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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 883 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Fabrizio Mangia, presso il cui studio in Collepasso (LE) alla piazza Vittoria n.5 è elettivamente domiciliata appellante
E
(P.I. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Anna Rita Lucrezia Cino, presso il cui studio in Ugento alla via Firenze, 64, è elettivamente domiciliato appellato
AVVERSO
la sentenza n. 939/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 5.4.2022 (R.G. n.
1 5143/2019)
*******
All'udienza collegiale del 18.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni – che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate – riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 20.05.2019, conveniva in Parte_1
giudizio il , innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1) nel merito accertare e dichiarare che il non ha diritto di procedere Controparte_1
ad esecuzione forzata secondo le modalità poste in essere, in quanto abnormi e lesive del diritto del contribuente per i motivi indicati in narrativa, quindi dichiarare nulla ed annullare la procedura R.G.E. 430/2016;
2) condannare il al risarcimento del danno derivante dalla privazione del Controparte_1
diritto di disporre la proprietà da parte di ex art. 96 c.p.c. e 2043 c.c., danno da Parte_1
quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Sig. Giudice, ex. art.1226 c.c., anche a seguito di apposita C.T.U, che sin da ora si invoca;
3) condannare il alle spese e competenze della fase di opposizione, Controparte_1 nonché della presente fase di giudizio”.
La società esponeva che:
- in data 22.4.2016 il le aveva notificato atto di precetto per il pagamento Controparte_1
di complessivi euro 57.702,24 per crediti tributari I.C.I. sugli immobili della società per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, cui seguiva un atto di intervento per un ulteriore credito di €
142.317,42;
2 - in data 30/05/2016, le era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare per tutti gli immobili di sua proprietà, del valore complessivo di euro 1.700.000, da cui scaturiva procedura esecutiva R.G.E. 430/2016 innanzi al Tribunale di Lecce, avverso la quale la società proponeva ricorso in opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., deducendo l'illegittimità della procedura esecutiva, in quanto promossa in violazione degli art. 76 e ss. DPR 602/1973 (richiamato nel
Regolamento del Comune di ), che – in caso di esecuzione forzata per crediti tributari CP_1
– impongono la preventiva iscrizione ipotecaria.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e di ogni Controparte_1
richiesta per infondatezza e per cessata materia del contendere, posto che il Comune aveva rinunciato all'esecuzione immobiliare 430/2016 R.G.E. in data 31.10.2019.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Lecce n. 939/2022, depositata il 5.4.2022, col seguente dispositivo:
“- 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui alla lett. a) delle conclusioni dell'atto di citazione per estinzione della procedura esecutiva n.430/2016 per rinuncia all'esecuzione da parte del;
Controparte_1
- 2) in accoglimento dell'azione risarcitoria di cui alla lett. b) delle conclusioni dell'atto di citazione, condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 8.000,00 liquidata all'attualità;
- 3) condanna il al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi euro 7.550,00, di cui €. 550,00 per spese ed €. 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a norma di legge.”
Il Tribunale:
dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al capo a)
3 dell'atto di opposizione, essendo in atti la rinuncia all'esecuzione immobiliare;
riteneva sussistente l'an debeatur della domanda risarcitoria, sulla base della documentazione in atti riferita alla procedura esecutiva, da cui emergeva l'illegittimità della procedura intrapresa dal per non aver proceduto alla preventiva iscrizione ipotecaria ex artt. 76 CP_1
e ss. DPR 602/1973 e per aver sottoposto a pignoramento beni per valore eccessivo rispetto al credito azionato;
stimava il danno, in via equitativa, in € 8.000,00, comprensivo di canone di locazione versato al custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare;
del compenso per l'attività svolta dal commercialista dott. e dagli avv.ti Mangia e Ferocino durante la procedura CP_2
esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di reclamo n. 3577/2019; del danno derivante dalla pendenza del pignoramento e dai disagi determinati dal dover seguire le varie fasi del contenzioso;
riteneva di non dover ristorare il mancato godimento né delle abitazioni site in CP_1
(siccome oggetto di comodato) e dei terreni agricoli siti in Gallipoli (di fatto incolti e comunque gravati da vincoli), perché risultavano allo stato inutilizzabili;
né del frantoio sito in (affittato alla Cooperativa Agricola Salentina S.C.A.R.L.), perché la società ne CP_1
aveva goduto tramite la continua e regolare riscossione dei canoni di affitto;
riteneva irrilevante la proposta di acquisto ricevuta dalla società, siccome non depositata nel presente giudizio, e considerato che l'acquirente interessato ben avrebbe potuto estinguere la procedura esecutiva, detraendo dal prezzo l'importo del credito azionato dal CP_1
riteneva non risarcibili le spese sostenute per le attività professionali prestate dal commercialista dott. e dagli avv.ti Mangia e Ferocino, siccome prive di riscontro in CP_2
atti, e siccome afferenti alla procedura esecutiva e di reclamo, rispetto alle quali era stata già disposta l'integrale compensazione delle spese;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c., giacché la condotta del non risultava connotata CP_1
da mala fede o colpa grave, tenuto conto che il debito azionato era incontestato e che la
4 questione giuridica processuale era stata oggetto di recente modifica normativa e non era stata oggetto di precedenti giurisprudenziali.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 2.11.2022, Parte_1
chiedendo di condannare il 1) al risarcimento del danno in misura Controparte_1
maggiore rispetto a quella riconosciuta in prime cure;
2) al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; 3) al pagamento delle spese della fase di opposizione all'esecuzione, comprendente la fase innanzi al G.E. ed innanzi al collegio;
4) al pagamento delle spese del presente grado.
Il si è costituito con atto depositato il 17.02.2023, chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18.6.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
1) liquidato, riduttivamente ed insufficientemente, l'importo del risarcimento del danno subito da per violazione del proprio diritto di proprietà, in particolare per non aver potuto Parte_1
godere e disporre dell'intero patrimonio immobiliare, pignorato in modo sproporzionato rispetto all'entità del debito, in violazione della normativa prevista dal D.P.R. 602/1973 e dal
Regolamento del Comune di;
CP_1
2) rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendo erroneamente che la condotta del non fosse connotata da colpa grave;
CP_1
3) omesso di pronunciarsi sulla condanna alle spese di lite della fase sommaria di opposizione all'esecuzione.
*******
5 Si premette il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'an debeatur della fattispecie risarcitoria, rimasto incontestato da entrambe le parti.
Il primo motivo è infondato.
Il primo giudice ha correttamente rilevato che "...il danno non potrebbe in nessun caso essere determinato in un importo superiore al credito azionato dal con l'avvio della CP_1 procedura esecutiva immobiliare 430/2016, pari a complessivi € 57.702,24 per crediti tributari... ostandovi il disposto dell'art. 1227 c.c. a mente del quale "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Una volta precisato che" l'art. 1227, comma 2, escludendo il risarcimento per il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano così gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, ha quindi escluso che tali situazioni potessero ravvisarsi
“nell'adempimento del mero obbligo di pagare tempestivamente al nel 2016 gli CP_1
importi dovuti da a titolo di ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011". Parte_1
La circostanza che l'odierna appellante non si sia attivata per il pagamento dell'obbligazione tributaria costituisce elemento rilevante al fine di circoscrivere, nei termini indicati dal
Tribunale, il risarcimento del danno spettante ad Parte_1
Il giudice di prime cure ha, condivisibilmente ed esaustivamente, escluso la sussistenza e la risarcibilità del danno asseritamente derivante dall'impossibilità di disporre del complesso immobiliare durante il periodo di durata del pignoramento, relativamente ai beni immobili siti in (appartamenti e frantoio con pertinenze) e in Gallipoli (terreni). Invero, la società CP_1
nel periodo di illegittimo pignoramento ha mantenuto inalterato il precedente stato di godimento e disposizione dei beni: gli appartamenti in hanno continuato a costituire CP_1
6 oggetto di comodato d'uso in favore di il frantoio e le sue Persona_1
pertinenze hanno continuato a fruttare canoni in virtù di contratto di affitto con la Cooperativa
S.C.A.R.L.; i terreni siti in Gallipoli, per la parte utilizzabile solo a fini agricoli, sono rimasti incolti (come incolti erano nel periodo precedente all'evento di danno), per la restante parte erano in ogni caso inutilizzabili in ragione dei vincoli derivanti dalla qualificazione urbanistica come zona di tutela e salvaguardia ecologica, e come area di tutela della fascia costiera. Il Tribunale correttamente non ha attribuito rilevanza alla proposta di acquisto ricevuta da il 18.07.2016, in quanto mai prodotta in atti, e rilevando inoltre che Parte_1
“ove l'acquirente avesse avuto un effettivo interesse, ben avrebbe potuto far estinguere la procedura esecutiva semplicemente detraendo, dal prezzo offerto, la somma di euro
57.702,24, cioè l'importo pari al credito azionato dal nella procedura Controparte_1
esecutiva R.G.E. n.430/2016, che sarebbe stata così in ogni caso immediatamente estinta”.
Non possono poi essere riconosciute le spese sostenute dalla società a titolo di compenso dei professionisti che l'hanno assistita nella procedura esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di reclamo n. 3577/2019. Sul punto l'appellante si limita – nella sostanza - ad asserire che la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, limitata a soli € 8.000,00, non è sufficiente a ristorare il danno patito, senza addurre ragioni idonee ad inficiare le argomentazioni sviluppate dal Tribunale – e condivise dal Collegio – secondo cui “le attività professionali svolte dal dottore commercialista dall'avv.to Fabrizio Parte_2
Mangia e dall'avv.to Paola Ferocino, poste a base delle fatture emesse dagli stessi rispettivamente in data 28-10-2019, in data 18-11-2019 e in data 4-10-2019, riferite tutte ad attività in favore di svolte nella procedura esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di Parte_1
reclamo n.3577/2019, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti, non possono comportare alcun automatico riconoscimento di importi nel presente giudizio, atteso che il Collegio nell'ordinanza del 9-9-2019, con la quale ha definito il giudizio di reclamo n.3577/2019, ha disposto l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, e quindi anche della fase cautelare svoltasi nella procedura esecutiva immobiliare n.430/2016, < della particolarità della questione, anche alla luce di quanto chiarito da Corte Cost.
7 77/2018>>; da tale statuizione, ormai coperta da giudicato, consegue che tali spese, peraltro non chieste nei relativi procedimenti, non possano essere riconosciute nel presente giudizio di merito”.
In conclusione sul punto, la liquidazione in via equitativa – come espressamente richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - del danno effettuata dal Tribunale nell'importo di € 8.000,00 appare congrua.
La seconda doglianza è infondata.
Non può configurarsi l'ipotizzata responsabilità aggravata, giacché nel caso di specie non emerge un abuso dello strumento processuale da parte del creditore procedente, il quale intendeva esclusivamente perseguire la soddisfazione del proprio credito (mai contestato dal debitore), tuttavia incorrendo in una errata strategia difensiva, che ha frustrato anche le sue ragioni creditorie, impedendone un tempestivo e fruttuoso soddisfacimento.
Le SS.UU. n. 9912/2018 hanno precisato che la colpa grave “sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”, e che integra mala fede “la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” assistite da consapevolezza.
Alla luce di tali principi, la linea difensiva del non poteva e non può ritenersi CP_1 manifestamente infondata tanto da travalicare l'obbligo di buona fede o della minima diligenza, dal momento che nel corso della procedura esecutiva era emersa una questione giuridica “inedita”, su cui non si erano ancora registrati dei precedenti giurisprudenziali, che ben poteva trarre in errore il consulente legale del creditore, facendolo optare per l'interpretazione che avrebbe garantito la più immediata soddisfazione degli interessi del
Ad ogni buon conto, giovano due ulteriori considerazioni: 1) la società non ha mai CP_1
8 contestato, in questa sede, l'esistenza del proprio debito, sicché l'azione del CP_1
apparendo fondata nel merito, non era affatto pretestuosa o ispirata da scopi dilatori o emulativi, così escludendo la mala fede;
2) la sollecita estinzione della procedura esecutiva ad opera del creditore manifesta totale assenza di pervicacia e può interpretarsi come atto di ravvedimento dell'errore e di pronta riparazione, così escludendo la colpa grave.
Anche il terzo motivo è infondato.
Con l'ordinanza del 9.9.2019 il Collegio del Tribunale di Lecce ha accolto il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura immobiliare n. 430/2016), disponendo la sospensione e la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio “in virtù della particolarità della questione, anche alla luce di quanto chiarito da Corte Cost. 77/2018”.
La statuizione sulle spese del giudizio non è dunque affetta dal denunciato vizio di omessa pronuncia essendo essa sostanzialmente confermativa della statuizione collegiale di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di reclamo.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del con atto notificato il Parte_1 Controparte_1
2.11.2022, avverso la sentenza n. 939/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
9 - rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al rimborso in favore del di spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 4.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 883 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Fabrizio Mangia, presso il cui studio in Collepasso (LE) alla piazza Vittoria n.5 è elettivamente domiciliata appellante
E
(P.I. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Anna Rita Lucrezia Cino, presso il cui studio in Ugento alla via Firenze, 64, è elettivamente domiciliato appellato
AVVERSO
la sentenza n. 939/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 5.4.2022 (R.G. n.
1 5143/2019)
*******
All'udienza collegiale del 18.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni – che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate – riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 20.05.2019, conveniva in Parte_1
giudizio il , innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1) nel merito accertare e dichiarare che il non ha diritto di procedere Controparte_1
ad esecuzione forzata secondo le modalità poste in essere, in quanto abnormi e lesive del diritto del contribuente per i motivi indicati in narrativa, quindi dichiarare nulla ed annullare la procedura R.G.E. 430/2016;
2) condannare il al risarcimento del danno derivante dalla privazione del Controparte_1
diritto di disporre la proprietà da parte di ex art. 96 c.p.c. e 2043 c.c., danno da Parte_1
quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Sig. Giudice, ex. art.1226 c.c., anche a seguito di apposita C.T.U, che sin da ora si invoca;
3) condannare il alle spese e competenze della fase di opposizione, Controparte_1 nonché della presente fase di giudizio”.
La società esponeva che:
- in data 22.4.2016 il le aveva notificato atto di precetto per il pagamento Controparte_1
di complessivi euro 57.702,24 per crediti tributari I.C.I. sugli immobili della società per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, cui seguiva un atto di intervento per un ulteriore credito di €
142.317,42;
2 - in data 30/05/2016, le era stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare per tutti gli immobili di sua proprietà, del valore complessivo di euro 1.700.000, da cui scaturiva procedura esecutiva R.G.E. 430/2016 innanzi al Tribunale di Lecce, avverso la quale la società proponeva ricorso in opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., deducendo l'illegittimità della procedura esecutiva, in quanto promossa in violazione degli art. 76 e ss. DPR 602/1973 (richiamato nel
Regolamento del Comune di ), che – in caso di esecuzione forzata per crediti tributari CP_1
– impongono la preventiva iscrizione ipotecaria.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e di ogni Controparte_1
richiesta per infondatezza e per cessata materia del contendere, posto che il Comune aveva rinunciato all'esecuzione immobiliare 430/2016 R.G.E. in data 31.10.2019.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, veniva decisa con sentenza del
Tribunale di Lecce n. 939/2022, depositata il 5.4.2022, col seguente dispositivo:
“- 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui alla lett. a) delle conclusioni dell'atto di citazione per estinzione della procedura esecutiva n.430/2016 per rinuncia all'esecuzione da parte del;
Controparte_1
- 2) in accoglimento dell'azione risarcitoria di cui alla lett. b) delle conclusioni dell'atto di citazione, condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 8.000,00 liquidata all'attualità;
- 3) condanna il al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi euro 7.550,00, di cui €. 550,00 per spese ed €. 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a norma di legge.”
Il Tribunale:
dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al capo a)
3 dell'atto di opposizione, essendo in atti la rinuncia all'esecuzione immobiliare;
riteneva sussistente l'an debeatur della domanda risarcitoria, sulla base della documentazione in atti riferita alla procedura esecutiva, da cui emergeva l'illegittimità della procedura intrapresa dal per non aver proceduto alla preventiva iscrizione ipotecaria ex artt. 76 CP_1
e ss. DPR 602/1973 e per aver sottoposto a pignoramento beni per valore eccessivo rispetto al credito azionato;
stimava il danno, in via equitativa, in € 8.000,00, comprensivo di canone di locazione versato al custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare;
del compenso per l'attività svolta dal commercialista dott. e dagli avv.ti Mangia e Ferocino durante la procedura CP_2
esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di reclamo n. 3577/2019; del danno derivante dalla pendenza del pignoramento e dai disagi determinati dal dover seguire le varie fasi del contenzioso;
riteneva di non dover ristorare il mancato godimento né delle abitazioni site in CP_1
(siccome oggetto di comodato) e dei terreni agricoli siti in Gallipoli (di fatto incolti e comunque gravati da vincoli), perché risultavano allo stato inutilizzabili;
né del frantoio sito in (affittato alla Cooperativa Agricola Salentina S.C.A.R.L.), perché la società ne CP_1
aveva goduto tramite la continua e regolare riscossione dei canoni di affitto;
riteneva irrilevante la proposta di acquisto ricevuta dalla società, siccome non depositata nel presente giudizio, e considerato che l'acquirente interessato ben avrebbe potuto estinguere la procedura esecutiva, detraendo dal prezzo l'importo del credito azionato dal CP_1
riteneva non risarcibili le spese sostenute per le attività professionali prestate dal commercialista dott. e dagli avv.ti Mangia e Ferocino, siccome prive di riscontro in CP_2
atti, e siccome afferenti alla procedura esecutiva e di reclamo, rispetto alle quali era stata già disposta l'integrale compensazione delle spese;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c., giacché la condotta del non risultava connotata CP_1
da mala fede o colpa grave, tenuto conto che il debito azionato era incontestato e che la
4 questione giuridica processuale era stata oggetto di recente modifica normativa e non era stata oggetto di precedenti giurisprudenziali.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 2.11.2022, Parte_1
chiedendo di condannare il 1) al risarcimento del danno in misura Controparte_1
maggiore rispetto a quella riconosciuta in prime cure;
2) al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; 3) al pagamento delle spese della fase di opposizione all'esecuzione, comprendente la fase innanzi al G.E. ed innanzi al collegio;
4) al pagamento delle spese del presente grado.
Il si è costituito con atto depositato il 17.02.2023, chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18.6.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
1) liquidato, riduttivamente ed insufficientemente, l'importo del risarcimento del danno subito da per violazione del proprio diritto di proprietà, in particolare per non aver potuto Parte_1
godere e disporre dell'intero patrimonio immobiliare, pignorato in modo sproporzionato rispetto all'entità del debito, in violazione della normativa prevista dal D.P.R. 602/1973 e dal
Regolamento del Comune di;
CP_1
2) rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendo erroneamente che la condotta del non fosse connotata da colpa grave;
CP_1
3) omesso di pronunciarsi sulla condanna alle spese di lite della fase sommaria di opposizione all'esecuzione.
*******
5 Si premette il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'an debeatur della fattispecie risarcitoria, rimasto incontestato da entrambe le parti.
Il primo motivo è infondato.
Il primo giudice ha correttamente rilevato che "...il danno non potrebbe in nessun caso essere determinato in un importo superiore al credito azionato dal con l'avvio della CP_1 procedura esecutiva immobiliare 430/2016, pari a complessivi € 57.702,24 per crediti tributari... ostandovi il disposto dell'art. 1227 c.c. a mente del quale "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Una volta precisato che" l'art. 1227, comma 2, escludendo il risarcimento per il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano così gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, ha quindi escluso che tali situazioni potessero ravvisarsi
“nell'adempimento del mero obbligo di pagare tempestivamente al nel 2016 gli CP_1
importi dovuti da a titolo di ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011". Parte_1
La circostanza che l'odierna appellante non si sia attivata per il pagamento dell'obbligazione tributaria costituisce elemento rilevante al fine di circoscrivere, nei termini indicati dal
Tribunale, il risarcimento del danno spettante ad Parte_1
Il giudice di prime cure ha, condivisibilmente ed esaustivamente, escluso la sussistenza e la risarcibilità del danno asseritamente derivante dall'impossibilità di disporre del complesso immobiliare durante il periodo di durata del pignoramento, relativamente ai beni immobili siti in (appartamenti e frantoio con pertinenze) e in Gallipoli (terreni). Invero, la società CP_1
nel periodo di illegittimo pignoramento ha mantenuto inalterato il precedente stato di godimento e disposizione dei beni: gli appartamenti in hanno continuato a costituire CP_1
6 oggetto di comodato d'uso in favore di il frantoio e le sue Persona_1
pertinenze hanno continuato a fruttare canoni in virtù di contratto di affitto con la Cooperativa
S.C.A.R.L.; i terreni siti in Gallipoli, per la parte utilizzabile solo a fini agricoli, sono rimasti incolti (come incolti erano nel periodo precedente all'evento di danno), per la restante parte erano in ogni caso inutilizzabili in ragione dei vincoli derivanti dalla qualificazione urbanistica come zona di tutela e salvaguardia ecologica, e come area di tutela della fascia costiera. Il Tribunale correttamente non ha attribuito rilevanza alla proposta di acquisto ricevuta da il 18.07.2016, in quanto mai prodotta in atti, e rilevando inoltre che Parte_1
“ove l'acquirente avesse avuto un effettivo interesse, ben avrebbe potuto far estinguere la procedura esecutiva semplicemente detraendo, dal prezzo offerto, la somma di euro
57.702,24, cioè l'importo pari al credito azionato dal nella procedura Controparte_1
esecutiva R.G.E. n.430/2016, che sarebbe stata così in ogni caso immediatamente estinta”.
Non possono poi essere riconosciute le spese sostenute dalla società a titolo di compenso dei professionisti che l'hanno assistita nella procedura esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di reclamo n. 3577/2019. Sul punto l'appellante si limita – nella sostanza - ad asserire che la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, limitata a soli € 8.000,00, non è sufficiente a ristorare il danno patito, senza addurre ragioni idonee ad inficiare le argomentazioni sviluppate dal Tribunale – e condivise dal Collegio – secondo cui “le attività professionali svolte dal dottore commercialista dall'avv.to Fabrizio Parte_2
Mangia e dall'avv.to Paola Ferocino, poste a base delle fatture emesse dagli stessi rispettivamente in data 28-10-2019, in data 18-11-2019 e in data 4-10-2019, riferite tutte ad attività in favore di svolte nella procedura esecutiva n. 430/2016 e nel giudizio di Parte_1
reclamo n.3577/2019, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti, non possono comportare alcun automatico riconoscimento di importi nel presente giudizio, atteso che il Collegio nell'ordinanza del 9-9-2019, con la quale ha definito il giudizio di reclamo n.3577/2019, ha disposto l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, e quindi anche della fase cautelare svoltasi nella procedura esecutiva immobiliare n.430/2016, < della particolarità della questione, anche alla luce di quanto chiarito da Corte Cost.
7 77/2018>>; da tale statuizione, ormai coperta da giudicato, consegue che tali spese, peraltro non chieste nei relativi procedimenti, non possano essere riconosciute nel presente giudizio di merito”.
In conclusione sul punto, la liquidazione in via equitativa – come espressamente richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - del danno effettuata dal Tribunale nell'importo di € 8.000,00 appare congrua.
La seconda doglianza è infondata.
Non può configurarsi l'ipotizzata responsabilità aggravata, giacché nel caso di specie non emerge un abuso dello strumento processuale da parte del creditore procedente, il quale intendeva esclusivamente perseguire la soddisfazione del proprio credito (mai contestato dal debitore), tuttavia incorrendo in una errata strategia difensiva, che ha frustrato anche le sue ragioni creditorie, impedendone un tempestivo e fruttuoso soddisfacimento.
Le SS.UU. n. 9912/2018 hanno precisato che la colpa grave “sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”, e che integra mala fede “la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” assistite da consapevolezza.
Alla luce di tali principi, la linea difensiva del non poteva e non può ritenersi CP_1 manifestamente infondata tanto da travalicare l'obbligo di buona fede o della minima diligenza, dal momento che nel corso della procedura esecutiva era emersa una questione giuridica “inedita”, su cui non si erano ancora registrati dei precedenti giurisprudenziali, che ben poteva trarre in errore il consulente legale del creditore, facendolo optare per l'interpretazione che avrebbe garantito la più immediata soddisfazione degli interessi del
Ad ogni buon conto, giovano due ulteriori considerazioni: 1) la società non ha mai CP_1
8 contestato, in questa sede, l'esistenza del proprio debito, sicché l'azione del CP_1
apparendo fondata nel merito, non era affatto pretestuosa o ispirata da scopi dilatori o emulativi, così escludendo la mala fede;
2) la sollecita estinzione della procedura esecutiva ad opera del creditore manifesta totale assenza di pervicacia e può interpretarsi come atto di ravvedimento dell'errore e di pronta riparazione, così escludendo la colpa grave.
Anche il terzo motivo è infondato.
Con l'ordinanza del 9.9.2019 il Collegio del Tribunale di Lecce ha accolto il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura immobiliare n. 430/2016), disponendo la sospensione e la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio “in virtù della particolarità della questione, anche alla luce di quanto chiarito da Corte Cost. 77/2018”.
La statuizione sulle spese del giudizio non è dunque affetta dal denunciato vizio di omessa pronuncia essendo essa sostanzialmente confermativa della statuizione collegiale di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di reclamo.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del con atto notificato il Parte_1 Controparte_1
2.11.2022, avverso la sentenza n. 939/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
9 - rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al rimborso in favore del di spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 4.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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