Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile - Sezione
Impresa, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13/2025 del Ruolo Generale promossa con ricorso ritualmente comunicato unitamente al pedissequo decreto e posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025
d a
titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Alex Vescovi del Foro di Bergamo,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
[...]
RECLAMATA contumace
c o n t r o
CP_2
RECLAMATA contumace
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
260/2024 pubblicata il 06/12/2024 di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Del reclamante
In via preliminare:
- sospendere, in tutto ovvero in parte ovvero temporaneamente,
la liquidazione dell'attivo della “ Controparte_1
, la formazione dello stato passivo e il compimento degli atti di
[...]
gestione, fra cui la vendita coattiva del bestiame previsto per il giorno
10 gennaio 2025 nonché l'accesso ai conti correnti bancari per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito:
- che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia Voglia accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, n.260/2024 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su istanza del creditore CP_2
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore
[...]
titolare dell'omonima azienda agricola. Parte_1
Riteneva il primo giudice:
- che, al fine di andare esente dalla liquidazione giudiziale,
spettava al debitore l'onere della prova di essere un imprenditore agricolo;
- 3 -
- che, nella fattispecie concreta, per un verso, la ricorrente aveva affermato che il debitore aveva sempre svolto in maniera prevalente un'attività commerciale, per altro verso, erano emersi degli indici da cui si poteva desumere che si trattava di un imprenditore agricolo soggetto alla liquidazione giudiziale [debito nei confronti dell'erario di circa € 80.000,00=; imponibile pari a € 1.062.968,00=, con imposta pari a € 107.771=, per le operazioni diverse da quelle di cui alla sez. 1
(conferimenti di prodotti agricoli e cessione da agricoltori esonerati,
pari a € 0,00); acquisti e importazioni pari a € 857.635,00=];
- che il debitore versava in una situazione di dissesto, come si poteva evincere dalla natura e dall'entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali,
dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dall'istante e dalla sussistenza di due procedure monitorie per complessivi € 208.722,32=.
titolare dell'omologa azienda agricola, Parte_1
interponeva reclamo avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- A) In ordine al requisito soggettivo;
- B) In ordine al requisito soggettivo.
La Liquidazione Giudiziale Parte_2
pur ritualmente notiziate del procedimento, non si
[...]
costituivano in giudizio, e pertanto venivano dichiarate contumaci.
Disposta la sospensione limitatamente alla liquidazione dell'attivo, la causa veniva, quindi, discussa all'udienza del 2 aprile
2025, ove passava in decisione. - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di reclamo il contesta la sussistenza Pt_1
del requisito soggettivo della liquidazione giudiziale. Osserva che non vi è stato alcun accertamento in ordine all'esercizio di un'attività
commerciale prevalente su quella agricola, non potendo attribuirsi fede alle mere dichiarazioni rilasciate dall'istante (“la società debitrice ha
sempre svolto in maniera prevalente attività commerciale e l'insorgere
dei debiti che l'imprenditore non è in grado di soddisfare regolarmente
è riconducibile a tale attività”), la quale, infatti, era stata assunta come operaia addetta allo svezzamento dei vitelli;
che l'unica attività svolta dalla reclamante è quella di allevamento di bovini per la vendita del latte, come si può desumere dal codice ATECO (“01.41 – allevamento di bovini e bufala da latte, produzione di latte crudo”) e dall'iscrizione camerale come “coltivatore diretto”; che nessuna attività commerciale viene espletata;
che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente;
che il latte crudo conferito dalla ricorrente a terzi è da considerarsi come prodotto proveniente dai propri fondi;
che, a conferma dell'assunto, il c.d. “bilancino” della situazione al
31.12.2023, a fronte di ricavi pari ad € 1.276.630,74=, indica la voce
“LATTE C/VENDITA” per € 957.319,08=.
Il motivo è fondato.
Invero il è un imprenditore agricolo e, come tale, non è Pt_1
soggetto alla liquidazione giudiziale, che si applica esclusivamente agli imprenditori commerciali (art. 121 ccii). - 5 -
L'art. 2135 c.c. afferma che “E' imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti attività coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse” (co. 1); e precisa che
“S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge” (co. 3).
Nella specie si tratta, appunto, di un allevatore di bestiame, il quale commercializza prodotti di propria produzione, mediante vendita del latte crudo ai caseifici.
Il Tribunale ha premesso che spetta al debitore l'onere di provare di essere un imprenditore agricolo al fine di andare esente dalla liquidazione giudiziale.
La Corte ritiene che l'onere probatorio si atteggi nel senso che compete al soggetto il quale sollecita la liquidazione giudiziale di un imprenditore qualificato come agricolo dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che eventualmente si affianchi a quella agricola, nel quale caso, compete al soggetto il quale invoca l'esenzione dimostrare, quale fatto impeditivo, la riconducibilità - 6 -
delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135 co. 3 c.c.
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023: “L'esenzione
dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la
dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività
nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare,
che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da
terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in
ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.”;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021: “L'esenzione
dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la
invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della
prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di
commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135,
comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo”).
Il Tribunale ha valorizzato tre elementi per ritenere che il Pt_1
è un imprenditore commerciale:
- 1) le dichiarazioni rese dall'ex dipendente;
- 2) la sussistenza di un debito verso l'erario;
- 3) i dati evincibili dalle dichiarazioni iva.
La Corte osserva che tali elementi non hanno la pregnanza che si vuole ad essi attribuire:
- 1) trattandosi di dichiarazioni rese da un soggetto interessato e non riscontrate aliunde; - 7 -
- 2) trattandosi di un elemento “neutro” ai fini della distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- 3) in generale la dimensione dell'impresa, la complessità
dell'organizzazione, la consistenza degli investimenti e l'ampiezza del volume d'affari non sono significativi al fine di ritenere che l'attività
commerciale espletata dall'imprenditore agricolo abbia carattere prevalente, dato che l'accertamento della qualifica di imprenditore commerciale non può essere basato esclusivamente su parametri di natura quantitativa.
In ogni caso, i dati evincibili dalle dichiarazioni iva,
rispettivamente, per le operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali e professionali (nel 2021, € 809.269,00=, nel
2022, € 1.085.418,00, nel 2023, € 1.062.968 ,00=) nonchè per gli acquisti e importazioni (nel 2021, € 883.543,00=, nel 2022, €
867.959,00=, nel 2023, € 857.635,00=), paiono del tutto compatibili con il possesso di ben 250 capi di bestiame (quelli per cui è stata disposta la vendita) e con la presenza di n. 7 addetti.
Sussiste una perfetta proporzione tra l'attività agricola (di allevamento del bestiame) e quella commerciale (di vendita del latte di propria produzione). E', quindi, dimostrato per tabulas che i ricavi della vendita del latte, pur di una certa consistenza, sono stati generati tutti dalla propria stalla (del resto, non è emerso che l'azienda abbia fatto ricorso all'acquisto di latte da terzi per poi rivenderlo ai caseifici).
Il volume d'affari, dunque, non costituisce un indice sintomatico dell'esercizio di un'attività commerciale di carattere - 8 -
prevalente.
Tra l'altro, per l'allevatore di bestiame la vendita del latte rappresenta un'attività necessaria, di guisa che lo scopo commerciale è
connaturale all'esercizio dell'impresa agricola, nel senso che consente di realizzare utilità non indipendenti dalla stessa.
La compilazione della sez. 2 (Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali) del rigo VE (per l'importo di € 1.062.968,00=, con iva pari a € 107.771=), in luogo della sez. 1 (Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)), non dimostra affatto che il debitore è un imprenditore commerciale e che l'azienda agricola commercializza prodotti non di propria produzione.
Infatti, l'imprenditore agricolo può optare sia per il regime speciale iva (cui afferisce la sez. 1) che per il regime ordinario iva (cui afferisce la sez. 2). Il regime speciale, detto anche “forfetario”, prevede la detrazione dell'iva non sulla base degli acquisti effettuati, bensì sulla base di percentuali di compensazione (l'imprenditore agricolo che adotta questo regime applica alle cessioni di prodotti agricoli l'aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l'iva che risulta a debito dopo l'applicazione delle percentuali di compensazione); viceversa, il regime ordinario si caratterizza per il fatto che l'iva dovuta si determina sulla base della differenza tra l'iva a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l'iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali,
inerenti tali cessioni.
Per valutare la convenienza del regime normale occorre - 9 -
considerare l'ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere,
e confrontare l'ammontare dell'iva detraibile in base alle percentuali di compensazione con l'iva sulle fatture di acquisto. In generale, nel caso di acquisti ingenti, risulta più conveniente applicare il regime normale iva.
Ciò è, appunto, quello che si è verificato nel caso di specie,
avuto riguardo all'entità della voce “acquisti e importazioni”
emergente dalle dichiarazioni iva.
Pertanto, il dato valorizzato dal Tribunale, lungi dal comprovare che vi è esercizio di un'attività commerciale prevalente su quella agricola, dimostra proprio l'esatto contrario, se è vero, come è
vero, che la maggior parte dei ricavi si riferisce ad operazioni imponibili cui è stata applicata l'aliquota del 10 %, a conferma che il latte di propria produzione esclusiva viene ceduto ai caseifici.
Ad abundantiam il reclamante ha prodotto un “bilancino” (doc.
5) da cui emerge che, su ricavi per complessivi € 1.276.630,74= al 31
dicembre 2023, ben € 957.319,00= si riferiscono a “latte c/vendita”,
ossia proprio alla vendita del latte crudo ai caseifici, e che la maggiore parte degli acquisti, per € 559.074,92= si riferisce a mangimi e cereali,
vale a dire al nutrimento degli animali.
Il documento de quo è utilizzabile in giudizio, salva prudente verifica circa la sua attendibilità, come secondo l'insegnamento giurisprudenziale in tema di fallimento, ma perfettamente estendibile alla liquidazione giudiziale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022:
“In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della - 10 -
non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi
ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non
assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa,
come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa,
suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e
patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio
anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad
escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore
individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in
termini di inattendibilità, incompletezza o artificio)”).
Da esso si trae ulteriore conferma del fatto che l'azienda svolge essenzialmente un'attività di allevamento di bovini da latte e commercializza esclusivamente i prodotti di propria produzione.
E' anche inutile sottolineare che il codice ATECO è lo 01.41
(allevamento di bovini e bufala da latte, produzione di latte crudo), e che il soggetto è iscritto come “coltivatore diretto”, tant'è vero che per la rateizzazione dei debiti previdenziali si è avvalso di un'associazione di categoria.
In conclusione, a voler ritenere che è stato provato l'esercizio di un'attività commerciale parallela a quella agricola di allevamento del bestiame, è stato comunque provato, sulla base degli stessi elementi acquisiti dal Tribunale ex art. 367 ccii nonché degli ulteriori elementi dedotti dal reclamante, che si tratta di un'attività connessa ex art. 2135
co. 3 c.c., con la conseguenza che il debitore non può essere ritenuto un imprenditore commerciale. - 11 -
In mancanza di sussistenza del requisito soggettivo, resta assorbito l'esame del secondo motivo, afferente al requisito oggettivo.
Di qui l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Nulla per le spese di lite, non avendo le controparti opposto resistenza, ed essendo compiutamente emersa solo in questa sede (il reclamante in primo grado non si era costituito in giudizio)
l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P . Q . M . - 12 -
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola;
- ordina al reclamante di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti