Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2116 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Fucarino, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 193, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Giulia Lazzano, presso il cui studio a Palermo, via Catania n. 15, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
20/05/2017 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
Tribunale in data 11-12/10/2023, passata in giudicato (cf. attestazione del 19/05/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 24/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1 ) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e con onere di comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio a mezzo raccomandata.
2) La figlia minore (nata a [...] il [...]), rimarrà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la minore, relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
In considerazione della necessità di un riferimento abitativo stabile e di un'organizzazione domestica coerente con le necessità di studio e di normale vita sociale, la figlia minore continuerà ad abitare presso la residenza della madre nell'immobile sito in Per_1
Palermo Via Polito n. 5, ove ha domicìlio prevalente.
Il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé la figlia minore , compatibilmente con le esigenze scolastiche di quest'ultima, con le Per_1 seguenti modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,30 ed il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,30 della settimana successiva, oltre i week end alternati dalle ore
10,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
Durante le festività natalizie, secondo il principio della bigenitorialità e dunque ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio con pernottamento presso la residenza paterna;
durante le festività pasquali, ad anni alterni a Pasqua o Pasquetta;
durante tutte le restanti festività civili e religioni ad anni alterni con la madre;
2 Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con se la figlia per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordare preventivamente, con pernottamento presso la residenza paterna e con sospensione del diritto di visita del padre nel corso delle due distinte settimane in cui la minore rimarrà esclusivamente con la madre.
3) II Sig. continuerà a versare alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ciascun mese, la somma complessiva di € 170,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie. Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Con particolare riferimento a queste ultime, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo ed a semplice richiesta previa esibizione di scontrino anche non dettagliato, siano comprese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istitutipubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera, abbonamento autobus e metro); e) la mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
e) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo tra i genitori, siano comprese;
3 spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cìiniche; f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e le lezioni private;
di specializzazione;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc), attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) le spese di custodia {baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) il centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di riscontro, reputata consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza); nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui
4 proposto;
in relazione alle spese per le gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
4) Le parti concordano che la somma attualmente percepita e riscossa esclusivamente dalla Sig.ra a titolo di 'Assegno Unico' per i figli a carico, continuerà Parte_1 ad essere riscossa esclusivamente dalla madre.
5) Dichiarano le parti di avere già regolato ogni altra loro pretesa di natura personale e patrimoniale, null'altro avendo a che pretendere l'una dall'altra”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 20/05/2017 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 24/04/2025 C.F._2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 2017).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5