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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 939/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 939 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra l'appellante
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Cristiana Giovannelli del Foro di Reggio Calabria),
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Zuccarello Cimino del Foro di Reggio Calabria), , , CP_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in persona del rappresentante legale pro tempore (tutti contumaci),
[...] [...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio CP_8 CodiceFiscale_2
Rodolfo Furci del Foro di Reggio Calabria), e (CC. FF. Parte_2 Parte_3 rispettivi: e – entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 dall'avvocato Gregorio Costantino, del Foro di Reggio Calabria), (C.F.: Parte_4
– rappresentato e difeso da se stesso), (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
– rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Licandro del Foro di Reggio C.F._6
Calabria, e.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 3492/2009 pubblicata il15 aprile 2019, il Tribunale di
Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dagli attori Parte_6 CP_1
e nei confronti della società condannando quest'ultima
[...] CP_2 Parte_1
al pagamento di 14.653,00 euro a titolo di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua imputate ai lavori di ristrutturazione condotti dalla compagine.
2.1. Il Tribunale – a sua volta – dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Parte_4
, e , non provenendo le infiltrazioni
[...] Controparte_4 Controparte_5
da beni comuni di loro pertinenza.
2.2. Veniva – inoltre – accertata la vendita dell'unità immobiliare da parte di
[...]
prima dell'instaurazione del rapporto processuale, escludendo così la sua CP_8 legittimazione passiva, ed era ritenuta infondata l'azione di rivalsa esercitata da nei Parte_1 confronti di e poiché – non essendo stato possibile Controparte_9 CP_10 ricostruire le varie fasi delle lavorazioni realizzate – non era stato dimostrato quale delle imprese operanti sul cantiere avesse eseguito le lavorazioni di chiusura delle tracce a pavimento, aperte dagli impiantisti.
2.3. La società contesta le conclusioni del provvedimento impugnato, chiedendone Parte_1
la riforma.
2.4. L'appellante – in particolare – contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ne ha ritenuto la responsabilità esclusiva per i danni (da infiltrazioni d'acqua) subiti dai titolari di unità immobiliari (situate al piano inferiore – dello stesso stabile – rispetto all'appartamento riconducibile a , già vittoriosi anche nella fase cautelare introdotta Parte_1
anteriormente al giudizio di merito.
2.5. Fab – più partitamente – deduce I) la riconducibilità del danno a fenomeni meteorici eccezionali, II) l'erroneità della consulenza di primo grado, in forza della quale i danni lamentati dagli attori avrebbero dovuto effettivamente ascriversi all'inadeguata
2 impermeabilizzazione dell'attico di proprietà esclusiva di III) la necessità di Parte_1
distribuire l'obbligazione risarcitoria fra tutte le ditte coinvolte nelle lavorazioni compiute sullo stabile, insieme al precedente proprietario dell'unità immobiliare (poi transitata - all'epoca dei fatti – in proprietà di . Parte_1
3. Gli appellati , , , , Controparte_1 Parte_5 Controparte_8 Parte_2
si costituiscono in giudizio I) sostenendo come la responsabilità dei danni sia Parte_3
esclusivamente di a causa della cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione, e Parte_1
II) chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
3.1. – nello specifico – lamenta come la notifica dell'atto di appello non Parte_4 sia stata eseguita correttamente: l'atto di appello – più dettagliatamente – è stato notificato all'indirizzo PEC dell'avvocato Giuseppe Chiofalo, presso il cui studio aveva – però Parte_4
– eletto domicilio solamente fisico ma non digitale: trattandosi d'una invalidità insanabile, e vista la scindibilità della causa, conclude nel senso per il quale la sentenza di primo Parte_4
grado saebbe passata in giudicato nei propri confronti.
4. All'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Nessuna doglianza dell'appellante è accoglibile.
6. Con riferimento alla riconducibilità dei danni lamentati (vittoriosamente) dagli attori
(cautelari) in primo grado, l'eccezionalità degli eventi atmosferici (individuati dall'appellante quali causa del pregiudizio patito dagli appellati principali) non può – su di un piano logico e naturalistico – ritenersi fattore autonomamente, esclusivamente e interamente produttivo dei danni controversi: questi ultimi, infatti, sono stati occasionati da ripetute ed estese infiltrazioni pluviali, distribuite – per quanto d'interesse, alla luce del petitum – su di un arco temporale bimestrale, perimetrato fra il 12 settembre e il 18 novembre 2008, e comprendente giornate specifiche, individuate espressamente e partitamente dai proprietari – , e CP_1 Pt_6
– quali date di verificazione di distinti eventi meteorici, l'uno indipendente dall'altro. CP_2
6.1. In questo contesto fattuale, allora, la recisione del nesso causale fra I) la condotta
(principalmente omissiva) di consistita nella carente adozione d'accorgimenti Parte_1
strutturali, in grado di garantire a) la tenuta idraulica delle pareti dell'immobile (di proprietà esclusiva dell'appellante), e b) l'efficienza delle opere di scolo e convogliamento delle acque meteoriche, da un lato, e II) il danno lamentato e liquidato in prima cura, dall'altro, non può essere predicata, per l'assorbente constatazione in virtù della quale il fenomeno eventualmente suscettibile di provocare di per sé un danno (al cui cospetto – attesa la forza e l'estensione dell'accadimento – non sia possibile elevare rimproveri di – almeno concausale
3 – negligenza umana) deve possedere caratteristiche di istantaneità, imprevedibilità, e inevitabilità, evidentemente insussistenti in presenza di ripetute e distribuite precipitazioni, pronosticabili (anche alla luce della collocazione autunnale degli accadimenti) e comunque contenibili per intensità.
7. Sorte analoga inerisce, poi, al secondo motivo d'impugnazione.
7.1. Il primo giudice ha concluso convincentemente per l'estraneità degli altri condomini
(residenti nel corpo di fabbrica attiguo a quello ospitante l'appartamento di alle Parte_1
rivendicazioni risarcitorie, dopo aver persuasivamente dato conto delle ragioni per le quali le infiltrazioni si siano dipanate al piano inferiore dello stabile, in provenienza dall'attico di
[...]
Pt_7
[...
. Ai condomini convenuti non sono imputabili negligenze conducenti alla situazione di danno denunciata da , e poiché l'immobile (situato CP_1 Pt_6 CP_2
all'intersezione fra Via Filippini e Via Osanna) all'interno del quale sono ubicate le unità immobiliari di , e (terzi chiamati) è Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
avvinto giuridicamente al diverso edificio (di collocazione sia dell'appartamento danneggiato sia del soprastante attico di solamente in relazione alle parti comuni, rappresentate Parte_1
da portone, androne e scale.
7.3. Il relativo corpo di fabbrica, poi, si sviluppa su due piani, mentre il palazzo oggetto di causa è esteso verticalmente su quattro livelli.
7.4. Non si comprendono, allora, i presupposti in ragione dei quali la compagine appellante arguisca la corresponsabilità dei precitati terzi convenuti, una volta preso atto delle circostanze (incontestate dall'appellante) consistenti a) nella diversità dell'elevazione dei due fabbricati, e b) nell'innocuità – quanto alla scaturigine dei danni controversi – delle parti effettivamente comuni ai due immobili (e – dunque – eventualmente sottoposte a un qualche obbligo manutentivo opponibile a e ai ). Parte_4 CP_4
7.5. Il danno subito dagli appellati (principali) è consistito nell'infiltrazione – diffusa e reiterata
– d'acqua piovana, penetrata per caduta dall'unità di siccome posta – quest'ultima Parte_1
– all'ultimo piano del palazzo (ospitante – altresì – l'appartamento – subito inferiore – di
, . CP_1 Pt_6 CP_2
7.6. Il coinvolgimento – nella causazione del danno – di portone, androne e scale in comune
è inesistente: allo stesso tempo, nessun componente degli edifici d'appartenenza esclusiva dei terzi convenuti ( e ) ha espresso efficienza causale nella Parte_4 CP_4
materializzazione del danno insorto a carico di , . CP_1 Pt_6 CP_2
4 7.6.1. La perizia di parte (offerta in comunicazione – quale allegato 11 al fascicolo di primo grado) dalla società appellante non è in grado di contrastare la constatazione anzidetta.
7.6.2. La società desume – dalla ivi dedotta difettosità della manutenzione di facciate e cornicioni (presso il diverso stabile dei terzi chiamati) – la sussistenza d'un concorso di causa nella verificazione del sinistro, ma la conclusione si rileva inferenziale, giacché non si coglie
– sul piano fenomenico – come l'eventuale deterioramento manutentivo di quelle componenti strutturali (inerenti a un edificio diverso, più basso di quello d'ubicazione tanto dell'unità di quanto di quella investita dalle infiltrazioni, e protetto da una copertura affatto Parte_1 diversa – data, appunto l'alterità dei due edifici – rispetto a quella del fabbricato qui d'interesse) abbia cagionato (o concorso a cagionare) il danno in esame: tesi rimasta sfornita di prova (quest'ultima non surrogabile – in ogni caso – dalla presentazione di una consulenza di parte).
8. Per tutte le ragioni sin qui illustrate, allora, l'appello va respinto, mentre nei confronti del solo esso va dichiarato inammissibile, per inesistenza della notifica e Parte_4
conseguente irrevocabilità della statuizione gravata, limitatamente alla suddetta parte appellata.
9. La sentenza di primo grado – infatti – va considerata ormai irrevocabile nei confronti di
, giacché a) il fatto dell'avvenuta notificazione dell'appello a un Parte_4
domiciliatario fisico (e non digitale) della parte in questione è rimasta incontestata dalla compagine (introduttrice del secondo grado di giudizio), e b) la fattispecie è pacificamente ricondotta – dalla giurisprudenza di legittimità – a un'ipotesi d'insuperabile consolidamento della statuizione (nei confronti dell'appellato evocato scorrettamente): ciò, quantomeno allorché la scindibilità della causa (rispetto al pretermesso) impedisca – come nella vicenda qui discussa – d'estendere al destinatario della notifica nulla l'effetto (preclusivo del passaggio in giudicato) scaturente dalla proposizione d'un gravame.
9.1. Come – al riguardo – puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 20946/2018, «La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione».
9.2. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'impugnazione è inammissibile nei confronti di
. Parte_4
5 10. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa (indeterminabile) come dichiarato, e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
10.1. Nessuna statuizione deve – peraltro – essere adottata nei confronti degli appellati rimanenti, rimasti contumaci.
11. Alla luce dell'esito dell'appello, va constatata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002, e dato conseguentemente atto dell'esigenza di verificare – a cura della Cancelleria – l'eventuale obbligo di versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione qui proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Controparte_6 Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , in persona del rappresentante legale pro
[...] Parte_5 Controparte_7
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- preliminarmente dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Parte_4
, per avvenuto (precedente) passaggio in giudicato – nei confronti di lui – della
[...]
sentenza impugnata;
- quindi, nel merito, rigetta integralmente l'appello, quanto agli appellati rimanenti;
- condanna, pertanto, alla rifusione delle competenze processuali in favore delle Parte_1
controparti costituite, ossia I) , II) e , III) Controparte_11 Parte_2 Pt_3 Parte_4
6 , IV) , e V) , riconoscendo – mediante Parte_4 Controparte_1 Parte_5 attribuzione separata a favore di ciascuna di esse – l'importo pari a 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, in quanto contumaci.
- manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 939 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra l'appellante
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Cristiana Giovannelli del Foro di Reggio Calabria),
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Zuccarello Cimino del Foro di Reggio Calabria), , , CP_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in persona del rappresentante legale pro tempore (tutti contumaci),
[...] [...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio CP_8 CodiceFiscale_2
Rodolfo Furci del Foro di Reggio Calabria), e (CC. FF. Parte_2 Parte_3 rispettivi: e – entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 dall'avvocato Gregorio Costantino, del Foro di Reggio Calabria), (C.F.: Parte_4
– rappresentato e difeso da se stesso), (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
– rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Licandro del Foro di Reggio C.F._6
Calabria, e.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 3492/2009 pubblicata il15 aprile 2019, il Tribunale di
Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dagli attori Parte_6 CP_1
e nei confronti della società condannando quest'ultima
[...] CP_2 Parte_1
al pagamento di 14.653,00 euro a titolo di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua imputate ai lavori di ristrutturazione condotti dalla compagine.
2.1. Il Tribunale – a sua volta – dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Parte_4
, e , non provenendo le infiltrazioni
[...] Controparte_4 Controparte_5
da beni comuni di loro pertinenza.
2.2. Veniva – inoltre – accertata la vendita dell'unità immobiliare da parte di
[...]
prima dell'instaurazione del rapporto processuale, escludendo così la sua CP_8 legittimazione passiva, ed era ritenuta infondata l'azione di rivalsa esercitata da nei Parte_1 confronti di e poiché – non essendo stato possibile Controparte_9 CP_10 ricostruire le varie fasi delle lavorazioni realizzate – non era stato dimostrato quale delle imprese operanti sul cantiere avesse eseguito le lavorazioni di chiusura delle tracce a pavimento, aperte dagli impiantisti.
2.3. La società contesta le conclusioni del provvedimento impugnato, chiedendone Parte_1
la riforma.
2.4. L'appellante – in particolare – contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ne ha ritenuto la responsabilità esclusiva per i danni (da infiltrazioni d'acqua) subiti dai titolari di unità immobiliari (situate al piano inferiore – dello stesso stabile – rispetto all'appartamento riconducibile a , già vittoriosi anche nella fase cautelare introdotta Parte_1
anteriormente al giudizio di merito.
2.5. Fab – più partitamente – deduce I) la riconducibilità del danno a fenomeni meteorici eccezionali, II) l'erroneità della consulenza di primo grado, in forza della quale i danni lamentati dagli attori avrebbero dovuto effettivamente ascriversi all'inadeguata
2 impermeabilizzazione dell'attico di proprietà esclusiva di III) la necessità di Parte_1
distribuire l'obbligazione risarcitoria fra tutte le ditte coinvolte nelle lavorazioni compiute sullo stabile, insieme al precedente proprietario dell'unità immobiliare (poi transitata - all'epoca dei fatti – in proprietà di . Parte_1
3. Gli appellati , , , , Controparte_1 Parte_5 Controparte_8 Parte_2
si costituiscono in giudizio I) sostenendo come la responsabilità dei danni sia Parte_3
esclusivamente di a causa della cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione, e Parte_1
II) chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
3.1. – nello specifico – lamenta come la notifica dell'atto di appello non Parte_4 sia stata eseguita correttamente: l'atto di appello – più dettagliatamente – è stato notificato all'indirizzo PEC dell'avvocato Giuseppe Chiofalo, presso il cui studio aveva – però Parte_4
– eletto domicilio solamente fisico ma non digitale: trattandosi d'una invalidità insanabile, e vista la scindibilità della causa, conclude nel senso per il quale la sentenza di primo Parte_4
grado saebbe passata in giudicato nei propri confronti.
4. All'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Nessuna doglianza dell'appellante è accoglibile.
6. Con riferimento alla riconducibilità dei danni lamentati (vittoriosamente) dagli attori
(cautelari) in primo grado, l'eccezionalità degli eventi atmosferici (individuati dall'appellante quali causa del pregiudizio patito dagli appellati principali) non può – su di un piano logico e naturalistico – ritenersi fattore autonomamente, esclusivamente e interamente produttivo dei danni controversi: questi ultimi, infatti, sono stati occasionati da ripetute ed estese infiltrazioni pluviali, distribuite – per quanto d'interesse, alla luce del petitum – su di un arco temporale bimestrale, perimetrato fra il 12 settembre e il 18 novembre 2008, e comprendente giornate specifiche, individuate espressamente e partitamente dai proprietari – , e CP_1 Pt_6
– quali date di verificazione di distinti eventi meteorici, l'uno indipendente dall'altro. CP_2
6.1. In questo contesto fattuale, allora, la recisione del nesso causale fra I) la condotta
(principalmente omissiva) di consistita nella carente adozione d'accorgimenti Parte_1
strutturali, in grado di garantire a) la tenuta idraulica delle pareti dell'immobile (di proprietà esclusiva dell'appellante), e b) l'efficienza delle opere di scolo e convogliamento delle acque meteoriche, da un lato, e II) il danno lamentato e liquidato in prima cura, dall'altro, non può essere predicata, per l'assorbente constatazione in virtù della quale il fenomeno eventualmente suscettibile di provocare di per sé un danno (al cui cospetto – attesa la forza e l'estensione dell'accadimento – non sia possibile elevare rimproveri di – almeno concausale
3 – negligenza umana) deve possedere caratteristiche di istantaneità, imprevedibilità, e inevitabilità, evidentemente insussistenti in presenza di ripetute e distribuite precipitazioni, pronosticabili (anche alla luce della collocazione autunnale degli accadimenti) e comunque contenibili per intensità.
7. Sorte analoga inerisce, poi, al secondo motivo d'impugnazione.
7.1. Il primo giudice ha concluso convincentemente per l'estraneità degli altri condomini
(residenti nel corpo di fabbrica attiguo a quello ospitante l'appartamento di alle Parte_1
rivendicazioni risarcitorie, dopo aver persuasivamente dato conto delle ragioni per le quali le infiltrazioni si siano dipanate al piano inferiore dello stabile, in provenienza dall'attico di
[...]
Pt_7
[...
. Ai condomini convenuti non sono imputabili negligenze conducenti alla situazione di danno denunciata da , e poiché l'immobile (situato CP_1 Pt_6 CP_2
all'intersezione fra Via Filippini e Via Osanna) all'interno del quale sono ubicate le unità immobiliari di , e (terzi chiamati) è Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
avvinto giuridicamente al diverso edificio (di collocazione sia dell'appartamento danneggiato sia del soprastante attico di solamente in relazione alle parti comuni, rappresentate Parte_1
da portone, androne e scale.
7.3. Il relativo corpo di fabbrica, poi, si sviluppa su due piani, mentre il palazzo oggetto di causa è esteso verticalmente su quattro livelli.
7.4. Non si comprendono, allora, i presupposti in ragione dei quali la compagine appellante arguisca la corresponsabilità dei precitati terzi convenuti, una volta preso atto delle circostanze (incontestate dall'appellante) consistenti a) nella diversità dell'elevazione dei due fabbricati, e b) nell'innocuità – quanto alla scaturigine dei danni controversi – delle parti effettivamente comuni ai due immobili (e – dunque – eventualmente sottoposte a un qualche obbligo manutentivo opponibile a e ai ). Parte_4 CP_4
7.5. Il danno subito dagli appellati (principali) è consistito nell'infiltrazione – diffusa e reiterata
– d'acqua piovana, penetrata per caduta dall'unità di siccome posta – quest'ultima Parte_1
– all'ultimo piano del palazzo (ospitante – altresì – l'appartamento – subito inferiore – di
, . CP_1 Pt_6 CP_2
7.6. Il coinvolgimento – nella causazione del danno – di portone, androne e scale in comune
è inesistente: allo stesso tempo, nessun componente degli edifici d'appartenenza esclusiva dei terzi convenuti ( e ) ha espresso efficienza causale nella Parte_4 CP_4
materializzazione del danno insorto a carico di , . CP_1 Pt_6 CP_2
4 7.6.1. La perizia di parte (offerta in comunicazione – quale allegato 11 al fascicolo di primo grado) dalla società appellante non è in grado di contrastare la constatazione anzidetta.
7.6.2. La società desume – dalla ivi dedotta difettosità della manutenzione di facciate e cornicioni (presso il diverso stabile dei terzi chiamati) – la sussistenza d'un concorso di causa nella verificazione del sinistro, ma la conclusione si rileva inferenziale, giacché non si coglie
– sul piano fenomenico – come l'eventuale deterioramento manutentivo di quelle componenti strutturali (inerenti a un edificio diverso, più basso di quello d'ubicazione tanto dell'unità di quanto di quella investita dalle infiltrazioni, e protetto da una copertura affatto Parte_1 diversa – data, appunto l'alterità dei due edifici – rispetto a quella del fabbricato qui d'interesse) abbia cagionato (o concorso a cagionare) il danno in esame: tesi rimasta sfornita di prova (quest'ultima non surrogabile – in ogni caso – dalla presentazione di una consulenza di parte).
8. Per tutte le ragioni sin qui illustrate, allora, l'appello va respinto, mentre nei confronti del solo esso va dichiarato inammissibile, per inesistenza della notifica e Parte_4
conseguente irrevocabilità della statuizione gravata, limitatamente alla suddetta parte appellata.
9. La sentenza di primo grado – infatti – va considerata ormai irrevocabile nei confronti di
, giacché a) il fatto dell'avvenuta notificazione dell'appello a un Parte_4
domiciliatario fisico (e non digitale) della parte in questione è rimasta incontestata dalla compagine (introduttrice del secondo grado di giudizio), e b) la fattispecie è pacificamente ricondotta – dalla giurisprudenza di legittimità – a un'ipotesi d'insuperabile consolidamento della statuizione (nei confronti dell'appellato evocato scorrettamente): ciò, quantomeno allorché la scindibilità della causa (rispetto al pretermesso) impedisca – come nella vicenda qui discussa – d'estendere al destinatario della notifica nulla l'effetto (preclusivo del passaggio in giudicato) scaturente dalla proposizione d'un gravame.
9.1. Come – al riguardo – puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 20946/2018, «La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione».
9.2. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'impugnazione è inammissibile nei confronti di
. Parte_4
5 10. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa (indeterminabile) come dichiarato, e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
10.1. Nessuna statuizione deve – peraltro – essere adottata nei confronti degli appellati rimanenti, rimasti contumaci.
11. Alla luce dell'esito dell'appello, va constatata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002, e dato conseguentemente atto dell'esigenza di verificare – a cura della Cancelleria – l'eventuale obbligo di versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione qui proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Controparte_6 Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , in persona del rappresentante legale pro
[...] Parte_5 Controparte_7
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- preliminarmente dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Parte_4
, per avvenuto (precedente) passaggio in giudicato – nei confronti di lui – della
[...]
sentenza impugnata;
- quindi, nel merito, rigetta integralmente l'appello, quanto agli appellati rimanenti;
- condanna, pertanto, alla rifusione delle competenze processuali in favore delle Parte_1
controparti costituite, ossia I) , II) e , III) Controparte_11 Parte_2 Pt_3 Parte_4
6 , IV) , e V) , riconoscendo – mediante Parte_4 Controparte_1 Parte_5 attribuzione separata a favore di ciascuna di esse – l'importo pari a 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, in quanto contumaci.
- manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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