Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 20 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 746 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e
Francesco Muscari Tomajoli ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Acri, presso l'ufficio legale dell' , Pt_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Basile, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, Viale Giacomo Mancini
Pal. Parte_2
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 134/22 del 26 gennaio 2022.
Ripetizione indebito.
Conclusioni delle parti: per l'appellante “…Ritenga la sussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall' accertando e dichiarando la piena ripetibilità degli Pt_1 importi per cui è giudizio;
Condanni, per l'effetto, il Sig. Controparte_1 alla restituzione in favore dell' dell'importo euro 12.640,41 a titolo di somme Pt_1
indebitamente riscosse. Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio e salvo ogni altro diritto…”.
n. n. 134/2022 RG n. 746/2022 del Tribunale di Cosenza. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa…”.
Svolgimento del processo
1. L' impugna la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la Pt_1
irripetibilità dei ratei pensionistici alla cui richiesta di restituzione il pensionato si era opposto.
2. La parte ricorrente in primo grado aveva contestato il recupero di importi indebitamente percepiti, con riferimento al ricalcolo della pensione cat. INVCIV
n.07043017 effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017
(missiva del 31 luglio 2020), deducendo l'illegittimità del recupero posto in Pt_1 essere dall , sul presupposto che, nel caso in esame, dovesse trovare Pt_1
applicazione il principio che esclude la ripetizione di indebito, attesa la non imputabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed il conseguente affidamento ingeneratosi in ordine alla esattezza degli importi già accreditati.
3. Il Giudice ha motivato la decisione riportando la giurisprudenza relativa all'indebito assistenziale e così pronunciandosi: “…le prestazioni erogate al ricorrente non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033
c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere…”. Pt_1
4. Con l'appello l' sostiene che la determinazione degli importi erogati in Pt_1 supero sia dipesa dall'avvenuta liquidazione della reversibilità da parte dello Stato estero con conseguente ricalcolo della prestazione italiana.
5. Il pensionato si è costituito in questo grado ed ha chiesto il rigetto del gravame.
---Il Collegio all'udienza indicata, acquisito il fascicolo del primo grado e udite le discussioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa in camera di consiglio all'esito della quale il Presidente ha dato lettura del dispositivo sotto trascritto.
I. La pensione di invalidità civile è una forma di assistenza e l'appello va respinto in ossequio alla giurisprudenza qui richiamata: “…in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito;
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020)…”.
II. Nella fattispecie che ci occupa, non sono stati dimostrati affatto il dolo dell'accipiens o l'esclusione di un affidamento dello stesso accipiens, da parte dell' . E non v'è dubbio che dolosa non possa intendersi, siccome vorrebbe Pt_1 lasciar intendere l'Istituto previdenziale, la mancata comunicazione dei dati reddituali, ovvero che siano stati comunicati a seguito di sollecitazione, da parte dell'interessato, giacché è assodato che carenza del requisito reddituale, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato (che non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' Pt_1
già conosce o ha l'onere di conoscere), è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti l'indebito stesso>> (Corte Appello Reggio
Calabria sez. lav., 25/06/2021, n.293).
Tale ultima pronuncia, peraltro, resa nell'ambito del solco tracciato dalla massima della Suprema Corte precedentemente citata, ne ha richiamato il passo fondamentale, col quale ha sancito che nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. Pt_1
n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a Pt_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' Pt_1
in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, Pt_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria Pt_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale Pt_1
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente:
"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Pt_1 21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. Pt_1 Pt_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione Pt_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' Pt_1
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' Pt_1
conosce o ha l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del Pt_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass.
n. 1446/2008 est. Picone)>>.
II.a. Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l ha Pt_1 rideterminato l'importo dei ratei di pensione da cui sarebbe derivato l'asserito indebito, per gli anni in contestazione, attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi del fruitore della pensione, dunque attraverso dati che, a prescindere dall'inerzia della parte privata, avrebbe potuto conoscere agevolmente, sin dal 2017, senza pretenderli dall'interessato.
Vieppiù, perché l' non ha allegato l'omessa dichiarazione Controparte_2 all'Erario, da parte del , dei redditi provenienti dalla pensione estera, bensì la CP_1 sola omessa comunicazione degli stessi all' medesimo. Pt_1
II.b. Si rimarca, infine, che, proprio come delineato dalla giurisprudenza citata, dal
29.10.2010 esiste una “Convenzione di Cooperazione Informatica tra l'Agenzia delle
Entrate e l' ” che prevede, quale mezzo al fine Controparte_3 del c.d. “patto antievasione”, la condivisione di parti significative dei rispettivi database informatici (quanto all' vedasi, in particolare, l'All. 1 – lett. c della Pt_1
Convenzione).
Dal noto comunicato stampa reso congiuntamente dai due Enti, addì 19.11.2010, si evince, peraltro, che: “In particolare, l'Agenzia sfrutterà le informazioni messe a disposizione dall' per passare al setaccio la posizione delle imprese nei confronti Pt_1
del Fisco, mettendola eventualmente a confronto con i risultati degli studi di settore.
Dal canto suo, l' accederà all'Anagrafe tributaria per verificare la situazione Pt_1
economica e reddituale dei contribuenti - persone fisiche, aziende, datori di lavoro
– riscontrando, per esempio, il diritto di godere effettivamente di prestazioni sociali agevolate>>.
III. Ne consegue che, col rigetto dell'appello, si conferma che parte appellata non dovrà restituire quanto corrispostogli dall negli anni dedotti, a titolo di pensione Pt_1
per invalidità civile. IV. Secondo il criterio della soccombenza, consegue la condanna alla rifusione delle spese del grado per come liquidate in dispositivo.
V. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 26 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 134/2022 resa in data 26 gennaio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva se dovuta.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 20 marzo 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni