Sentenza 24 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza 4 ottobre 2022
Improcedibile
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/07/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05986/2025REG.PROV.COLL.
N. 04228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4228 del 2023, proposto da LA SS LI e LA LI, rappresentate e difese dall'avvocato Rocco Baldassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Buonarroti, 40;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 8489 del 4 ottobre 2022
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8489 del 4 ottobre 2022 con cui il Comune di Monterotondo è stato condannato a pronunciarsi espressamente sulla loro istanza del 23 aprile 2021 di adozione del provvedimento ex art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 e di regolamentazione economica delle questioni inerenti i terreni di loro proprietà, illegittimamente occupati e mai formalmente espropriati per la costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica.
A sostegno della loro azione, le ricorrenti hanno dedotto di aver invano invitato il Comune di Monterotondo a provvedere a dare esecuzione alla suddetta pronuncia, passata in giudicato, e di aver notificato in data 14 dicembre 2022 la sentenza anche via Pec all’Amministrazione ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ove applicabile.
Hanno, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di accertare la mancata ottemperanza del Comune di Monterotondo alla sentenza stessa, di condannare l’Amministrazione comunale all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle penalità di mora dalla data di notifica della pronuncia a quella dell’effettivo adempimento, nonché di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con istanza congiunta del 28 marzo 2025 le parti, comunicando “ di aver medio tempore raggiunto un accordo…sull’indennità di acquisizione sanante dei terreni oggetto di controversia, a cui (aveva) fatto seguito l’acquisizione degli stessi al patrimonio indisponibile comunale con determinazione dirigenziale n. 413 del 30/04/2024 e conseguente liquidazione della concordata indennità in favore delle ricorrenti”, hanno chiesto “dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese di lite compensate”.
All’udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto comunicato dalle parti circa il raggiungimento di un accordo per la composizione della controversia e il conseguente venir meno di qualsiasi interesse da parte loro alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, questo deve essere dichiarato improcedibile.
In ragione dell’esito complessivo della controversia e dell’accordo raggiunto tra le parti anche sul punto, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) dichiara improcedibile il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 8489/2022.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO