TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza , decorsi i termini ex art .190 cpc, nella causa iscritta al n. 3086/2020 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. to Antonio Muto, domiciliata come in atti Parte_1
ATTORE
e
, in pers.del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Maffettone domiciliato come in atti;
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale d'udienza del 10 06 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione.
L'oggetto della presente controversia attiene al risarcimento per i danni patiti alla persona dell'attrice processuale a seguito di un infortunio accaduto il giorno 16 03 2018 in via Musiello di
S. GE AN , circostanza nella quale la predetta si trovava alla guida dell'autovettura
Fiat DA tg DG 596 YH sul prefato tratto AR. Deduceva, difatti, l'istante che , a causa di un tombino , la cui grata cedeva al passaggio dell'autoveicolo , perdeva il controllo dello stesso e finiva la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.
Ne derivavano sia danni materiali alla vettura condotta che lesioni personali perpetrate a seguito della collisione con ostacolo fisso.
Tanto premesso, individuato quale responsabile della custodia del tratto AR e della manutenzione
CP_ del manufatto l' locale convenuto, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva il il quale formulava istanza di chiamata in Controparte_1
giudizio , ai fini della malleva , la soc . , impresa designata alla manutenzione del tratto CP_3
AR , limitatamente al tombino in questione .
Eccepiva, a mezzo articolate argomentazioni, la infondatezza della domanda volta all'accertamento del diritto, la nullità del libello introduttivo, l'esosità del petitum processuale.
Svolta una istruttoria orale , disposta una CTU medico-legale, la causa veniva introitata in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
QUESTIONI PRELIMINARI:
Circa l'eccezione di nullità del libello introduttivo , va evidenziato che l' istante ha provveduto ad esporre in atto di citazione tutti gli elementi che consentissero di inquadrare correttamente l'ambito di applicazione dell'oggetto della controversia, il petitum processuale ed il “range quantificativo” dello stesso, essendo idonea la “causa pretendi” in essa rappresentata quale azione risarcitoria ex art.2051 c.c..
La domanda, infatti, non deve necessariamente includere le ragioni giuridiche addotte a fondamento della stessa , bensi' l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Pertanto, onde dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire l'individuazione dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare una assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Ex multis Cass 16/05/2002 n.7137).
Va , altresì, evidenziato che, in inosservanza del termine di costituzione ex art. 167 cpc del convenuto Ente locale ( 13 09 2021 a fronte di una fissazione della comparizione delle parti ex art 163 cpc bis al 15 12 2020) , con ordinanza del 23 09 2021 veniva denegata l'istanza di estensione ex art. 269 cpc nei confronti della soc. , stante la tardività della costituzione del CP_3
convenuto principale.
V'è più che, dalla lettura degli allegati corredati al fascicolo di parte attrice emerge la formulazione dell'invito alla negoziazione assistita ex Dl n. 134 -2014 , procedura deflattiva obbligatoria nei giudizi aventi ad oggetto richiesta di riconoscimento di somme pecuniarie del valore ricompreso nella somma di € 50.000,00.
NEL MERITO
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice
è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico dell' CP_4
convenuto , il quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano a percorrere la pubblica strada, a prescindere da eventuali rapporti di malleva che dovranno essere dimostrati nel corso del giudizio.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Sul piano strettamente probatorio venivano ascoltati i testi di parte attorea, segnatamente alla prima udienza istruttoria in sede di interpello orale fissata per il giorno 11 04 2024.
In cotal frangente assume rilevanza la deposizione della prima teste ammessa, Testimone_1 dichiaratasi indifferente, della quale si evidenziano gli stralci di seguito riportati…” ADR: ho avuto modo di conoscere la signora la in occasione degli eventi che sto per descrivere. Parte_1
ADR: mi trovavo nella occasione in , alla via Musiello, che percorrevo a Controparte_1
piedi; da sola al momento dei fatti , ma di certo ho notato la presenza d altre persone poste ad una certa distanza da me:
ADR: ad un certo punto ho visto passare una autovettura che , nel percorrere tale strada, mi è passata di fianco e , fatti pochi metri, è incappata con la ruota anteriore in una tombino posto sulla carreggiata della strada;
ADR: mi trovavo a circa 3 o 4 metri dal punto di visuale dei fatti;
ADR; a seguito del passaggio sul tombino l'autovettura in questione perdeva in controllo e finiva su di un palo della luce;
ADR: detto palo era posto poco dopo il tombino in questione e collocato sulla stessa direttiva di marcia della autovettura;
preciso, altresì, che sul luogo del sinistro non vi era alcun marciapiede , nemmeno dove stavo transitando io;
ADR; l'autoveicolo urtava con la propria parte anteriore il manufatto posto nei pressi della carreggiata;
ADR: all'interno della automobile , forse una Fiat DA di colore giallo, vi era alla guida una donna ed una bambina , legata al seggiolone di sicurezza del sedile anteriore destro;
ADR: anche la conducente indossava la cintura di sicurezza;
ADR: la stessa si duoleva delle conseguenze fisiche dell'urto;
ADR: sono accorse alcune persone presenti che se non erro hanno chiamato i soccorsi.
ADR: ho visto pertanto sopraggiungere un mezzo di soccorso sanitario che ha provveduto a caricare l'infortunata: ricordo, altresì, la presenza di una agente di Polizia Municipale.
ADR: non sono stata interpellata falle Forze dell'Ordine per sommarie informazioni.
ADR: ricordo la presenza di una seconda ambulanza per soccorrere anche la bambina.
ADR: tanto accadeva di pomeriggio, credo verso le ore 15,30, dell'anno 2018 nel mese di marzo.
ADR: recatami nella immediatezza dei fatti sul posto ove era collocato il tombino ho constatato che la grata di chiusura risultava sollevata;
ADR: non ricordo della presenza di segnalazioni di pericolo sulla strada che evidenziassero il problema del tombino;
ADR: quest'ultimo era posizionato su di una strada a doppio senso di circolazione e sulla carreggiata percorsa dalla autovettura che colpiva il manufatto sul suolo con la ruota anteriore destra;
ADR: l'auto colpì il palo con il lato anteriore destro;
ADR; il cedimento della grata di chiusura è avvenuto al passaggio del veicolo;
Testi
riconosco dalle foto allegate alla produzione di parte attorea l'autovettura Fiat DA oggetto dei fatti di causa;
Testi
Confermo che sul tratto AR non vi fossero segnali delimitanti la velocità imposta;
ADR; al momento del sinistro non ricordo del passaggio di altri veicoli…”
Di seguito ( ud. del 06 06 2024) , veniva introdotto l'altro teste ammesso , Testimone_3 dichiaratosi indifferente, dalla sintesi delle cui deposizione si evincono gli stralci che seguono…”
ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto personalmente presente agli event che sto per narrare e proprio in tale occasione ho avuto modo di conoscere la signora Parte_1
ADR: tanto accadeva nel mese di marzo dell'anno 2018 in , in via Controparte_1
Musiello, ovvero non distante dalla mia abitazione;
i fatti si rapportano al momento giornata dopo pranzo;
ADR: ero in procinto di tornare verso casa, giunti a via Musiello, ho notato una autovettura che mi sorpassava mentre camminavo in un tatto di strada privo di marciapiede;
Ho notato che la vettura è finita con la ruota anteriore su di un tombino posto sulla sede stradale la cui copertura si è sollevata durante il passaggio della stessa;
ADR: pertanto il conducente del veicolo ha perso il controllo finendo la corsa su di un palo dell'energia elettrica posto sulla destra rispetto a senso di marcia dello stesso;
ADR: preoccupato delle conseguenze dell'occupante della vettura mi sono avvicinato alla stessa insieme ad altri astanti e ho notato che alla guida vi era signora con indosso ancora le cinture di sicurezza ed una bimba seduta sul sedile lato passeggero anteriore ancorata al seggiolone;
ADR: posso descrivere i danni al veicolo coinvolgenti buona parte del lato anteriore ed ho visto scendere la conduttrice della vettura dalla stessa mostrando di aver ricevuto uno shock per l'accaduto;
ADR: qualcuno ha di certo avvisato i soccorsi in quanto ero presente al momento in cui ho visto sopraggiungere una ambulanza e subito dopo un vigile e un'altra ambulanza;
ADR: posso affermare che in prossimità del tombino non vi era alcuna segnalazione di pericolo altra segnalazione scongiurante il passaggio sul posto;
ADR: tanto accadeva in pieno centro urbano;
tuttavia all'epoca dei fatti non vi era alcuna segnalazione afferente i limiti di velocità imposti che attualmente risultano segnalati;
ADR: l'auto in questione era una Fiat DA.
ADR: apparentemente il coperchio di chiusura del tombino era integro .
ADR: trattasi strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiede.
ADR: esibite le foto versate in atti di produzione di parte attorea lo stesso riconosce il veicolo coinvolto ed i danni conseguenziali…”.
Orbene, proprio dalle deposizioni rese dagli astanti è giunta la conferma della dinamica degli eventi, ovvero che , nelle circostanze dedotte in libello introduttivo e richiamate nelle note ex art
183 cpc comma VI, la parte attrice, in virtù della collocazione insicura della grata di chiusura di un tombino stradale, perdeva il controllo dell'autovettura condotta , finendo la propria corsa su di un palo di illuminazione adiacente.
Si evince, altresì, che alcuna segnalazione di pericolo fosse installata sul tratto AR al momento dei fatti esposti, rafforzando l'ipotesi della sussistenza di una insidia occultata e non rilevabile “ictu oculi”.
All'uopo, va segnalato, in subiecta materia, il contrasto giurisprudenziale derivante dalla varietà della ipotesi che possono verificarsi nei casi in cui l'evento lesivo sia stato cagionato dalla incuria nella manutenzione di un tombino risultato privo della idonea copertura di sicurezza, arrivando a sostenere, in taluni casi che il risarcimento va negato lì dove “..Il cittadino che inciampa, cade e si provoca lesioni a causa di una insidia stradale (un tombino scoperto) non ha diritto ad essere risarcito se l'insidia si trova vicino a casa..” evidenziando , in tal caso, la Suprema Corte, una carenza di attenzione da parte dell'infortunato in virtù della conoscibilità dell'insidia su di un tratto di strada di certo noto all'attore ( Cass. N. 31217- 2019).
Di contro, vi è profusione di decisioni di segno opposto i cui Relatori, argomentando circa il riparto di responsabilità tra l'infortunato e l'Ente gestore del tratto AR, addebitano al primo una percentuale in misura del 20% in virtù della omessa attenzione che gli utenti della pubblica via debbono, in ogni caso, tenere quando percorrono un tratto AR (Cass. Civ., sez. VI – 3, ordinanza n. 2495 del 27 gennaio 2022).
In altri casi si è statuito che il pericolo può essere assolutamente visibile, ma non evitabile nel senso che se il danneggiato non riesca a schivare un trabocchetto sì manifesto, ma non evitabile da nessuno, non è imprudente ed avrà diritto a vedersi risarcito del danno riportato (cfr. Cass. Civ. sent. N. 9547/2015).
Tanto premesso, occorre sottolineare che la descrizione effettuata dai testi escussi circa la sussistenza del tombino incriminato trova riscontro, in parte, nel rapporto stilato dal Corpo di
Polizia Municipale di San US AN ( versato in atti) che si è recato sul posto solo in data 16 maggio 2018 ( ovvero alcuni mesi dopi il sinistro), il cui contenuto, tuttavia, evidenzia che sul tratto AR incombe un limite di velocità di 30KM/h che, secondo la descrizione resa dai verbalizzanti, verosimilmente non sarebbe stato rispettato.
In siffatta ipotesi questo giudice , ritenuto del tutto provato l'evento anche in virtù della relazione stilata dall'Autorità intervenuta avente natura fidefacente, non può esimersi dal condividere l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale, seppur data per certa una ipotesi di responsabilità in capo all'Ente gestore del tratto AR , tuttavia il contegno di colui che percorre un tratto di strada deve sempre conformarsi a quei criteri di attenzione e diligenza medi tali da evitare ogni minimo accenno di potenziale pericolo.
Ciò non di meno, occorre evidenziare che il superamento del limite di velocità disposto dall'art 142 del Codice Della Strada impone che la rilevazione debba essere effettuata con idonei strumenti tecnici in dotazione della Forze dell'Ordine, non potendosi basare la stessa su mere presunzioni del verbalizzante.
Assume, pertanto, rilievo la allegazione nel presente giudizio della decisione intrapresa dal Giudice di Pace di Nola n. 2801-2020, con la quale la ricorrente impugnato in verbale di Parte_2
contravvenzione elevato per mancato rispetto dei limiti imposti sul tratto AR , ha ottenuto una sentenza di accoglimento in virtù della carenza di elementi di prova costitutivi dell'illecito amministrativo, conseguendone la revoca della sanzione.
Tale decisione, in assenza di prove contrarie attestanti una tempestiva impugnazione, costituisce natura giudicato formale tra le parti , ovvero, l'accertamento di un fatto, situazione o rapporto contenuto in una sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile) che ha valore legale e vincola le parti, i loro eredi o aventi causa, impedendo che la stessa questione venga riproposta in un successivo giudizio.
Tanto postula che la principale eccezione di merito formulata dal convenuto risulta , di CP_1
fatto, superata dalla statuizione assunta in diversa sede giudiziale.
Né, d'altronde, può invocarsi nel caso di specie una tipicità riconducibile al caso fortuito atteso che esso è rappresentato da un fatto naturale o del terzo ed è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ( ex multis, Cassazione civile ordinanza 27648 2023).
Ne consegue che alcun termine di corresponsabilità possa addebitarsi alla attrice processuale.
Passando, infine, alla quantificazione del danno biologico, attesa l'esistenza di valutazione del CTU
,Dott.ssa , in mancanza di valida prova contraria sul punto, occorre seguire, quale Persona_1
criterio di liquidazione, la tabelle 2024 del Tribunale di Milano, premesso che, nel caso di specie non potranno essere considerate le tabelle ANIA, rapportabili esclusivamente ai casi relativi alla circolazione dei veicoli.
Il Ctu, infatti, confermando anche la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento, conclude cosi:
I.P.P. al 5%; ITT GG 20 ; I.T.P al 50% ,20 giorni;
ITP gg 15 al 25%.
Non vi è riconoscimento di spese mediche certificate.
Ergo, il risultato che segue considerato che il soggetto in esame all'epoca dei fatti aveva compiuto i
60 anni di età:
IPP ( punto base € 1.741,60) = € 6.139,00 ; ITT gg 20 = € 2.300,00 ; ITP gg 20 al 50% = €
1.150,00 ; ITP GG 15 al 25% = € 431,25 ; ( valori tutti dedotti dalle tabelle del Tribunale di
Milano), e cosi in totale € , 10.020,25 , a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda giudiziale sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, essendo , la natura dell'indennizzo, reintegratoria e, pertanto, si configura quale debito di valore( Cass. n.10488/2009).
Non vi e' riconoscimento apprezzabile del danno non patrimoniale, attesa l'univocità di valutazione del danno biologico secondo la dottrina dominante( v. Cass 11/11/2008 n. 26972 e piu' recente n. 11950 Sez III del 16/05/2013), in considerazione anche della lieve entità delle conseguenze, tanto meno ricorrono gli estremi del lucro cessante, in quanto non compiutamente comprovato.
Resta da valutare l'indennizzo la liquidare per i danni patrimoniali afferenti il veicolo coinvolto nel sinistro.
Resta pacifica la circostanza che l'autoveicolo condotta dalla attrice processuale abbia subito danni rilevanti caratterizzati , in misura preponderante, dall'urto contro l'ostacolo fisso.
Tanto emerge dalla descrizione resa dai testi ascoltati di cui è riportata la deposizione.
Ciò posto, questo giudice non ha ritenuto opportuno incaricare un esperto al fine di valutare le conseguenze economiche, tanto in virtù del fatto che , stante il modesto valore del relitto , sì come assunto in libello introduttivo e supportato da un elaborato peritale di parte versato in atti, ergo l'assolvimento di un incarico peritale d'ufficio avrebbe rappresentato un dispendioso fardello processuale verosimilmente attestante quanto” ictu oculi” già deducibile dalle allegate riproduzioni fotografiche poste a corredo della produzione attorea, comportando, altresì, un dilungamento dei tempi processuali nel caso di specie scongiurabile.
Circa il valore giuridico della consulenza di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023).
Orbene, come sopra evidenziato, sia dalle cosiddette “ prove semplici” rappresentate dai rilievi fotografici della autovettura incidentata che dalla lettura dell'elaborato peritale, non può revocarsi in dubbio che il veicolo coinvolto nel sinistro ( una Fiat DA immatricolata nell'anno 2007) abbia subito danni in misura tale da sconsigliarne la riparazione per palese antieconomicità, come correttamente evidenziato dall'estensore della perizia. Ergo, non può dubitarsi che il valore ante sinistro della autovettura non può superare di certo l'importo di € 2.000,00, dovendosi, altresì, riconoscere le spese di rottamazione certificate .
In subiecta materia, orientamento di legittimità ha statuito che le voci di danno includono la spesa di demolizione del relitto, la spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, le eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva,
e le spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Tutte queste poste di credito rappresentano una forma di danno emergente con ciò significando che per ottenere la liquidazione delle stesse è necessario fornire la prova dell'effettivo esborso sostenuto
( Cass. ord. n. 19958 del 19 luglio 2024).
Di tale quantificazione, invero, non vi è prova in atti, posto che la stessa avrebbe potuto essere espressa da una fattura commerciale emessa dalla azienda ecologica demandata allo smaltimento del rifiuto speciale.
V' è più che la Cassazione in ordina al danno da fermo tecnico del veicolo precisa che lo stesso deve essere oggetto di una prova specifica al fine di procedere a una corretta quantificazione.
Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, all'uopo, ha indicato che “..non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015)”...
Orbene, prescindendo dal fermo tecnico non dimostrato, resta da valutare il costo afferente la rottamazione della vettura che , seppur evincibile in via documentale ma non quantificato da idoneo documento probatorio, può agevolmente liquidarsi nella somma di € 150,00, tenuto conto del listino medio applicato dalle aziende ecologiche nel mercato.
Pari ragionamento afferisce le spese di consulenza di parte delle quali non vi è traccia in atti dell'avvenuto pagamento.
In sintesi, quale conseguente conclusione dei ragionamenti sopra esposti, va condannato il
[...]
, quale responsabile in misura esclusiva dei fatti accertati, al Controparte_5
pagamento della complessiva somma di € 12.170,25 ( comprensiva di tutte le poste di credito descritte in motivazione) , oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale e rivalutazione monetaria sulla minor somma
Le spese di lite tra gli attori ed i convenuti seguono la soccombenza e determinate sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 55/2014 , vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito , per anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3086/2020 del R.G., così provvede:
dichiara la responsabilità esclusiva del;
Controparte_5
1) per lo effetto, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Controparte_5
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell' attore, della somma complessiva di euro
[...]
12.170,25, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda giudiziale, fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
2) Condanna il , in pers.del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite Controparte_5
che vengono liquidate in complessivi euro 264,00 per verosimili esborsi ed in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e Cassa Avvocati se dovute e spese gen. ex art 2 DM 55/2014 , con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario ex art 93 cpc;
4. pone definitivamente a carico del convenuto le spese delle C.T.U., - Controparte_6
liquidate in separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 06 /10/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata