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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 8060/2024 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Maria Nadia Quarta,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 30/04/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 8060/2024
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi
3. La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Veglie in data 27/05/1995 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1995).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
5.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8060/2024 introdotto con ricorso del
04/12/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi (Veglie Parte_1
(LE), 24/04/1976) e (Veglie (LE), 29/01/1974) che a CP_1
Veglie in data 27/05/1995 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte
II, serie A, anno 1995);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
2 R.G. 8060/2024
stato civile del Comune di Veglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 8060/2024 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Maria Nadia Quarta,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 30/04/2025 la parte attrice ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 8060/2024
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi
3. La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Veglie in data 27/05/1995 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1995).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
5.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8060/2024 introdotto con ricorso del
04/12/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi (Veglie Parte_1
(LE), 24/04/1976) e (Veglie (LE), 29/01/1974) che a CP_1
Veglie in data 27/05/1995 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte
II, serie A, anno 1995);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello
2 R.G. 8060/2024
stato civile del Comune di Veglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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