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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VIRGILI TULLIO
ATTRICE contro
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SACCHI SARA BENEDETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in identiche note scritte depositate dall'attrice il 05/04/2025 e dal convenuto il 15/04/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Mirandola (MO) in data 16/12/2008
e dalla loro unione è nata la figlia il 29/04/2012. Per_1
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 20/02/2019 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale con successivo decreto del 28/02/2019.
3. Con ricorso del 10/08/2021, la moglie ha chiesto dichiararsi sciolto il matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti personali ed economici tra i genitori e la figlia minore.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito il marito, concordando con lo scioglimento del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi nelle date del 10/02/2022 e
10/03/2022, con ordinanza del successivo 12/02/2022, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e nominato il G.I. per la prosecuzion
6. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Mirandola (MO) in data 16 Dicembre 2008,
[...] Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mirandola per
l'anno 2008 (parte I – Anno 2008 - Atto n° 37), ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirandola l'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio di tale anno
b) affidarsi la figlia minora ai genitori congiuntamente, con Persona_2
collocazione presso la madre con la quale conserverà residenza anagrafica. I genitori convengono che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore
e/o di straordinaria amministrazione potranno essere prese dalla sola madre la quale avrà però l'obbligo di informare preventivamente il padre, quando possibile,
o comunque di informarlo al più presto. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore uno o due pomeriggi la settimana previo accordo con la madre e con il consenso della minore stessa. I genitori si riservano di concordare in futuro e di comune
2 accordo che la minore possa pernottare presso il padre e/o trascorrere con lui brevi periodi di vacanza.
c) porsi a carico del padre assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, comprensivo delle spese straordinarie necessarie per l'educazione e la salute della minore;
d) assegnarsi l'assegno UNICO alla madre se ed in quanto possibile ottenerlo”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16/12/2008 in
MIRANDOLA (MO) da (nata in [...] il Parte_1
07/08/1970) con (nato a [...] il Controparte_1
02/07/1965), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MIRANDOLA (MO), atto n. 37, parte 1, anno 2008;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
3 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MIRANDOLA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
4
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VIRGILI TULLIO
ATTRICE contro
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SACCHI SARA BENEDETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in identiche note scritte depositate dall'attrice il 05/04/2025 e dal convenuto il 15/04/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Mirandola (MO) in data 16/12/2008
e dalla loro unione è nata la figlia il 29/04/2012. Per_1
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 20/02/2019 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale con successivo decreto del 28/02/2019.
3. Con ricorso del 10/08/2021, la moglie ha chiesto dichiararsi sciolto il matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti personali ed economici tra i genitori e la figlia minore.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito il marito, concordando con lo scioglimento del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi nelle date del 10/02/2022 e
10/03/2022, con ordinanza del successivo 12/02/2022, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e nominato il G.I. per la prosecuzion
6. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Mirandola (MO) in data 16 Dicembre 2008,
[...] Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mirandola per
l'anno 2008 (parte I – Anno 2008 - Atto n° 37), ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirandola l'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio di tale anno
b) affidarsi la figlia minora ai genitori congiuntamente, con Persona_2
collocazione presso la madre con la quale conserverà residenza anagrafica. I genitori convengono che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore
e/o di straordinaria amministrazione potranno essere prese dalla sola madre la quale avrà però l'obbligo di informare preventivamente il padre, quando possibile,
o comunque di informarlo al più presto. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore uno o due pomeriggi la settimana previo accordo con la madre e con il consenso della minore stessa. I genitori si riservano di concordare in futuro e di comune
2 accordo che la minore possa pernottare presso il padre e/o trascorrere con lui brevi periodi di vacanza.
c) porsi a carico del padre assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, comprensivo delle spese straordinarie necessarie per l'educazione e la salute della minore;
d) assegnarsi l'assegno UNICO alla madre se ed in quanto possibile ottenerlo”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16/12/2008 in
MIRANDOLA (MO) da (nata in [...] il Parte_1
07/08/1970) con (nato a [...] il Controparte_1
02/07/1965), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MIRANDOLA (MO), atto n. 37, parte 1, anno 2008;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
3 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MIRANDOLA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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