Sentenza 6 ottobre 2008
Massime • 1
L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime - non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte Cost., n. 421 del 1987). Né la regola dell'applicabilità del cumulo materiale muta per effetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 758 del 1994, disposizione che, sanzionando la violazione dell'obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all'insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravità per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico.
Commentari • 2
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IL REGIME SANZIONATORIO PER IL CONCORSO DI ILLECITI AMMINISTRATIVI, COMMENTO AD ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 12208 DEL 14/04/2022. avv. Giovanni Gargiulo Abstract: In caso di concorso materiale di illeciti in materia di trasporto di rifiuti commessi in data antecedente alla riforma attuata con D.Lgs. 116/2020, non si applica il regime sanzionatorio del cumulo giuridico, bensì quello del cumulo materiale. In the event of material concurrence of offenses relating to the transport of waste committed on a date prior to the regulatory reform implemented with D.Lgs. 116/2020, the sanctioning regime of legal accumulation does not apply, but that of material accumulation. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Codice della strada, zone a traffico limitato, contestazione, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2008, n. 24655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24655 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EP in qualità di responsabile della violazione, e della IS IN & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI Mario, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARENGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 992/03 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 16/12/03 r.g.n. 955/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MENGHINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione controversa nella presente causa è se il principio penalistico del cumulo giuridico trovi applicazione a chi, con più azioni od ommissioni, abbia commesso violazioni amministrative della stessa disposizione di legge.
La causa è nata a [...] ordinanze ingiunzione n. 111 e 111 bis/2000, con le quali la Direzione provinciale del lavoro di Alessandria ha intimato alla LL NG e C., società in nome collettivo, ed al suo amministratore unico signor IN US, di pagare in solido L. 26.800.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della L. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 3, comma 2, per avere omesso di concedere il riposo settimanale di 24 ore consecutive a tre lavoratori (il Repetto capofabbrica, il Tartaglia fuochista, ed il Trezza capofficina e capo manutenzione) nelle giornate lavorative indicate negli allegati, secondo quanto rilevato dall'esame dei cartellini orologi esibiti dalla stessa distilleria.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, ammettendo i fatti addebitati, e proponendo due questioni di diritto:
1. errata applicazione della norma sanzionatrice, poiché i singoli mancati riposi dei lavoratori dovevano ritenersi nel loro complesso idonei ad integrare un'unica fattispecie illecita da sanzionarsi unitariamente;
2) errata applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11, sulla misura della sanzione entro il limite minimo e massimo edittale, avuto riguardo alla gravità della violazione ed alle altre circostanze di fatto.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza 10/16 dicembre 2003 n. 392, ha respinto il primo motivo di opposizione, ritenendo che il concorso materiale di violazioni (determinato cioè da più azioni od omissioni), anche in esecuzione di un medesimo disegno, non comporta l'applicazione della continuazione, bensì applicazione di tante sanzioni quante siano le condotte anti giuridiche ravvisabili. Ha accolto il secondo motivo, ed ha ridotto l'entità complessiva delle sanzioni irrogate all'importo di Euro 7.230,40 pari a L. 14 milioni. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la LL NG e C., ed il signor IN G..
La Direzione provinciale del lavoro si è costituita resistendo, con il ministero dell' Avvocatura dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 6, art. 36 Cost..
Argomentano:
mentre la L. n. 370 del 1934, art. 27, prevedeva la sanzione dell'ammenda da L. 200 a L. 600 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 6, ha modificato la disposizione sanzionatola,
prevedendo una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, e se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 2 milioni. Rilevano che la soppressione della frase "per ogni persona occupata al lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce" è coerente con la Legge Delega n. 499 del 1993, la quale all'art. 1, prescrive la esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale. Ne deducono che in caso di pluralità di condotte commissive deve essere applicato il principio del cumulo giuridico, e cioè un'unica sanzione, maggiorata, per tutte le violazioni.
La tesi dei ricorrenti è contraria al tenore testuale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, ed alla coerente consolidata giurisprudenza di questa Corte.
L'art. 8 in esame disciplina l'istituto della continuazione in tema di sanzioni amministrative, con due disposizioni distinte. Al comma 1, prevede che chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione (concorso formale), soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (c.d. cumulo giuridico). Il comma 2, estende la disciplina del comma 1, all'ipotesi di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge commesse con più azioni od omissioni (concorso materiale), limitatamente però alla materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (cumulo materiale). Se ne deduce che il cumulo giuridico è previsto dall'art. 8 nelle sole ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate (per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, commesse con un'unica azione od omissione), nonché nell' ipotesi di concorso materiale (di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni) per le violazioni in materia di previdenza di assistenza obbligatorie. Non è viceversa ammesso il cumulo giuridico in caso di concorso materiale in materie diverse, come la presente di violazione delle norme sul riposo settimanale (ex plurimis Cass. 20 novembre 1998 n. 11727, Cass. 26 dicembre 2004 n. 24060, Cass. 24 novembre 2005 n. 24790, Cass. 16 dicembre 2005 n. 27799, Cass. 28 giugno 2006 n. 15000). Nè può ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cod. pen., in tema di continuazione tra reati, sia perché la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. citata). Tale normativa è stata ritenuta peraltro costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 421 del 1987, la quale ha rilevato, tra l'altro, che l'istituto della continuazione si fonda sulla esistenza di un medesimo disegno criminoso, per il cui accertamento si richiede una indagine psicologica, irrilevante invece per l'illecito amministrativo, come si desume dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, che richiede solo una condotta cosciente e volontaria,
indipendentemente dal dolo o dalla colpa.
Venendo al significato della modifica legislativa del sistema sanzionatorio introdotta con il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art.6, tale disposizione ha innovato in senso sincronico, nel senso cioè
che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all'insieme dei lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravità per gruppi fino a cinque lavoratori, o superiori a tale limite. Essa nulla ha innovato in senso diacronico, cioè per le violazioni ripetute nel tempo, rispetto ai principi stabiliti dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 8, in tema di cumulo giuridico e cumulo materiale.
Nessuno rilievo possono avere le circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti relative alla lavorazione stagionale di vinificazione, e alle funzioni essenziali per l'attività produttiva dei tre lavoratori che non hanno osservato il turno di riposo settimanale. Il primo motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova della lesione del danno nonché dell'art. 36 Cost., e conseguente vizio di insufficiente motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'art. 36 Cost., u.c., è una norma di ordine pubblico che ha tra le molteplici sue finalità anche quella di tutelare la salute dell'individuo. Contestano il difetto di prova circa la lesione della salute dei tre lavoratori.
Il motivo è palesemente infondato.
L'art. 36 Cost., u.c., nel sancire il diritto del lavoratore al riposo settimanale ed il divieto di rinunciarvi, costituisce effettivamente, come ben detto nella sentenza impugnata, un precetto inderogabile ed indisponibile che prescinde dalla prova in concreto del danno alla salute.
Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati in solido alle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008