Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1950 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
, C.F. parte nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. CARIGLINO FILIPPO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI –
E
C.F. , parte nata a [...] in data [...]; CP C.F._4
C.F. , parte nata a Cariati in [...] Parte_4 C.F._5
19.10.89;
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], tutti CP_2 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE URSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
, parte nata a [...] in data [...] e residente in [...]; CP_3
- CONVENUTO contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 8.7.16,
ed hanno convenuto in giudizio i Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuti indicati in epigrafe. La difesa dei primi ha dedotto che:
- Gli attori sono eredi legittimi di (nato a [...] in data [...] e Persona_1 deceduto in data 16.11.95), nella qualità di moglie e figli legittimi;
- gli esponenti subentravano, quindi, nelle aspettative successorie di Persona_1 premorto al padre (nato a [...] il [...] e deceduto in data 7.1.06) e Parte_3 alla madre (nata il [...] e attualmente residente in [...]); CP_3
- pertanto, alla morte di (classe 1933), divenivano eredi – per la quota di Parte_3 spettanza del figlio premorto – gli attuali attori;
Persona_1
- , classe 1933, lasciava a sé quali eredi legittimi la coniuge il Parte_3 CP_3 figlio e gli eredi dell'altro figlio premorto nella quota CP Persona_1 di 1/3 ciascuno;
- Alla morte di (2006) quest'ultimo era titolare di 3 appartamenti in Parte_3
Cariati, via S. Pietro, ora C.da ON (foglio 16, particella 479, sub. 3-4-5-6): uno
abitato da (posto al terzo piano); altro appartamento era abitato da Persona_1
e un altro da Parte_3 CP_3
- Ma le parti convenute – e in particolare – avevano promosso CP procedimento dinanzi al Tribunale di Rossano, volto alla affrancazione del suolo su cui insisteva l'immobile di proprietà di , deceduto nel 2006; Parte_3
- Tale procedimento veniva promosso dalla sola parte convenuta, , Parte_3 producendo l'effetto di apparente titolarità del suolo in capo allo stesso;
- Con decreto di affrancazione pronunciato dal Tribunale di Rossano in data 25.2.11 in favore del solo è stata consentita la regolarizzazione/volturazione CP catastale degli immobili de quo a nome dello stesso, in quanto titolare del suolo;
- In seguito al decreto di affrancazione, l'attore donava al figlio Parte_4 l'appartamento foglio 16 particella 479 sub. 3 e 4; al figlio CP_2 l'appartamento foglio 16 particella 479 sub.5; teneva per sé l'appartamento individuato al foglio 16 particella 479 sub.6.
- Attraverso questo abuso/artificio processuale il ha operato una CP spartizione del lascito ereditario del defunto , senza nulla far pervenire Parte_3 alle parti istanti.
- inoltre, la natura simulata degli atti di donazione in favore dei figli del medesimo
( e ha avuto la funzione di operare una arbitraria CP_2 Parte_4 divisione ereditaria con pari effetto estromissivo anche dalla futura successione delle parti istanti a CP_3
- La peculiarità è che ad estromettere dal patrimonio del de cuius le parti istanti non sia stato un testamento, un contratto o un atto di liberalità, ma un raggiro posto in essere dagli eredi odierni convenuti;
- la natura simulata degli atti de quo emerge da una serie di elementi: in primo luogo, lo stretto rapporto di parentela che intercorre tra le parti. In secondo luogo, l'atto di affrancazione simulato è volto proprio a far risultare che il bene non è mai esistito nel patrimonio del de cuius, in virtù di un procedimento volto ad ottenere effetti costitutivi che, di fatto, celano un atto di liberalità che il si è arbitrariamente ed in CP accordo con le parti convenute procurato;
- Si è in presenza di una intestazione di beni in nome altrui che non rappresenta una ipotesi di donazione indiretta del bene, ma una donazione diretta del bene stesso;
la stessa, nel caso di specie, non è stata attuata dal de cuius ma procurata con simulazioni messe in atto dagli eredi convenuti, ottenendo risultati lesivi della legittima riservata agli istanti;
- Nel caso di specie, poi, si ha l'appartenenza effettiva del bene de quo al defunto PT
, l'apparente titolarità fittiziamente procurata in favore di e,
[...] CP infine, con partecipato accordo, il beneficio derivato da tale fittizia intestazione ai figli di
; CP
- Si specifica che nell'asse ereditario così conosciuto dalle parti istanti, dovranno necessariamente aggiungersi tutti i beni mobili ed immobili, comprese le somme eventualmente incassate dalle parti convenute, a titolo di successione di;
Parte_3
- da una analisi di tutti gli elementi sopra evidenziati, emerge in maniera tangibile l'intenzione di estromettere le parti istanti dal patrimonio del de cuius, in quanto ritenuti soggetti estranei alla famiglia;
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'istanza di affrancazione presentata al fine di ottenere dal Tribunale il decreto di affrancazione in favore di in CP realtà simula una interposizione fittizia nella titolarità del bene de quo e/o comunque un atto di liberalità procurato al fine di estromettere dalla successione le parti istanti, di per sé nullo e/o inefficace, perché non reso nella forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.; R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 3 di 7
b. in conseguenza e per l'effetto dell'accertamento, accertare la nullità e/o inefficacia degli atti di donazione stipulati in favore di e perché operano CP_2 Parte_4 di fatto una divisione ereditaria lesiva del diritto di legittima spettante agli esponenti;
c. in subordine, accertare e dichiarare che gli atti de quo hanno comunque natura di atto di liberalità o di atti in frode alla legge, anche se solo in misura parziale e, per l'effetto, condannare i convenuti a conferire a titolo di collazione per imputazione il relativo valore degli immobili di cui al presente atto;
d. nominare un c.t.u. per la formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa tutti i beni relitti risultanti dalla successione e per la determinazione delle quote rispettivamente spettanti;
e. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.10.16, si sono costituiti in giudizio , e . La loro CP Controparte_4 CP_2 difesa ha dedotto che:
- Carenza di legittimazione attiva in capo a Risulta dal libello Parte_1 introduttivo che il dante causa degli attori, è deceduto in data Persona_1
16.11.1995, mentre il suo genitore (cl.1933), della cui asserita eredità Parte_3 si discute è deceduto in data successiva, ed esattamente il 7.1.2006. Orbene nei casi di premorienza il Legislatore consente il subentro nella quota ereditaria, dei soli discendenti e non anche del coniuge. L'art.467 c.c. recita testualmente “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”. L'ascendente non può accettare quando sia premorto all'ereditando. Il rappresentato, dunque, deve essere sempre il figlio o un fratello del defunto, mentre i rappresentanti possono essere solo i discendenti di questi. In altri termini l'istituto della rappresentazione consente solo ai discendenti del chiamato all'eredità, premorto al dante causa, di subentrare nel grado del loro ascendente. Nella fattispecie è il rappresentato, mentre i Persona_1 rappresentanti, e quindi i legittimati a subentrare nella sua potenziale quota ereditaria, sono i suoi figli e (cl.1987). Sulla scorta di ciò si vede che Parte_2 Parte_3 la Sig.ra non riveste la qualità di erede e quindi non è titolare di Parte_1 alcuna azione. Essa è semplicemente priva della legittimazione attiva. Dovrà quindi essere esclusa dal presente giudizio.
- Legittimità della proprietà del bene acquistato in via derivata da . CP
Nel libello introduttivo gli attori hanno cercato di far apparire il fabbricato ove sono ubicati gli appartamenti come di proprietà del de cuius (cl.1933). Parte_3
Tale assunto è erroneo. Invero il terreno su cui sorge il fabbricato è(ra) di proprietà del Comune di Cariati. Tale appezzamento di terreno è stato riconosciuto di proprietà di in seguito a ricorso per affrancazione. Ora l'affrancazione è l'acquisto CP della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma di denaro. Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. Ove il concedente non consenta a liberare il suo fondo e quindi a statuirgli la pienezza della proprietà, l'enfiteuta si rivolge al Giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di affrancazione di fondo. Ne deriva che l'immobile è entrato nella proprietà di poiché trasferitogli, per effetto CP del decreto giudiziale e dietro pagamento della somma determinata, dal Comune di
Cariati. Esso non faceva, né ha mai fatto parte dell'asse ereditario, poiché non è mai stato nella proprietà di (cl.1933). Consequenzialmente, in virtù del Parte_3 principio di principio di accessione (art.934 c.c.) l'intero immobile, costruito sul fondo affrancato, è divenuto di proprietà del medesimo, che peraltro è stato da sempre la sua dimora. In altre parole il proprietario del suolo è proprietario anche dei beni che lì si R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 4 di 7
trovano, siano essi mobili o immobili, il termine accessione, infatti, deriva dal latino
"accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento accessorio. Con l'accessione, quindi si verifica un accrescimento di una cosa a scapito di un'altra, e in genere ciò accade a favore del suolo per tutto quello che vi trova. Non è del resto contestato che il fabbricato in cui si trovano gli immobili è edificato sul terreno affrancato. Da ciò deriva la fallacia della domanda attorea poiché i beni reclamati non fanno parte, né lo hanno mai fatto, di alcun asse ereditario in capo a Parte_3
(cl.1933);
- Legittimità delle donazioni in capo a e In Parte_4 CP_2 virtù di quanto sopra espresso bensì comprende che , legittimo CP proprietario, ha donato legittimamente parte dei suoi beni ai figli Parte_4
e . Tali donazioni sono prive di qualsiasi anomalia formale,
[...] CP_2 giuridica e morale sono immuni da ogni censura.
- Inesistenza dell'asse ereditario dio (cl.1933). Come spiegato al punto Parte_3
n.2, il bene per cui è casa non è mai entrato nella proprietà di (cl.1933), Parte_3 ma era prima del Comune di Cariati e da questi è passato nella proprietà del CP
. Se non vi è proprietà non vi è la possibilità di lasciare un determinato bene ai
[...] propri eredi. Tale basilare regola rende chiara la fallacità della domanda attorea. Del resto gli attori (ivi compresa la coniuge del rappresentato) parrebbero far derivare il loro diritto ereditario, non tanto su una quota ideale, ma su un appartamento ben determinato, poiché essi scrivono che “infatti, uno di tali appartamenti, posto al terzo piano, era abitato, quando ancora in vita (ossia prima del 16.11.1995), dal figlio premorto
[...]
dante causa degli attuali istanti, e a cui sarebbe dovuto spettare, in fase di Per_1 divisione ereditaria” (pag.4 libello introduttivo). Tale assunto è erroneo poiché il diritto all'eredità, se è pur vero che spetta agli eredi (ed ai loro rappresentanti) e anche vero che spetta sulle sole cose di cui il dante causa abbia la piena proprietà. Non avendo la proprietà del bene, non vi è la possibilità per quel bene di entrare nell'asse ereditario. Ciò posto, le parti convenute hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. In via preliminare estromettere dal giudizio poiché priva della legittimazione Parte_1 attiva;
2. Nel merito rigettare la domanda attorea;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite. Non si è costituita nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo. Ne va, CP_3 quindi, dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, all'udienza del giorno 26.11.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Alla udienza del 3.7.24, il difensore di parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda proposta da . Parte_1
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può essere accolta. Come si evince dalle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio – non avendo le parti attrici depositato la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – gli attori hanno esperito una azione volta alla dichiarazione di simulazione della istanza e del conseguente decreto di affrancazione, reso dal Tribunale di Rossano in data 1.3.11, all'esito del giudizio instaurato avente r.g. n. 285 del 2006. Per l'effetto, poi, gli attori, invero in modo non lineare, da un lato, sembrano propendere per l'accertamento della lesione di legittima, dall'altro lato concludono chiedendo il conferimento dei beni in collazione, che, come noto, è istituto proprio della divisione ereditaria e non già dell'azione di riduzione. R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 5 di 7
E', inoltre, fatto non contestato la circostanza che i beni asseritamente spettanti al de cuius, costituiti da unità immobiliari, siano collocati proprio sul terreno oggetto del decreto di affrancazione reso dal Tribunale di Rossano.
Tracciate in maniera sintetica le coordinate fondamentali del presente giudizio, non vi è dubbio che l'azione proposta è infondata e non può essere accolta. Invero, l'azione di simulazione, come noto, può essere esperita esclusivamente nei confronti di atti di natura negoziale (contratti o anche atti unilaterali recettizi, tenuto conto delle diverse tesi autorevolmente sostenute in dottrina) dei privati, non anche avverso provvedimenti giurisdizionali.
Nel caso di specie, è pacifico, come già rammentato, che il terreno su cui sorgono i fabbricati è stato oggetto di un decreto del Tribunale di Rossano, che ha dichiarato l'avvenuta affrancazione da parte di del bene sito in Cariati ed identificato catastalmente al CP foglio 16, particella 276, all'esito del versamento della somma dovuta, terreno sul quale si trovano anche i suddetti beni immobili.
Orbene, il procedimento di affrancazione, oltre a presupporre, inevitabilmente, non già un diritto di proprietà, ma un diritto reale limitato quale l'enfiteusi, prevede, in base alla l. 22 luglio 1966 n. 607, due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore, destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto;
la seconda, qualora le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile, affidata alla Sezione specializzata agraria del
Tribunale e decisa con sentenza, sia quando l'ordinanza del pretore contenga una delibazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione), sia che si esaurisca in un provvedimento di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere (v. Cass. Civ. n. 3637 del 1990).
Ne consegue, con specifico riguardo al caso in esame, che l'ordinanza positiva di affrancazione, immediatamente esecutiva e destinata a divenire definitiva se nei tre mesi dalla sua notificazione il procedimento non sia riassunto davanti alla Sezione specializzata agraria per il giudizio a cognizione piena, è idonea a passare in giudicato (v. Cass. Civ. n. 1359 del 1986; Cass. Civ. n. 5269 del 1982; Cass. Civ. n. 5379 del 1981).
Tanto si desume agevolmente dalla stessa disciplina speciale di cui alla l. 607 del 1966, con particolare riferimento agli art. 5 e 6, che fanno esplicito riferimento al procedimento relativo alla delibazione del pretore e, inoltre, al giudizio di opposizione, nel termine di tre mesi, “per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa” e, quindi, per il riesame di tutte le questioni, sostanziali o processuali, già risolte in via di semplice delibazione. Ne consegue, quale logico corollario, che quand'anche si sposasse la tesi sostenuta dalle odierne parti attrici, le difese di queste ultime, volte ad invalidare il titolo di acquisto del CP
, avrebbero dovuto essere svolte nel procedimento di affrancazione ex l. 607 del 1966 (sia
[...] in sede di prima delibazione pretorile, sia in sede di giudizio a cognizione piena, giusta opposizione ex art. 5 per contestare, appunto, il diritto alla affrancazione), di cui, peraltro, i figli di
[...] avrebbero potuto assurgere a litisconsorti necessari, (v. Cass. civ. n.5255 del 2006, in Per_1 motivazione), ove, ovviamente, fosse fondato il rilievo per cui il diritto spettasse anche al proprio dante causa. Per l'effetto, al più potrebbe residuare spazio per i rimedi impugnatori di carattere straordinario avverso il provvedimento giurisdizionale, non già una azione di simulazione, che lascerebbe immutato il titolo di acquisto del , rappresentato, appunto, dal decreto CP giudiziale. L'infondatezza della domanda principale importa l'assorbimento delle altre domande. Del resto, le donazioni stipulate successivamente al decreto di affrancazione del fondo sono state poste in essere da colui che è titolare del bene oggetto di disposizione. E la collazione è, come rammentato, istituto della divisione ereditaria, la quale presuppone una comunione indivisa sui beni del de cuius. Ma, alla luce delle considerazioni esposte, che i beni oggetto della domanda R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 6 di 7
appartenessero al de cuius al tempo dell'apertura della successione è circostanza sfornita di qualsiasi prova.
3. Il regime delle spese
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese tra le parti attrici soccombenti e la parte convenuta non costituita.
Le spese del giudizio tra le altre parti seguono la soccombenza (ivi compresa quella virtuale della parte ) e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: Parte_1 a) che va disposta la condanna in solido degli attori, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281 del 2011), comunanza costituita nel caso di specie dalla precisa identità delle difese. b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); d) del valore della presente controversia;
e) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge.
4. Condanna delle parti convenute costituite al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a causa della sua mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione L'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile prevede “… Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Dalla lettura del verbale di mediazione emerge poi che – nonostante l'eccezione specificatamente formulata e reiterata - le parti convenute costituite non hanno partecipato al procedimento di mediazione, senza alcun giustificato motivo. Pertanto, le parti convenute costituite vanno condannate al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
CP_3 R.G. n. 1950 del 2016 - Pag. 7 di 7
B. DICHIARA la intervenuta rinuncia alla domanda proposta da;
Parte_1
C. RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici;
D. CONDANNA le parti attrici, in solido, al pagamento in favore dei convenuti costituiti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. NULLA sulle spese tra le parti attrici e la parte convenuta contumace;
F. CONDANNA ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010 le parti convenute costituite al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
G. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 7 maggio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia