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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 581 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/12/2023, la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'interesse del proprio figlio minore per opporsi all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai Persona_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva solo parzialmente accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di frequenza ex art. 1 e 2 L. 118/71. Aveva dedotto, in fatto, che in data 10.09.2021, il minore , già titolare del Persona_1 beneficio dell'indennità di frequenza a seguito di decreto di omologa del 07.06.2021 del Tribunale di Isernia, veniva sottoposto a visita di revisione da parte del Centro Medico Legale Inps di Isernia, e, al medesimo, venivano diagnosticate le seguenti patologie:
“Disturbo specifico dell'apprendimento (discalculia, disortografia e disturbo della lettura). Metodologia didattica adattata alle difficoltà”. Di conseguenza, i sanitari del Centro Medico Legale di Isernia riconoscevano il CP_1 minore quale: “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con Persona_1 riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71). Data decorrenza: 10/09/2021”. Ritenendo la propria situazione di maggior gravità rispetto a quanto accertato dalla suddetta Commissione Medica, i genitori del adivano le vie legali presso il Per_1
Tribunale di Isernia e veniva espletato ATP che confermava il giudizio della commissione medica dell' CP_1
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e CP_1 maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costituito l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico al dott. Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 118/1971 si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che … abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La valutazione dei minori disabili, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza, è regolamentata dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, n°289: “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, … è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza…” L'indennità di frequenza mira, dunque, a favorire il recupero e inserimento sociale del minore disabile, laddove il metro di valutazione del minore è la sua difficoltà persistente nella funzione di apprendimento, di comunicazione, di movimento, di relazione interpersonale e di integrazione, di gioco, difficoltà che deve essere in grado di condizionare il minore impedendogli un corretto e completo sviluppo psico fisico. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha rivisto, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u.. In particolare, ha affermato, nelle conclusioni, che: “Il Sig. è affetto da: Persona_1
“disturbo specifico di lettura o dislessia. Disturbo specifico della compitazione. Disturbo specifico delle abilità aritmetiche. Disgrafia. Disturbo d'ansia reattivo”. Presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, dalla data della revisione in continuità con il precedente provvedimento di omologa e comunque presente alla data di revisione del 10.09.2021, tale da rendere il meritevole del diritto all'indennità di CP_1 Per_1 frequenza”. Ha precisato, prima, che “l'analisi del quadro clinico complessivo ha evidenziato una condizione che, in ordine alle problematiche neuropsicologiche riscontrate, non possono essere ricondotte al solo Disturbo dell'Apprendi-mento in quanto tale, ma ad un quadro clinico assi più complesso riscontrato che, per sua natura ed entità, è del tutto plausibile ritenere incidente non solamente nel funzionamento scolastico ma anche personale del periziando, stante lo stato ansioso rilevato una condizione di oggettiva difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età rispetto ai suoi coetanei. Quanto alla decorrenza ritengo che il quadro fosse già presente alla data della revisione e sia tutt'ora presente.” È da sottolineare che il consulente ha risposto anche alle osservazioni mosse da parte resistente, affermando che “la normodotazione cognitiva non può essere considerata l'unico parametro volto ad indicare il funzionamento del minore al cospetto delle funzioni e compiti proprie dell'età. Inoltre si rappresenta che lo stesso, per la patologia di cui è affetto (Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia) ricorra ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale. Si ritiene altresì che sebbene l'ultima valutazione NPI del 17.05.2024 indichi una normodotazione cognitiva, l'evidenza di inadeguatezza di molte aree esplorate (competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità, competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale, abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo, disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate, area affettivo relazionale: armonica), che rappresentano aree fondamentali nella valutazione delle funzioni proprie dell'età, in grado di consentire uno sviluppo psico fisico armonioso nell'ambito scolastico, nell'ambito ludico ricreativo e nell'ambito relazionale, consentono di ritenere il minore ai sensi dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, Persona_3
n°289.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta, sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo. Le CP_1 spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) in capo a Per_1 dal 10.09.2021 (data della revisione)”;
[...]
- Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2.232, oltre iva, spese generali e c.p.a., da attribuirsi al difensore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1 Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 581 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/12/2023, la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'interesse del proprio figlio minore per opporsi all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai Persona_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva solo parzialmente accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di frequenza ex art. 1 e 2 L. 118/71. Aveva dedotto, in fatto, che in data 10.09.2021, il minore , già titolare del Persona_1 beneficio dell'indennità di frequenza a seguito di decreto di omologa del 07.06.2021 del Tribunale di Isernia, veniva sottoposto a visita di revisione da parte del Centro Medico Legale Inps di Isernia, e, al medesimo, venivano diagnosticate le seguenti patologie:
“Disturbo specifico dell'apprendimento (discalculia, disortografia e disturbo della lettura). Metodologia didattica adattata alle difficoltà”. Di conseguenza, i sanitari del Centro Medico Legale di Isernia riconoscevano il CP_1 minore quale: “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con Persona_1 riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71). Data decorrenza: 10/09/2021”. Ritenendo la propria situazione di maggior gravità rispetto a quanto accertato dalla suddetta Commissione Medica, i genitori del adivano le vie legali presso il Per_1
Tribunale di Isernia e veniva espletato ATP che confermava il giudizio della commissione medica dell' CP_1
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e CP_1 maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costituito l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico al dott. Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è fondata. Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 118/1971 si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che … abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La valutazione dei minori disabili, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza, è regolamentata dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, n°289: “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, … è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza…” L'indennità di frequenza mira, dunque, a favorire il recupero e inserimento sociale del minore disabile, laddove il metro di valutazione del minore è la sua difficoltà persistente nella funzione di apprendimento, di comunicazione, di movimento, di relazione interpersonale e di integrazione, di gioco, difficoltà che deve essere in grado di condizionare il minore impedendogli un corretto e completo sviluppo psico fisico. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha rivisto, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u.. In particolare, ha affermato, nelle conclusioni, che: “Il Sig. è affetto da: Persona_1
“disturbo specifico di lettura o dislessia. Disturbo specifico della compitazione. Disturbo specifico delle abilità aritmetiche. Disgrafia. Disturbo d'ansia reattivo”. Presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, dalla data della revisione in continuità con il precedente provvedimento di omologa e comunque presente alla data di revisione del 10.09.2021, tale da rendere il meritevole del diritto all'indennità di CP_1 Per_1 frequenza”. Ha precisato, prima, che “l'analisi del quadro clinico complessivo ha evidenziato una condizione che, in ordine alle problematiche neuropsicologiche riscontrate, non possono essere ricondotte al solo Disturbo dell'Apprendi-mento in quanto tale, ma ad un quadro clinico assi più complesso riscontrato che, per sua natura ed entità, è del tutto plausibile ritenere incidente non solamente nel funzionamento scolastico ma anche personale del periziando, stante lo stato ansioso rilevato una condizione di oggettiva difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età rispetto ai suoi coetanei. Quanto alla decorrenza ritengo che il quadro fosse già presente alla data della revisione e sia tutt'ora presente.” È da sottolineare che il consulente ha risposto anche alle osservazioni mosse da parte resistente, affermando che “la normodotazione cognitiva non può essere considerata l'unico parametro volto ad indicare il funzionamento del minore al cospetto delle funzioni e compiti proprie dell'età. Inoltre si rappresenta che lo stesso, per la patologia di cui è affetto (Disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia e disturbo della comprensione del testo, disortografia) ricorra ad un percorso terapeutico-riabilitativo ad orientamento cognitivo comportamentale. Si ritiene altresì che sebbene l'ultima valutazione NPI del 17.05.2024 indichi una normodotazione cognitiva, l'evidenza di inadeguatezza di molte aree esplorate (competenze linguistiche non del tutto adeguate, abilità visuo percettive e competenze motorio prassiche non del tutto adeguate, competenze attentive: labilità, competenze mnesiche: sufficiente memoria di cifre e di lavoro, non del tutto adeguata la memoria verbale, abilità scolastiche: lettura non adeguata, non adeguata la comprensione del testo, disortografia e disgrafia, abilità di calcolo procedure, conoscenza dei fatti numerici: non adeguate, area affettivo relazionale: armonica), che rappresentano aree fondamentali nella valutazione delle funzioni proprie dell'età, in grado di consentire uno sviluppo psico fisico armonioso nell'ambito scolastico, nell'ambito ludico ricreativo e nell'ambito relazionale, consentono di ritenere il minore ai sensi dall'art. 1 comma 1 della legge del 11 ottobre 1990, Persona_3
n°289.” La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta, sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo. Le CP_1 spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) in capo a Per_1 dal 10.09.2021 (data della revisione)”;
[...]
- Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2.232, oltre iva, spese generali e c.p.a., da attribuirsi al difensore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1 Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio