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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1047/2024 promossa da
, c.f. , residente a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Luca Bertagnolio, con elezione di domicilio in Biella in via Duomo 8,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...]in frazione Chiesa CP_1 C.F._2
26 – non costituito,
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la parte attrice
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Valle San
Nicolao il 30.04.2006, anno 2006, parte II, serie A n. 1 con il Sig. ; 2) Disporsi CP_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza fissata presso Per_1
l'abitazione della madre;
3) Quanto all'assegno di concorso nel mantenimento dei figli, disporre la corresponsione della somma di €. 300,00= a favore della figlia minore , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie 4) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valle San Nicola di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro degli Atti di matrimonio nell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al Regio decreto 09.07.1939 n. 1238. Con vittoria di spese, 15% rimb. Forf. Iva e C.a. per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Valle Parte_1 CP_1
San Nicolao il 30 aprile 2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Valle San Nicolao al n. 1, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione è nata a Biella il 23 gennaio 2008 la figlia . Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza pronunciata il 5 agosto 2015 e passata in giudicato il 29 febbraio 2016. Con detta pronuncia il Tribunale ha affidato a entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e possibilità di frequentare il padre secondo un calendario concordato e ha fissato un contributo al suo mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e del 50% delle spese mediche e scolastiche necessitate o previamente concordate e documentate.
con ricorso depositato il 23/10/2024 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto la condanna del padre a versare in favore della figlia un contributo al suo mantenimento di € 300,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è CP_1 costituito nel procedimento ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 15 gennaio 2025 l'attrice ha dichiarato che il convenuto non aveva mai contribuito al mantenimento della minore. La giudice ha disposto approfondimenti istruttori sui redditi del convenuto. All'udienza del 9 aprile 2025 l'attrice ha formulato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso e rinunciando alle memorie conclusionali. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Le parti si sono separate giudizialmente il 5 agosto 2015 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i requisiti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra loro stipulato.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., il Tribunale osserva che non sono emersi elementi per derogare al regime di affido condiviso della minore a entrambi i genitori né all'attuale regime di Per_1 collocamento della stessa presso la madre;
inoltre, tenuto conto dell'età della minore e della mancata costituzione del padre, il Tribunale ritiene che le frequentazioni padre – figlia debbano avvenire liberamente, tenuto conto dei desideri e degli impegni di quest'ultima; infine, in assenza di prove sugli attuali redditi del padre, il Tribunale ritiene di stabilire il contributo di questi al mantenimento della minore nella misura minima. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura necessaria del giudizio sullo status e sull'accoglimento solo parziale della domanda di mantenimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1047 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Valle San Nicolao il 30 aprile 2006, atto trascritto nei Registri degli CP_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valle San Nicolao al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
2) Dispone che la figlia sia affidata a entrambe le parti, resti collocata presso la madre e Per_1 possa frequentare il padre liberamente, tenuto conto dei suoi desideri e dei suoi impegni;
3) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre Per_1
l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
4) Dispone la compensazione delle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valle San Nicolao, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/04/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1047/2024 promossa da
, c.f. , residente a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Luca Bertagnolio, con elezione di domicilio in Biella in via Duomo 8,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...]in frazione Chiesa CP_1 C.F._2
26 – non costituito,
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la parte attrice
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Valle San
Nicolao il 30.04.2006, anno 2006, parte II, serie A n. 1 con il Sig. ; 2) Disporsi CP_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza fissata presso Per_1
l'abitazione della madre;
3) Quanto all'assegno di concorso nel mantenimento dei figli, disporre la corresponsione della somma di €. 300,00= a favore della figlia minore , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie 4) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valle San Nicola di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro degli Atti di matrimonio nell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al Regio decreto 09.07.1939 n. 1238. Con vittoria di spese, 15% rimb. Forf. Iva e C.a. per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Valle Parte_1 CP_1
San Nicolao il 30 aprile 2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Valle San Nicolao al n. 1, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione è nata a Biella il 23 gennaio 2008 la figlia . Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza pronunciata il 5 agosto 2015 e passata in giudicato il 29 febbraio 2016. Con detta pronuncia il Tribunale ha affidato a entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e possibilità di frequentare il padre secondo un calendario concordato e ha fissato un contributo al suo mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e del 50% delle spese mediche e scolastiche necessitate o previamente concordate e documentate.
con ricorso depositato il 23/10/2024 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto la condanna del padre a versare in favore della figlia un contributo al suo mantenimento di € 300,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è CP_1 costituito nel procedimento ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 15 gennaio 2025 l'attrice ha dichiarato che il convenuto non aveva mai contribuito al mantenimento della minore. La giudice ha disposto approfondimenti istruttori sui redditi del convenuto. All'udienza del 9 aprile 2025 l'attrice ha formulato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso e rinunciando alle memorie conclusionali. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Le parti si sono separate giudizialmente il 5 agosto 2015 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i requisiti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra loro stipulato.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., il Tribunale osserva che non sono emersi elementi per derogare al regime di affido condiviso della minore a entrambi i genitori né all'attuale regime di Per_1 collocamento della stessa presso la madre;
inoltre, tenuto conto dell'età della minore e della mancata costituzione del padre, il Tribunale ritiene che le frequentazioni padre – figlia debbano avvenire liberamente, tenuto conto dei desideri e degli impegni di quest'ultima; infine, in assenza di prove sugli attuali redditi del padre, il Tribunale ritiene di stabilire il contributo di questi al mantenimento della minore nella misura minima. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura necessaria del giudizio sullo status e sull'accoglimento solo parziale della domanda di mantenimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1047 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Valle San Nicolao il 30 aprile 2006, atto trascritto nei Registri degli CP_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valle San Nicolao al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
2) Dispone che la figlia sia affidata a entrambe le parti, resti collocata presso la madre e Per_1 possa frequentare il padre liberamente, tenuto conto dei suoi desideri e dei suoi impegni;
3) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre Per_1
l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
4) Dispone la compensazione delle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valle San Nicolao, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/04/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore