Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6510/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25/08/1973, ed ivi residente in [...]13 Sc. A,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Rossana Parodi (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procure in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 09/10/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione consensuale omologato in data 27/11/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 09/10/1999 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2) Le figlie e in oggi maggiorenni, non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 avranno collocazione abitativa presso/con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 sita in Genova, Via G.B. D'Albertis 17/13 sc. A, ove attualmente risiedono, essendo stata alienata la casa coniugale, sita in Via Nizza 14A/22, in comproprietà tra i ricorrenti.
3) La frequentazione del padre con le figlie sarà rimessa ai desiderata delle stesse, che potranno prendere direttamente accordi con il padre, fermo rimanendo il principio del mantenimento di un rapporto e di una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori.
4) Il signor verserà alla signora la somma mensile di Euro 562,50 Pt_2 Pt_1
(cinquecentosessantadue/50), somma rivalutata rispetto a quanto previsto in sede di separazione, a titolo di contributo in mantenimento ordinario per le figlie e , Per_1 Per_2
a mezzo bonifico bancario intestato alla signora , noto al signor , Parte_1 Pt_2
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Detto importo sarà soggetto annualmente alla rivalutazione ISTAT. Il signor si farà altresì carico delle spese straordinarie Pt_2
sostenute a favore delle figlie, nella misura del 50%, rimborsando la signora nel Pt_1
caso in cui anticipi la spesa nella sua interezza. Dette spese dovranno essere previamente concordate, documentate e regolamentate come da Verbale della riunione in data 15.9.2016 del Tribunale di Genova – Sezione IV Civile.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla richiedendo reciprocamente a titolo di contributo di mantenimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1999, Numero 608, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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