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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 13322/2024 R.G..L. promosse
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TODARO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in via E. Notarbartolo, 5 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' – di cui Parte_1 CP_1
dichiara la contumacia - per indebiti pagamenti in relazione a prestazioni percepite dal coniuge deceduto, , con Parte_2
particolare riferimento alle comunicazioni di indebito del 9.05.2024, CP_1
con cui sono state contestate come indebite le somme liquidate in favore del predetto afferenti a trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, pari ad € 4.079,26, per l'anno 2014, pari ad €
3.935,50, per l'anno 2015, pari ad € 3.938,42, e per l'anno 2016, pari ad €
3.946,36.
Condanna l alla restituzione in favore della ricorrente degli importi CP_1
eventualmente trattenuti in relazione ai predetti indebiti, qui dichiarati insussistenti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. TODARO FRANCESCO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2024 parte ricorrente convenne in giudizio l' chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione CP_1
alle note del 9.05.2024, con cui l le ha comunicato di avere accertato CP_2
di avere liquidato in favore del suo coniuge deceduto, Parte_2
, somme non spettanti afferenti a trattamenti di famiglia e
[...]
indennità di disoccupazione agricola e più precisamente: per l'anno 2013 pari ad € 4.079,26, per l'anno 2014 pari ad € 3.935,50, per l'anno 2015 pari ad €
3.938,42 e per l'anno 2016 pari ad € 3.946,36, chiedendo altresì la condanna dell alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per detti CP_1
titoli.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza CP_1
degli indebiti comunicati alla parte ricorrente – da questa contestati - e di cui vorrebbe procedere al recupero, non costituendosi neppure in giudizio e non fornendo prova del fatto che le somme corrisposte al dante causa della ricorrente non fossero dovute. L' che ha contestato un indebito, deve comunicare alla parte CP_1
privata e in ogni caso deve dimostrare in giudizio per quali precise ragioni si sarebbe verificato il mutamento del titolo del credito del congiunto della ricorrente, dando luogo a un indebito pagamento in suo favore, ciò che l' non ha fatto, limitandosi a comunicare nelle note di indebito che CP_1
erano stati corrisposti importi non spettanti, senza precisare per quali ragioni non lo fossero, e non costituendosi neppure in giudizio per fornire prova della generica contestazione.
In assenza di alcuna prova della sussistenza dei contestati indebiti, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 13322/2024 R.G..L. promosse
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
TODARO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in via E. Notarbartolo, 5 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' – di cui Parte_1 CP_1
dichiara la contumacia - per indebiti pagamenti in relazione a prestazioni percepite dal coniuge deceduto, , con Parte_2
particolare riferimento alle comunicazioni di indebito del 9.05.2024, CP_1
con cui sono state contestate come indebite le somme liquidate in favore del predetto afferenti a trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, pari ad € 4.079,26, per l'anno 2014, pari ad €
3.935,50, per l'anno 2015, pari ad € 3.938,42, e per l'anno 2016, pari ad €
3.946,36.
Condanna l alla restituzione in favore della ricorrente degli importi CP_1
eventualmente trattenuti in relazione ai predetti indebiti, qui dichiarati insussistenti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. TODARO FRANCESCO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2024 parte ricorrente convenne in giudizio l' chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione CP_1
alle note del 9.05.2024, con cui l le ha comunicato di avere accertato CP_2
di avere liquidato in favore del suo coniuge deceduto, Parte_2
, somme non spettanti afferenti a trattamenti di famiglia e
[...]
indennità di disoccupazione agricola e più precisamente: per l'anno 2013 pari ad € 4.079,26, per l'anno 2014 pari ad € 3.935,50, per l'anno 2015 pari ad €
3.938,42 e per l'anno 2016 pari ad € 3.946,36, chiedendo altresì la condanna dell alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per detti CP_1
titoli.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza CP_1
degli indebiti comunicati alla parte ricorrente – da questa contestati - e di cui vorrebbe procedere al recupero, non costituendosi neppure in giudizio e non fornendo prova del fatto che le somme corrisposte al dante causa della ricorrente non fossero dovute. L' che ha contestato un indebito, deve comunicare alla parte CP_1
privata e in ogni caso deve dimostrare in giudizio per quali precise ragioni si sarebbe verificato il mutamento del titolo del credito del congiunto della ricorrente, dando luogo a un indebito pagamento in suo favore, ciò che l' non ha fatto, limitandosi a comunicare nelle note di indebito che CP_1
erano stati corrisposti importi non spettanti, senza precisare per quali ragioni non lo fossero, e non costituendosi neppure in giudizio per fornire prova della generica contestazione.
In assenza di alcuna prova della sussistenza dei contestati indebiti, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
La Giudice
Paola Marino