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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/09/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1889/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nato il [...] a [...], C. F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Milano, via Fabio Filzi n. 41, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Salvatore Aprigliano (C. F. , PEC C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1
speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(CF , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
****** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente diretto del cittadino italiano , nato ad [...] in data [...], successivamente Persona_1
emigrato negli Stati Uniti d'America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies, primo
comma, c.p.c., e, per l'effetto, che la causa è suscettibile di essere decisa nelle forme
dell'art. 281 decies e ss c.p.c.;
- accertare che la prima udienza di comparizione non richiede la presenza di soggetti
diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del Giudice e, per
l'effetto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disporre che la prima udienza venga sostituita dal
deposito di note scritte;
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che il sig. è cittadino italiano;
Parte_1
2) ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle
eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre prove e produrre documenti nei
termini che saranno eventualmente concessi nel corso del giudizio, nella denegata ipotesi
in cui il processo dovesse proseguire nelle forme del rito ordinario.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Il si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda e Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Adito Tribunale: • Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
•
In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce degli elementi probatori offerti da
controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di
legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai
parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si
richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le
spese del procedimento”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 27.06.2024, per la decisione.
Il procuratore del ricorrente ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021
prevede, al comma 36, che all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento
dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita
del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che le disposizioni
dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza
è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più
precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato ad [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di
Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22.02.2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità
consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
Il ricorrente chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2
dell'art 16 D.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2,
11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
, al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e CP_1
della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, il ricorrente ha dato prova di avere tentato diverse volte di prendere appuntamento presso il a Miami sul Portale dedicato, senza Controparte_3
riuscirvi, in quanto “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono
esauriti”.
Tale condotta dell'apparato amministrativo determina il decorso di un lasso di tempo irragionevole per i ricorrenti e fonda l'interesse degli stessi ad agire dinanzi all'Autorità
Giudiziaria per ottenere l'accertamento del loro diritto soggettivo.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730
giorni.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c. d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c. d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”,
sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si
accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e
volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una
domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere
stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria
condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al
provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello
status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
Risulta, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all' Controparte_4
odierno ricorrente.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio
1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza. Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_1
diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del
1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
Il sig. (avo), nato ad [...] in data [...], unitosi in Persona_1
matrimonio, in data 13.12.1919, con , è successivamente emigrato Controparte_5
negli Stati Uniti d'America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dal matrimonio di e , in data 16.07.1929, nasceva, Persona_1 Controparte_5
a Boston (USA) il figlio , che in data 14.06.1950, contraeva Controparte_4
matrimonio con . Parte_2
Dalla loro unione nasceva, in data 09.08.1960, il figlio . Parte_1
Dall'unione di e (poi unitisi in matrimonio), nasceva, in Parte_1 CP_6
data 05.01.1977, il figlio , odierno ricorrente. Parte_1
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status
civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dalle CP_1
ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività,
sostanzialmente, non contenziosa, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente Parte_1
, nato il [...] a [...], è cittadino italiano iure sanguinis
[...]
per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile
della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Catania, 05.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Mottese