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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Trapani il 21.12.1973 con l'avv. Vincenzo De Mela (pec domiciliazione: Email_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.iva con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale Milano, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, P.iva ), con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Verona, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Marcello Avellone (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(P.iva ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Milano, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer, e Simona Daminelli (pec domiciliazione: ; Email_3
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
propone opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione (R.G.E. 94/2020) introdotta con l'atto di pignoramento immobiliare, notificatogli in data 05.11.2020 da parte di
[...]
(e per essa da . Controparte_1 CP_2
Il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva ha natura stragiudiziale ed è costituito:
i) dal “contratto di mutuo fondiario” (concluso dal Banco di
Sicilia S.p.a. e l'opponente, per la complessiva somma di € 435.000,00) rogato in data 31.01.2017 dal Dott.
[...]
notaio in Trapani (rep. 57620, racc. 11217); Per_1
ii) dal connesso “contratto di somministrazione rateale” contestualmente rogato dal Notaio dott. in Persona_1
data 31.01.2007 (rep. 57621, racc. 11218), con attestazione della prima erogazione per € 97.400,00 e dai tre successivi atti di somministrazione, quietanzati dal somministrato alla banca, per € 86.000,00 (in data
19.02.2009); per € 52.000,00 (in data 12.01.2010) e per €
123.000,00 (in data 29.06.2010), per un importo complessivo somministrato pari a € 358.400,00);
iii) dall' “Atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario” rogato dal Notaio
Dott. in data 21.12.2012, rep. 64016, racc. Persona_1
14515, con il quale le parti hanno concordemente ridotto l'importo mutuato a quello già somministrato (€
Tribunale di Trapani Sezione Civile
358.400,00), con definitiva rinuncia alle somme ancora da erogare e conseguente riduzione dell'ipoteca prestata, e si sono accordate anche per a) la ripartizione del mutuo in tre quote e conseguente frazionamento dell'ipoteca tra le unità immobiliari in garanzia, e b) la definizione del piano di rimborso delle somme mutuate.
La opposta, agisce in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo.
Col primo motivo di opposzione, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l'opponente eccepisce la nullità del mutuo “per mancata indicazione delle modalità
di ammortamento del capitale”, evidenziando, in particolare che, tanto nel “contratto di mutuo fondiario” del 31.01.2007, quanto nel successivo ”atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e
frazionamento di mutuo ipotecario” del 21.12.2012, non risulta allegato il relativo piano di ammortamento, né risultano presenti i parametri utili per la sua determinazioni, infatti “non è possibile poter
determinare i piani di ammortamento per l'assenza della documentazione
contabile sia delle singole erogazioni che dei tempi in cui sarebbero state
erogate le somme”, inoltre l'opponente lamenta l'impossibilità di determinare dal contratto il tasso d'interesse applicato.
Il complessivo motivo articolato è infondato.
In merito alla mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo fondiario del 31.01.2007 ed all'atto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario del 21.12.2012, va evidenziato che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità “la
predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta
un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale
omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo
accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per
ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme
mutuate” (così Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 12922
del 26 giugno 2020).
Ed ancor più chiaramente: “la produzione del piano di
ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del
residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche
obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara
previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro
importo per quota di interessi separate rispetto al capitale” (cfr. Cass. n.
26426/2017).
Nella specie, la creditrice opposta ha prodotto il contratto di mutuo fondiario originario ed il contestuale contratto di somministrazione (cui hanno fatto seguito le tre ulteriori somministrazioni quietanzate dal nonché il successivo Parte_1
“Atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario” con cui è stato definito il piano di rimborso della somma fino ad allora somministrata. Dalla lettura congiunta di tutti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
questi atti sono desumibili gli elementi per determinare l'ammontare degli obblighi gravanti sul somministrato. In sintesi, il si è obbligato: Parte_1
- a corrispondere, a far data da ciascuna somministrazione
(intervenute in data 31.01.2007, 19.02.2009, 12.01.2010 e 29.06.2010,
rispettivamente per € 97.400,00, € 86.000,00, € 52.000,00 e €
123.000,00), sino alla stipula dell'atto di quietanza, rate semestrali di interessi di preammortamento su ciascuna somministrazione,
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo 0,05 superiore, tra il parametro euribor a sei mesi vigente tempo per tempo e lo spread annuale del 2%;
- a rimborsare, a far data dall'atto di erogazione e quietanza
(del 21.12.2012), il capitale corrisposto (€ 358.400,00) in centottanta rate semestrali composte da quota capitale e quota interessi,
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo 0,05 superiore tra il parametro euribor 360 a sei mesi vigente tempo per tempo e lo spread annuale del 7,75%.
Infatti, nel contratto di mutuo fondiario del 31 gennaio 2007
stipulato tra Banco di Sicilia Società per Azioni e Parte_1
si legge:
[...]
All'art. 1: “la parte mutuante, come sopra rappresentata, concede a titolo
di mutuo – ex art. 38 del T.U. – alla parte finanziata che accetta, la somma
di Euro 435.000,00 (…). Il mutuo è concesso ai patti e sotto gli obblighi
recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato delle
condizioni generali (…) che si allega sotto la lettera ”A” “;
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all'art. 3: “la parte finanziata si obbliga… a rimborsare il mutuo mediante
il pagamento di numero trenta (n. 30) rate semestrali posticipate di
ammortamento, ciascuna da pagarsi puntualmente e senza interruzioni di
sei mesi in sei mesi fino alla completa estinzione del capitale mutuato. (…)
Le rate di ammortamento – salvo specifiche pattuizioni da concordare fra le
parti in sede di stipulazione dell'atto o degli atti di erogazione e quietanza
– comprenderanno una quota di interessi ai sensi del successivo art. 4 ed
una quota di capitale…”;
all'art. 4: “il tasso di interesse per il periodo di ammortamento e di
preammortamento verrà stabilito nell'atto o negli atti di erogazione e
quietanza e potrà essere fisso per tutta la durata del mutuo ovvero
variabile.
Nel caso di erogazione della somma mutuata mediante somministrazioni
rateali, gli interessi sulle somministrazioni che la parte finanziata pagherà
dal momento di ciascuna singola erogazione sino alla stipula dell'atto di
quietanza saranno computati al tasso stabilito secondo i criteri indicati
nell'allegato sotto la lettera “C”.
Nell'allegato “B”, del contratto suddetto, si legge, in merito alle condizioni economiche statuite (tasso fisso condizionato):
“Garanzia ipotecaria di I grado per l'importo di EURO 652.500,00;
Importo del mutuo: EURO 435.000,00
Durata dell'ammortamento: anni 15
Frequenza dei pagamenti: semestrale
Numero di pagamenti: 30 rate più rate di preammortamento.
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Sistema di rimborso: il piano d'ammortamento da luogo al pagamento di
rate posticipate costanti comprensive di quota di capitale ed interessi, dopo
un eventuale periodo di preammortamento.
Il tasso annuo a regime: ha decorrenza il primo giorno del mese successivo
la data d'erogazione.
Gli interessi di preammortamento decorrono dalla data di erogazione sino
al giorno precedente la decorrenza del piano di ammortamento.
Somministrazioni: sulle somministrazioni erogate sono dovuti
semestralmente (il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) gli interessi
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo
0,05 superiore, tra il parametro EURIBOR a sei mesi VIGENTE TEMPO
PER TEMPO e lo spread annuale del 2%.
Nell'allegato “C”, del contratto suddetto, si legge, in merito al
“Criterio di determinazione del tasso di interesse sulle somministrazioni
nei mutui indicizzati”
“Il tasso d'interesse sarà così determinato: Parametro di indicizzazione
(come appresso specificato, arrotondato allo 0,05 superiore) +
maggiorazione di uno spread annuo di due punti. Parametro di
indicizzazione: - per le rate scadenti nel periodo dall'1/1 al 30/6: media
mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di dicembre calcolata sulla
base dei dati per valuta;
- per le rate scadenti nel periodo dall'1/7 al 31/12:
media mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di giugno calcolata
sulla base dei dati per valuta.
Il tasso d'interesse nominale annuo, come sopra determinato, verrà
espresso su base semestrale dividendo lo stesso per due.”
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Il “contratto di somministrazione rateale” contestualmente concluso tra le parti, all'art. 3, in merito agli “interessi sulle
somministrazioni” reca: “la parte finanziata si obbliga al pagamento
semestrale degli interessi sulle somme ad essa corrisposte col presente
contratto al tasso di interesse già convenuto all'articolo 4 del contratto
condizionato di mutuo di cui in premessa. La prima rata dovrà soddisfarsi
al trenta giugno duemilasette (30.06.2007) e così successivamente, senza
interruzioni ed integralmente, di sei mesi in sei mesi, sino alla stipulazione
dell'atto di erogazione finale e di quietanza”
Nell' “atto di erogazione finale e di quietanza” del 21.12.2012 - in cui il ha dichiarato e riconosciuto di avere ricevuto dalla Parte_1
Banca la somma complessiva di Euro 358.400,00, nelle quattro somministrazioni di cui sopra (del 31.01.2007, 19.02.2009, 12.01.2010
e 29.06.2010) – mutuatario e mutuante hanno convenuto “di ripartire
la somma mutuata di Euro 358.400,00 (…) in numero 3 (tre) quote in
corrispondenza di altrettante porzioni immobiliari… [rispettivamente]
n. 1 di Euro 40.000,00… Quota n. 2 di Euro 40.000,00… Quota n. Per_2
3 di Euro 278.400,00”. Il si è quindi “obbligato a restituire Parte_1
le somme relative a ciascuna delle quote di cui sopra entro mesi 180
(centoottanta) dal giorno uno gennaio duemilatredici (01.01.2013) (data di
decorrenza dei piani di ammortamento delle singole quote), mediante rate
semestrali posticipate, da pagarsi senza interruzioni e senza necessità di
espressa richiesta da parte della Banca. Dette rate semestrali comprendono
quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'intera somma di ciascuna quota nel periodo convenuto di mesi 180
(centoottanta) oltre interessi” (art. 3/1).
“Il tasso di interesse da applicarsi è stabilito in un tasso variabile
semestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a sei mesi moltiplicato per
il coefficiente 360/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque)
superiore, maggiorato di 7,75 (sette virgola settantacinque) punti in
ragione d'anno, fissato in misura iniziale per valuta data odierna e
successivamente in essere per valuta data di decorrenza di ciascun
semestre. (…) al momento della stipula del presente atto di frazionamento
il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è
pari a zero virgola quattro per cento (0,4%) e pertanto il tasso d'interesse
ad oggi risulta pari a otto virgola quindici per cento (8,15 %) su base
annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 7,75 (sette virgola
settantacinque) punti in ragione d'anno. Il Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG) relativo a ciascuna Quota della presente tranche è pari a otto
virgola cinquecentootto per cento (8,508%). (art. 3/2)”.
In definitiva, il primo motivo di opposizione, volto a far valere la nullità del mutuo per indeterminatezza delle modalità di ammortamento del capitale e di determinazione del tasso d'interesse applicato, è infondato.
Né in proposito risultano persuasive le conclusioni cui è
giunto il CT (peraltro richiamato in quanto nella prima relazione depositata il 31.01.2024 aveva omesso di esaminare l'atto di erogazione finale e quietanza del 21.12.2012), la cui attività di indagine si ritiene lacunosa. In particolare, non si ritengono
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condivisibili le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, che, pur avendo a disposizione i sopra calendati dati relativi a (i) importo mutuato, (ii) modalità, tempi e data di inizio dell'ammortamento,
(iii) tasso di interesse applicato, ha dichiarato di non poter ricostruire il piano di ammortamento e che, pertanto, il costo del credito è, nella specie, da intendersi indeterminato.
Col secondo motivo di opposizione, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l'opponente eccepisce la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7
dello stesso articolo, in quanto l'indicatore sintetico di costo non sarebbe dichiarato in nessuno dei contratti presenti in atti.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
L'art. 3/2 dell' “atto di erogazione finale e di quietanza” del
21.12.2012, rubricato “Interessi” indica un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 8,508% nominale annuo il quale include,
oltre agli interessi, anche le voci di costo connesse alla erogazione del finanziamento.
In ogni caso, va rammentato che l'eventualmente erronea o addirittura mancata indicazione dell'ISC o TAEG nei contratti di mutuo non determina la nullità del contratto, rilevando l'assenza di tali indicazioni in termini di validità solo nei rapporti di credito al consumo ai sensi dell'art. 125 bis TUB.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Come correttamente rilevato dalla più attenta e condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, "essendo l' un indicatore CP_4
sintetico dei costi complessivi del contratto (e non soltanto degli interessi)
la sua eventuale errata indicazione a fortiori non può condurre, come
chiesto dall'appellante, alla nullità parziale del contratto limitatamente
agli interessi;
l' infatti non costituisce un tasso d'interesse da CP_4
applicare al contratto di mutuo, ma, come detto, svolge una mera funzione
informativa, sicché l'obbligo di indicazione dell' quale regola di CP_4
comportamento può al più legittimare, ricorrendone i presupposti,
l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e.
annullamento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà
contrattuale (art. 1337 c.c.)” (cfr. Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite tra opponente e opposta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui alla tabella n. 2, allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, applicando la massima riduzione percentuale per la fase di studio e introduttiva e decisionale. Vanno invece compensate le spese di lite tra l'opponente e la parte intervenuta, considerato che l'interesse alla lite di quest'ultima (che è la cedente pro soluto del credito contestato) risulta recessivo.
Le spese per la consulenza d'ufficio vanno poste integralmente a carico della parte opponente.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente l'opposizione proposta con l'atto di citazione da Parte_1
condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in complessivi Controparte_1
euro 4.712,00, per compensi oltre spese generali ed accessori nella misura legalmente dovuta;
compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
e
[...] Controparte_3
pone definitivamente a carico di le spese Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso, in favore della controparte adempiente, delle eventuali somme a tale titolo versate.
Così deciso in Trapani, in data 22.04.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Trapani il 21.12.1973 con l'avv. Vincenzo De Mela (pec domiciliazione: Email_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
P.iva con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale Milano, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, P.iva ), con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Verona, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Marcello Avellone (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
(P.iva ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Milano, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora Lettenmayer, e Simona Daminelli (pec domiciliazione: ; Email_3
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
propone opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione (R.G.E. 94/2020) introdotta con l'atto di pignoramento immobiliare, notificatogli in data 05.11.2020 da parte di
[...]
(e per essa da . Controparte_1 CP_2
Il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva ha natura stragiudiziale ed è costituito:
i) dal “contratto di mutuo fondiario” (concluso dal Banco di
Sicilia S.p.a. e l'opponente, per la complessiva somma di € 435.000,00) rogato in data 31.01.2017 dal Dott.
[...]
notaio in Trapani (rep. 57620, racc. 11217); Per_1
ii) dal connesso “contratto di somministrazione rateale” contestualmente rogato dal Notaio dott. in Persona_1
data 31.01.2007 (rep. 57621, racc. 11218), con attestazione della prima erogazione per € 97.400,00 e dai tre successivi atti di somministrazione, quietanzati dal somministrato alla banca, per € 86.000,00 (in data
19.02.2009); per € 52.000,00 (in data 12.01.2010) e per €
123.000,00 (in data 29.06.2010), per un importo complessivo somministrato pari a € 358.400,00);
iii) dall' “Atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario” rogato dal Notaio
Dott. in data 21.12.2012, rep. 64016, racc. Persona_1
14515, con il quale le parti hanno concordemente ridotto l'importo mutuato a quello già somministrato (€
Tribunale di Trapani Sezione Civile
358.400,00), con definitiva rinuncia alle somme ancora da erogare e conseguente riduzione dell'ipoteca prestata, e si sono accordate anche per a) la ripartizione del mutuo in tre quote e conseguente frazionamento dell'ipoteca tra le unità immobiliari in garanzia, e b) la definizione del piano di rimborso delle somme mutuate.
La opposta, agisce in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo.
Col primo motivo di opposzione, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l'opponente eccepisce la nullità del mutuo “per mancata indicazione delle modalità
di ammortamento del capitale”, evidenziando, in particolare che, tanto nel “contratto di mutuo fondiario” del 31.01.2007, quanto nel successivo ”atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e
frazionamento di mutuo ipotecario” del 21.12.2012, non risulta allegato il relativo piano di ammortamento, né risultano presenti i parametri utili per la sua determinazioni, infatti “non è possibile poter
determinare i piani di ammortamento per l'assenza della documentazione
contabile sia delle singole erogazioni che dei tempi in cui sarebbero state
erogate le somme”, inoltre l'opponente lamenta l'impossibilità di determinare dal contratto il tasso d'interesse applicato.
Il complessivo motivo articolato è infondato.
In merito alla mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo fondiario del 31.01.2007 ed all'atto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario del 21.12.2012, va evidenziato che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità “la
predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta
un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale
omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo
accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per
ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme
mutuate” (così Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 12922
del 26 giugno 2020).
Ed ancor più chiaramente: “la produzione del piano di
ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del
residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche
obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara
previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro
importo per quota di interessi separate rispetto al capitale” (cfr. Cass. n.
26426/2017).
Nella specie, la creditrice opposta ha prodotto il contratto di mutuo fondiario originario ed il contestuale contratto di somministrazione (cui hanno fatto seguito le tre ulteriori somministrazioni quietanzate dal nonché il successivo Parte_1
“Atto di erogazione, quietanza e svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo ipotecario” con cui è stato definito il piano di rimborso della somma fino ad allora somministrata. Dalla lettura congiunta di tutti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
questi atti sono desumibili gli elementi per determinare l'ammontare degli obblighi gravanti sul somministrato. In sintesi, il si è obbligato: Parte_1
- a corrispondere, a far data da ciascuna somministrazione
(intervenute in data 31.01.2007, 19.02.2009, 12.01.2010 e 29.06.2010,
rispettivamente per € 97.400,00, € 86.000,00, € 52.000,00 e €
123.000,00), sino alla stipula dell'atto di quietanza, rate semestrali di interessi di preammortamento su ciascuna somministrazione,
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo 0,05 superiore, tra il parametro euribor a sei mesi vigente tempo per tempo e lo spread annuale del 2%;
- a rimborsare, a far data dall'atto di erogazione e quietanza
(del 21.12.2012), il capitale corrisposto (€ 358.400,00) in centottanta rate semestrali composte da quota capitale e quota interessi,
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo 0,05 superiore tra il parametro euribor 360 a sei mesi vigente tempo per tempo e lo spread annuale del 7,75%.
Infatti, nel contratto di mutuo fondiario del 31 gennaio 2007
stipulato tra Banco di Sicilia Società per Azioni e Parte_1
si legge:
[...]
All'art. 1: “la parte mutuante, come sopra rappresentata, concede a titolo
di mutuo – ex art. 38 del T.U. – alla parte finanziata che accetta, la somma
di Euro 435.000,00 (…). Il mutuo è concesso ai patti e sotto gli obblighi
recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal capitolato delle
condizioni generali (…) che si allega sotto la lettera ”A” “;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
all'art. 3: “la parte finanziata si obbliga… a rimborsare il mutuo mediante
il pagamento di numero trenta (n. 30) rate semestrali posticipate di
ammortamento, ciascuna da pagarsi puntualmente e senza interruzioni di
sei mesi in sei mesi fino alla completa estinzione del capitale mutuato. (…)
Le rate di ammortamento – salvo specifiche pattuizioni da concordare fra le
parti in sede di stipulazione dell'atto o degli atti di erogazione e quietanza
– comprenderanno una quota di interessi ai sensi del successivo art. 4 ed
una quota di capitale…”;
all'art. 4: “il tasso di interesse per il periodo di ammortamento e di
preammortamento verrà stabilito nell'atto o negli atti di erogazione e
quietanza e potrà essere fisso per tutta la durata del mutuo ovvero
variabile.
Nel caso di erogazione della somma mutuata mediante somministrazioni
rateali, gli interessi sulle somministrazioni che la parte finanziata pagherà
dal momento di ciascuna singola erogazione sino alla stipula dell'atto di
quietanza saranno computati al tasso stabilito secondo i criteri indicati
nell'allegato sotto la lettera “C”.
Nell'allegato “B”, del contratto suddetto, si legge, in merito alle condizioni economiche statuite (tasso fisso condizionato):
“Garanzia ipotecaria di I grado per l'importo di EURO 652.500,00;
Importo del mutuo: EURO 435.000,00
Durata dell'ammortamento: anni 15
Frequenza dei pagamenti: semestrale
Numero di pagamenti: 30 rate più rate di preammortamento.
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Sistema di rimborso: il piano d'ammortamento da luogo al pagamento di
rate posticipate costanti comprensive di quota di capitale ed interessi, dopo
un eventuale periodo di preammortamento.
Il tasso annuo a regime: ha decorrenza il primo giorno del mese successivo
la data d'erogazione.
Gli interessi di preammortamento decorrono dalla data di erogazione sino
al giorno precedente la decorrenza del piano di ammortamento.
Somministrazioni: sulle somministrazioni erogate sono dovuti
semestralmente (il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) gli interessi
calcolati in base al tasso pari alla sommatoria, con arrotondamento allo
0,05 superiore, tra il parametro EURIBOR a sei mesi VIGENTE TEMPO
PER TEMPO e lo spread annuale del 2%.
Nell'allegato “C”, del contratto suddetto, si legge, in merito al
“Criterio di determinazione del tasso di interesse sulle somministrazioni
nei mutui indicizzati”
“Il tasso d'interesse sarà così determinato: Parametro di indicizzazione
(come appresso specificato, arrotondato allo 0,05 superiore) +
maggiorazione di uno spread annuo di due punti. Parametro di
indicizzazione: - per le rate scadenti nel periodo dall'1/1 al 30/6: media
mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di dicembre calcolata sulla
base dei dati per valuta;
- per le rate scadenti nel periodo dall'1/7 al 31/12:
media mensile dell'Euribor a sei mesi relativa al mese di giugno calcolata
sulla base dei dati per valuta.
Il tasso d'interesse nominale annuo, come sopra determinato, verrà
espresso su base semestrale dividendo lo stesso per due.”
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Il “contratto di somministrazione rateale” contestualmente concluso tra le parti, all'art. 3, in merito agli “interessi sulle
somministrazioni” reca: “la parte finanziata si obbliga al pagamento
semestrale degli interessi sulle somme ad essa corrisposte col presente
contratto al tasso di interesse già convenuto all'articolo 4 del contratto
condizionato di mutuo di cui in premessa. La prima rata dovrà soddisfarsi
al trenta giugno duemilasette (30.06.2007) e così successivamente, senza
interruzioni ed integralmente, di sei mesi in sei mesi, sino alla stipulazione
dell'atto di erogazione finale e di quietanza”
Nell' “atto di erogazione finale e di quietanza” del 21.12.2012 - in cui il ha dichiarato e riconosciuto di avere ricevuto dalla Parte_1
Banca la somma complessiva di Euro 358.400,00, nelle quattro somministrazioni di cui sopra (del 31.01.2007, 19.02.2009, 12.01.2010
e 29.06.2010) – mutuatario e mutuante hanno convenuto “di ripartire
la somma mutuata di Euro 358.400,00 (…) in numero 3 (tre) quote in
corrispondenza di altrettante porzioni immobiliari… [rispettivamente]
n. 1 di Euro 40.000,00… Quota n. 2 di Euro 40.000,00… Quota n. Per_2
3 di Euro 278.400,00”. Il si è quindi “obbligato a restituire Parte_1
le somme relative a ciascuna delle quote di cui sopra entro mesi 180
(centoottanta) dal giorno uno gennaio duemilatredici (01.01.2013) (data di
decorrenza dei piani di ammortamento delle singole quote), mediante rate
semestrali posticipate, da pagarsi senza interruzioni e senza necessità di
espressa richiesta da parte della Banca. Dette rate semestrali comprendono
quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione
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dell'intera somma di ciascuna quota nel periodo convenuto di mesi 180
(centoottanta) oltre interessi” (art. 3/1).
“Il tasso di interesse da applicarsi è stabilito in un tasso variabile
semestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a sei mesi moltiplicato per
il coefficiente 360/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque)
superiore, maggiorato di 7,75 (sette virgola settantacinque) punti in
ragione d'anno, fissato in misura iniziale per valuta data odierna e
successivamente in essere per valuta data di decorrenza di ciascun
semestre. (…) al momento della stipula del presente atto di frazionamento
il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è
pari a zero virgola quattro per cento (0,4%) e pertanto il tasso d'interesse
ad oggi risulta pari a otto virgola quindici per cento (8,15 %) su base
annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 7,75 (sette virgola
settantacinque) punti in ragione d'anno. Il Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG) relativo a ciascuna Quota della presente tranche è pari a otto
virgola cinquecentootto per cento (8,508%). (art. 3/2)”.
In definitiva, il primo motivo di opposizione, volto a far valere la nullità del mutuo per indeterminatezza delle modalità di ammortamento del capitale e di determinazione del tasso d'interesse applicato, è infondato.
Né in proposito risultano persuasive le conclusioni cui è
giunto il CT (peraltro richiamato in quanto nella prima relazione depositata il 31.01.2024 aveva omesso di esaminare l'atto di erogazione finale e quietanza del 21.12.2012), la cui attività di indagine si ritiene lacunosa. In particolare, non si ritengono
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condivisibili le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, che, pur avendo a disposizione i sopra calendati dati relativi a (i) importo mutuato, (ii) modalità, tempi e data di inizio dell'ammortamento,
(iii) tasso di interesse applicato, ha dichiarato di non poter ricostruire il piano di ammortamento e che, pertanto, il costo del credito è, nella specie, da intendersi indeterminato.
Col secondo motivo di opposizione, qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.), l'opponente eccepisce la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7
dello stesso articolo, in quanto l'indicatore sintetico di costo non sarebbe dichiarato in nessuno dei contratti presenti in atti.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
L'art. 3/2 dell' “atto di erogazione finale e di quietanza” del
21.12.2012, rubricato “Interessi” indica un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 8,508% nominale annuo il quale include,
oltre agli interessi, anche le voci di costo connesse alla erogazione del finanziamento.
In ogni caso, va rammentato che l'eventualmente erronea o addirittura mancata indicazione dell'ISC o TAEG nei contratti di mutuo non determina la nullità del contratto, rilevando l'assenza di tali indicazioni in termini di validità solo nei rapporti di credito al consumo ai sensi dell'art. 125 bis TUB.
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Come correttamente rilevato dalla più attenta e condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, "essendo l' un indicatore CP_4
sintetico dei costi complessivi del contratto (e non soltanto degli interessi)
la sua eventuale errata indicazione a fortiori non può condurre, come
chiesto dall'appellante, alla nullità parziale del contratto limitatamente
agli interessi;
l' infatti non costituisce un tasso d'interesse da CP_4
applicare al contratto di mutuo, ma, come detto, svolge una mera funzione
informativa, sicché l'obbligo di indicazione dell' quale regola di CP_4
comportamento può al più legittimare, ricorrendone i presupposti,
l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e.
annullamento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà
contrattuale (art. 1337 c.c.)” (cfr. Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite tra opponente e opposta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui alla tabella n. 2, allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, applicando la massima riduzione percentuale per la fase di studio e introduttiva e decisionale. Vanno invece compensate le spese di lite tra l'opponente e la parte intervenuta, considerato che l'interesse alla lite di quest'ultima (che è la cedente pro soluto del credito contestato) risulta recessivo.
Le spese per la consulenza d'ufficio vanno poste integralmente a carico della parte opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente l'opposizione proposta con l'atto di citazione da Parte_1
condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in complessivi Controparte_1
euro 4.712,00, per compensi oltre spese generali ed accessori nella misura legalmente dovuta;
compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
e
[...] Controparte_3
pone definitivamente a carico di le spese Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso, in favore della controparte adempiente, delle eventuali somme a tale titolo versate.
Così deciso in Trapani, in data 22.04.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
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