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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025
da
C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
FI d'AR (PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 31.3.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1)Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in FI d'AR (PC) Via Parte_2
Manfredi Manfredo n. 31. 2) L'ex casa coniugale , sita in FI d'AR (PC) Via Manfredi
Manfredo n° 31- di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_3
– verra' assegnata alla moglie che l'abiterà con la figlia
[...]
minore , unitamente al mobilio in essa c ontenuto. Per_1
3)Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e alla volontà
della minore e in base alle eIGenze lavorative dello stesso in quanto svolge un'attività lavorativa a turni, preavvisando la madre di tale visita. trascorrerà comunque con il padre due fine settimana Per_1
alternati al mese ed il padre in tali occasioni prenderà con sé la figlia alle ore 19.00 del venerdì – o alle ore 14,00 del sabato al rientro da scuola di - e la riporterà presso l'abitazione della madre alle Per_1
ore 21/21,30 della domenica sera.
4)Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre e così il 31 dicembre /l'1 gennaio /il 6 gennaio e il giorno di Pasqua/
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coni ugi. Durante tale periodo il padre potrà comunque –in aggiunta a quanto già previsto per le visite settimanali- tenere con sé per più giorni consecutivi da Per_1
concordarsi con anticipo di 15 giorni fra i genitori.
5)Il padre, durante la stagione estiva, potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15 anche non continuativi che i coniugi concorderanno, in base alle rispettive eIGenze lavorative, entro un congruo periodo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno,
impegnandosi a comunicare il periodo e la località nella quale trascorreranno la vacanza con la figlia.
6)il IGnor orrisponderà alla IGnora Parte_4 Parte_3
a titolo di concorso per il mantenimento della figlia
[...]
minore la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensile da Per_1
versarsi – a decorrere dal mese di aprile 2025 - entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo b.b. all'Iban [...].
(Poste Pay Evolution Filiale di FI d'AR intestata a importo da rivalutarsi annualmente Parte_2
sulla base degli indici ISTAT a far tempo dal mese di Maggio 2026.
7)Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini della qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie, del rimborso delle stesse al genitore anticipatario (entro 15 giorni dalla relativa
richiesta), le parti espressamente richiamano e fanno proprie integralmente le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle
cause di diritto familiare” approvate dal ConIGlio Nazionale Forense
in data 29.11.2017, documento che dichiarano di conoscere in ogni sua parte disponendone inoltre di copia integrale;
8)le parti convengono che l'assegno unico corrisposto dallo Stato a far tempo dal 1° marzo 2022, percepito attualmente interamente dalla IG.ra , continuerà ad essere percepito al Parte_2 Parte_2
100% dalla moglie.
11) I coniugi si impegnano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, in caso di eventuali futuri rapporti affettivi con terze persone, a far frequentare i nuovi partners in modo molto graduale da parte della figlia minore all'unico condiviso fine di preservare Per_1
la serenità e la tranquilla della stessa, senza ingenerarle traumi.
12) continuerà a frequentare, secondo un criterio di alternanza, Per_1
sia i nonni paterni che quelli materni - di notevole supporto ai genitori
– a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel post scuola, nelle vacanze natalizie, pasquali, estive.
13) Le spese legali della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono compensate tra le parti, essendo la IG.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Parte_2
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di PC del 25.02.2025 Prot. N°
21/25.
14)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, con inserimento su ciascuno dei predetti documenti del nominativo d ella figlia minore Per_1
15)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì reciprocamente all'assegno di mantenimento,
godendo entrambi di fonti di reddito autonome.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio celebrato in data 8.9.2007 in FI
[...]
d'AR (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 10, parte 2, serie A, anno 2007 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FI d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di ConIGlio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025
da
C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
FI d'AR (PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 31.3.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1)Affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in FI d'AR (PC) Via Parte_2
Manfredi Manfredo n. 31. 2) L'ex casa coniugale , sita in FI d'AR (PC) Via Manfredi
Manfredo n° 31- di proprietà esclusiva della IG.ra Parte_3
– verra' assegnata alla moglie che l'abiterà con la figlia
[...]
minore , unitamente al mobilio in essa c ontenuto. Per_1
3)Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e alla volontà
della minore e in base alle eIGenze lavorative dello stesso in quanto svolge un'attività lavorativa a turni, preavvisando la madre di tale visita. trascorrerà comunque con il padre due fine settimana Per_1
alternati al mese ed il padre in tali occasioni prenderà con sé la figlia alle ore 19.00 del venerdì – o alle ore 14,00 del sabato al rientro da scuola di - e la riporterà presso l'abitazione della madre alle Per_1
ore 21/21,30 della domenica sera.
4)Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre e così il 31 dicembre /l'1 gennaio /il 6 gennaio e il giorno di Pasqua/
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coni ugi. Durante tale periodo il padre potrà comunque –in aggiunta a quanto già previsto per le visite settimanali- tenere con sé per più giorni consecutivi da Per_1
concordarsi con anticipo di 15 giorni fra i genitori.
5)Il padre, durante la stagione estiva, potrà tenere con sé la figlia per un periodo di giorni 15 anche non continuativi che i coniugi concorderanno, in base alle rispettive eIGenze lavorative, entro un congruo periodo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno,
impegnandosi a comunicare il periodo e la località nella quale trascorreranno la vacanza con la figlia.
6)il IGnor orrisponderà alla IGnora Parte_4 Parte_3
a titolo di concorso per il mantenimento della figlia
[...]
minore la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensile da Per_1
versarsi – a decorrere dal mese di aprile 2025 - entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo b.b. all'Iban [...].
(Poste Pay Evolution Filiale di FI d'AR intestata a importo da rivalutarsi annualmente Parte_2
sulla base degli indici ISTAT a far tempo dal mese di Maggio 2026.
7)Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini della qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie, del rimborso delle stesse al genitore anticipatario (entro 15 giorni dalla relativa
richiesta), le parti espressamente richiamano e fanno proprie integralmente le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle
cause di diritto familiare” approvate dal ConIGlio Nazionale Forense
in data 29.11.2017, documento che dichiarano di conoscere in ogni sua parte disponendone inoltre di copia integrale;
8)le parti convengono che l'assegno unico corrisposto dallo Stato a far tempo dal 1° marzo 2022, percepito attualmente interamente dalla IG.ra , continuerà ad essere percepito al Parte_2 Parte_2
100% dalla moglie.
11) I coniugi si impegnano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, in caso di eventuali futuri rapporti affettivi con terze persone, a far frequentare i nuovi partners in modo molto graduale da parte della figlia minore all'unico condiviso fine di preservare Per_1
la serenità e la tranquilla della stessa, senza ingenerarle traumi.
12) continuerà a frequentare, secondo un criterio di alternanza, Per_1
sia i nonni paterni che quelli materni - di notevole supporto ai genitori
– a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel post scuola, nelle vacanze natalizie, pasquali, estive.
13) Le spese legali della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono compensate tra le parti, essendo la IG.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Parte_2
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di PC del 25.02.2025 Prot. N°
21/25.
14)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, con inserimento su ciascuno dei predetti documenti del nominativo d ella figlia minore Per_1
15)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì reciprocamente all'assegno di mantenimento,
godendo entrambi di fonti di reddito autonome.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio celebrato in data 8.9.2007 in FI
[...]
d'AR (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 10, parte 2, serie A, anno 2007 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FI d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di ConIGlio il 9.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti