TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3306/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3306/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a precetto, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Settimo 262, in IT (RG) ( C.F. ), elett.te dom.to in C.F._1
Roma, Via Attilio Friggeri, 96, presso lo studio dell'Avv. Ivan Antonazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'opposizione
Opponente
nei confronti di , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_1
2, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Sergio A. Spina, nel cui studio sito in Catania, alla via Etnea n. 688, elegge domicilio
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 21 dicembre 2022, con il quale, nell'interesse dell'opposta, , gli era stato intimato il pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 9.019,26, relativi a ratei dell'assegno di mantenimento in favore del figlio delle parti, non versati dall'aprile 2015 al marzo 2017, chiedendo annullarsi e Pt_2
dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, attesa la prescrizione delle somme richieste ai sensi dell'art. 2948 c.c., e, in subordine, disporsi la riduzione della somma dovuta di euro 1.334,00, per le motivazioni ivi meglio espresse. Il procedimento veniva incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, ma con comparsa depositata in atti si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 comma 1 c.p.c., del Tribunale di
Catania in favore di quello di Ragusa;
il Giudice dichiarava con ordinanza del 19 settembre 2023 la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa, concedendo alla parte opponente il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio. La causa veniva conseguentemente riassunta dal il quale reiterava Pt_1
le proprie richieste e pretese originarie.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la proposta opposizione in CP_1
quanto infondata, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente in riferimento ai ratei scaduti dell'assegno di mantenimento in favore del figlio relativamente al periodo tra l'aprile del 2015 e il marzo del 2017, Pt_2
essendo intervenuto il primo atto interruttivo soltanto in data 21 dicembre 2022, allorquando è stato notificato l'atto di precetto, ovvero quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai scaduto.
E' un principio pacifico in giurisprudenza che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli si prescrive in 5 anni, a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo. Tale termine di prescrizione si applica alle singole mensilità dell'assegno di mantenimento, che costituiscono prestazioni dovute periodicamente.
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dalla data in cui doveva essere versata la somma a titolo di mantenimento, il diritto a richiedere tale importo si estingue e non può più essere preteso neanche ricorrendo al Giudice.
La prescrizione quinquennale dell'assegno di mantenimento è prevista dall'articolo
2948, comma 1, n. 4, del Codice civile. Tale norma stabilisce la prescrizione di 5 anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente in termini più brevi di un anno.
“Il diritto alla percezione dei ratei scaduti dell'assegno di mantenimento […] si prescrive dalle singole scadenze delle prestazioni dovute nel termine quinquennale disposto dall'art. 2948 c.c.” (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 224/2016;
Tribunale di Avellino sentenza n. 843/2018; Tribunale di Cosenza sentenza n.
372/2022; Tribunale di Novara sentenza n. 139/2016).
“I singoli ratei dell'assegno di mantenimento costituiscono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di 'pensioni alimentari', come tali soggette alla prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art 2948 cod. civ.” (Tribunale di Monza sentenza n. 1399/2019; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 74/2025).
Ne consegue che il diritto a pretendere i ratei scaduti dell'assegno di mantenimento in favore del figlio – l'ordinanza dell'08 febbraio 2013 e la successiva sentenza Pt_2
n. 124/17 del Tribunale di Catania avevano disposto un assegno per il mantenimento del minore di euro 350,00 mensili - deve intendersi ormai prescritto.
Ogni altro motivo di opposizione deve ritenersi assorbito nel tenore della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va accolta, e l'atto di precetto andrà revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 3306/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 21.12.2022; - condanna l'opposta, , a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1
dalla controparte, che liquida complessivamente in euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 27.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3306/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a precetto, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Settimo 262, in IT (RG) ( C.F. ), elett.te dom.to in C.F._1
Roma, Via Attilio Friggeri, 96, presso lo studio dell'Avv. Ivan Antonazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'opposizione
Opponente
nei confronti di , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_1
2, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Sergio A. Spina, nel cui studio sito in Catania, alla via Etnea n. 688, elegge domicilio
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 21 dicembre 2022, con il quale, nell'interesse dell'opposta, , gli era stato intimato il pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 9.019,26, relativi a ratei dell'assegno di mantenimento in favore del figlio delle parti, non versati dall'aprile 2015 al marzo 2017, chiedendo annullarsi e Pt_2
dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, attesa la prescrizione delle somme richieste ai sensi dell'art. 2948 c.c., e, in subordine, disporsi la riduzione della somma dovuta di euro 1.334,00, per le motivazioni ivi meglio espresse. Il procedimento veniva incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, ma con comparsa depositata in atti si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 comma 1 c.p.c., del Tribunale di
Catania in favore di quello di Ragusa;
il Giudice dichiarava con ordinanza del 19 settembre 2023 la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ragusa, concedendo alla parte opponente il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio. La causa veniva conseguentemente riassunta dal il quale reiterava Pt_1
le proprie richieste e pretese originarie.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la proposta opposizione in CP_1
quanto infondata, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente in riferimento ai ratei scaduti dell'assegno di mantenimento in favore del figlio relativamente al periodo tra l'aprile del 2015 e il marzo del 2017, Pt_2
essendo intervenuto il primo atto interruttivo soltanto in data 21 dicembre 2022, allorquando è stato notificato l'atto di precetto, ovvero quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai scaduto.
E' un principio pacifico in giurisprudenza che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli si prescrive in 5 anni, a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo. Tale termine di prescrizione si applica alle singole mensilità dell'assegno di mantenimento, che costituiscono prestazioni dovute periodicamente.
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dalla data in cui doveva essere versata la somma a titolo di mantenimento, il diritto a richiedere tale importo si estingue e non può più essere preteso neanche ricorrendo al Giudice.
La prescrizione quinquennale dell'assegno di mantenimento è prevista dall'articolo
2948, comma 1, n. 4, del Codice civile. Tale norma stabilisce la prescrizione di 5 anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente in termini più brevi di un anno.
“Il diritto alla percezione dei ratei scaduti dell'assegno di mantenimento […] si prescrive dalle singole scadenze delle prestazioni dovute nel termine quinquennale disposto dall'art. 2948 c.c.” (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 224/2016;
Tribunale di Avellino sentenza n. 843/2018; Tribunale di Cosenza sentenza n.
372/2022; Tribunale di Novara sentenza n. 139/2016).
“I singoli ratei dell'assegno di mantenimento costituiscono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di 'pensioni alimentari', come tali soggette alla prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art 2948 cod. civ.” (Tribunale di Monza sentenza n. 1399/2019; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 74/2025).
Ne consegue che il diritto a pretendere i ratei scaduti dell'assegno di mantenimento in favore del figlio – l'ordinanza dell'08 febbraio 2013 e la successiva sentenza Pt_2
n. 124/17 del Tribunale di Catania avevano disposto un assegno per il mantenimento del minore di euro 350,00 mensili - deve intendersi ormai prescritto.
Ogni altro motivo di opposizione deve ritenersi assorbito nel tenore della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va accolta, e l'atto di precetto andrà revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 3306/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 21.12.2022; - condanna l'opposta, , a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1
dalla controparte, che liquida complessivamente in euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 27.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo