Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2008, n. 24655
CASS
Sentenza 6 ottobre 2008

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L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime - non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte Cost., n. 421 del 1987). Né la regola dell'applicabilità del cumulo materiale muta per effetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 758 del 1994, disposizione che, sanzionando la violazione dell'obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, ma all'insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravità per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2008, n. 24655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24655
Data del deposito : 6 ottobre 2008

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