Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.2201/2017
Verbale di udienza del 07.01.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc h.9,29
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 07.01.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 3^ Sezione Civile in persona del g.o.p. Avv. Raffaelina
Chioccarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2201 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Vincenzo Iavazzo e avv. Edoardo Mancini, presso il cui studio in
CA (CE), Via Tescione, 81 Macelli, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
Dott. , Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
1
di CA , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore rappresentata e P.IVA_1
difesa, in forza di procura telematica alle liti posta a margine della memoria difensiva di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico Stanga, presso il quale elettivamente domicilia in CA (CE), alla
Piazza Aldo Moro n. 09 – Parco del Corso,
CONCLUSIONI
Per gli attori L'Avv. Iavazzo: “si riporta al ricorso introduttivo, ai documenti depositati, ai verbali di causa ed alle conclusioni, anche istruttorie,rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
Nell'insistere per l'accoglimento della domanda, chiede che il Giudice, ai fini della quantificazione del danno, tenga conto anche delle ulteriori successive spese sostenute pari ad € 4.430,00 come da copia dei documenti contabili prodotti.
Per il convenuto l'Avv. Domenico Stanga : “ rigetto della domanda attrice per Controparte_2 infondatezza in fatto ed in diritto, nonché temerarietà dell'azione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto:
La s.ra con ricorso ex art. 702 cpc, ritualmente notificato in uno al decreto di Parte_1
fissazione dell'udienza di prima comparizione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria
C.Vetere il dr. e la , premettendo: - di essersi rivolta allo Controparte_1 Controparte_2
studio privato Salus del dottor nel mese di dicembre 2012 al fine di avere qualche Persona_1
suggerimento per la eliminazione o riduzione delle smagliature che interessavano l'addome e gli arti inferiori;
- che il dottor sottoponeva ad una visita l'istante in seguito alla quale consigliava Per_1
praticarsi un intervento chirurgico presso la clinica in CA al fine di eliminare dette CP_2
smagliature; - che il 20 maggio 2013 essa istante veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di lipectomia addome e cosce eseguito dal dottor presso la clinica;
Per_1 CP_2
che in conseguenza di detto intervento lamentava forti dolori all'addome ed ad entrambi gli arti inferiori tanto che fu necessaria la somministrazione di morfina;
- che dopo circa 15-17 giorni dall'intervento, alla rimozione del bendaggio, scopriva che il suo aspetto non era migliorato anzi il suo corpo appariva deturpato dalla presenza di vistose cicatrici all'addome alle cosce tanto da rendersi necessario fare delle sedute di linfodrenaggio linfatico manuale con applicazione di bende elastiche gli arti inferiori;
- che in data 12 giugno 2013 veniva visitata dal dottor Controparte_3
il quale le diagnosticava “edemi agli arti inferiori da stasi linfatica e lieve insufficienza venosa” e successivamente dal dottor in data 25 luglio 2013 il quale che evidenziava “la CP_4
presenza di esiti cicatriziali di dermo lipectomia addominale lifting alle cosce” e prescriveva l'uso di bende elastiche e di massaggi drenanti;
- che oltre al peggioramento estetico sopravveniva anche una
2 difficoltà di deambulazione creando forte disagio all'istante; - che con ricorso recante il numero di
R.G. 8053 2015 aveva proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale di per l'accertamento tecnico preventivo all'esito del quale le veniva riconosciuta dal CTU la sofferta menomazione dell'integrità fisica ( danno biologico 5/6%, ITT giorni 10, ITP al 50% x giorni 20. Spese documentate per euro
2.700. Proposta la procedura di mediazione, la stessa si concludeva con esito negativo.”
Chiedeva pertanto, previa dichiarazione di responsabilità della in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t nonché del dottor nella produzione dei danni provocati Controparte_1
all'istante, la condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 26.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compresi oltre al ristoro delle spese sostenute e da sostenersi ed oltre interessi decorrenti dall'intervento chirurgico, con la condanna dei resistenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Chiedeva altresì la condanna dei resistenti al pagamento delle spese legali sostenute e relative all'accertamento tecnico preventivo come liquidate al ctu e pari ad euro 1.559,39.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t, mentre restava contumace l'altro convenuto , la quale Controparte_1
impugnava la domanda attorea chiedendone il rigetto, assumendo che quanto lamentato dall'attrice non era attribuibile all'intervento de quo, quanto piuttosto ad un precedente intervento di safenectomia presso altro medico chirurgo, tanto che nell'anno 2013, la ricorrente rappresentava al proprio medico di fiducia la necessità di risolvere la presenza di lesioni distrofiche e smagliature alla parete addominale, in sede omerico- pubica, e nella parte superiore di coscia destra e sinistra. Assumeva che il dott. illustrava, in Controparte_1 maniera ampia ed approfondita, alla paziente come la problematica lamentata potesse essere risolta con un intervento di chirurgia estetica, trattamento non rientrante in regime di convenzionamento. La Sig.ra
[...]
, non essendo disponibile ad affrontare i costi di un intervento di chirurgia estetica, dopo essere stata Pt_1 informata dei vantaggi e svantaggi di un'ampia lipectomia addominale e delle cosce, trattamento più economico rispetto alla prima soluzione prospettata, accettava di sottoporvisi.
In corso di causa la convenuta , chiedeva ed era autorizzata alla notifica della propria Controparte_2 comparsa di costituzione all'altro convenuto per l'esercizio dell'azione di regresso. Controparte_1
Trattata la causa, e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP con ordinanza del 25.10.2018, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 28.11.2019 per poi essere rimessa sul ruolo in quanto erroneamente era stata disposta l'acquisizione dell'Atp n. r.g. 8035 in luogo di quella recante l'R.G.8053.
3 Con ordinanza del 28.02.2024 la causa veniva rinviata ex art. 281 sexties cpc al 7.01.2025 per la decisione, previa concessione di termine per note conclusive e di note di scritte in luogo della discussione.
Passando all'esame del merito va premesso che, com'è noto, il rapporto che si crea tra paziente e la struttura sanitaria pubblica o privata, dove questi si ricoveri per subire interventi di diagnosi e cura, nonché tra lo stesso ed i sanitari che operano per l'ospedale o la casa di cura, ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, che si conclude in via di fatto in virtù dell'accettazione e del contatto sociale con il paziente ( Cass.11.5.09 n. 10741; id 8.10.08 n. 24791) ed ha per oggetto una prestazione complessa che comprende sia la prestazione delle cure mediche o chirurgiche, sia la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, delle attrezzature e dei medicinali, sia ancora prestazioni lato sensu alberghiere ( Cass. 26.1.06 n.
1698; id.
1.7.02 n. 9556).
Da ciò discende che, in caso di insuccesso dell'intervento, ci si trova a discutere di una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, mentre è onere del paziente, che deduca di aver subito danni, facendo valere l'inesatto adempimento dell'obbligazione gravante sulla struttura sanitaria e sui medici per essa operanti, dimostrare il contatto che ha portato alla formazione del contratto di spedalità,
l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra questo e la condotta dei sanitari, grava su questi ultimi e sulla struttura dimostrare che l'assenza di colpa e quindi che l'intervento è stato eseguito in modo corretto e diligente ( Cass. 16.1.09 n. 975; Cass. ss.uu. 30.10.01 n. 13533), dovendosi aver riguardo alla diligenza del buon professionista, quale è quella normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
La S.C. – dopo aver sottolineato come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere della prova del nesso di causalità – riafferma il reale atteggiarsi dei carichi probatori nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. «È onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza
n. 26824 del 14/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 26825 del 14/11/2017, non massimate)».
4 Ciò premesso, va osservato che non è controverso che l'attrice sia stata ricoverata Parte_1
presso la dove è stata sottoposta ad intervento di lipectomia addominale e delle Controparte_2
cosce e quindi, provato il contratto di spedalità ( avvenuta all'atto dell'accettazione della paziente per l'intervento), né che detto intervento sia stato seguito dal dr. . Controparte_1
E' preliminare soffermarsi sulla valenza in ambito civile della C.T.U espletata nel corso del giudizio.
Risulta versata in atti ampia documentazione (cartella clinica, consenso informato e successivi, spese sanitarie) confermata dalla C.T.U. espletata nel corso del procedimento per ATP n.r.g. 8035/2015 in atti laddove il consulente dr. afferma: “ESAME OBIETTIVO LOCALE Addome: Controparte_5
Esito cicatriziale chirurgico a circa 5 cm dalla ombelicale trasversa, ipercromicalievemente diastasata lunga circa 52 cm, intercalata da esiti cicatriziali di punti di sutura,dolente alla palpazione. Arto inferiore di destra: Esito cicatriziale circolare, ipercromico, diastasato, situato a 7 cm dalla SIAS lunga 41 cm e larga 2 cm, cheloidea nella porzione antero-mediale della coscia. Arto inferiore di sinistra: Esito cicatriziale circolare, ipercromico, lungo circa 30 cm e largo 2 cm, situato
a 7 cm dalla SIAS. Dolore alla palpazione per entrambi gli esiti cicatriziali. Lieve edema bilaterale alle caviglie, portatrice di calze elastiche. CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI :Dalla documentazione e dall'esame obiettivo della paziente si evince che la stessa presenta: vistose cicatrici curvilinee diastasate sia a livello del primo terzo di coscia bilateralmente che all'addome, quali esiti di pregresso intervento chirurgico di lipectomia addome e cosce in data 20/05/13 con attuale disagio psicologico.Nel caso specifico, l'intervento chirurgico praticato può essere tranquillamente qualificato come intervento di “chirurgia estetica”.Per quel che concerne il quadro clinico della ricorrente all'epoca del ricovero si può solo riportare ciò che si evince dalla cartella clinica e nello specifico E.O.L.: “Strie lipodistrofiche cutanee della parete addominale e delle regioni antero- mediali e posterioridelle cosce bilateralmente, più evidente a destra”.Il tutto sicuramente in mancanza di una documentazione fotografica pre-intervento, crea una discreta difficoltà nella chiarezza della valutazione dello stato anteriore della paziente.Al tempo stesso si può affermare che
i risultati ottenuti sono stati più che mediocri con gli attuali evidenti esiti cicatriziali.Detti postumi, sono da ritenersi a carattere permanente, causalmente ricollegabili in parte alla tecnica chirurgica messa in essere, non rispettando correttamente la stessa tenendo conto che le incisioni effettuate sembrano non conformi alle linee guida imposte per tali metodiche chirurgiche, soprattutto per la lipectomia delle cosce.In pratica è ragionevole sostenere che il relativo difetto di risultato con il deficit estetico che la perizianda oggi presenta, va imputato in parte allo stato anteriore ed in parte
5 da imputare a natura iatrogena, vedi tecnica chirurgica corretta. Orbene complessivamente ritengo pertanto di poter valutare proporzionalmente tenuto conto della realtà clinica diagnostica del caso, della non chiarezza della stato anteriore e della non perfetta tecnica chirurgica messa in essere, nella misura dell'5-6% il danno biologico, configurando un quadro di pregiudizio estetico da lieve a moderato.I postumi residuati sono valutabili solo alla stregua di danno biologico, non avendo rilievo ai fini della capacità lavorativa specifica. La lesione sopra riportata ha provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dal punto di vista temporaneo quantificato in una durata di TRENTA giorni così suddivisibile: 10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
20 (VENTI) giorni di
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE, mediamente valutabile al 50%. Le certificazioni e le prognosi che travalicano tali limiti temporali rappresentano postumi e non malattia in atto.”
Gli esiti della consulenza appaiono condivisibili in quanto coerenti con le premesse della consulenza tecnica medesima, con la documentazione in atti e con i principali parametri di riferimento. Ciò anche perché nulla risulta provato dalla convenuta in merito ad un preteso anteriore intervento chirurgico. CP_2
Alla luce di ciò, affermata la responsabilità dei convenuti nella produzione dell'evento lesivo de quo, deve essere accolta per quanto di ragione la domanda formulata dall'attrice, e deve procedersi alla liquidazione del danno per le lesioni, sulla scorta delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Pertanto, alla luce delle tabelle attualmente in vigore e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (46), alla medesima spetta la somma complessiva di euro €.11.940,70 quale danno biologico permanente € 5.825,90 per Invalidità temporanea totale € 552,40 invalidità temporanea parziale al 50% € 552,00, Danno morale (33,33% € 2.310,00, Spese mediche € 2.700,00.
Sulla somma così ottenuta (€. 11.940,70) vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 11.940,70, va devalutata al momento dell'illecito(20.05.2013) e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/95). Effettuando tale calcolo all'attrice va'pertanto, risarcita la somma di €.13.326,90 comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento.
Conseguentemente, le spese di lite relative al rapporto tra l'attore ed i convenuti, seguono la soccombenza del secondo e si liquidano in dispositivo, alla luce delle tabelle di cui al d.m. del 10.03.14, tenendosi conto dello scaglione di riferimento in base al decisum, con attribuzione. Diversamente vengono compensate le spese di
6 lite relativo ad ogni altro tipo di rapporto tra le parti, alla luce della particolare controvertibilità della lite sotto il profilo della legittimazione passiva.
Per quel che attiene all'azione di regresso formulata dalla convenuta va evidenziato che, Controparte_2 in tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio, sancito dall'art. 2055, comma 2, cod. civ., secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso in favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono scaturite, presupponendo che ognuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento lesivo, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge e, dunque, in base ad un criterio di imputazione legale, risultano, per definizione, estranei alla produzione del danno.
Pertanto, nell'ipotesi in cui per un fatto illecito siano tenuti a rispondere nei confronti di un terzo, oltre all'autore diretto, i responsabili civili, questi ultimi sono privi di regresso l'uno nei confronti dell'altro, venendone a mancare la stessa funzione giuridico-economica, che consiste nell'accollare il costo del danno all'effettivo responsabile, mentre possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'immediato autore del fatto lesivo per l'intera somma corrisposta al terzo danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. 12 febbraio
1982, n. 856; Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24567; Cass. 5 luglio 2017, n.
16512).
Proprio dal tenore letterale dell'art. 2055, comma 2, cod. civ. si desume agevolmente che l'azione di regresso tra responsabili in solido è riconosciuta in favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri nella misura commisurata alla gravità della rispettiva colpa e alle conseguenze lesive che ne sono derivate, richiedendo, in sostanza, che ciascuno dei corresponsabili abbia concorso nella causazione del fatto illecito.
Sebbene tale disposizione normativa non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili colpevoli e responsabili senza colpa, è pacificamente riconosciuto che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione alla rispettiva colpa e, quindi, di attribuire al responsabile per fatto altrui, per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni con il responsabile diretto, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno in ragione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato del fatto lesivo per l'intera somma pagata e non soltanto pro quota.
È questa un'applicazione del principio, stabilito in genere per le obbligazioni solidali, secondo cui, quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori, sarà posto a carico del debitore con interesse esclusivo l'intero peso del debito, ex art. 1298, comma 1, cod. civ., venendo meno la stessa eventualità del regresso, se a pagare sia stato il debitore con interesse esclusivo e dandosi, invece, il regresso
7 per l'intero solo al debitore privo di interesse (cfr., in via esemplificativa, i principi di cui agli artt. 1944, comma
1, 1950 e 1951 cod. civ.).
Non sussiste, invece, alcuna possibilità di configurare un regresso, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, cod. civ. o di qualsiasi altra norma, tra responsabili indiretti o per fatto altrui, id est tra soggetti tutti incolpevoli, venendo a mancare in tale ipotesi la stessa ratio essendi dell'azione di regresso, che è quella di riversare il costo del danno sull'effettivo responsabile (colpevole) e che non potrebbe utilmente dispiegarsi contro coloro che non abbiano nessuna responsabilità (o colpa) nel fatto dannoso.
Ne deriva che, dopo aver effettuato il pagamento della somma dovuta al danneggiato, il responsabile indiretto non potrà esercitare il regresso contro un altro responsabile indiretto né pro quota, né, a Controparte_2 fortiori, per l'intero, ma dovrà agire, per l'intero, soltanto nei confronti dell'unico colpevole, dr. CP_1
ovvero il responsabile diretto.
[...]
Non essendo configurabile alcun contributo causale dei responsabili civili nella verificazione dell'evento lesivo, ferma restando la loro corresponsabilità solidale nei confronti del terzo, per essere il principio di cui all'art. 2055, comma 2, cod. civ. funzionalmente preordinato a rafforzare la posizione del danneggiato che, in tal modo, ha la possibilità di agire sia contro il convenuto che ha commesso l'illecito sia nei confronti della
, quale responsabile civile indiretto nella causazione del danno. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda formulata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t introdotta con ricorso ex art. 702 cpc, ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione del danno subito da Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, solidalmente con la , in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 di euro €.13.326,90 comprensiva di interessi e rivalutazione e di rimborso delle spese mediche e non sostenute, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento;
2. condanna i convenuti in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e che liquida, in euro 118,80 + 27,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compenso professionale ex D.M. n.
55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, oltre ad €. 1.200,00 per compensi relativi al procedimento per ATP n. r.g. 8035/2015, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.Mancini Edoardo e Iavazzo Vincenzo;
3. compensa le spese di lite relativo ad ogni altro tipo di rapporto tra le parti;
8 4. pone le spese di c.t.u espletata nel corso del procedimento di Atp, come liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido, fermo restando il vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio;
5.riserva ad altro eventuale giudizio da instaurarsi a cura della convenuta nei Controparte_2
confronti del coobligato Dr. quanto e, se sostenuto dalla convenuta Persona_1 CP_2
, per effetto delle relative responsabilità.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 07.01.2025
IL GOP
Dr. Raffaelina Chioccarelli
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