TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5261/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5261/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CISOTTO CLAUDIA
- appellante - contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
Con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
- appellata -
In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 2.10.2023 proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 547/2023 emessa il 23.8.2023 dal Giudice di Pace di . CP_1
Allegava che in seguito a un accesso ispettivo del 3.12.2022 della Polizia di Stato, dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ravenna, dell' e della Guardia di Finanza, a partire dal 24.2.2022 CP_2 venivano notificati alla Società, ai dipendenti e agli ex dipendenti dell'azienda sia personalmente che in solido con la Società, circa 313 verbali di infrazioni al Codice della Strada.
Allegava che dopo le prime notifiche la Società il 14.3.2022, pur contestando i verbali, a seguito di rassicurazioni di , rappresentante dell'Autorità che li aveva emessi e responsabile Persona_1 dell'operazione ispettiva, circa il fatto che le notifiche fossero finite, decideva di pagare tutte le sanzioni di cui ai 144 verbali fino a quel momento notificati (e indicati alle pagine 2-4 del ricorso).
1 Lamentava che in realtà dopo il pagamento provenivano altri 169 verbali di infrazione (pagg.
4-8 del ricorso).
Rappresentava di aver quindi impugnato tali verbali con due ricorsi avanti al Giudice di Pace di Treviso,
- n. 2351/2022 R.G. (doc. 2) e
- n. 3010/2022 R.G. (doc. 3), riuniti con provvedimento del Presidente del Tribunale.
Chiedeva preliminarmente la sospensione ex art. 283 c.p.c. degli effetti della sentenza impugnata e degli atti alla stessa sottesi, per due ragioni:
- la manifesta fondatezza dell'impugnazione per gravi vizi della sentenza impugnata, priva di motivazioni logiche e circostanziate essendosi limitata a riportare acriticamente il contenuto dei verbali, richiamando sul punto la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. per fatti collegati e la sentenza del G.d.P. di Ravenna dell'11.9.2023 con cui era stato accolto il ricorso avverso altri verbali di infrazione del Codice della Strada impugnati dalla per mancanza di prova Parte_1 sufficiente a sostenere le contestazioni;
- il pericolo grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza legato all'esborso degli €
65.097,26 dovuti a titolo di sanzioni e il pericolo in caso di vittoria di doversi attivare per recuperare quanto pagato con pericolo di inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione.
Nel merito l'appellante deduceva:
1. con riferimento alla condanna per violazione dell'art. 174 C.d.S. di cui ai 137 verbali prodotti sub 33
e 8 (docc. 33 primo ricorso, gruppi A, B, C, F, G e doc. 8 secondo ricorso) che il Giudice di Pace avrebbe confermato tali verbali ritenendo non provato da parte dell'appellante l'adempimento agli obblighi di formazione, istruzione e controllo e dell'efficiente organizzazione dell'attività dei conducenti, omettendo di valutare il materiale prodotto dalla ricorrente e il fatto che l'unica infrazione effettivamente da questa compiuta sarebbe consistita nella mancata conservazione dei registri con le deroghe ex art. 12 Reg. CE 561/06 agli orari di guida/riposo per il tempo prescritto di tre mesi anziché solo per i 28 giorni di conservazione sul mezzo e non essendo stati contestati alla Concessionaria la manomissione, l'omissione o l'occultamento di tali documenti.
Contestava inoltre l'omesso svolgimento di attività istruttoria da parte del Giudice di primo grado, ribadendo che l'unica omissione contestabile alla sarebbe la mancata conservazione Parte_2 dei fogli sulle deroghe per il tempo prescritto e quindi l'impossibilità per questa di dimostrarne l'effettuazione nei tempi consentiti dalla legge.
Quanto all'obbligo di formazione dei propri autisti richiamava il doc. 40 prodotto in primo grado.
Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso con riforma della decisione del Giudice di primo grado e annullamento dei verbali di infrazione del Codice della Strada elencati nei docc. 33 e 8 dei due
2 fascicoli di primo grado nei gruppi A, B, C, F e G.
2. Con riferimento alla violazione dell'art. 168/9-ter C.d.S., conservazione del documento di vuoto non ripulito, impugnava il relativo capo della sentenza (dal fondo di pag. 9) per aver il Giudice di
Pace rigettato il ricorso con un semplice richiamo alla normativa ADR 5.4.4., senza altra motivazione. Ribadiva sul punto la contestazione circa la inapplicabilità di tale obbligo di conservazione successivamente al lavaggio della cisterna. Contestava che il Giudice di Pace aveva erroneamente equiparato il certificato di c.d. “vuoto non ripulito” al documento di trasporto in violazione della norma ADR 5.4.1.1.6. mentre secondo l'appellante tale documento dovrebbe essere conservato solo tra il momento dello scarico della cisterna presso il luogo di consegna e il luogo di lavaggio. Chiedeva quindi la riforma del capo di sentenza impugnato per errata applicazione delle norme di legge e il conseguente annullamento dei verbali di infrazione del Codice della Strada elencati nei docc. 33 e 8 dei due fascicoli di primo grado nel gruppo H.
3. Con riferimento alla contestazione circa la mancata formazione dei dipendenti rispetto alla normativa ADR (pag. 10 sentenza) contestava la sentenza di primo grado per aver il Giudice motivato il rigetto senza idonea motivazione sul punto.
Rilevava che in base alla normativa ADR 1.3.2, i dipendenti devono essere adeguatamente formati in base ai loro compiti e alle loro responsabilità e che i dipendenti per cui era stata elevata la contestazione nulla avevano a che fare con l'attività di trasporto ADR (doc. 32 ricorso R.G.
2351/2022) trattandosi di personale amministrativo, apprendisti e di un'addetta alle pulizie degli uffici.
Chiedeva quindi la riforma di tale capo di sentenza con conseguente annullamento del verbale di infrazione indicato nel doc. 33 del primo ricorso, gruppo I.
4. Con riferimento alla contestazione di violazione del disposto di cui all'art. 168 C.d.S. per mancata marcatura addizionale (nome proprietario ed esercente, massa a vuoto, massa massima autorizzata del veicolo) e mancata apposizione targhetta “S” delle cisterne ex artt.
6.8.2.5.1 e 6.8.2.5.2 ADR, allegava che il Giudice nella sentenza (pag. 11) sarebbe incorso in grave errore di valutazione dei fatti e applicazione delle norme e omesso la necessaria attività di accertamento.
Rappresentava che le cisterne esaminate dall'Autorità verbalizzante al momento dell'ispezione erano vuote e pulite, in sosta in un'area privata recintata e non accessibile a soggetti terzi e lamentava che la violazione sarebbe stata contestata sul presupposto che tali cisterne avrebbero circolato tra il 03.09.2021 e il 03.12.2021 (giorno dell'accesso ispettivo) ma senza provare che la marcatura e la targhetta mancassero anche in tale arco temporale.
Ribadiva l'applicabilità delle norme del codice della Strada solo in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, non in zone private: in questo caso allegava essere
3 provata la precedente circolazione dei veicoli ma non l'assenza di marcatura e targhetta in quel frangente, ipotizzando come possibile la rimozione di tali contrassegni al momento della sosta.
Contestava inoltre, in ogni caso, l'applicazione dell'art.
6.8.2.5.1 ADR e quindi la necessità della targhetta S trattandosi di veicoli che non presentavano diaframmi aperti né frangiflutti, come sarebbe risultato dalle certificazioni prodotte dalla Commissionaria per come corrette successivamente dalla Motorizzazione civile.
Chiedeva quindi la riforma del capo a pag. 12 della sentenza impugnata, con conseguente annullamento dei 25 verbali di infrazione del Codice della Strada elencati nei docc. 33 e 8 dei due fascicoli di primo grado nel gruppo D e E.
5. Con riferimento al rigetto della domanda di cumulo giuridico avanzata dall'appellante in primo grado ex art. 198 C.D.S. e rigettata alle pagg. 12 e 13 della sentenza per mancanza dei requisiti di legge, allegava che - esclusi i verbali di cui ai capi 2-4 della sentenza di cui invocava la nullità – quelli di cui al capo 1 relativi alla violazione dell'art. 174 C.d.S. sarebbero in realtà relativi non alla violazione dei turni di guida/riposo ma all'omessa conservazione dei documenti relativi alle deroghe e quindi a un'unica condotta. Chiedeva quindi l'applicazione di un'unica sanzione aumentata fino al triplo, come previsto dall'art. 198 C.d.S.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata, con applicazione de cumulo giuridico ai verbali di infrazione del Codice della Strada elencati nei docc. 33 e 8 dei due fascicoli di primo grado nei gruppi A, B, C, F e G, in caso di rigetto della domanda di annullamento degli stessi e l'applicazione del cumulo giuridico anche agli altri verbali impugnati, divisi nelle rispettive categorie, nel denegato caso di rigetto delle domande di annullamento formulate.
6. Con riferimento all'opposizione proposta in primo grado nei confronti del verbale PTR2042002280 semirimorchio XA668LJ, contestava l'omessa pronuncia da parte del Giudice.
Allegava di aver impugnato tale atto essendo lo stesso riferito a veicolo non di proprietà della
(doc. 8 del secondo ricorso di primo grado nel gruppo J). Parte_1
Chiedeva quindi pronunciare l'annullamento dello stesso.
7. Contestava infine l'omesso esperimento di attività istruttoria in primo grado e il conseguente rigetto per mancanza di prova della fondatezza delle domande, riproponendo i mezzi istruttori formulati in primo grado.
Chiedeva quindi che in riforma della sentenza di primo grado fossero ammessi i mezzi istruttori formulati.
− Il Giudice con il decreto di fissazione di udienza emesso a seguito del deposito del ricorso rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento inaudita altera parte non essendo stato dedotto alcun elemento per ritenere che la convocazione della resistente potesse pregiudicare l'attuazione dell'eventuale
4 provvedimento.
− Si costituiva il 25.1.2024 l in persona del Prefetto Controparte_3 pro tempore chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Allegava essere state tutte le violazioni seguite all'accesso ispettivo del 03/12/2021 effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna presso la sede della società Parte_1 in Ravenna (RA), con il supporto di personale dipendente della Polizia Stradale.
[...]
Precisava che tale attività conseguiva ad un'azione europea coordinata di controllo, svolta contemporaneamente anche in altri Stati membri dalle rispettive autorità sotto l'egida dell'Agenzia
Europea del Lavoro (ELA), nei confronti delle società di trasporto facenti capo alla CP_4 ossia a carico dei vettori stradali e Parte_1 Controparte_5
. CP_6
Precisava che oggetto dell'accesso ispettivo era il periodo temporale intercorrente dal 03/12/2020 al
03/12/2021 come disposto dalla normativa sociale di riferimento, e che per la normativa attinente al trasporto stradale delle merci e oggetti pericolosi l'arco temporale controllato era invece quello dal
03/09/2021 al 03/12/2021, conformemente alla prescrizione 5.4.4 A.D.R.
Allegava di aver proceduto anche all'audizione di dipendenti (doc. 4) e di aver acquisito ulteriore documentazione in data 11.2.2022 (doc. 5); evidenziava con le deduzioni trasmesse dal Comando accertatore con note prot. 220008329 del 27/05/2022:
• circa la richiesta applicazione del cumulo giuridico, che presupposto per l'applicazione dello stesso è che l'azione o l'omissione con la quale si commettono più illeciti sia unica (concorso formale di violazioni), allegando che nel caso in esame vi erano più illeciti amministrativi commessi con omissioni distinte e diverse (concorso materiale di violazioni), e non poteva quindi applicarsi l'art. 198 del Codice della Strada;
trattandosi in ogni caso di valutazione connotata da discrezionalità sottratta all'organo accertatore e rimessa all'autorità decidente richiamando la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. M/2413-11 del 14/12/2000 e il parere del Ministero dei trasporti 29/03/2011
n. 1749 (allegato n. 13);
• circa la contestata omissione degli obblighi di formazione, istruzione e controllo, rilevava essere onere di in fase di accesso ispettivo, o al più tardi in sede di Parte_1 opposizione, dimostrare l'adempimento dei diversi e distinti obblighi di formazione, istruzione e di controllo nonché l'efficiente organizzazione dell'attività dei relativi conducenti in capo alla stessa e non essere tale onere mai stato assolto. Rilevava inoltre che anche quanto rappresentato in sede di opposizione non ha rilevanza, perché non dimostra che l'organizzazione dell'attività d'impresa sia stata efficiente sotto l'aspetto qui in rassegna, né dimostra l'avvenuta attività di controllo, né
5 dimostra l'adempimento adeguato degli obblighi di formazione e né dimostra infine l'avvenuta corretta conservazione della documentazione prevista;
• con riguardo alle violazioni contestate ex art. 174 C.d.S. allegava e documentava (allegati 16, 18, 20,
21) di aver provveduto in base al comma 14 della stessa norma per le infrazioni di lieve entità solo nei casi previsti dalla normativa;
• circa la violazione del 5.4.1.1.6 A.D.R. (allegato 22) per mancata conservazione da parte dell'appellante dei documenti di “vuoto non ripulito”, richiamava la normativa ADR 5.4.4. e precisava di non aver elevato una contestazione per ogni documento omesso ma una contestazione a veicolo-cisterna, indipendentemente dal numero di viaggi realizzati nei tre mesi previsti dalla normativa per la conservazione del documento in linea con la sentenza menzionata richiamata in atti dall'istante (Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 marzo 2021 - cause riunite C-870/19 e C-
871/19) e riportando in ogni verbale, in calce, il documento di trasporto A.D.R. acquisito e/o esibito dal quale si evince prova dell'avvenuta precedente circolazione su strada nel periodo d'interesse. Precisava che Relativamente ai verbali n. PTR2042002317 e PTR2042002318 la documentazione e/o informazioni riguardanti i mezzi di contenimento (vuoti e non ripuliti) risultava conservata ma in violazione di quanto previsto al 5.4.1.1.6.2.2 e 5.4.1.1.6.2.3 A.D.R.;
• circa la violazione dell'art. 168 C.d.S e ADR 1.3.2 e 1.3.3. per mancata formazione degli addetti, evidenziava che a fronte di quanto fornito e conservato dall'istante era stata accertata l'omessa formazione di n. 14 dipendenti amministrativi che allegava essere comunque interessati al trasporto merci pericolose (ad esempio per quanto attiene la redazione e conservazione dei documenti di trasporto;
la programmazione dei viaggi;
l'effettuazione delle ispezioni intermedie e periodiche delle cisterne, nonché la stessa security), con conseguente redazione del solo verbale n. PTR2042002290 ex art. 168/9 ter del Codice della Strada;
• con riferimento alla contestazione di mancata marcatura e targhetta S ex ADR 6.8.2.5.1. dava atto di aver complessivamente redatto n. 14 verbali ex art. 168/9 ter del Codice della Strada ciascuno riferito ad un veicolo-cisterna diverso (allegato n. 24). Precisava che in data 03/12/2021 gli Agenti di
Polizia Stradale intervenuti presso la sede dell'impresa riscontravano altre irregolarità attinenti alla marcatura addizionale dei veicoli cisterna ivi presenti nel piazzale. Per tali irregolarità i predetti
Agenti accertatori redigevano relazione di servizio con relativi fotogrammi. Successivamente in data
07.02.2022 la Sezione provvedeva alla redazione n. 9 verbali (allegato n. 25) ex art. 168/9 ter Codice della Strada indicanti data di accertamento 03.12.2021 e luogo di commessa violazione la sede dell'impresa. Motivo per il quale il Giudice di Pace competente risulta essere quello di Ravenna. Solo il verbale PTR2042002278 (allegato n.26) redatto in data 08/02/2022, ex art. 168/9 ter del Codice
6 della Strada, è stato accertato in e contestato da Personale di questa Sezione dall'esame della CP_1 documentazione fornita ed acquista 03/12/2021 e della relazione di servizio redatta dagli Operatori di Polizia Stradale inerente al controllo compiuto del veicolo cisterna ispezionato.
Rappresentava che dalla disamina della documentazione e da accertamenti effettuati risultava che i veicoli-cisterna, sanzionati per le predette irregolarità, risultavano aver circolato nei tre mesi di interesse (03/09/2021 03/12/2021). Circa l'allegazione di parte appellante sul fatto che in realtà i veicoli già alla data del controllo risultavano privi di diaframmi aperti e frangiflutti e quindi non necessitanti della targhetta S allegava essere tale censura non veritiera, priva di fondamento e necessitante pertanto di ulteriori approfondimenti e/o attività da parte della Polizia Stradale. Sul punto a pag. 26 specificando di aver proceduto sul punto, sulla scorta di ulteriori accertamenti di
P.G., per i reati di cui agli artt. 110, 480 e 483 codice penale;
• circa i veicoli trovati in aree private, evidenziava essere i controlli permessi anche in tali aree e poter essere le contestazioni elevate anche sulla base di elementi ivi acquisiti circa una precedente circolazione su strada.
Precisava per la TARGA XA915BG - a carico della quale non risultava contestato nessun verbale - che la targa a cui fa riferimento il certificato d'ispezione n. 91FO024589 del 16/10/2019 risulta attualmente la XA035PD oggetto di sanzione (PTR2042002269); osservava che la targa XA915BG da accertamenti risulta cessata e sostituita dalla targa oggetto di contesto (XA035PD), come da accertamenti MCTC (allegato n.38). Per la TARGA XA076FL rilevava non risultare contestato nessun verbale;
precisava che la targa a cui fa riferimento il certificato d'ispezione n. 91FO025657 del 21/11/2019 risultava abbinato alla targa XA537NP oggetto di sanzione (PTR2042002273). Si osserva, infatti, che la targa XA076FL da accertamenti risultava cessata e sostituita dalla targa oggetto di contesto (XA537NP), come da accertamenti MCTC (allegato n. 39). Per la Targa
XA733JW allegava non risultare contestato nessun verbale;
precisava che la targa a cui faceva riferimento il certificato d'ispezione n. 91FO025205 del 06/11/2019 risultava attualmente abbinato alla targa XA668MS oggetto di sanzione (PTR2042002267): osservava, infatti, che la targa
XA733JW da accertamenti risulta cessata e sostituita dalla targa oggetto di contesto (XA668MS), come da accertamenti MCTC (allegato n.40). Per la TARGA XA529MC evidenziava essere errata, in quanto il veicolo oggetto di sanzione risultava targato XA529MS. Per la Targa XA4223KH precisava risultare formalmente errata, essendo la targa corretta oggetto di sanzione, la XA423KH;
• circa il Verbale PTR2042002280 SEMIRIMORCHIO XA668LJ, evidenziava che l'errata indicazione della targa non risultava aver compromesso il diritto di difesa del trasgressore richiamando la giurisprudenza in base a cui anche in caso di incompleta indicazione di elementi essenziali del verbale, non consegue in ogni caso la nullità dell'atto essendo consentita l'integrazione degli 7 elementi mancanti quando l'atto incompleto richiami elementi da cui, con la normale diligenza, è possibile la cognizione completa e certa (v. per tutte, Cass. civ., sez. I, 27/03/1996, n. 2767; Cass. civ., sez. I, 03/01/1991, n. 24; Cass. civ., sez. I, 23/01/1990 n. 352). Rilevava nel caso di specie trattarsi di un mero errore di trascrizione nel verbale di contestazione dei dati alfanumerici relativi alla targa del semirimorchio, i verbalizzanti riportavano in calce la targa XA668LJ anziché la targa del semirimorchio XA668LP di proprietà della ricorrente. Errore confermato dalla lettura degli atti, in particolare dalla copia della carta di circolazione agli atti e dai fotogrammi inerenti al telaio e la targa (allegato n. 41);
• chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale n. PTR2610000322 per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto estintivo del 14.03.2022
(allegato n. 42).
− Con le deduzioni trasmesse dal Comando accertatore con nota prot. 220011261 del 15/09/2022 parte appellata allegava ulteriormente di aver proceduto anche all'escussione di dipendenti (doc. 2) e all'acquisizione di ulteriore documentazione l'11.2.2022 (doc. 3) (pagg. 16 e ss.) e riproponeva le medesime argomentazioni di cui sopra, con le seguenti precisazioni:
• per il verbale PTR2610000325 precisava essere stato notificato a due soggetti interessati
(conducente – obbligato in solido) in data 03/03/2022 e prevedere entro 5 giorni il pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 305,20 (importo ridotto del 30%), oppure entro 60 giorni la somma in misura ridotta di 436,00 euro, importi al netto delle spese di notifica di euro 22,96 e che nella fattispecie il conducente, il sesto giorno (09/03/2022), oltre i 5 giorni previsti, CP_7 erroneamente pagava mediante bollettino postale n. 8000000040490468 l'importo ridotto del 30%
(328,16 euro). L'obbligato in solido, ignaro della predetta oblazione, a sua volta provvedeva al pagamento con la riduzione del 30% dello stesso verbale mediante bonifico datato 08/03/2022 con valuta 09/03/2022, quindi entro i 7 giorni previsti dalla vigente normativa per i pagamenti effettuati tramite bonifico. Premesso quanto sopra a sistema veniva dapprima allineato il pagamento effettuato dal predetto conducente mediante bollettino, mentre il pagamento effettuato tramite bonifico dall'oggi istante si allineava a sistema con tempistiche successive. Questa Sezione verificando a sistema il primo pagamento tramite bollettino di euro 328,16, importo non sufficiente perché inferiore alla somma di euro 458,96 prevista entro 60 giorni, richiedeva agli interessati l'integrazione del pagamento della differenza dovuta (130,80 + 4,30). Pertanto, non veniva dato seguito alla richiesta inoltrata in data 15.04.2022 dalla ricorrente poiché il verbale risultava correttamente definito, per l'importo versato dal conducente è stata già avviato l'iter per la restituzione della somma in eccesso. Riguardo a quanto sopra esposto vedasi relazione redatta da
8 Personale dell'Ufficio Verbali di questa Sezione (allegato n. 28).
− Con le memorie del 9.5.2022 del 19.9.2022, riportate in comparsa, parte appellata inoltre allegava:
• circa le sanzioni elevate distintamente al conducente e all'impresa che il Tribunale di Treviso si era già pronunciato in più occasioni sulla violazione di cui all'art. 174 comma 14, confermando le sanzioni a carico della ditta e dimettendo le sentenze di appello n. 105/2018, n. 1281/2020 e la più recente n. 122/2022. Si tratta di motivo non riproposto in appello dall'appellante.
− Con le note di trattazione del 20.2.2024 parte ricorrente eccepiva la parziale tardiva produzione documentale da parte dell'appellata, oltre il termine del 12.2.2024 allegando la compressione del proprio diritto di difesa per impossibilità di accesso a tali produzioni difensive richiamate in atti e conseguentemente a replicare alle stesse.
Chiedeva di conseguenza di tenere conto del contegno processuale della parte anche in sede di decisione.
− Con ordinanza del 9.3.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 547/2023 del Giudice di Pace di e la istanze istruttorie dell'appellante, già respinte in CP_1 primo grado, e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione assegnando alle parti termine a ritroso per memoria conclusionale in modo da garantire la tutela del contraddittorio sulla complessiva documentazione in atti.
***
Quanto alla violazione dell'art. 174 C.d.S. di cui ai 137 verbali prodotti sub 33 e 8 (docc. 33 primo ricorso, gruppi A, B, C, F, G e doc. 8 secondo ricorso)
- Con i verbali qui considerati, è stata contestata all'odierna appellante
- la violazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S. e dell'art. 10/2 Reg. CE 561/2006 perché “Non dava prova dell'effettuazione di controlli regolari per garantire il rispetto della normativa sociale e/o il corretto utilizzo del tachigrafo digitale […] sebbene…dall'analisi dei files acquisiti […] quest'ultimo risultava aver commesso violazioni
[…]. Si precisa che nel luogo di stabilimento (art. 5 Reg. CE nr. 2071/09) non risultava conservata e/o esibita sebbene richiesta alcuna documentazione volta a comprovare il ricorrere di eventuali proroghe individuali ex art. 12
Reg. CE 561/2006 del citato autista” (verbali di cui al doc. 3, 10, 22 e 23 appellante);
- la violazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S. e dell'art. 10/2 Reg. CE 561/06 perché “al termine dell'attività ispettiva inerente il rispetto del capo II del Reg. (CE), nr. 561/06, l'impresa vettore non organizzava, nel rispetto della normativa sociale, correttamente i viaggi […] Nello specifico l'autista non fruiva correttamente del riposo giornaliero” (verbali di cui al doc. 4, 11 e 24 appellante);
- la violazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S. e del Reg. UE 581/2010 perché “al termine dell'attività
9 ispettiva l'impresa vettore non conservava in modo completo i documenti prescritti attinenti allo “scarico” e/o il trasferimento dei dati della carta conducente” (verbali di cui al doc. 5, 12 e 25 appellante).
- Sul punto il Giudice di Pace con la sentenza impugnata (doc. a appellante) ha evidenziato che a fronte dell'onere dell'impresa di provare l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti, l'odierna appellante non avrebbe assolto tale onere probatorio, ammettendo di non aver conservato tali documenti per il tempo prescritto e quindi omettendo di fornire adeguata prova, e specificando che la documentazione integrativa fornita nel corso del giudizio era carente sotto molteplici profili ed egualmente non idonea a fornire la prova richiesta.
- Parte appellante nel presente giudizio sul punto ha evidenziato che il Giudice di Pace avrebbe errato
“omettendo di valutare il materiale prodotto dalla ricorrente e il fatto che l'unica infrazione effettivamente da questa compiuta sarebbe consistita nella mancata conservazione dei registri con le deroghe ex art. 12 Reg. CE 561/06 agli orari di guida/riposo per il tempo prescritto di tre mesi anziché solo per i 28 giorni di conservazione sul mezzo e non essendo stati contestati alla Concessionaria la manomissione, l'omissione o l'occultamento di tali documenti.
- Contestava inoltre l'omesso svolgimento di attività istruttoria da parte del Giudice di primo grado, ribadendo che l'unica omissione contestabile alla sarebbe la mancata conservazione dei Parte_2 fogli sulle deroghe per il tempo prescritto e quindi l'impossibilità per questa di dimostrarne l'effettuazione nei tempi consentiti dalla legge.
*
- Il motivo è infondato.
- Il Regolamento (CE) n. 561/2006, come modificato dai Regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE)
2024/1258, stabilisce norme su periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti di camion, autobus e corriere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
L'art. 10, par. 2, del Regolamento, in particolare, prevede che “Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo (n.d.r. “salariati”) in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.”
Il par. 3 prevede poi che “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa”, con sostanziale rinvio quindi per tali aspetti alla normativa nazionale.
- A fronte di ciò, l'art. 174, comma 14, C.d.S. (il cui comma 13 stabilisce per le violazioni contemplate
10 dall'articolo la responsabilità solidale dell'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce) prevede al comma 1 che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e, al comma 2, che i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
- Il comma 3 specifica, quanto a tale obbligo di conservazione, che le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 174 C.d.S. possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
- Ciò posto, il comma 14 della norma prevede espressamente che “L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”.
- Trattasi di una responsabilità per fatto proprio, costituito dalla specifica violazione degli obblighi documentali testualmente previsti e di quelli regolamentari richiamati per la cui integrazione, in base al testo letterale della norma, è sufficiente la mancata tenuta dei documenti prescritti risultando quindi sul punto del tutto irrilevanti le censure mosse in appello da in ordine al fatto che la Parte_1 mera mancanza di tale documentazione sarebbe inidonea a giustificare la sanzione.
- Nell'obbligo prescritto, poi, rientrano l'obbligo di organizzare l'attività in modo che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (dunque, anche quelle in tema di riposo),
l'obbligo di formazione dei conducenti dipendenti e l'obbligo di svolgere controlli regolari.
- La responsabilità dell'impresa ricorre dunque in ogni caso di inefficiente organizzazione dell'attività dei propri conducenti o discende dal fatto di non avere loro fornito corretta formazione, adeguate istruzioni o di avere omesso i controlli periodici.
- La prova dell'adempimento degli obblighi de quibus non può che gravare sull'impresa stessa: ciò, in omaggio al principio di vicinanza alla prova e in ragione del fatto che il soggetto che sanziona non può dare la prova di un fatto negativo.
È onere dell'impresa dunque, nell'immediatezza del controllo o nel giudizio, dimostrare l'adempimento degli obblighi di formazione, istruzione e controllo e l'efficiente organizzazione dell'attività dei conducenti.
11 - Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di pace, siffatto onere non è stato assolto dall'appellante.
- Come visto, a seguito degli accertamenti effettuati nei verbali sopra richiamati, parte appellante dà peraltro espressamente atto della mancata conservazione della documentazione prescritta, risultando quindi pacificamente integrata la violazione contestata.
- Peraltro, sul punto risulta che l'organo accertatore – conformemente a quanto previsto dall'art. 174, comma 14 C.d.S. e alla possibile esclusione di tale violazione nei casi contemplati dalla Circolare del
Ministero dell'interno n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24.3.2017 - abbia contestato all'appellante le infrazioni di media e grave entità di cui all'art. 174, comma 14 C.d.S., contestando quelle di lieve entità solo in caso di mancata idonea formazione ex Reg. CE 561/2006.
- Quanto alla specifica censura relativa alla mancata valutazione del materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio di primo grado e relativo alla formazione degli autisti (doc. 40 primo grado appellante) risultano prodotti documenti che non sono idonei a dimostrare l'assolvimento dei prescritti obblighi formativi: si tratta infatti o di mere patenti di guida degli autisti, e/o di documenti privi di traduzione, e/o della data di inizio validità/rilascio.
- Quanto all'ulteriore documentazione integrativa depositata in primo grado risultano condivisibili le valutazioni effettuate nell' “Appunto inerente alla documentazione depositata da in sede di Parte_1 opposizione” (doc.
2-34 appellata) in cui si dà atto - a seguito della comparazione della stessa con quanto precedentemente fornito dall'appellante in fase di accesso ispettivo - dell'esistenza di discrepanze, con sopravvenute integrazioni viziate da parti illeggibili, in particolare in riferimento ai soggetti relatori per le relative certificazione e in alcuni casi prive di data certa o con data sovrascritta - tanto da non poterne escludere la sopravvenienza rispetto al momento del controllo - con conseguente inidoneità delle stesse a provare l'adempimento degli obblighi al momento dell'elevazione dei relativi verbali.
***
Sulla violazione dell'art. 168/9-ter C.d.S. relativamente alla mancata conservazione del documento di vuoto non ripulito
- Con i verbali qui considerati, è stata contestata all'odierna appellante
- la violazione dell'art. 168, comma 9 ter C.d.S. e ADR 5.4.1 perché “violava le prescrizioni di cui al
5.4.4. ADr vigente inerenti alla completa conservazione per il periodo di almeno tre mesi dei documenti di trasporto delle merci pericolose, delle informazioni e della documentazione aggiuntiva relativamente alla operazioni di trasporto realizzata al fine di documentare compiutamente i relativi pericoli nelle varie fasi del trasporto stradale […] non risultava conservata altresì documentazione e/o informazioni indicanti il “ritorno a vuoto non ripulito” come previsto da 5.4.1.1.6 vigente (verbali di cui al doc. 26 appellante);
- la violazione dell'art. 168, comma 9 ter, C.d.S. e ADR 6.8.2.6 perché “quale proprietario del veicolo
12 cisterna indicato violava le prescrizioni di cui al 6.8.2.6.2 ADR vigente relative alla marcatura addizionale (nome del proprietario o dell'esercente, massa a vuoto e massa massima autorizzata del veicolo cisterna) applicata direttamente per il mezzo di targhe” (verbali di cui ai docc. 7, 7 bis e 14 appellante).
- Il Giudice di Pace ha ritenuto infondata l'opposizione perché a fronte dell'ammissione di parte ricorrente di non aver conservato i documenti di c.d. “vuoto non ripulito” ha ritenuto sussistere tale obbligo di conservazione ex punto 5.4.4. della normativa A.D.R.
- Parte appellante ha lamentato con riferimento a tale violazione (conservazione del documento di vuoto non ripulito), aver il Giudice di Pace rigettato il ricorso con un semplice richiamo alla normativa ADR art. 5.4.4., senza altra motivazione, ribadendo sul punto la contestazione circa la inapplicabilità di tale obbligo di conservazione successivamente al lavaggio della cisterna. Contestava, in particolare che il
Giudice di Pace avrebbe erroneamente equiparato il certificato di c.d. “vuoto non ripulito” al documento di trasporto, in violazione della norma ADR 5.4.1.1.6. mentre secondo l'appellante il primo dovrebbe essere conservato solo tra il momento dello scarico della cisterna presso il luogo di consegna e il luogo di lavaggio. Chiedeva quindi la riforma del capo di sentenza impugnato per errata applicazione delle norme di legge, e il conseguente annullamento dei verbali di infrazione del Codice della Strada elencati nei docc. 33 e 8 dei due fascicoli di primo grado nel gruppo H.
*
- Il motivo è infondato.
- Sul punto va rilevato che il viaggio di ritorno a vuoto di veicoli che hanno trasportato merci pericolose e che presentano tracce o residui del carico deve essere accompagnato dal documento di trasporto.
In particolare, in base all'ADR in questi casi il documento di trasporto deve contenere apposita indicazione.
- Nel caso in esame parte appellante ha ammesso la mancata conservazione dei relativi documenti di trasporto per i tre mesi previsti da ADR 5.4.4. asserendo che il certificato di vuoto non ripulito, a differenza del documento di trasporto, andrebbe conservato solo tra il momento dello scarico della cisterna presso il luogo di consegna e il luogo di lavaggio.
- La censura non risulta fondata, infatti ADR 5.4.4. riferisce in modo ampio l'obbligo di conservazione ai
“dangerous goods transport document ad additional information and documentation”.
- Alla luce della formulazione della previsione si ritiene che correttamente il Giudice di Pace l'abbia ritenuta applicabile anche al documento di trasporto prescritto per il viaggio di ritorno dei veicoli che abbiano trasportato merci pericolose e che presentano tracce o residui del carico.
- Peraltro, la normativa in esame, a ulteriore conferma dell'interpretazione di cui sopra, prevede la possibilità per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, che contengono residui di merci pericolose– anziché redigere apposito documento di trasporto successivo allo scarico - di utilizzare i documenti di
13 trasporto preparati in precedenza per il trasporto dei mezzi pieni di queste merci, previa eliminazione dell'indicazione della quantità e sostituzione con la dicitura "RITORNO A VUOTO, NON
RIPULITO” (A.D.R. 5.4.1.1.6.2.3).
- La normativa richiamata, inoltre, prevede espressamente che le diciture relative allo spostamento verso il luogo più vicino ove la pulizia può essere effettuata siano apposte sui relativi documenti, denominati anche in questo caso “documenti di trasporto”.
- Alla luce di quanto sopra, non può essere accolta la tesi di parte appellante per cui i documenti relativi al trasporto del c.d. “vuoto non ripulito” possano sottrarsi all'applicazione del 5.4.4 ADR e avere quindi un diverso regime temporale di conservazione.
***
Sulla contestata violazione della normativa in materia di formazione dei dipendenti rispetto alla normativa ADR (doc. 33 primo ricorso, gruppo I)
- Con il verbale di contestazione nr. PTR2042002290 (doc. 30 appellante) veniva contestata alla stessa:
- la violazione dell'art. 168, comma 9 ter, C.d.S. e ADR 1.3. perché “a seguito dell'accesso ispettivo congiunto del 3/12/2021 c/o si riscontra che il traportatore il cui Controparte_8 Parte_1 campo di attività comprende il trasporto di merci pericolose, violava le prescrizioni di cui al 1.3.3 in riferimento al
1.3.2 ADR vigente relativamente alla formazione e/o alla mancata conservazione della relativa documentazione di nr. 14 dipendenti amministrativi ( , , , Parte_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , )”. Controparte_13 Controparte_14 Persona_7 Persona_8
- La sentenza appellata ha ritenuto provata a carico dell'odierna appellante anche la violazione dell'1.3.
ADR ritenendo che la norma richieda la specifica formazione per tutte le persone impiegate presso gli operatori il cui campo di attività comprenda il trasporto di merci pericolose, ritenendo invece mancare nel caso di specie la prova della formazione di alcuni dei dipendenti dell'appellante e ritenendo quindi irrilevante l'allegazione della stessa per cui tali dipendenti fossero adibiti solo a funzioni amministrative.
- Parte appellante sul punto, censurando la sentenza di primo grado, non ha contestato la mancata formazione dei dipendenti oggetto della sanzione ma ha allegato di aver provato tramite la documentazione prodotta in primo grado che si trattava di personale amministrativo, apprendisti, e dell'addetta alle pulizie degli uffici, e quindi di soggetti che nulla avevano a che vedere con l'attività di trasporto in regime di ADR.
- Contestava quindi l'interpretazione data dal Giudice alla norma.
*
- Il motivo è infondato.
- Sul punto va rilevato che l'ADR 1.3.1. prevede che “Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo
14 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente all'1.3.2 (n.d.r. “La formazione deve avere il seguente contenuto, adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata”) prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.”.
- L'ADR 1.3.2.1. e 1.3.2.2. prevede
- sia una formazione di base (“Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose”);
- sia una formazione specifica “Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti
e alle sue resposabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto”;
- sia una formazione in materia di sicurezza (“Il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.
1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni”); specificando quanto alla documentazione di quanto sopra che “Le registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all'autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione”.
- Si ritiene che la formulazione letterale di ADR 1.3.1. laddove è previsto che “Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose” vada interpretata, come correttamente fatto dal G.d.P., nel senso che tale prima parte della norma, nel definire il campo di applicazione degli obblighi di formazione, lo circoscrive agli operatori il cui campo di attività comprende il trasporto di merci pericolose: il mero riferimento agli operatori di cui all'ADR 1.4, infatti, sarebbe stata idonea a ricomprendere – in assenza dell'inciso “il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose” - anche e indifferentemente gli operatori indicati nei vari sotto paragrafi che non sempre operano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR (vd. ADR 1.4.3.) e che solo in quest'ultima ipotesi vedono estendersi a loro i relativi obblighi.
- Ciò posto, tuttavia, si ritiene che non sia condivisibile l'interpretazione data dal G.d.P. laddove da tale
15 assunto ha ricavato l'indifferenziata applicabilità degli obblighi di formazione per tutte le persone impiegate presso gli operatori il cui campo di attività comprenda il trasporto di merci pericolose.
- La seconda parte di ADR 1.4, infatti, specifica che le persone impiegate presso gli operatori sopra indicati “devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose”.
- Ciò posto, dal doc. 32 di parte appellante – relativo alle mansioni degli operatori per cui è stata impugnata la contestazione del mancato assolvimento dell'obbligo formativo – emerge che:
- aveva contratto di apprendistato poi divenuto a tempo indeterminato (doc. Controparte_9
32, pag. 1-3) come impiegata in base al CCNL Autotrasporto, spediz. merci e logistica;
- aveva contratto come impiegata amministrativa livello 4L senior (doc. 32, Controparte_13 pag. 4 e 10);
- aveva contratto di apprendistato come impiegata ufficio customer service (doc. CP_12
32, pagg. 6 e 7);
- aveva contratto a tempo pieno come impiegata amministrativa di livello 2L Controparte_14
(doc. 32, pag. 8);
- aveva contratto come impiegata di livello 2 (doc. 32, pagg. 9) CP_11
- aveva contratto di apprendistato come “addetta all'ufficio del personale” Persona_7
(doc. 32, pagg. 11-12);
- aveva contratto come impiegata di terzo livello super (doc. 32, pagg. 13-15); CP_10
- veva contratto come impiegata di terzo livello super (doc. 32, pagg. 16 -18); Parte_4
- aveva contratto come addetta all'ufficio customer service (doc. 32, pagg. 19-20); Parte_5
- aveva contratto di apprendistato come addetta all'ufficio traffico (doc. 32, pagg. Persona_8
21 - 22);
- aveva contratto a tempo indeterminato come impiegata amministrativa livello Parte_3
3l junior (doc. 32, pag. 23);
- aveva contratto a tempo indeterminato come impiegata amministrativa di Persona_2 secondo livello (doc. 32, pag. 24);
- aveva contratto di lavoro come operaia di quinto livello e, in particolare, Persona_3 come addetta alle pulizie (doc. 32, pag. 25 e 26);
- aveva contratto a tempo indeterminato come impiegato ufficio customer Persona_6
Service (doc. 32, pag. 28).
- Alla luce di quanto sopra, è evidente che per il personale amministrativo parte appellante non ha dimostrato alcuna specifica attività formativa, nemmeno base, in violazione dell'ADR 1.3., trattandosi comunque di persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, che svolgono attività legate al
16 trasporto di merci pericolose (basti richiamare sul punto la disciplina in materia di obblighi documentali già citata).
- A fronte di ciò, la produzione dei contratti di cui sopra, conferma le funzioni amministrative svolte da tale personale, omettendo però di provare ogni attività formativa nei confronti dello stesso.
- Quanto, invece, alla specifica posizione di , la stessa risulta inquadrata come Persona_3 operaia di 5° livello con compiti di “addetta alle pulizie”: parte appellante ha però omesso di depositare il contratto di lavoro subordinato in cui la stessa è succeduta e richiamato nella documentazione prodotta (doc. 32, pag. 25).
Alla luce di quanto sopra, quindi, la contestazione risulta corretta, quantomeno per mancata prova almeno di una formazione base, trattandosi di addetta alle pulizie operante presso un operatore di cui all'ADR 1.4 e quindi potenzialmente suscettibile di venire in contatto con le relative merci pericolose in assenza di specifica prova circa i limiti delle mansioni della stessa e degli ambienti in cui era chiamata a operare.
- Anche tale motivo di ricorso risulta quindi infondato.
***
Sulla violazione di cui all'art. 168 C.d.S. in merito alla “Marcatura e Targhetta “S” A.D.R.”
- È stata contestata all'odierna appellante anche
- la violazione dell'art. 168, comma 9 ter, C.d.S. e ADR 6.8.2.5 perché “quale proprietario del veicolo cisterna indicato, munito della prescritta targhetta identificativa violava le prescrizioni di cui al 6.8.2.5.1 ADR vigente relativa alla marcatura (simbolo “S”) sulla stessa in corrispondenza della capacità degli scomparti superiori a
7.500 litri come da fotogramma […] sebbene sulla certificazione tecnica risultava esserci nr. 3 diaframmi aperti.”
(verbali di cui al doc. 6, 13 e 20 appellante).
- Sul punto, il Giudice di Pace ha evidenziato che, come attestato dalla documentazione allegata in atti, detti mezzi risultavano aver circolato nel periodo 03.09.2021 - 03.12.2021 antecedente l'ispezione dalla quale sono scaturite le violazioni contestate e impugnate e quindi violando quanto previsto dal punto
5.3.1.6.1 della normativa ADR che stabilisce che “… I veicoli cisterna, i veicoli trasportanti cisterne smontabili, i veicoli-batteria, i container-cisterna, i CGEM, le MEMU e le cisterne mobili, vuoti, non ripuliti, non degassificati, come pure i veicoli e i container per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, devono continuare a portare le placche richieste dal carico precedente …", ritenendo non rispettato tale obbligo.
- In particolare, il Giudice di Pace ha condiviso l'assunto della resistente per cui se è vero che le violazioni risultanti dai controlli effettuati in aree private non sarebbero di per sé sanzionabili con le disposizioni dell'art. 168 C.d.S., tuttavia, laddove dagli elementi acquisiti emerga una loro precedente circolazione su strada vadano applicate le sanzioni previste.
- Il Giudice di Pace ha quindi ritenuto esserci prova documentale della precedente circolazione nel
17 periodo d'interesse dei veicoli-cisterna interessati – per quanto rinvenuto al momento del controllo all'interno di un'area privata – con conseguente assoggettabilità alle sanzioni previste dall'art. 168 del
Codice della Strada.
- Sul punto il Giudice di Pace ha motivato l'interpretazione adottata anche richiamando la normativa
ADR al capitolo 1.10 che stabilisce una serie di misure e precauzioni per minimizzare il furto o l'utilizzazione impropria di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l'ambiente, prevedendo la predisposizione da parte di tutti i soggetti coinvolti (trasportatori - speditori - altri operatori) un “piano security” al fine di ridurre i rischi e al punto 1.10.3.2.2 lett. C) includendo le soste necessarie richieste dalle condizioni di trasporto, la conservazione delle merci pericolose nei veicoli, cisterne o container prima, durante e dopo il viaggio, il deposito temporaneo di merci pericolose durante il trasferimento intermodale o il trasbordo tra unità di trasporto.
- Quanto poi allo specifico motivo addotto dall'opponente relativo al presunto errore di consegna della certificazione corretta agli accertatori al momento del controllo in merito all'esistenza di diaframmi aperti negli scomparti delle cisterne ispezionate rispetto quella corretta ed effettivamente già presente ma non consegnata - che evidenziava l'assenza di diaframmi aperti nelle cisterne, l'inesistenza di frangiflutti all'interno delle stesse e, conseguentemente, la non necessarietà della targhetta “S” ad evidenziare tali caratteristiche – il Giudice di Pace ha ritenuto che dalla documentazione allegata in atti e dal confronto tra quella consegnata al momento di detto controllo e quella allegata al presente giudizio tali documenti siano stati oggetti di modificazione successivamente all'accesso ispettivo ossia in data
18.03.2022, evidenziando sul punto come l'odierna appellante non avesse fornito alcuna prova del contrario.
- Circa le doglianze a tale parte della sentenza, parte appellante ha lamentato un grave errore di valutazione dei fatti e di applicazione delle norme da parte del Giudice di primo grado e l'omissione della necessaria attività di accertamento.
- In particolare, parte appellante ha contestato la mancata prova – in quanto ottenuta solo mediante presunzioni – del fatto che le cisterne, prive della targhetta al momento di sosta nell'area privata - sarebbero state prive della targhetta anche nel periodo dal 3.9.2021 al 3.12.2021 in cui circolavano.
- Parte appellante contestava inoltre che tali cisterne fossero a monte tenute ad avere la marcatura “S”, prevista in base ad ADR 6.8.2.5.1 solo in caso di “capacità del serbatoio – per i serbatoi multi scomparto la capacità di ogni scomparto, seguita dal simbolo “S” quanto i serbatoi o gli scomparti con più di 7.500 litri sono suddivisi in sezioni di capacità massima di 7.500 litri mediante frangiflutto”, non trattandosi di veicoli dotati di frangiflutti, allegando sul punto la presenza di un errore – poi corretto dalla Motorizzazione Civile – sulle certificazioni esibite.
- Parte appellante, rispetto a tale aspetto allegava inoltre (ricorso in appello, pag. 21) che “per stessa
18 ammissione in atti della Polizia Stradale di , questa era a conoscenza del fatto che le cisterne non presentassero CP_1 frangiflutti e, conseguentemente, non necessitassero della targhetta “S”, senza specificamente indicare ove tale ammissione sarebbe presente e limitandosi genericamente a contestare al Giudice di Pace di non aver esaminato tutta la documentazione in atti e tutti gli atti delle parti.
*
- Il motivo è infondato.
- Nei verbali elevati per questa specifica infrazione, gli organi accertatori danno atto di aver proceduto all'accertamento dell'infrazione con apposito fotogramma e a fronte di esame della documentazione tecnica esibita da cui risultavano esserci diaframmi aperti.
- La memoria integrativa depositata in primo grado (doc.
6-31 appellata) specifica e documenta sul punto la circolazione dei veicoli di cui ai verbali PTR2042002262-PTR2042002266 e PTR2042002268,
PTR2042002270, PTR2042002273-PTR2042002275, PTR2042002278 e PTR2610000576, precisando che a fronte della prova della circolazione degli stessi nel periodo 3.9.2021-3.12.2021, sono stati rinvenuti privi dei necessari contrassegni.
- A fronte di ciò, risulta integrata la violazione contestata in quanto ADR 5.3.1.6.1 stabilisce che “I veicoli cisterna, i veicoli trasportanti cisterne smontabili, i veicoli-batteria, i container-cisterna, i CGEM, le MEMU e le cisterne mobili, vuoti, non ripuliti, non degassificati, come pure i veicoli e i container per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, devono continuare a portare le placche richieste dal carico precedente”, cosa non avvenuta nel caso di specie.
- Irrilevante risulta poi la successiva modifica ad opera della Motorizzazione civile dei certificati esibiti al momento del controllo, essendo la modifica degli stessi intervenuta solo in un momento successivo allo stesso e risultando quindi integrata la violazione in base alle certificazioni in quel momento in essere: tale documentazione, infatti, anche all'esito della modifica, non risulta idonea a dimostrare che al momento del controllo – diversamente da quanto provato in quel momento in base alla documentazione in essere- le cisterne fossero prive di frangiflutti.
- Anche tale motivo risulta quindi infondato.
***
Sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico ex 198 C.d.S.
- Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata non ha ritenuto applicabile tale norma essendosi in presenza di plurime violazioni commesse con altrettante condotte, ritenendo che nel caso di specie i vari atti non fossero coordinati tra loro e legati da unicità del fine cui sono diretti e da contestualità, ritenendo quindi sussistere più illeciti amministrativi commessi con omissioni distinte e diverse
(concorso materiale di violazioni).
- Parte appellante ha censurato la sentenza – in particolare con riferimento ai verbali relativi alle violazioni dell'art. 174, comma 14, C.d.S. - sostenendo trattarsi di una propria unica condotta irregolare
19 determinata dalla medesima considerazione che dava luogo a numerose infrazioni.
*
- L'art. 198 C.d.S. prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”.
- Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008).
- Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione, così come disciplinata dall'art. 81 del codice penale.
- La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che: “in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente (Corte Cost. 14/2007) più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni” (C. Cass. Civ. n. 26434/14). L'applicazione dell'art. 198, 1° comma, c.d.s., deve essere interpretata rigorosamente e non può allargare le maglie all'istituto della continuazione.
- Nel caso di specie le infrazioni contestate riguardano condotte compiute distintamente l'una dall'altra, di modo che non possono certo integrare un'unica condotta trasgressiva, ma corrispondono, invece, a tante violazioni quante sono le condotte illecite poste in essere lungo il periodo temporale considerato.
- Peraltro sul punto l'appellata ha dato specificamente atto di aver proceduto – per le violazione dell'art. 174 C.d.S. relativa all'onere di controllo - a sanzionare non i singoli controlli omessi nel periodo di interesse ma un'unica sanzione per ogni autista e con riferimento alla mancata organizzazione del lavoro del conducente, ad applicare il principio della relazione di traffico contestando quindi all'impresa ricorrente una violazione per ciascuna relazione di traffico e non per ogni singola giornata (doc.
6-31 appellata), conformemente quindi alla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante in base a cui “In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta dall'art. 15 par. 7 lett. 1), del
Regolamento CE 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727 1978, costituisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite n.n. c-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione” (cfr. Cass. 28.07.2021, n. 21626).
- Il motivo non merita quindi accoglimento.
***
Sull'omessa pronuncia relativa al verbale PTR2042002280 (doc. 7 bis appellante)
20 - Parte appellante ha infine lamentato l'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace relativamente al verbale in oggetto che secondo la stessa sarebbe stato lei illegittimamente elevato in quanto riferito a veicolo (semirimorchio XA668LJ) non di sua proprietà.
- Il motivo è infondato.
- Parte appellata ha dato atto trattarsi di mero errore di trascrizione dei dati alfanumerici delle targa del semirimorchio indicata come XA668LJ anziché XA668LP, errore che risulta dalla copia della carta di circolazione allegata da parte appellante e dai fotogrammi del telaio e della targa.
***
I motivi proposti sono quindi infondati con conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività effettivamente svolta e della vicinanza allo scaglione di valore inferiore.
Considerato il rigetto, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 5261/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sent. n. 547/2023 del Giudice di Pace di;
CP_1
− condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002
n. 115.
Treviso, 4.4.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., depositata ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Treviso, 4.4.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
21