Articolo 1 della Legge 30 giugno 1959, n. 477
Articolo 2
Versione
1 agosto 1959
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi dei conti correnti postali di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni fino all'ammontare di 40 miliardi di lire per il miglioramento ed il potenziamento dei propri impianti e servizi e per la costruzione di alloggi da cedere in locazione dall'Amministrazione al personale postelegrafonico.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959