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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2023 promossa da: con l'Avv. TRAMONTANO PAOLO (PEC: Parte_1
e l'Avv. Carmelo Deiana (pec: Email_1
) Email_2
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.3.2025, depositate in data 3.3.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto l' Ordinanza Ingiunzione n° 00038 emessa in data 20.12.2022 dal
[...]
e notificata in data 28.03.2023 eccependo la prescrizione della pretesa sanzionatoria CP_1 oggetto del verbale di contestazione di violazione amministrativa n° A2483 del 13.02.2018 notificato in data 2.3.2018.
L'eccezione di prescrizione è fondata tenuto conto della data di notifica (2.3.2018) del verbale di accertamento dell'infrazione e del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 Legge 689/1981 (secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) alla data di notifica della ordinanza ingiunzione (cartella esattoriale (22.3.2023).
Sul punto occorre infatti osservare come il richiamato termine di prescrizione sia stato sospeso dalla normativa emergenziale limitatamente alle infrazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (cfr. art. 103 comma 6 bis DL 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020) né è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 4 bis DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo pagina 1 di 2 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”) non essendo stato consegnato il ruolo all'agente della riscossione.
L'ordinanza deve essere pertanto annullata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi in ragione della contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'ordinanza opposta;
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 548,00 per spese, € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2023 promossa da: con l'Avv. TRAMONTANO PAOLO (PEC: Parte_1
e l'Avv. Carmelo Deiana (pec: Email_1
) Email_2
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
10.3.2025, depositate in data 3.3.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha opposto l' Ordinanza Ingiunzione n° 00038 emessa in data 20.12.2022 dal
[...]
e notificata in data 28.03.2023 eccependo la prescrizione della pretesa sanzionatoria CP_1 oggetto del verbale di contestazione di violazione amministrativa n° A2483 del 13.02.2018 notificato in data 2.3.2018.
L'eccezione di prescrizione è fondata tenuto conto della data di notifica (2.3.2018) del verbale di accertamento dell'infrazione e del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 Legge 689/1981 (secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) alla data di notifica della ordinanza ingiunzione (cartella esattoriale (22.3.2023).
Sul punto occorre infatti osservare come il richiamato termine di prescrizione sia stato sospeso dalla normativa emergenziale limitatamente alle infrazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (cfr. art. 103 comma 6 bis DL 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020) né è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 4 bis DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo pagina 1 di 2 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”) non essendo stato consegnato il ruolo all'agente della riscossione.
L'ordinanza deve essere pertanto annullata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi in ragione della contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla l'ordinanza opposta;
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 548,00 per spese, € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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