimanente (detratti gli eventuali canoni di affitto) a titolo di risarcimento per le spese sostenute per l'acquisto del
2 materiale edile e a titolo di manodopera resa per ristrutturare l'immobile; c) nella denegata ipotesi in cui la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente, di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento.
All'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il resistente si è riportato alle proprie istanze mentre la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di rilascio dell'immobile e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità delle domande non connesse al giudizio di separazione;
all'esito della detta udienza, il giudice designato ha autorizzato i coniugi a vivere separati senza adottare alcuna ulteriore disposizione in via provvisoria e urgente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria orale, il giudice designato, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 22.4.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente almeno dal 2023.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Venendo ad esaminare gli ulteriori profili, la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente in quanto coniuge economicamente più debole deve ritenersi infondata e, quindi, non può trovare accoglimento alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, risulta finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156
c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire all'esigenze economiche del coniuge più debole, alla quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (cfr. Cass. sez. I, 26/01/2006, n.1545).
Dunque, la concessione del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad economicamente non autosufficienti non avendo, il giudice di merito, il potere di disporne l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale – sull'immobile e che non sia affidatario della prole o non conviva con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi neanche ove il richiedente ne sia comproprietario mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione (v. Cass. sez. I, 08/11/1997,
n.11030).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente in quanto coniuge economicamente più debole non può trovare accoglimento non riscontrandosi la ratio giustificativa dell'emissione di tale provvedimento ex art. 337 sexies c.c.
3 4. Devono ritenersi, poi, inammissibili le ulteriori domande di restituzione e di divisione proposte in via subordinata e, comunque, nel merito da parte resistente.
E' noto, infatti, l'orientamento pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. le domande, sottoposte al rito ordinario, che sono introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio.
La disposizione sopra citata consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi;
conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte resistente sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c. , in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
5. Infine, anche la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del resistente non può essere accolta non avendo, lo stesso, fornito alcun riscontro probatorio in ordine al presunto squilibrio reddituale tra i coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tale da legittimare il riconoscimento del detto contributo.
Sul punto deve rammentarsi che, in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. Sez I, ordinanza n. 20866 del 21.7.2021); inoltre, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che egli sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
E', dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti, anzitutto non emerge alcuna condizione di squilibrio reddituale tra i coniugi atteso che, infatti, se è pacifico e incontestato che il resistente percepisca una pensione di euro 350,00 mensili oltre che delle somme per i lavori in nero svolti, nulla viene provato in ordine ai redditi
4 della ricorrente la quale, peraltro, all'udienza del 13.11.2024 ha dichiarato di essere prossima al licenziamento in seguito alla morte dell'anziana assistita.
Inoltre, come osservato già in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, dai documenti prodotti risulta che siano nella sua disponibilità bancaria del resistente delle somme più che sufficienti a garantirgli l'indipendenza economica, tanto che alcune di queste somme sono state oggetto di operazioni di trasferimento in conti esteri (cfr. atti depositati da parte ricorrente in data 13.11.24).
Pertanto, la domanda di parte resistente non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della controversia di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e dei valori minimi di riferimento alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'impegno di attività.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_3 matrimonio a Costanta (Romania) il 14.8.2013, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2013, serie CE n. 941955;
- DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Costanta proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA le ulteriori domande articolate dal resistente;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Avv. Ciccarelli Lorenzo, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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