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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1987/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria NN Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giovanna Mazzilli;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanna Mazzilli;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Trani il 25.10.2012 (anno 2012, atto n. 42, parte I) in separazione dei beni;
- dall'unione sono nate (il 5.5.2013) e NN (il 16.7.2020), minori. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 18.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla , unitamente ai beni mobili Parte_1
1 che ne costituiscono l'arredo, che la abiterà con le figlie, collocate presso la stessa e affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, regolamentazione del rapporto padre-figlie secondo il piano genitoriale riportato nel ricorso, obbligo del di versare a titolo di CP_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile complessiva di € 500,00 (€
250,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, attribuzione dell'assegno unico universale per intero alla , definizione e ripartizione dei rapporti bancari, postali, polizze Parte_1 assicurative e autovetture come meglio individuati in ricorso, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 21.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico ovvero all'interesse superiore della prole minore.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione). Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le
2 medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Trani il 25.10.2012, (anno 2012, atto n. 42, parte I), alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 18.10.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria NN Altamura dott. Giuseppe Rana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria NN Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giovanna Mazzilli;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanna Mazzilli;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Trani il 25.10.2012 (anno 2012, atto n. 42, parte I) in separazione dei beni;
- dall'unione sono nate (il 5.5.2013) e NN (il 16.7.2020), minori. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 18.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla , unitamente ai beni mobili Parte_1
1 che ne costituiscono l'arredo, che la abiterà con le figlie, collocate presso la stessa e affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, regolamentazione del rapporto padre-figlie secondo il piano genitoriale riportato nel ricorso, obbligo del di versare a titolo di CP_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile complessiva di € 500,00 (€
250,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, attribuzione dell'assegno unico universale per intero alla , definizione e ripartizione dei rapporti bancari, postali, polizze Parte_1 assicurative e autovetture come meglio individuati in ricorso, rinuncia reciproca alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 21.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico ovvero all'interesse superiore della prole minore.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione). Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le
2 medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Trani il 25.10.2012, (anno 2012, atto n. 42, parte I), alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 18.10.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria NN Altamura dott. Giuseppe Rana
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